Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0254/CSA del 27 Giugno 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND, di cui al C.U. N.427 del 10/06/2024 Campionato Juniores Dilettanti 2023/2024 Fase Nazionale – Finale

Impugnazione – istanza: A.S.D. Lastrigiana

Massima: Ridotta da € 3.000,00 ad € 2.500,00 l’ammenda a carico della società “Per avere, propri sostenitori, introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (5 bombe carta e 33 fumogeni) nel settore loro riservato e lanciato un fumogeno sul terreno di gioco. (R CdC)”….L’art.25 (Prevenzione di fatti violenti) stabilisce, al comma 3, che “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere …”; deve al riguardo rilevarsi, sotto un primo profilo, che nell’ampia definizione di “materiale pirotecnico di qualsiasi genere” devono ritenersi certamente ricompresi anche i fumogeni. Con riferimento alla refertazione di quanto avvenuto in campo, il Direttore di gara ha registrato che al 36’ del 1T “I sostenitori della squadra ospite (Lastrigiana) lanciavano un fumogeno spento all’interno del recinto di giuoco che cadeva nei pressi della porta difesa dal portiere della squadra ospitante. Il portiere non veniva colpito e segnala al sottoscritto la presenza del fumogeno, che veniva in seguito allontanato dal calciatore stesso. Udite diverse bombe carta durante lo svolgimento del gioco”. Il Commissario di Campo presente, nell’apposito modulo riservato al “compimento di atti violenti che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica o da cui derivi danno grave alla persona”, ha puntualmente registrato: n.34 fumogeni e n.5 bombe carta. Inoltre ha segnalato quanto segue: “Al 36° del primo tempo lancio di un fumogeno spento sul terreno di gioco – interno della porta società ospitante”. Si tratta di fatti descritti con sufficiente precisione in ciascun rapporto, i quali entrambi concordano sul lancio di un fumogeno spento, differendo però per la zona di caduta dello stesso (nel “recinto di gioco” e nei pressi della porta difesa dal portiere ospitante, per il Direttore di gara; nel “terreno di gioco” all’interno della porta della società ospitante, per il Commissario di campo). Sotto questo profilo va rilevato che il Giudice sportivo sembra avere tenuto inopinatamente in maggiore considerazione il referto del Commissario di Campo, ritenendo essere il fumogeno caduto sul “terreno di gioco”, e che non abbia altresì considerato la circostanza che lo stesso fosse spento, non avendone comunque fatto menzione nonostante la concordante segnalazione di entrambi gli ufficiali di gara. Risulta per il resto esattamente documentato quanto espressamente sanzionato dal Giudice Sportivo. Può pertanto essere accolta la domanda di riduzione della sanzione proposta dalla reclamante, tenuto conto della circostanza che il fumogeno era spento, che è controverso il punto di caduta dello stesso, e della mancanza di precedenti specifici a carico della società; per l’effetto, la Corte ritiene congruo rimodulare la sanzione dell’ammenda riducendola da € 3.000,00 a € 2.500,00.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0251/CSA del 18 Giugno 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 403 del 28.05.2024

Impugnazione – istanza: ASD Giulianova Calcio 1924

Massima: Annullata alla società la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e rideterminata l’ammenda di € 3.000,00 in € 5.000,00 con diffida “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (2 petardi e 30 fumogeni) all’interno del settore loro riservato. Inoltre i sostenitori lanciavano sul terreno di gioco 3 involucri di fumogeni spenti e due rotoli di carta igienica. Inoltre i sostenitori lanciavano una bottiglietta di plastica vuota verso il Quarto Uomo senza colpirlo. Ed ancora, i sostenitori lanciavano 5 bottigliette di plastica vuote verso la panchina avversaria e quindi sul terreno di gioco. Infine, i medesimi sostenitori nel corso del secondo tempo lanciavano getti d’acqua verso il portiere avversario”.….l’art. 25, comma 7, C.G.S., mentre da un lato certamente punisce con l’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00 (per le società dilettantistiche) le violazioni ivi previste, dall’altro precisa “ferme restando le altre sanzioni applicabili”: sicché la relativa fattispecie non esclude affatto che “nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f)” (art. 25, comma 4, C.G.S.). A ciò si aggiunga che le condotte attribuite ai sostenitori del Giulianova devono essere valutate anche in relazione alle previsioni dell’art. 26 C.G.S. e, più in generale, dell’art. 6, comma 3, C.G.S.. In questa cornice normativa, al fine di poter appunto valutare la congruità della sanzione in relazione “alle concrete circostanze del fatto”, deve in primo luogo evidenziarsi che il lancio delle bottigliette di plastica all’indirizzo del quarto ufficiale (una sola) e della panchina della squadra ospite (cinque), secondo quanto risulta dai referti del medesimo quarto ufficiale e del Commissario di Campo, potrebbe comunque configurare, almeno in astratto, un pericolo per l’incolumità pubblica. Deve tuttavia considerarsi che le medesime fonti riferiscono trattarsi di piccole bottigliette di plastica (vuote) di caffè Borghetti, decisamente inidonee a creare danni fisici e che comunque non hanno attinto alcuno. Anche il lancio in campo di un paio di rotoli di carta e di tre fumogeni esausti, così come i getti d’acqua all’indirizzo del portiere avversario, sembrano più qualificabili come intemperanze festaiole (comunque da sanzionare), più che vere e proprie proteste violente nei confronti degli ufficiali di gara e dei dirigenti e calciatori della squadra ospite. In considerazione di quanto innanzi, ferma restando l’ammenda da comminare a fronte delle violazioni di cui all’art. 25 C.G.S. (introduzione ed utilizzo in larga misura di materiale pirotecnico), la modesta valenza offensiva dei pur reiterati comportamenti dei sostenitori del Giulianova ex art. 26 C.G.S. consente di circoscrivere la sanzione, anche in questo caso, alla sola ammenda, seppure aggravata dalla diffida, escludendo quindi la diversa sanzione della disputa di una gara a porte chiuse.Nel complesso, pertanto, alla società A.S.D. Giulianova Calcio 1924 deve essere comminata la sanzione di € 5.000,00 con diffida.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0239/CSA del 6 Giugno 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 132 del 14.05.2024

Impugnazione – istanza: A.S.D. Martina Calcio 1947 S.S.D. A R.L.

Massima: Confermata la diffida e ridotta l’ammenda da € 3.000,00 ad € 2.000,00 alla società “Per avere propri sostenitori: - nel corso della gara introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (10 fumogeni) nel settore loro riservato; - prima dell’inizio della gara lanciato 7 rotoli di carta sul terreno di gioco; - in occasione dell’uscita di un dirigente dal terreno di gioco, rivolto allo stesso espressioni ingiuriose; - situati a ridosso della panchina, lanciato sputi all’indirizzo di alcuni tesserati avversari senza tuttavia colpirli e rivolto agli stessi espressioni offensive”; ciò in relazione alla gara del 12 maggio 2024 del Campionato di Serie D, girone H, disputata contro il Casarano Calcio s.r.l….La condotta sanzionata a carico della società è descritta nel rapporto del commissario di campo come segue: “ Qualche istante prima dell’inizio della gara, i sostenitori del Martina situati in tribuna, hanno lanciato sul terreno di gioco N. 7 (sette) rotoli di carta. In occasione dell’uscita dal terreno di gioco del Dir. Acc. Uff. della società Casarano perché espulso, alcuni sostenitori (Martina) avvicinandosi alla rete di protezione che delimita la tribuna, rivolgevano nei riguardi del suddetto tesserato, parole offensive, in particolare ‘Testa di Cazzo’. Al 42° del ST, alcuni […] sostenitori (Martina) situati a ridosso della panchina occupata dai tesserati del Casarano, sputavano senza tuttavia colpirli alcuni tesserati che si erano avvicinati alla rete di protezione. Inoltre rivolgevano nei confronti dei medesimi espressioni offensive. La situazione veniva prontamente ricomposta grazie all’intervento del Dir. Acc. Uff. della Società Martina”. Lo stesso rapporto dà conto inoltre dell’utilizzo di n. 10 fumogeni da parte dei tifosi del Martina, “nel proprio settore” “ripetute volte nel corso della gara” (cioè non in un tempo circoscritto e ben delimitato). Alla luce di tale rapporto, provvisto di fede privilegiata in ordine ai fatti rilevati ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., nella specie è ben dato ravvisare i presupposti per l’integrazione della fattispecie dei “Fatti violenti dei sostenitori” ex art. 26, comma 1, C.G.S. (“Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”), considerato che in effetti il comportamento tenuto dai tifosi del Martina assumeva una connotazione di violenza, fra cui rientra senz’altro anche lo sputo (cfr. l’art. 35, comma 1, C.G.S.), oltreché il lancio di oggetti in campo, non importa se anteriormente all’inizio della gara, considerato che l’art. 26, comma 1, C.G.S. fa riferimento appunto ai fatti commessi “in occasione” della stessa. Al riguardo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte Sportiva ha posto in risalto, da un lato, che “ è da escludere che la norma [di cui all’art. 26 C.G.S.] si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità […]”; dall’altro, che “In ambito sportivo […] l’intento del legislatore è […] quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo”, sicché “un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato ‘pericolo per la pubblica incolumità’ nella peculiare accezione della disciplina sportiva” (CSA, I, 28 novembre 2022, n. 49). Parimenti si ravvisano nella specie, poi, i presupposti dell’illecito di cui all’art. 25, comma 3, C.G.S., di per sé derivante dall’introduzione e utilizzo di materiale pirotecnico, nella specie consistente in 10 fumogeni. In tale contesto, non può peraltro ritenersi integrata l’esimente (o attenuante, in relazione, rispettivamente, al primo o al secondo comma) di cui all’art 29 C.G.S. invocata dalla reclamante, che presuppone il ricorrere di una o più delle specifiche circostanze elencate (cfr. art. 29, comma 1, lett. a)-e), e successivo comma 2), nessuna delle quali coincide tuttavia con la fattispecie concreta in esame. Nondimeno, la condotta fattiva tenuta dalla società (che aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook un invito a evitare l’utilizzo di fumogeni, e che si adoperava, mediante proprio dirigente, in occasione dell’episodio degli sputi lanciati dai tifosi, così favorendo la ricomposizione della situazione, come risulta dal rapporto commissariale, ciò oltre alla diffusione del c.d. “messaggio antiviolenza”), e il limitato portato lesivo (ferma la chiara riprovevolezza e rimproverabilità) degli episodi sono da ritenersi tali da rendere sproporzionata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e richiedere una riduzione dell’ammenda all’importo di € 2.000,00, che meglio si confà al livello di disvalore espresso dai fatti occorsi, ferma la diffida, avente anche una funzione special-preventiva pro futuro.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0229/CSA del 20 Maggio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 120 del 16.04.2024

Impugnazione – istanza: -  S.S.D. Avezzano Calcio a r.l.

