Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 040/CSA del 4 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 083 del 05.10.2022

Impugnazione – istanza:  -  ASD Olimpus Roma

Massima: Rideterminata la squalifica per 2 giornate a carico dell’allenatore in quella di 1 giornata “Per aver preso parte ad un tafferuglio con tesserati della squadra avversaria, tenendo un comportamento offensivo nei confronti degli avversari e degli arbitri”. Rideterminata anche l’ammenda da € 400,00 ad € 200,00 a carico della società…In particolare, risulta per tabulas, innanzi tutto, che, in effetti, l’entrata in campo della panchina e dell’allenatore della ASD Olimpus Roma sia avvenuta per reazione all’entrata in campo della panchina avversaria, a seguito del fallo di gioco subito da un calciatore della Sandro Abate Avellino. Circostanza, questa, che, alla luce delle sanzioni inflitte, non sembra essere stata tenuta in adeguata considerazione dalla decisione impugnata. Il referto arbitrale, poi, descrive – ma solo genericamente – di invettive dell’allenatore …. il cui comportamento, pertanto, non si ha elementi per definire, così come ha fatto il Giudice Sportivo, “offensivo” nei confronti degli avversari. Il che conduce a ridurre la sanzione della squalifica comminata nei suoi confronti ad una giornata effettiva. Quanto alla sanzione dell’ammenda, esigenze di giusta dosimetria, anche in relazione alla sanzione comminata alla ASD Sandro Abate Avellino, responsabile di plurime violazioni, rendono accoglibile il reclamo sotto il profilo del quantum della sanzione, ritenendosi congrua una ammenda di euro 200,00.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 296/CSA del 13 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 286/DIV del 15.04.2022

Impugnazione – istanza: - Sig. G.P.

Massima: Confermata la squalifica per 1 gara e l’ammenda di € 500,00 all’allenatore componente della panchina aggiuntiva per aver tenuto per aver tenuto “ - una condotta non corretta nei confronti dei tesserati della Società avversaria pronunciando nei loro confronti frasi dal contenuto contrario alla lealtà sportiva; 2 - una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro protestando verso di lui per una decisione adottata all’inizio della prima frazione di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (supplemento arbitro, r.c.c., panchina aggiuntiva)….Al proposito, giova ricordare che questa Corte, nella decisione n. 102/CSA/2021 -2022, ulteriormente precisata dalla successiva n. 170/CSA/2021-2022, ha affermato che l’art.61, comma 1, CGS, relativo ai mezzi di prova,prevede che " I rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale". La medesima norma afferma quindi, a giudizio di questa Corte, che: - solo i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di campo (leggi delegato di Lega) costituiscono autonomi e sufficienti mezzi di prova; - la prova fornita dagli stessi è "piena" , ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi; - gli atti di indagine della Procura federale "possono" costituire, se ritenuti utili "ai fini di prova" dall'equo apprezzamento degli organi di giustizia, elemento di supporto procedurale; - gli atti della Procura federale non costituiscono pertanto mezzi di prova autonomi, ma elementi complementari al consolidamento dei mezzi di prova, quali definiti nel primo periodo del comma 1 dell'art. 61 CGS. - i medesimi non possono conseguentemente assurgere a rango di unici elementi sufficienti a giustificare un provvedimento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia, in riferimento a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara riferibili a calciatori impegnati nella competizione agonistica sul terreno di gioco (ferma restando la loro valenza per le condotte tenute dai tesserati presenti in panchina nonché dal pubblico presente sugli spalti)”.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 134/CSA del 04 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, allo stesso sig. G.I., di cui al Com. Uff. n.83 del 14 dicembre 2021, in relazione alla gara Parma/Perugia del 12.12.2021.

Impugnazione – istanza: - Parma Calcio 1913 Srl - Sig. G.I..

Massima: Rideterminata la squalifica per 2 gare nella squalifica di 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00 all’allenatore “per avere, al 47° del secondo tempo, dopo la  notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un'espressione  irriguardosa.”…La Corte, pur stigmatizzando fermamente il comportamento tenuto dal sig. …., che deve senz’altro essere ritenuto irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, ritiene di dover applicare alla fattispecie in esame le attenuanti di cui alla lett.”c” del primo comma dell’art.13 C.G.S. per aver il medesimo Sig. .., in sede di conferenza stampa al termine della partita, spontaneamente e pubblicamente riconosciuto il proprio errore. 

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