Massima: Ridotta l’ammenda da € 2.5000,00 ad € 1.500,00 a carico della società Per avere propri sostenitori, al termine della gara, lanciato alcuni sputi che colpivano un tesserato della società avversaria. Per essere inoltre, propri tesserati non autorizzati entrati sul terreno di gioco da un cancello lasciato aperto”…Per quanto riguarda gli sputi, non può essere negato quanto riportato nel referto arbitrale, per il valore di prova privilegiata allo stesso attribuita, come sopra già evidenziato. La presenza di propri tesserati, non autorizzati, all’interno del terreno di gioco a fine gara, invece, deve essere valutata, a giudizio di questa Corte, con minor rigore rispetto a quanto statuito dal Giudice Sportivo.  Le persone presenti, come riportato dallo stesso Direttore di Gara, infatti, si limitavano ad esultare per l’esito favorevole del risultato conseguito dalla propria squadra, senza tenere alcun comportamento violento o anche solo minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara o degli avversari.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0220/CSA del 6 Maggio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 124 del 23.04.2024

Impugnazione – istanza: -  A.S.D. Sora Calcio 1907

Massima: Annullata alla società la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e confermata l’ammenda di € 2.500,00 “Per avere, nel corso della gara, propri sostenitori rivolto espressioni dal contenuto discriminatorio per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria che costringeva l'Arbitro a sospendere la gara per 5 minuti.”…Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “La gara al 14 del secondo tempo è stata sospesa per 5 minuti a causa di insulti razzisti da parte di 5-6 tifosi del Sora presenti nella tribuna secondaria rivolti al giocatore n.11 ospite Coulibaly Boubacar: sei un negro di merda! Devi tornartene a casa tua sporco negro. Venivano uditi chiaramente da numerosi calciatori di entrambe le squadre presenti sul terreno di gioco. Sospendevo la gara, informavo il Commissario di campo dell'accaduto e chiedevo al dirigente accompagnatore ufficiale del Sora …. di far diramare dallo speaker dello stadio il messaggio. Dopo l'avviso effettuato, alcuni dirigenti del Sora presenti in tribuna unitamente alle forze dell'ordine presenti allontanavano i soggetti colpevoli di tale comportamento e la gara poteva riprendere regolarmente senza alcun ulteriore problema e /o insulti di tipo razzista.” Dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dalla reclamante, emerge l’eccessiva gravosità della sanzione di una gara a porte chiuse, avendo, la società Sora, dimostrato di aver diffuso il messaggio antiviolenza immediatamente dopo l’accadimento dei fatti, nonché di aver concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, almeno uno dei quali è stato allontanato, tanto che la gara è potuta riprendere e proseguire regolarmente fino al termine, ed infine pubblicando sul proprio sito web ufficiale un comunicato ufficiale di dissociazione dalle condotte addebitate ai propri sostenitori.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0215/CSA del 2 Maggio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 74 del 26.03.2024

Impugnazione – istanza: - Real Calepina F.C. S.S.D. a.R.L.

Massima: Confermata alla società la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e diffida perché “al termine della gara alcuni sostenitori nel tentativo di strappare uno striscione posizionato nella tribuna occupata dai sostenitori avversari, causavano degli scontri con spinte e insulti con i sostenitori avversari durati circa 8 minuti a cui prendevano parte anche alcuni dirigenti e calciatori della società”….Al di là di una piuttosto oscura distinzione tra “prova” e “documento probatorio”, è incontestabile che l’art. 61, comma 1, C.G.S., attribuisce “piena prova” al rapporto dell’arbitro “circa i fatti accaduti”, non solo quindi per il comportamento dei tesserati: in linea, peraltro, con il successivo art. 62 che conferma come tale rapporto costituisca fonte di prova anche con specifico riferimento al comportamento dei sostenitori delle squadre. Ciò premesso, riferisce l’Arbitro che “al termine della gara, alcuni tifosi della Real Calepina cercavano di strappare con forza lo striscione dei tifosi avversari. Quindi si creava un tafferuglio con i tifosi avversari di circa una ventina di persone durato circa 8 minuti. In questo tafferuglio hanno preso parte anche alcuni calciatori e dirigenti”. Il referto risulta confermato dal successivo supplemento, ove si legge che “questo tafferuglio prevedeva spinte e offese tra i tifosi e i calciatori e i dirigenti che hanno preso parte sono quelli scritti in distinta e di cui ho assunto provvedimenti”. Il riferimento è al dirigente della Real Calepina sig. … ed al calciatore della medesima compagine sig. …, entrambi saliti in tribuna per partecipare al tafferuglio e distintisi per l’aggressività del loro comportamento. Ciò premesso, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua, laddove si consideri il provocatorio comportamento dei tifosi ospiti, passati deliberatamente alle vie di fatto (con l’attiva partecipazione di dirigenti e calciatori) nel tentativo di strappare  uno striscione (per vero dal contenuto garbatamente ironico) esposto dai tifosi di casa, così ponendo le condizioni per il verificarsi di ben più gravi incidenti in pregiudizio della pubblica incolumità.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0201/CSA del 24 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 21/CIT – 21 marzo 2024

Impugnazione – istanza: - Calcio Padova S.p.A.

Massima: Confermata l’ammenda di € 5.000,00 alla società perché al 12° minuto del primo tempo, i suoi sostenitori lanciavano un petardo di notevole intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; tra il primo e il secondo tempo, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Est, raccoglievano i fumogeni che erano stati lanciati verso di loro dai tifosi avversari e li rilanciavano all’indirizzo degli stessi che stazionavano nel recinto di gioco, senza conseguenze…Pertanto, quanto al tipo di sanzione da infliggere nel caso di specie e all’entità della stessa, pare evidente che ci si trovi al cospetto di fatti particolarmente gravi e pericolosi, sicché vengono in emersione le previsioni dell’art. 6 e dell’art. 25, comma 3, C.G.S. laddove quest’ultimo, in particolare, sancisce che “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”, tenuto conto che i sostenitori del Padova, secondo quanto è ben descritto nelle relazioni presenti in atti, hanno provveduto a rilanciare all’indirizzo dei sostenitori della squadra ospitata i fumogeni - precedentemente lanciati verso di loro dai tifosi avversari - “all’indirizzo degli stessi che stazionavano nel recinto di gioco, senza conseguenze”. Un’azione, quella appena descritta e come appare evidente, non di stretta difesa da parte dei tifosi del Padova ma di reazione fattiva e a propria volta offensiva e puntualmente indirizzata nei confronti della tifoseria avversaria, potendosi in questo modo non ritenere condivisibile la ricostruzione più tenue del comportamento mantenuto dai sostenitori del Padova per come illustrata dalla rappresentante legale della società reclamante (dottoressa Alessandra Bianchi) nel corso dell’audizione. A ciò si aggiunga il puntuale riferimento operato dal Giudice Sportivo - nell’atto qui oggetto di reclamo - alla previsione dell’art. 26, comma 2, nella parte in cui stabilisce, tra l’altro, che l’entità della sanzione pecuniaria da irrogare va “da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C (…)”. Orbene pare evidente, a conferma della congruità della sanzione irrogata, come il Giudice sportivo, richiamando peraltro la disposizione di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S. abbia tenuto conto dell’invito rivolto dal Codice all’organo decidente di prendere in considerazione “ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, ciò in quanto l’entità della sanzione inflitta nel caso che qui ci occupa è sicuramente più prossima al minimo della misura edittale prevista dalla norma sopra ricordata. Al cospetto delle sopra riprodotte norme applicabili al caso di specie, la condizione nella quale è venuta a trovarsi la società reclamante in ordine ai fatti sopra accertati risponde alla seguente sequenza di considerazioni: a) la società reclamante milita, come è noto, nel campionato di serie C; b) i fatti come sopra ampiamente riprodotti sono indubbiamente “particolarmente gravi” e tali da avere contribuito ad alimentare, attraverso la reazione della tifoseria del Padova, ulteriori comportamenti violenti da parte dei sostenitori del Catania e che vanno qualificati come obiettivamente pericolosi, visti gli strumenti utilizzati e il coinvolgimento delle forze dell’ordine (peraltro con conseguenze a carico di un rappresentante delle stesse); c) ne consegue che la sanzione pecuniaria inflitta si presenta congrua anche nella misura, in considerazione di quanto si è sopra illustrato.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0205/CSA del 24 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 116 del 09.04.2024

Impugnazione – istanza: - ASD NF Ardea Calcio

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 4.000,00 e 2 gare a porte chiuse Ardea alla società perchè “Per tutta la durata del secondo tempo un nutrito gruppo di propri tifosi e dirigenti della società rivolgevano reiterate espressioni offensive e minacciose all'indirizzo dell'Arbitro. Al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi erano presenti 4 persone non in elenco e alla richiesta dell'Arbitro di farli allontanare, una di queste persone tentava di aggredirlo e di sferrargli un pugno non riuscendoci perché bloccato dai dirigenti e calciatori della società profferendo nella circostanza altre espressioni offensive e minacciose. Intervenivano le Forze dell'Ordine a presidio della incolumità dell'Arbitro, ciò nonostante, si portava nei pressi dello spogliatoio un'altra persona riconducibile alla società che continuava con gli insulti e le espressioni irriguardose. Durante il corso della gara e al termine della stessa tifosi riconducibili alla squadra locale protestavano contro le decisioni della Terna Arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose e minacciose. ( R A – RAA ).”

 

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0193/CSA del 10 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 114 del 05.03.20244

Impugnazione – istanza: - U.S. Catanzaro 1929 S.r.l.

Massima: Confermata l’ammenda di € 12.000,00 alla società per avere i suoi sostenitori, nel corso della stessa gara, lanciato numerosi fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere inoltre lanciato, nel recinto di gioco, alcuni petardi e quattro fumogeni, come puntualmente evidenziato nella relazione, ex art. 61 C.G.S., della Procura Federale del 3.3.2024 inviata al Giudice di prime cure il 4.3.2024 alle ore 9.49. Il comportamento dei sostenitori della reclamante integra la fattispecie di cui all’art. 25, comma 3, primo capoverso C.G.S., che vieta “introduzione o utilizzazione negli impianti di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0185/CSA del 2 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024

Impugnazione – istanza: - Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a.r.l.

Massima: Confermata l’ammenda di € 2.500,00 alla società “Per avere propri tifosi al 12' del primo tempo lanciato ad un A.A. un rotolo di carta igienica colpendolo al polpaccio senza recare danni. Inoltre, per tutta la durata della gara insultavano e minacciavano la Terna Arbitrale.”

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0182/CSA del 28 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND di cui al Com. Uff. n. 100 del 5.03.2024

Impugnazione – istanza: - ASD AVC Vogherese 1919

Massima: Confermata l’ammenda di € 800,00 alla società "Per avere propri sostenitori inveito nei confronti della Terna Arbitrale rivolgendo espressioni offensive e minacciose”;

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0178/CSA del 26 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024

Impugnazione – istanza: - U.S. Angri 1927

Massima: La sanzione della ammenda di € 2.000 ed una gara con settore riservato al pubblico locale privo di spettatori inflitta alla società, è stata rideterminata nella sola ammenda di € 3.000,00 con diffida "Per avere propri sostenitori rivolto grida implicanti discriminazioni per ragioni di razza all’indirizzo di un calciatore avversario”. L’assistente dell’arbitro n. 1, sig. …, segnalava: “al 60° del secondo tempo, in seguito all’ammonizione del n. 27 del Casarano, calciatore di colore, dalla tribuna dove erano posizionati i sostenitori dell’Angri, venivano intonati ululati di stampo razzista da un nutrito gruppo di tifosi, che si prolungavano per diversi secondi, verso il calciatore n. 27 del Casarano. Per tale motivo veniva fatto l’annuncio dallo Speaker dello stadio. Dopo l’annuncio non si è più verificata tale situazione”….Il Collegio rileva che, effettivamente l'attenuante invocata dalla reclamante può essere riconosciuta, alla luce del referto dell'assistente n. 1 dell'arbitro, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco e che così testualmente recita: "Al 60 min del 2 tempo, in seguito all' ammonizione del n. 27 del Casarano, calciatore di colore, dalla tribuna dove erano posizionati i sostenitori dell' Angri, venivano intonati ululati di stampo razzista da un nutrito gruppo di tifosi, che si prolungavano per diversi secondi, verso il calciatore n. 27 del Casarano. Per tale motivo veniva fatto l'annuncio dallo speaker dello stadio. Dopo l'annuncio non si e' piu' verificata tale situazione." Considerato infatti che la Società si è adoperata immediatamente per far cessare la condotta discriminatoria, con risultato positivo, come attestato nel referto arbitrale, la Corte ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 3.000 con diffida.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0172/CSA del 18 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 58 del 13.02.2024

Impugnazione – istanza: - A.C. Palazzolo 1913 S.S.D. a R.L.

Massima: Confermata alla società la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 perché “per l’intera durata della gara propri sostenitori rivolgevano numerose espressioni offensive e irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara e per tutto il secondo tempo anche ad un A.A.”….“per tutta la durata della gara i sostenitori della squadra locale si rivolgevano a me con frasi come sei un coglione, sei un mongolo con quella casacchina nera, guardami coglione, sei scarso, sei un incapace, Amedeo fai cagare, Amedeo fischi che non capisci un cazzo e altre fasi consimili”. Anche l’A.A. n. 1 riferisce che “un gruppo di sostenitori della squadra del Palazzolo si riferivano a me urlando per tutta la durata del 2’ tempo, fino al fischio finale: sei un coglione, sei un testa di cazzo, non capisci niente, non ne azzecchi una”. Si tratta di un quadro sconfortante ove le descritte, ridotte dimensioni dell’impianto sportivo non fanno che aggravare, piuttosto che attenuare, le condotte contestate. La stretta vicinanza del pubblico agli ufficiali di gara non solo ha aumentato la portata offensiva delle espressioni profferite dai tifosi (in quanto più nitidamente e direttamente percepite), ma altresì consente di escludere in radice la possibilità di una non corretta individuazione (da parte di entrambi gli ufficiali) della provenienza (nel senso della riferibilità ai sostenitori della squadra di casa) delle suddette espressioni. Va inoltre rimarcato il colpevole, omesso intervento dei dirigenti della società ospitante ed odierna reclamante, nessuno dei quali, nonostante l’esiguo numero dei tifosi presenti ed il loro stretto contatto con il terreno di gioco, risulta essersi attivato per far cessare (o quantomeno per tentare di far cessare) le gravi intemperanze verbali, difatti protrattesi “per tutta la durata della gara” nei confronti dell’Arbitro e “per tutta la durata del 2’ tempo” nei confronti dell’Assistente.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0170/CSA del 12 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Campionato Nazionale Juniores Under 19 LND, di cui al Com. Uff. n. 58 del 13.02.2024

Impugnazione – istanza: - Orvietana Calcio s.r.l.

Ridotta alla società l’ammenda di € 800,00 in € 600,00, per avere propri sostenitori rivolto reiterate espressioni offensive e triviali all'indirizzo della Terna arbitrale….ha insultato me e l'arbitro, esclamando frasi come: 'prendete una corda e impiccatevi a casa', 'fanno bene a menarvi", 'speriamo vi prenda un brutto colpo', 'pezzenti', 'cornuti, 'coglioni'…..l’Arbitro, sentito a chiarimenti, ha riferito di non aver notato l’ambulanza, ma che con ogni probabilità gli è sfuggita la presenza, poiché, essendosi la gara disputata all’antistadio, le due compagini, che comunque indossavano colori di maglia corrispondenti a quelli riferiti dalla reclamante anche nella documentazione in atti da cui risulta la presenza di una ambulanza a bordo campo, sono entrate nel terreno di giuoco dal retro, dichiarando, quindi di non poter confermare con assoluta certezza quanto refertato circa l’assenza dell’ambulanza. Di conseguenza questa Corte ritiene di dover ridurre la sanzione dell’ammenda all’importo di € 600,00, considerato anche che la reclamante nulla ha osservato in ordine al comportamento dei sostenitori, sicuramente censurabile, refertato dagli Ufficiali di Gara.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N.0164/CSA del 6 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 55 del 06.02.2024

Impugnazione – istanza: F.C. Forlì Srl

Massima: Ridotta l’ammenda da € 2.500,00 con diffida ad € 1.250,00 con diffida  alla società  “per avere propri tesserati partecipato al termine della gara a reiterate colluttazioni fisiche e scambio di insulti con gli avversari che avevano luogo sul terreno di gioco, nell’area spogliatoi e nell’uscita verso il parcheggio”….Va premesso che, se pure in linea generale possono condividersi le perplessità della reclamante circa la qualificazione (nel referto) dei fatti occorsi in termini di “rissa”, ciò nondimeno non può disconoscersi che al termine della gara tre giocatori ancora in campo (di cui due del Forlì), “dopo un battibecco…verranno alle mani e si daranno spinte e colpi aggressivi”; che una seconda mischia (seppure “questa volta di minore entità”) si accenderà dinanzi all’area spogliatoi, con scambi di insulti e di minacce tra i calciatori delle due squadre; che un terzo pericoloso confronto si accenderà “dopo una trentina di minuti” nei pressi del parcheggio, in quanto “diversi calciatori fra loro avversari si insultano”. I fatti innanzi descritti vanno pertanto inquadrati (così come sembra aver fatto il Giudice Sportivo) nella fattispecie punitiva di cui all’art. 25, comma 6, C.G.S., ai sensi del quale “le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserti, soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia”: con la precisazione che “la responsabilità della società concorre con quella del singolo…” e che “per tali violazioni si applica la sanzione dell’ammenda con diffida…”. Ebbene, è agevole rilevare che i fatti occorsi, seppure non sono degenerati in atti di aperta violenza (solo per circostanze fortunose), ciò nondimeno ne hanno comunque determinato i presupposti, sia per i ripetuti contatti fisici (tutt’altro che amichevoli e che in ogni caso ci sono stati), sia per gli insulti e le minacce che i calciatori si sono scambiati. Devesi inoltre stigmatizzare, a conferma della affermata responsabilità della società, l’omesso intervento di alcun dirigente di quest’ultima volto ad impedire le numerose intemperanze dei propri giovani calciatori (indipendentemente da provocazioni altrui), non esauritesi nel parapiglia sul campo al termine della gara, ma reiterate sia nell’area antistante gli spogliatoi e sinanche a distanza di trenta minuti nella zona del parcheggio. Quanto alla misura dell’ammenda, ferma restando la diffida in quanto tipizzata dal suddetto art. 25, comma 6, C.G.S., possono in parte accogliersi le doglianze della reclamante circa l’assenza di vere e proprie “colluttazioni” che avrebbero coinvolto i propri calciatori: in effetti, al di là di spintoni e di insulti vari per fortuna non degenerati, dal referto arbitrale risulta che nessun calciatore del Forlì ha sferrato alcun colpo violento a danno degli avversari, sebbene vada sottolineata la carenza di idonee misure organizzative che la F.C. Forlì, quale società ospitante, avrebbe dovuto apprestare per evitare il contatto tra le due compagini quantomeno in occasione del terzo degli episodi contestati.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N.0163/CSA del 6 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 55 del 06.02.2024

Impugnazione – istanza: A.C. Prato SSDARL

Massima: Ridotta l’ammenda da € 2.500,00 con diffida ad € 1.000,00 con diffida  alla società  “per avere propri tesserati partecipato al termine della gara a reiterate colluttazioni fisiche e scambio di insulti con gli avversari che avevano luogo sul terreno di gioco, nell’area spogliatoi e nell’uscita verso il parcheggio”….Va premesso che, se pure in linea generale possono condividersi le perplessità della reclamante circa la qualificazione (nel referto) dei fatti occorsi in termini di “rissa”, ciò nondimeno non può disconoscersi che al termine della gara tre giocatori ancora in campo (di cui uno del Prato), “dopo un battibecco…verranno alle mani e si daranno spinte e colpi aggressivi”; che una seconda mischia (seppure “questa volta di minore entità”) si accenderà dinanzi all’area spogliatoi, con scambi di insulti e di minacce tra i calciatori delle due squadre; che un terzo pericoloso confronto si accenderà “dopo una trentina di minuti” nei pressi del parcheggio, in quanto “diversi calciatori fra loro avversari si insultano”. I fatti innanzi descritti vanno pertanto inquadrati (così come sembra aver fatto il Giudice Sportivo) nella fattispecie punitiva di cui all’art. 25, comma 6, C.G.S., ai sensi del quale “le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserti, soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia”: con la precisazione che “la responsabilità della società concorre con quella del singolo…” e che “per tali violazioni si applica la sanzione dell’ammenda con diffida…”. Ebbene, è agevole rilevare che i fatti occorsi, seppure non sono degenerati in atti di aperta violenza (solo per circostanze fortunose), ciò nondimeno ne hanno comunque determinato i presupposti, sia per i ripetuti contatti fisici (tutt’altro che amichevoli e che in ogni caso ci sono stati), sia per gli insulti e le minacce che i calciatori si sono scambiati. Devesi inoltre stigmatizzare, a conferma della affermata responsabilità della società, l’omesso intervento di alcun dirigente di quest’ultima volto ad impedire le numerose intemperanze dei propri giovani calciatori (indipendentemente da provocazioni altrui), non esauritesi nel parapiglia sul campo al termine della gara, ma reiterate sia nell’area antistante gli spogliatoi e sinanche a distanza di trenta minuti nella zona del parcheggio. Quanto alla misura dell’ammenda, ferma restando la diffida in quanto tipizzata dal suddetto art. 25, comma 6, C.G.S., possono in parte accogliersi le doglianze della reclamante circa l’assenza di vere e proprie “colluttazioni” che avrebbero coinvolto i propri calciatori: in effetti, al di là di spintoni e di insulti vari per fortuna non degenerati, dal referto arbitrale risulta che nessun calciatore del Prato ha sferrato alcun colpo violento a danno degli avversari, sicchè appare più equo contenere in € 1.000,00 la misura dell’ammenda, anche in considerazione della circostanza che l’A.C. Prato, in quanto società ospitata, non può essere ritenuta responsabile di carenze organizzative che, soprattutto in relazione all’ultimo degli episodi contestati, certamente hanno consentito alle due compagini di trovarsi a diretto contatto.

 

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0148/CSA del 21 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n.  149 del 23.01.2024

Impugnazione – istanza: - U.S. Salernitana 1919 S.r.l.

Massima: Ridotta da € 40.00,00 con diffida ad € 30.00,00 con diffida l’ammenda alla società  “per avere suoi sostenitori, assiepati nel settore Curva Sud, lanciato sul terreno di giuoco nel corso della gara diversi oggetti di varia natura, tra cui una grossa pietra di cemento di circa 10 cm., alcuni accendini e bottiglie in plastica senza colpire nessuno, e per avere inoltre lanciato all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria uno snack che colpiva al collo un calciatore, senza conseguenze lesive.”…La Corte ritiene che nel caso in esame non ricorra l'invocata circostanza prevista all’art. 29, comma 1, lett. a), C.G.S., non sussistendone i presupposti richiesti dalla norma. Se è vero, come è vero, che la società reclamante ha adottato modelli organizzativi e di prevenzione, è altrettanto vero ed evidente che quanto posto in essere dalla società per prevenire i gravi comportamenti dei propri sostenitori, della specie di quelli verificatisi, è risultato del tutto inadeguato ed insufficiente. Entrambe le norme citate dalla difesa della U.S. Salernitana 1919 s.r.l. (artt. 7 e 29 C.G.S.) presuppongono che gli organi di giustizia sportiva valutino l’effettiva idoneità ed efficacia dei modelli organizzativi e di prevenzione attuati dalla società. Alla luce dei fatti accaduti, così come refertati dal direttore di gara e dai collaboratori della Procura Federale, risulta evidente come i modelli organizzativi adottati dalla società si siano dimostrati del tutto inidonei ed inefficaci. Se da un lato non ricorre la circostanza prevista dal citato art. 29, comma 1, lett. a), C.G.S., questo organo giudicante ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo possa essere attenuata ex art. 29, comma 2, C.G.S., sussistendo le altre circostanze invocate di cui al citato art. 29, comma 1, lett. b) e c). Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra esposto, riduce la sanzione dell’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo alla U.S. Salernitana 1919 s.r.l. ad € 30.000,00 con diffida.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0141/CSA del 19 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 80 del 23.01.2024

Impugnazione – istanza: - FC Bassano S.S.D. a R.L.

Massima: Ridotta da € 1.300,00 ad € 650,00 l’ammenda alla società “Per essere, due propri sostenitori, entrati indebitamente sul terreno di gioco, scavalcando l'apposita recinzione”… il Collegio ritiene eccessiva la quantificazione determinata dal Giudice Sportivo, in considerazione del fatto che la società reclamante ha posto in essere le precauzioni doverose (impiego di steward, richiesta di presenza delle Forze dell'Ordine, lettura dei messaggi antiviolenza prima dell'inizio della gara) e che, nell'imminenza del fatto, proprio l'intervento di tesserati della reclamante - che il referto arbitrale espressamente attesta ("Si segnala comunque il tempestivo intervento di diversi tra calciatori e dirigenti della società ospitante che riaccompagnavano i facinorosi all'esterno del recinto di gioco dove venivano presi in consegna dai Carabinieri") - ha neutralizzato l'invasore di campo, poi rientrato negli spalti.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Bassano Virtus è accolto.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0132/CSA del 7 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - LND, di cui al Com. Uff. n. 77 del 18.01.2024

Impugnazione – istanza: - U.S.D. Fezzanese

Massima: Confermata la sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 alla società “per avere propri sostenitori per tutta la durata della gara rivolto espressioni gravemente offensive e irriguardose nei confronti del Direttore di gara”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0131/CSA del 5 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - LND, di cui al Com. Uff. n. 71 del 09.01.2024

Impugnazione – istanza: - Team Altamura S.S.D. A R.L.

Massima: Confermata la sanzione dell’ammenda di € 3.800,00 inflitta alla società "Per avere propri sostenitori lanciato, nel corso del secondo tempo, numerosi sputi (almeno venti) che attingevano un A.A. alla testa e al collo, mentre gli rivolgevano espressioni offensive e triviali. ( R AA )"…La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale e, in particolare, della dichiarazione dell'Assistente n. 2 sig. Alessandro Castellari, che così riporta quanto accaduto: "Dal 37esimo minuto del secondo tempo fino al termine della gara, in modo continuo, alcuni tifosi della società Team Altamura mi attingevano con numerosi sputi, colpendomi schiena, collo e in testa, almeno una ventina di volte. Inoltre mi urlavano frasi offensive come: 'Sei un frocio di merda, Sei un cornuto, Guardalinee tua moglie è una puttana e tu un ciuccio." Quanto dichiarato, in maniera chiara e dettagliata, dall'Assistente n. 2, in applicazione del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., che attribuisce valore di “piena prova” alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, deve costituire il perimetro nel quale la Corte deve esercitare il proprio sindacato, laddove, come nel caso di specie, il reclamante non abbia fornito elementi probatori certi idonei a superare quanto è attestato dai referti arbitrali in ordine alle condotte tenute ed ai fatti accaduti in campo.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0118/CSA del 25 Gennaio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 71 del 09.01.2024

Impugnazione – istanza: - Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l.

Massima: Confermata la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e diffida, alla società “per avere propri sostenitori, dal 30° del secondo tempo, fino al termine della gara, rivolto espressioni offensive nei confronti della Terna Arbitrale ed avere lanciato sul terreno di gioco 4/5 bottiglie di plastica vuote in direzione dei raccattapalle senza colpirli”.… la sanzione dell’ammenda con diffida di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 8 C.G.S., rispetto alla semplice ammenda di cui alla lett. b), risulta giustificata dalle concrete modalità con cui si sono manifestate le intemperanze dei tifosi: queste, difatti, sono consistite non solo in gravi insulti ed offese alla terna arbitrale, reiterati dal 30°del secondo tempo sino al termine della gara, ma anche nel tentativo di colpire i giovani raccattapalle con il lancio di bottiglie di plastica (“piene a metà”), restando ovviamente irrilevante, ai fini della gravità del gesto, la dimensione delle bottiglie stesse e l’esatto quantitativo del loro contenuto. Ed anzi, va sottolineato che il provvedimento del Giudice Sportivo dà conto del lancio di bottiglie di plastica “vuote”, circostanza quest’ultima che non trova riscontro nel referto dell’Assistente il quale, come si è visto, riferisce invece del lancio di bottiglie di plastica “piene a metà” (dunque, con portata offensiva ben più grave) con lo specifico intento di colpire i raccattapalle.

 

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0083/CSA del 15 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 61 del 27.11.2023

Impugnazione – istanza: - U.S. Catanzaro 1929 s.r.l.

Massima: Confermata l’ammenda di € 15.000,00 alla società  “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, attinto con degli sputi due componenti della panchina avversaria; per avere, inoltre, lanciato verso la panchina della squadra avversaria numerosi bicchieri di plastica semi-pieni; per avere, infine, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art.29, comma 1 let.b) CGS…La Corte ritiene, infatti, che il giudice sportivo abbia esercitato in coerenza con il principio di ragionevolezza la sua discrezionalità nel decidere l’entità della sanzione irrogata. La circostanza che, come evidenziato dalla reclamante, la gara non sia stata interrotta, che i bicchieri - a differenza degli sputi - non abbiano colpito nessuno e che i petardi e i fumogeni non abbiano recato danno a persone e cose non sono elementi sufficienti ad accreditare la tesi attorea di una sanzione manifestamente sproporzionata. A parere di questa Corte, invero, occorre evidenziare che - a differenza degli sputi, che hanno attinto un calciatore e un operatore sanitario - l'ulteriore comportamento offensivo, consistito nel lancio di bicchieri semi-pieni all’indirizzo dei componenti della panchina del Cosenza, solo per mera causalità non si è perfezionato e, segnatamente, grazie alla funzione protettiva nel frangente esercitata dalla tettoia. In ragione di quanto fin qui evidenziato, sostanzialmente diversa appare, dunque, la fattispecie richiamata come tertium comparationis dalla reclamante, secondo cui, nella stessa decisione, il giudice sportivo avrebbe irrogato a un’altra società un’ammenda più leggera a fronte di comportamenti (lanci di materiali pirotecnici) persino più gravi. In tale fattispecie, difatti, non v’era stato alcun lancio di oggetti e di sputi nei confronti della panchina avversaria, comportamento questo che, a parere della Corte, è di notevole gravità.

Nel caso in esame, la sanzione inflitta dal giudice sportivo appare, pertanto, a questa Corte congrua. La Corte ritiene, infine, che non trovino applicazione le attenuanti previste alle lett.”a” e “c” del 1 comma, dell’art. 29 CGS. In relazione a quanto previsto dalle lett.”a”, la Corte fa presente che l’aver la reclamante rafforzato la presenza numerica degli steward nell’impianto in occasione della gara col Cosenza non può essere considerato, con la pretesa automaticità, alla stregua dell’adozione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti dei tifosi come quelli sanzionati. Un modello di organizzazione e di gestione, infatti, deve esser rappresentato da un sistema articolato e sofisticato di regolamenti interni di tipo strutturale e funzionale alla prevenzione di specifici rischi, che non può essere sostituito da una decisione estemporanea relativa ad una singola gara e, peraltro, circoscritta all'implementazione del solo dato numerico degli steward senza una valutazione di adeguatezza del modello nel suo complesso. Con riferimento all’attenuante di cui alla lett.”c”, la mera richiesta di immagini avanzata a una società esterna dalla reclamante – immagini, peraltro, non ancora a disposizione della U.S. Catanzaro - non può ritenersi di per sé espressione di una concreta e fattiva cooperazione con le Forze dell’Ordine e le altre Autorità per l’identificazione dei propri sostenitori colpevoli dei fatti contestati, costituendo di per sè solo un adempimento preliminare e di sicuro non esaustivo.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0073/CSA del 12 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 50 del 14.11.2023

Impugnazione – istanza: - U.S. Albenga

Massima: Confermata alla società la sanzione dell’ammessa di Euro 2.500,00 “Per avere propri sostenitori lanciato alcuni sputi all'indirizzo di un A.A. senza tuttavia colpirlo. Per la intera durata della gara, inoltre, gli stessi sostenitori, profferivano espressioni gravemente offensive e minacciose all'indirizzo dello stesso Ufficiale di gara. ( R A - R AA )”. …Sotto il profilo sanzionatorio, occorre osservare che l’art. 25, comma 3, del C.G.S., stabilisce che “Le società … sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”. Nel caso che ci occupa, deve osservarsi come, oltre alla condotta estremamente deprecabile consistita nel lancio di ripetuti sputi all’indirizzo dell’Ufficiale di gara, le espressioni riportate nei documenti ufficiali di gara integrano la fattispecie delineata dalla norma sopra richiamata, rivelandosi, nel loro contenuto gravemente offensivo, particolarmente volgari, triviali, disgustose, oltre che diversificate nel loro tenore letterale e ripetute per tutta la durata della gara.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0069/CSA del 6 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 47 del 7.11.2023

Impugnazione – istanza: - ASD Derthona FBC 1908

Massima: Confermata l’ammenda di € 2.000,00 e diffida alla società “ Per avere propri sostenitori, posizionati all’interno dell’area in cui era parcheggiata la vettura degli ufficiali di gara, rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo della Terna Arbitrale. Uno di detti sostenitori dava un violento calcio al cancello di accesso all’area che si apriva, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine per evitare l’ingresso dei sostenitori. I medesimi sostenitori reiteravano gli insulti e le minacce anche mentre la Terna Arbitrale lasciava l’impianto sportivo scortata dalla Forza Pubblica”… Nella specie, è ben dato ravvisare i presupposti per l’integrazione della fattispecie dei “Fatti violenti dei sostenitori” ex art. 26, comma 1, C.G.S. (“Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”), considerato, da un lato, che in effetti il comportamento tenuto assumeva una connotazione di violenza, manifestata anche nel “violento calcio al cancello che si apriva”, inferto da uno dei tifosi; dall’altro che da ciò derivava un “pericolo per l’incolumità pubblica”, come espresso dal fatto che le stesse forze dell’ordine indicavano agli ufficiali di gara che “era impossibile uscire di lì”, sicché la loro uscita “avveniva solamente dopo una decina di minuti [da] che [erano] all’interno dell’autovettura ad aspettare”, e che era necessario che le stesse forze dell’ordine scortassero la terna all’uscita dell’impianto sportivo, allorché si ripeteva la condotta minacciosa e ingiuriosa dei tifosi. Al riguardo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte Sportiva ha posto in risalto, da un lato, che “ è da escludere che la norma [di cui all’art. 26 C.G.S.] si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità […]”; dall’altro, che “In ambito sportivo […] l’intento del legislatore è […] quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo”, sicché “un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato ‘pericolo per la pubblica incolumità’ nella peculiare accezione della disciplina sportiva” (CSA, I, 28 novembre 2022, n. 49). Nel caso in esame, come anticipato, il fatto che la terna arbitrale sia stata volutamente attesa all’uscita degli spogliatoi per essere intimidita e insultata, il contenuto (anche minaccioso) delle parole profferte, il gesto violento compiuto, la pluralità delle condotte poste in essere e la reiterazione anche in momenti diversi, l’effetto che le stesse hanno avuto, impedendo alla stessa terna di lasciare subito l’impianto sportivo e rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine, anche per scortare la terna all’uscita dell’impianto, determinano senz’altro l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 26 C.G.S. nella forma dei fatti violenti dei sostenitori determinanti un pericolo per l’incolumità pubblica.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0063/CSA del 30 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2023

Impugnazione – istanza: - U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.

Massima: Ridotta da € 3.500,00 ad € 3.00,00 l’ammenda alla società “per avere un suo sostenitore, posizionato all’interno del Settore destinato ai tifosi ospiti, al 7° minuto del secondo tempo attinto con due sputi un Calciatore della squadra avversaria e, al contempo, proferito un epiteto razzista nei confronti dello stesso, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione in applicazione degli art. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorrono i requisiti della dimensione e della percezione, necessari per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, C.G.S. e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.)”….La società reclamante invoca, poi, l’esimente ex lett. c) del medesimo, sopra menzionato, art. 9 CGS, atteso che l’U.S. Alessandria, “parte lesa della vicenda, al fine di tutelarsi nelle opportune sedi, in data 02 novembre 2023, ha inviato una P.E.C. (che ivi si allega – v. all. 1) alla Questura di Alessandria, ad oggi ancora inevasa, con la richiesta di ricevere il nominativo e le generalità del soggetto resosi protagonista dei gravissimi fatti di Trento. Il tutto, appunto, in una ottica di cooperazione con le Forze dell’Ordine e/o le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazione, così come normativamente prescritto dall’art. 29, comma 1, lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, e, di tal guisa, poter adottare autonomi provvedimenti e poter intraprendere le dovute azioni legali”. Ritiene, questa Corte, che neppure detta esimente sia, nella circostanza, rinvenibile, non risultando che la società abbia concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per la concreta identificazione del proprio sostenitore responsabile del fatto, avendo, allo stato, infatti, soltanto richiesto essa stessa alle Forze dell’Ordine, il nominativo dell’autore della violazione di cui trattasi. Può, invece, trovare accoglimento la domanda proposta in via subordinata, seppure per argomentazioni diverse da quelle spese dalla reclamante: sotto questo profilo, infatti, non coglie nel segno l’assunto difensivo, essendo inammissibile la comparazione prospettata e, comunque, diverse le fattispecie poste a confronto. Tuttavia, valutate le modalità complessive della vicenda (che, pur connotata da particolare gravità, non ha avuto particolari effetti diffusivi, specie tali da integrare i requisiti della dimensione e della percezione previsti dalla fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, CGS); considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta; tenuto conto che gli altri sostenitori presenti in curva, pur non avendo espressamente manifestato, con apposita condotta espressiva, la loro formale dissociazione, hanno, comunque – lasciando isolato l’autore del deprecabile gesto – comunque, sostanzialmente manifestato la propria dissociazione da siffatti comportamenti; valorizzata l’interlocuzione intrapresa, dalla società reclamante, con le Autorità di pubblica sicurezza ai fini di eventuali iniziative legali e/o risarcitorie, il Collegio ritiene possibile una riduzione della misura sanzionatoria, disponendo, per l’effetto, che la stessa sia contenuta nell’ammenda di euro € 3.000 (tremila).

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0048/CSA del 14 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 34 del 17.10.2023

Impugnazione – istanza: - Team Altamura S.S.D. a R.L.

Massima: Confermata alla società la sanzione dell’ammenda e commutata la diffida in ammonizione  “Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato, durante il corso della gara, materiale pirotecnico (28 fumogeni) nel settore loro riservato, nonché lanciato 2 bottigliette di acqua che cadevano la prima sul campo per destinazione e la seconda sul terreno di gioco, sfiorando l'allenatore della squadra avversaria. ( R CdC )”….L’art.25 (Prevenzione di fatti violenti) stabilisce al comma 3 che “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere …”. Deve al riguardo rilevarsi, sotto un primo profilo, che nell’ampia definizione di “materiale pirotecnico di qualsiasi genere” devono ritenersi certamente ricompresi anche i fumogeni. Inoltre ritiene la Corte che non sussiste la denunziata incongruenza tra quanto refertato dai due Commissari di Campo presenti, i quali, nell’apposito modulo riservato al “compimento di atti violenti che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica o da cui derivi danno grave alla persona”, hanno rispettivamente registrato: il primo commissario di campo n.28 fumogeni (di cui alcuni nel recinto di giuoco) e n.2 bottigliette d’acqua semipiene lanciate in campo, di cui una caduta nel recinto di giuoco e l’altra nel terreno di giuoco dopo aver sfiorato l’allenatore avversario; il secondo commissario di campo “circa 20 fumogeni”. Si tratta di fatti descritti con sufficiente precisione in ciascun rapporto, che non sono in alcun modo in conflitto tra loro a dispetto della (peraltro irrilevante) differenza numerica dei fumogeni conteggiati. A nulla poi rileva che la terna arbitrale non abbia refertato nulla al riguardo. Risulta pertanto esattamente documentato quanto espressamente sanzionato dal Giudice Sportivo, risultando peraltro evidente che l’accensione del materiale pirotecnico è avvenuta durante lo svolgimento della gara; sicché, tenuto conto del numero degli artifici accesi dai tifosi nel proprio settore, di cui alcuni lanciati all’interno del recinto di giuoco, e del lancio delle due bottigliette d’acqua in campo, deve ritenersi congrua e proporzionata l’entità della ammenda di € 3.000,00 inflitta alla società. Quanto all’invocata attenuante di cui all’art.29 C.G.A. (Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori) si rileva che la disposizione in esame richiede che la società abbia non soltanto adottato, ma anche “efficacemente attuato”, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo. Il modello adottato, tuttavia, all’evidenza di quanto accaduto, non è risultato efficace, ed inoltre nessuna prova ha fornito la società sull’adeguatezza delle risorse impiegate, con conseguente inapplicabilità dell’attenuante in argomento. Conclusivamente, la domanda principale di riduzione della ammenda formulata dalla reclamante non può essere accolta. Può essere accolta, invece, la domanda subordinata proposta dalla reclamante, tenuto conto della mancanza di precedenti specifici e, per l’effetto, la Corte ritiene congruo rimodulare la sanzione accessoria della “diffida” commutandola in “ammonizione”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0026/CSA del 25 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023

Impugnazione – istanza: AC Carpi SSD A RL

Massima: Ridotta a carico della società l’ammenda di € 2.000,00 e diffida in € 1.500,00 senza diffida “ Per avere propri sostenitori al termine del primo tempo, lanciato all’indirizzo dell'Arbitro e di un suo Assistente getti di acqua e birra colpendoli al corpo e alla testa e cagionando al Direttore di gara bruciore agli occhi”; il tutto in relazione alla gara dell’8 ottobre 2023 del Campionato di Serie D, girone D, disputata contro il Lentigione Calcio….Va escluso, in proposito, che la società possa andare esente da sanzione per il sol fatto che avrebbe rivolto degli avvertimenti ai propri tifosi e sarebbe intervenuta per sedarne le condotte a mezzo dell’assistente all’arbitro, restando comunque ferma la sua responsabilità al riguardo, anche in base ai principi generali ex art. 6, comma 3, C.G.S.

Nondimeno, il carattere circoscritto delle condotte (pur rivolte nei confronti tanto dell’arbitro, quanto dell’assistente) e il loro limitato portato lesivo sono da ritenersi tali da rendere sproporzionata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e richiederne una riduzione, con annullamento della diffida e riduzione dell’ammenda all’importo di € 1.500,00, che meglio si confà al livello di disvalore espresso dai fatti occorsi. In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va parzialmente accolto e, in riforma della decisione impugnata, va ridotta l’ammenda a carico della società all’importo di € 1.500,00 e annullata la diffida,

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0024/CSA del 23 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 33 del 28.09.2023

Impugnazione – istanza: Ternana Calcio S.p.A.

Massima: Confermata l’ammenda di € 10.000,00 alla società “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, quattro petardi e tre fumogeni nel recinto di giuoco e alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) C.G.S.”, come da decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 33 del 28 settembre 2023. La società sanzionata proponeva reclamo lamentando eccessiva afflittività della sanzione e mancato apprezzamento e applicazione delle attenuanti ex art. 13, comma 2, C.G.S., come l’atteggiamento provocatorio dei tifosi dell’Ascoli….Ad ogni modo, le misure preventive adottate dalla reclamante sono state già tenute in conto dal Giudice sportivo, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b, C.G.S., a riduzione della sanzione, che infatti ammonta a 10.000,00 euro, a fronte della sanzione risultante dal combinato disposto dei commi 3 e 1 dell’art 25 C.G.S. che, per l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, va per le società di Serie B dal minimo di euro 6.000,00 al massimo di euro 50.000,00. Nel caso di specie, la sanzione di euro 10.000,00 irrogata dal Giudice sportivo, lievemente superiore al minimo di euro 6.000,00 normativamente stabilito per l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico, appare del tutto congrua al fatto che sono stati lanciati – e dunque non soltanto introdotti ma anche utilizzati - ben due fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, oltre a quattro petardi e tre fumogeni nel recinto di giuoco e alcuni fumogeni sul terreno di giuoco. Al riguardo si precisa che, a fronte di tali reiterati gravi comportamenti, non assumono rilievo la conformazione dello stadio dell’Ascoli e la trasferta, non trattandosi di elementi presi in considerazione dall’art. 29, C.G.S., né idonei a sminuire la gravità e pericolosità delle reiterate condotte in questione. Va del pari precisato che la invocata provocazione non appare pienamente conferente, considerato anche che il primo petardo è stato lanciato sul terreno di gioco dai tifosi della reclamante alle ore 20:18, prima dell’inizio della gara, dunque ben prima dei cori dell’Ascoli - avvenuti nel corso della gara – invocati dalla reclamante.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0020/CSA del 17 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 25 del 26.09.2023

Impugnazione – istanza: A.S. Ostia Mare L.C. S.r.l.

Massima: Confermata l’ammenda di € 2.000,00 e diffida inflitta alla società “Per avere, al termine della gara, due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, rivolto espressioni offensive e irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale per l'intero percorso che conduce allo spogliatoio arbitrale. La condotta veniva reiterate per circa 7 minuti mentre gli Ufficiali di gara si trovavano nello spogliatoio, e nella circostanza veniva sferrato un pugno sulla porta dello spogliatoio arbitrale. Si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per accompagnare la Terna fino al parcheggio dell'impianto sportivo.”

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0010/CSA del 2 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 8/DIV del 05.09.2023

Impugnazione – istanza: Virtus Francavilla S.r.l.

Massima: Ridotta da € 2.500,00 ad € 1.500,00 l’ammenda alla società "per aver alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, al 23° e 24° minuto del primo tempo e al termine della gara, intonato cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale e del quale farebbe, comunque, difetto il requisito della dimensione….Per ciò che concerna la rilevanza delle circostanze esimenti-attenuanti di cui all'art. 29 C.G.S., questa Corte ritiene non siano applicabili al caso di specie, in quanto è opportuno rammentare il principio, più volte ribadito, a tenore del quale "l'adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità, una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate. La possibile attenuazione della misura edittale della sanzione presuppone, viceversa, che i modelli organizzativi e gestionali a tali fini adottati dalla società si rivelino proporzionati, idonei ed efficaci, laddove, rispetto alle condotte in contestazione, non è dato evincere uno sforzo organizzativo mirato ad impedire, attraverso misure specifiche e congrue, l'intonazione di cori discriminatori" (cfr. in questa direzione Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 071 del 17 novembre 2021; nonché, ancora, Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 93 del 2 dicembre 2021). Il verificarsi del fatto oggettivo e la accertata violazione di norme disciplinari, pur constatando l'adozione di misure che la normativa federale prescrive nell’ottica di  prevenire condotte reputate illecite dal Codice di giustizia sportiva, dimostra che gli accorgimenti messi in atto dalla società si sono dimostrati del tutto inefficaci e non esaustivi della “ratio” della richiamata norma. (Sul principio di prevenzione, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 24 novembre 2005, n. 58). Tuttavia, la Corte riconosce la sproporzione ed eccessiva gravosità dell'ammenda comminata rispetto ad altri provvedimenti disciplinari, emessi dal medesimo Giudice Sportivo

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0009/CSA del 27 Settembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 5 del 30.08.2023

Impugnazione – istanza: – San Marzano Calcio SSD a.r.l.

Massima: Ridotta da € 900,00 ad € 700,00 l’ammenda alla società “Per avere propri tesserati, al termine del primo tempo, preso parte ad un principio di rissa nell'area antistante gli spogliatoi”….Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha confermato sostanzialmente il contenuto della propria refertazione, precisando di aver visto da lontano l’inizio della mass confrontation, che coinvolgeva 4-6 persone di entrambe le squadre, avendo potuto notare, dopo essersi avvicinato, che il tesserato n.6 del Gladiator aveva spintonato un dirigente del San Marzano, dopodiché il tesserato n.8 del San Marzano aveva trattenuto con la mano la spalla del predetto calciatore del Gladiator, aggredendo verbalmente un dirigente della società avversaria. Le precisazioni fornite dal Direttore di Gara consentono di far emergere una oggettiva discrepanza nella determinazione della sanzione dell’ammenda, che il Giudice Sportivo ha quantificato in pari misura a carico di entrambe le società coinvolte, laddove risulta chiaro, come in effetti confermato dalla decisione n. 0008 di questa Corte, che la condotta posta in essere, in particolare, dal tesserato del San Marzano, Sig. D. G., non possa essere qualificata come violenta e aggravata, tale da determinare la sanzione della squalifica per 4 giornate, risultando piuttosto inquadrabile nella fattispecie della condotta gravemente antisportiva, per le modalità e scopi con cui è stata realizzata. La riforma del provvedimento della squalifica a carico del D. G. si riverbera sul trattamento sanzionatorio a carico della società San Marzano, che, di conseguenza, merita di essere riformato.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0006/CSA del 26 Settembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 05 Settembre 2023

Impugnazione – istanza: – U.S. Lecce S.p.A.

Massima: Confermata l’ammenda di € 12.000,00 alla società “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”…Le azioni descritte nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale, indipendentemente da come le si voglia configurare e interpretare nell’unicità o meno della condotta, appaiono gravi perché potenzialmente lesive dell’integrità fisica degli spettatori presenti, uno dei quali veniva addirittura colpito al braccio, pur senza conseguenze. La Corte, in riferimento alle invocate attenuanti ex art. 29, comma 1 lettera c), evidenzia come il Sodalizio ricorrente, al di là della documentata cooperazione prestata alle Forze dell’Ordine nell’individuazione del solo responsabile del lancio di una torcia accesa nella tribuna riservata ai tifosi della squadra ospite, nulla abbia invece provato riguardo l’effettiva ricerca degli autori delle altre condotte in addebito (lancio di bottigliette semi piene nella tribuna ospiti e di petardi nel recinto di gioco). Ne consegue, dunque, come le richiamate attenuanti non possano trovare applicazione nel caso in esame. Tanto osservato, questa Corte ritiene, ancora, come non possa essere accolta neppure la richiesta di riconoscimento della circostanza esimente-attenuante ex art. 29, comma 1, lett. a) CGS in forza del principio, più volte affermato, secondo il quale ”l’adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità, una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate”. La possibile riduzione della sanzione, infatti, presuppone che i modelli organizzativi e gestionali dall’art. 29, comma 1, lett. a) CGS evocati e a tali fini adottati dalle Società, si rivelino proporzionati, idonei ed efficaci (cfr. in questa direzione Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 071 del 17 novembre 2021; nonché, ancora, Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 93 del 2 dicembre2021), evenienza in questo caso non solo non dimostrata, ma addirittura smentita dagli accadimenti in contestazione.

Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 0001/CSA del 5 Luglio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al  Com. uff. n. 249/DIV del 1 giugno 2023

Impugnazione – istanza: F.C. CROTONE

Massima: Confermata l’ammenda di3.500,00 alla società “A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell'altrui dignità, consistiti:  nell’essersi alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Centrale, al momento della realizzazione della rete da parte della propria squadra, portati a ridosso della balaustra di recinzione e avere indirizzato ripetuti sputi verso i componenti della panchina del Foggia alcuni dei quali colpivano gli stessi; nell’essersi alcuni dei suoi sostenitori,posizionati in Tribuna Centrale,al termine delprimo tempo e al 97° minuto della gara, indirizzato sputi verso i componenti della panchina del Foggia; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 2° minuto del secondo tempo sul terreno di gioco tre bicchieri di plastica vuoti e otto bottiglie da 1⁄2 litro in plastica semipiene; nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 33° minuto del secondo tempo, una palla di carta verso il portiere della squadra avversaria; nell’avere lanciato, dal Settore Tribuna, al 39° minuto del secondo tempo, una bottiglietta in plastica da 1⁄2 litro semipiena sul terreno di gioco che colpiva un componente della panchina aggiuntiva della squadra avversaria; nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 41° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco in prossimità dell’area di rigore occupata dal portiere della squadra avversaria, due bottiglie semipiene; nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 49° minuto del secondo tempo, una bottiglia in plastica da 1⁄2 litro sul terreno di gioco; nell’avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 51° minuto del secondo tempo, tre bottiglie in plastica da 1⁄2 litro semipiene e, dal Settore Tribuna, una bottiglietta in plastica da 1⁄2 litro semipiena sul terreno di gioco; nell’avere lanciato, dal Settore Tribuna, al 52° minuto del secondo tempo, acqua sul terreno di gioco che andava a colpire alcuni componenti della panchina della squadra avversaria; per avere lanciato, dal Settore Tribuna Centrale, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale raggiungeva l’ingresso degli spogliatoi, tre bottiglie in plastica semipiene sul terreno di gioco di cui una colpiva l’Arbitro sulla gamba, provocandogli dolore;

per avere lanciato, dal Settore Tribuna, al termine della gara, mentre la squadra avversaria raggiungeva l’ingresso degli spogliatoi, undici bottiglie in plastica da 1⁄2 litro semipiene sul terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).”…come è noto “1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone” (art. 26, CGS FIGC). Il perimetro della norma è stato più volte vagliato da questa Corte, anche a Sezioni Unite (ex multis Sez. Un., Decisione/0066/CFA-2022-2023; v. anche Sez. I, n. 49/2022-2023 e n.50/CFA-2022-2023), che si è espressa nei seguenti termini: «[…] è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità, che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico giovanile. Gli insulti, le minacce, gli sputi, il lancio di una cintola e di sassi, la pressione esercitata dalla massa di una ventina di giovani arrabbiati contro tre sono, quindi, fatti violenti. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale. È noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, come si è osservato, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo. Orbene, un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva». Aderendo ai principi testé richiamati, questa Corte non può che ritenere grave il comportamento dei tifosi della società reclamante. Prive di pregio le doglianze in relazione alla non applicazione dell’art. 29, comma 1 e 2 in combinato disposto con l’art. 7 CGS. Invero, aldilà della formale adozione del Modello Organizzativo, valutato, peraltro già quale attenuante dal Giudice sportivo, dagli atti non emerge alcun concreto comportamento posto in essere dalla reclamante per eliminare/mitigare i comportamenti violenti dei propri supporters.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 260/CSA del 28 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 399 del 06.06.2023

Impugnazione – istanza: Città di Isernia San Leucio

Massima: Confermata l’ammenda di € 900,00 alla società "per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, utilizzato un fumogeno nel settore loro riservato e, nel corso del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di acqua piena che cadeva nelle immediate vicinanze della panchina avversaria"….Come è noto, l’art. 26 C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori, quando ne derivi un pericolo per l’incolumità delle persone. Ribadita la piena valenza probatoria del referto arbitrale, l’ammenda inflitta alla reclamante è stata correttamente quantificata dal Giudice Sportivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, quarto comma, C.G.S., che prevede, nei confronti della società non professionistiche, il minimo edittale di 500 euro per fatti violenti commessi dai propri sostenitori all’interno dell’impianto sportivo. Per la restante parte, l’ammenda inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo è giustificata dalla piana applicazione di quanto stabilito dall’art. 25, terzo comma, C.G.S., ai cui sensi le società rispondono per l’introduzione o utilizzo di materiale pirotecnico negli impianti sportivi (cfr. CSA, sez. I, n. 167 del 2023).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 254/CSA del 22 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 97 del 25.05.2023

Impugnazione – istanza: – Portici F.B.C. S.S.D. A.R.L.

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 800,00 alla società Per avere, propri sostenitori in campo avverso, colpito al ginocchio con una pietra di piccole dimensioni l'allenatore della società avversaria che doveva ricorrere alle cure dei sanitari. 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 244/CSA del 8 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 135 del 9.05.2023

Impugnazione – istanza: Alma Juventus Fano 1906 s.r.l.

Massima: Annullata la sanzione della gara a porte chiuse e confermata la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 con diffida alla società per avere propri sostenitori, al termine della gara, lanciato 5 seggiolini e un’asta di bandiera, alcuni dei quali cadevano nel campo per destinazione e nella tribuna dove erano posizionati i sostenitori della società avversaria…“Si rendeva necessario l’intervento delle forze dell'ordine e degli steward”, e che la sanzione era così determinata in considerazione della recidiva e della diffida di cui al C.U. N.88”…Va rilevato, al riguardo, che la sanzione consistente nell’“obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse”, prevista dall’art. 8, comma 1, lett. e), C.G.S., è applicabile alle società per i “Fatti violenti dei sostenitori”, ai sensi dell’art. 26, comma 3, C.G.S., solo al ricorrere di alcuni specifici presupposti, e cioè “Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi” (la disposizione prosegue peraltro stabilendo che “Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all’ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate”). Nel caso di specie, come dedotto dalla reclamante, la diffida già inflitta all’Alma Juventus giusta Com. Uff. n. 88 del 2023 per fatti dei propri sostenitori è stata annullata giusta decisione n. 151 del 3 marzo 2023 (dispositivo n. 147/CSA/2022-2023) di questa Corte Sportiva. Alla luce di ciò, difettando al contempo una “particolare” gravità dei fatti (pur di certo censurabili) occorsi, oltreché la pregressa inflizione “più volte” della sanzione, l’obbligo di disputare la gara a porte chiuse di cui all’art. 8, comma 1, lett. e), C.G.S. non risulta sorretto dai presupposti prescritti a norma dell’art. 26, comma 3, C.G.S. Né, in tale contesto, può assumere rilievo il riferimento alla “recidiva”, atteso che la stessa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, C.G.S., trova applicazione laddove la materia “non sia diversamente regolata”, mentre rispetto al caso di specie v’è appunto la norma speciale di cui all’art. 26, comma 3, C.G.S. sopra richiamato. Alla luce di ciò, dunque, va annullata la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse inflitta alla reclamante. È da ritenersi invece corretta l’inflizione della sanzione dell’ammenda di € 1.500,00, che questa Corte ritiene congruo ed opportuno aggravare con l’irrogazione della sanzione della contestuale diffida, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), stante la censurabilità dei fatti commessi dalla tifoseria dell’Alma Juventus e il precedente a carico della medesima società di cui al suddetto Com. Uff. n. 88 del 2023, annullato per la sola diffida, ma non anche per l’ammenda inflitta alla società. Al riguardo, come emerge dall’integrazione del rapporto del commissario di campo (che fa piena prova dei fatti accaduti, a norma dell’art. 61, comma 1, C.G.S.), seppure l’iniziativa degli scontri al termine della gara è originata dal fatto “di un tifoso della squadra di casa [che], partendo dal settore opposto, ha attraversato la tribuna avvicinandosi alle divisioni con l’altra tifoseria per intimare ai calciatori ospiti e ai loro tifosi di andarsene”, seguito poi da un “secondo tifoso di casa che ha lanciato due seggiolini”, di cui il secondo “terminato […] tra i tifosi ospiti”, nondimeno questi ultimi hanno risposto “lanciando a loro volta due seggiolini, di cui uno terminato in pista ed uno terminato tra i tifosi di casa”. Dopodiché “le tifoserie si sono animate e si sono lanciate reciprocamente altri tre seggiolini”, e la tifoseria ospite in particolare ha lanciato per prima “un’asta di bandiera” (“lanciata inizialmente dalla tifoseria ospite”, appunto). Dal che emerge la piena partecipazione dei tifosi dell’Alma Juventus agli scontri, addirittura in una seconda fase prendendo l’iniziativa del lancio dell’asta della bandiera. Né vale, in senso contrario, invocare l’esiguo numero degli steward presenti in loco, atteso che il comportamento dei tifosi deve prescindere (ed esula) dalla presenza degli steward e delle stesse forze dell’ordine, dovendo essere apprezzato in sé, con connessa responsabilità in capo alla società. Alla luce di ciò, va dunque disposta la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 con diffida a carico dell’Alma Juventus.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 216/CSA del 9 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 127 del 18.04.2023

Impugnazione – istanza: Pol. Dil. Montespaccato

Massima: Confermata l’ammenda di € 1.000,00 alla società Per avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, profferito espressioni offensive e irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 203/CSA del 21 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al C.U. n. 206/DIV del 21.03.2023

Impugnazione – istanza: Virtus Francavilla S.r.l.

Massima: Ridotta l’ammenda da € 2.500,00 e diffida ad € 1.500,00 alla società “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori al termine della gara, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato verso il Settore occupato dai tifosi ospiti oggetti contundenti che provocavano un forte rumore nell'impattare sulle strutture dello stadio, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutato il fattivo comportamento dei Dirigenti della Società ospitante, finalizzato alla cessazione delle condotte poste in essere. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., relazione di indagine)”….Questa Corte, valutata l’entità della sanzione irrogata e tenuto conto del comportamento in concreto tenuto dalla società reclamante, la quale ha collaborato con le forze dell’ordine e ha posto in essere quei “modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi” previsti dall’art. 29, comma 2, C.G.S. come attenuante della responsabilità delle società per i comportamenti dei propri sostenitori, ritiene congruo applicare una riduzione.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 198/CSA del 20 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 114 del 21.03.2023

Impugnazione – istanza: Orvietana Calcio S.r.l.

Massima: Ridotta l’ammenda da € 2.800,00 e diffida ad € 1.500,00 alla società: "Per avere propri sostenitori, al termine della gara, lanciato all'indirizzo del Direttore di gara, il quale si accingeva ad imboccare il tunnel degli spogliatoi, alcune pietre (5/6) del diametro di 1,5 cm, due delle quali lo colpivano al petto e su un braccio, provocando intensa sensazione dolorifica ed ematoma." …."A fine gara, dopo il triplice fischio, uscendo dal terreno di gioco, nel dirigermi verso il tunnel per raggiungere il mio spogliatoio, i tifosi riconducibili alla squadra ospitante, Orvietana, mi lanciavano delle pietre. In particolare due di esse, di dimensioni pari a circa 1,5 centimetri, mi colpivano. Una delle due pietre mi colpiva al petto e la seconda sul braccio destro, procurandomi un forte ma momentaneo dolore e un livido sul braccio."… alla luce di quanto riferito dall’arbitro in camera di consiglio, fanno fondatamente supporre che si è trattato di una manciata di piccole pietre lanciate da una sola mano. Così ricostruito il fatto, vi è spazio per riqualificare la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, ascrivendola alla fattispecie di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), anziché c), riducendo la sanzione economica in misura appropriata alla natura estemporanea del deprecabile gesto ed alla sua effettiva gravità, non venendo in rilievo la responsabilità della società reclamante per la condotta di un gruppo di tifosi ma per quella di un isolato sconsiderato.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 176/CSA del 22 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie A, di cui al Com. Uff. 161 dell’1.03.2023

Impugnazione – istanza: Torino F.C. S.p.A.

Massima: Ridotta da € 8.000,00 ad € 6.000,00 l’ammenda alla società “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) C.G.S.”…Preliminarmente, questa Corte ritiene che la circostanza che la società reclamante abbia posto in essere tutto quanto in suo potere per prevenire gli episodi sanzionati (come addotto in sede di reclamo) non può essere ritenuto idoneo ad escludere la responsabilità della società F.C. Torino S.p.A. per la condotta tenuta dai propri tifosi. Non ricorrendo congiuntamente tre delle circostanze elencate all’art. 29, comma 1, C.G.S., la società reclamante deve rispondere dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’art 26 dello stesso Codice.  A tale proposito, è incontestabile, e non contestato, che gli oggetti di cui al referto dei collaboratori della Procura Federale sono stati deliberatamente lanciati da tifosi della società reclamante, con ciò integrandosi la fattispecie di cui all’art. 26, comma 1, C.G.S., che punisce le società per i fatti violenti commessi in occasione della gara “da uno o più dei propri sostenitori”, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica. Nel valutare la sussistenza di tale ultima condizione (la pericolosità della condotta), il Collegio ritiene che essa sussista non tanto relativamente ai bicchieri di plastica vuoti o semipieni e alla lattina di Coca Cola quasi vuota (i cui lanci presentano una pericolosità molto ridotta) quanto alla bottiglia chiusa di plastica, contenente del liquido. E’ infatti indubbio che il lancio di un simile oggetto è pericoloso e, se andato a buon fine, in grado di arrecare un danno grave all’incolumità fisica delle persone. Con riferimento alla domanda subordinata avanzata dalla società F.C. Torino S.p.A. e alla richiesta di riduzione della sanzione, è indubbio come spetti alla società ospitante la gestione ed il controllo degli accessi e la supervisione dei punti ristoro, così da evitare l’introduzione e la vendita di oggetti potenzialmente pericolosi. Circostanza questa che non può non influire sulla misura della sanzione, imponendone un’opportuna graduazione. Va inoltre considerato come tali fatti non abbiano influito sul regolare svolgimento della gara e non abbiano provocato alcun danno a cose o persone (come refertato dagli stessi collaboratori). Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’ammenda, questa Corte ritiene di poter utilizzare, come parametro di riferimento, la sanzione sopra citata inflitta alla società ospitante – pari a € 3.000 - per il lancio (in realtà, il rilancio) della stessa bottiglia di plastica da parte dei propri tifosi, in direzione dei tifosi della società F.C. Torino S.p.A. Essendo l’oggetto lanciato lo stesso, ma avendo i tifosi del Torino lanciato per primi i vari oggetti (ancorché la maggioranza dei quali di ridotta pericolosità), provocando la reazione dei tifosi avversari, l’ammenda da comminare alla reclamante non può che essere superiore a quella inflitta dal giudice di prime cure alla società Juventus. Infine, questa Corte non ritiene applicabile al caso di specie l’istituto della continuazione, non avendo la reclamante provato il collegamento soggettivo dei fatti sanzionati. 

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 167/CSA del 14 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo nazionale presso Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023

Impugnazione – istanza:  GENOA CRICKET & F.C. S.p.A.

Massima: Ridotta da €  10.000,00 ad € 8.000,00 l’ammenda alla società “…per avere suoi sostenitori, al 33’ del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che costringevano l’arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; per avere, inoltre, nel corso del secondo tempo, lanciato all’indirizzo del portiere della squadra avversaria due accendini e due bicchieri pieni di liquido, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”..Il lancio degli accendini e dei bicchieri assume una valenza di disvalore oggettivo, al di là del numero. Piuttosto vanno considerati due aspetti “attenuanti” ai fini di un accoglimento parziale del reclamo. Il primo è l’atteggiamento provocatorio del calciatore del … che, dopo aver segnato il goal, non ha potuto fare a meno di andare sotto gli spalti occupati dalla tifoseria del Genoa a mostrare lo stemma del Parma sulla propria maglia, in segno di “supremazia”.  È stato prontamente ammonito dall’arbitro, ma la valenza di questi gesti, assolutamente inutili ed inopportuni, spesso crea un “effetto onda” anche sugli spalti.  La seconda circostanza da tener presente è il fatto che il Genoa giocasse in trasferta, ritenendo che tale condizione può incidere sulla logistica e sulla prevenzione di tali fenomeni (rispetto a quando si gioca in casa). Ciò, nonostante tanti sono stati i contatti di prevenzione tra le società e la Questura e la partita sia stata “preparata” in modo più che adeguato.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 154/CSA del 3 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Comunicato Ufficiale, n.92 del 07.02.2023

Impugnazione – istanza: Sestri Levante 1919

Massima: Confermata alla società la sanzione dell’ammenda di Euro 1.500,00 “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (9 petardi ed 1 fumogeno) nel settore loro riservato”. …L’art.25 (Prevenzione di fatti violenti) stabilisce al comma 3 che “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere …”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 153/CSA del 3 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Comunicato Ufficiale, n.88 del 31.01.2023

Impugnazione – istanza: Trastevere Calcio S.S.D. a R.L.

Massima: Annullata la diffida alla società e ridotta l’ammenda da € 2.000,00 ad € 1.500,00 “Per avere propri sostenitori presenti in tribuna, preso parte ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria che causava la sospensione della gara per circa 5 minuti”….Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., risulta quanto segue: “Gara sospesa dal 13' al 18' del 1T, poiché un tesserato non riconosciuto ma riconducibile da abbigliamento appartenente alla società Alma Juventus Fano provocava una rissa con alcuni sostenitori del Trastevere poi sedata dalle forze dell'ordine presenti. I capitani per quel minuti indicati si sono recati sotto la tribuna rifiutandosi di continuare a giocare insieme ai propri calciatori per sedare la situazione senza arrecare altro danno, la loro principale preoccupazione era quella della presenza di numerosi bambini attorno all'evento negativo. I dirigenti stessi dell'Alma Juventus Fano a fine gara mi confermavano che a far partire la diatriba fosse stato il proprio tesserato”. Tali risultanze degli atti ufficiali di gara confermano come, in effetti, la rissa sia stata determinata dal comportamento del soggetto riconducibile alla società Fano e che, pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, peraltro in misura pari a quella comminata alla società Fano per i medesimi fatti, debba essere riformata, a favore della reclamante. Questa Corte non ritiene, invece, di poter accogliere la domanda principale, formulata dal Trastevere, di annullamento dell’intera sanzione, in quanto, risulta del pari indubitabile che una pluralità di propri sostenitori abbia comunque partecipato ai fatti disciplinarmente rilevanti, dando luogo ad una condotta comunque censurabile. 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 151/CSA del 3 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Comunicato Ufficiale, n.88 del 31.01.2023

Impugnazione – istanza: Alma Juventus Fano 1906

Massima: Annullata la diffida ma confermata alla società la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00 “Per avere propri sostenitori presenti in tribuna, preso parte ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria che causava la sospensione della gara per circa 5 minuti”….Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 C.G.S., risulta quanto segue: “Gara sospesa dal 13' al 18' del 1T, poiché un tesserato non riconosciuto ma riconducibile da abbigliamento appartenente alla società Alma Juventus Fano provocava una rissa con alcuni sostenitori del Trastevere poi sedata dalle forze dell'ordine presenti. I capitani per quel minuti indicati si sono recati sotto la tribuna rifiutandosi di continuare a giocare insieme ai propri calciatori per sedare la situazione senza arrecare altro danno, la loro principale preoccupazione era quella della presenza di numerosi bambini attorno all'evento negativo. I dirigenti stessi dell'Alma Juventus Fano a fine gara mi confermavano che a far partire la diatriba fosse stato il proprio tesserato”. Tali risultanze degli atti ufficiali di gara confermano la censurabilità della condotta del soggetto riconducibile alla società reclamante, come, del resto, dalla stessa ammesso nel proprio reclamo, il quale, pertanto, risulta indubitabilmente responsabile di aver provocato la rissa, fortunatamente sedata in breve tempo dalle forze dell’ordine. Questa Corte ritiene, tuttavia, di poter accedere alla rimodulazione della sanzione, in ragione della circostanza che, laddove nel Comunicato Ufficiale impugnato si ascrive la partecipazione alla rissa ad una pluralità di sostenitori del Fano, appare non revocabile in dubbio che il soggetto riconducibile alla società reclamante protagonista di tali episodi fosse solamente uno.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 129/CSA del 10 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 76 del 12.01.2023

Impugnazione – istanza: U.S. Angri 1927/Portici FBC SSDARL

Massima: Confermata alla società la sanzione della perdita della gara e ridotta l’ammenda da € 4.000,00 ad € 2.000,00 perché la gara è stata sospesa dall’arbitro e non più proseguita per sua responsabilità, in quanto mancavano le condizioni…nel corso dell'intervallo persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società facevano indebito ingresso nell'area degli spogliatoi ove una di queste aggrediva un calciatore della società ospitata strattonandolo con violenza e colpendolo con alcuni calci su ampia parte del corpo, mentre altro soggetto ne favoriva la fuga tenendo aperta una porta; - ad esito dell'aggressione, che aveva termine grazie all'intervento degli altri tesserati della società il calciatore aggredito necessitava dell'intervento dei sanitari e riportava forti dolori e contusioni escoriate al torace e all'addome; - in ragione delle circostanze summenzionate si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell’Ordine e l'Arbitro, constatato il venire meno delle condizioni per il proseguo della gara ne decretava la definitiva sospensione”….Sentito a chiarimenti, l’Assistente n.1 Sig. P. ha riferito che l’intervento dei Carabinieri, che ha consentito di riportare la situazione alla normalità a seguito dell’aggressione perpetrata ai danni del calciatore Maraucci, si è protratto per circa un’ora, a motivo delle indagini e degli accertamenti espletati in ordine ai gravi fatti accaduti.  Gli atti ufficiali di gara e i chiarimenti forniti dall’Assistente n.1 consentono di ritenere che la decisione dell’Arbitro di non proseguire la gara sia stata assunta correttamente, in presenza della concomitanza di una serie di elementi, comunque imputabili alla sfera di responsabilità della società Angri, che non hanno di fatto consentito la regolare ripresa e conclusione della stessa. In particolare, occorre porre attenzione al contenuto del supplemento arbitrale, che chiarisce in modo dirimente gli specifici accadimenti che non hanno consentito la ripresa della gara dopo l'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Dopo la grave aggressione ai danni del sig. M., emerge, infatti, che si è reso necessario un prolungato intervento dei Carabinieri, volto dapprima a ristabilire l'ordine pubblico e poi ad effettuare una serie di indagini in ordine alla dinamica degli eventi ed alla individuazione dei soggetti responsabili, intervento che l’assistente arbitrale Sig. Piccolo ha riferito avere avuto una durata di circa un’ora.  Tutto ciò ha obiettivamente impedito la regolare prosecuzione della gara e la sua ultimazione, ai sensi dell’art. 62, comma 14, delle N.O.I.F., a norma del quale “Il non inizio, l’interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti”.  Le circostanze accadute in occasione della gara de qua integrano, quindi, la “oggettiva gravità di un evento che appare radicalmente estraneo al contesto di una gara sportiva necessariamente ispirata da principi di lealtà e correttezza” (Corte Giust. Fed., in Com. uff. 20 giugno 2013, n. 309/CGF). Basti riflettere sul fatto che l’aggressore, riconducibile indubbiamente alla società Angri, dopo aver colpito con alcuni calci il sig. M., riusciva a fuggire grazie all'aiuto di un'altra persona che intanto teneva aperta una porta secondaria, in esecuzione, quindi, di un vero e proprio piano illecito perpetrato ai danni dei giocatori della società ospite. Nella fattispecie per cui è causa, pertanto, l’accaduto ha finito per incidere indubbiamente sulla regolarità della gara, alterandone significativamente la ordinaria dinamica e non incidendo dunque solo sul potenziale atletico della società ospite. Oltre alla perdita delle prestazioni sportive di un giocatore a metà gara – circostanza che, da sola, come rilevato dalla reclamante, non legittima l’irrogazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, stante il chiaro dettato di cui all’art. 10, comma 2, del C.G.S. - nel caso di specie si riscontrano infatti due ulteriori e determinanti circostanze di cui non può non tenersi qui adeguata considerazione, come invece vorrebbe la reclamante, ossia lo stato di fortissimo turbamento emotivo cagionato ai calciatori della squadra del Portici dalla violenta aggressione perpetrata ai danni del proprio capitano e l’inevitabile intervento delle Forze dell’ordine, chiamate a ripristinare e tutelare l’ordine pubblico compromesso, mediante il compimento degli atti valutati necessari alla luce della gravità dell’episodio verificatisi. E’ il complesso di tali circostanze ad aver prodotto quell’effetto incidente sulla regolarità del confronto agonistico che ha condotto il Giudice Sportivo ad irrogare le sanzioni di cui all’art.10, comma 1, del C.G.S., stante l’avvenuta compromissione del bene giuridico tutelato dalla citata norma a causa di una condotta grave e scellerata ascrivibile alla pacifica responsabilità della società reclamante, che, quale squadra ospitante, era tenuta ad assicurare la sussistenza di tutte le condizioni necessarie a garantire il regolare svolgimento dell’incontro programmato per tutta la durata dell’evento, a partire, per quanto qui rileva, dalla totale sicurezza psico-fisica ed incolumità dei calciatori ospiti.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 123/CSA del 31 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.80 del 17/01/2023, avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e una gara a porte chiuse inflitta alla reclamante in relazione alla gara Trapani/Locri del 15.01.2023

Impugnazione – istanza: S.S.D. Trapani 1905

Massima: Annullata alla società la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e ridotta l’ammenda da € 2.000,00 ad € 1.000,00: “Per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolte reiterate espressioni implicanti discriminazione per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore avversario che si protraevano per circa 10 minuti”….In particolare, questa Corte rileva che nel rapporto arbitrale è testualmente riferito: “al 44’ del primo tempo il giocatore n.90 del Locri minacciava di volere abbandonare il terreno di gioco se fossero continuati a lui insulti discriminatori nel continuo della gara da parte dei sostenitori del Trapani, il gioco è stato interrotto per 40 secondi per avvisare il dirigente del Trapani affinché avvisasse di tali comportamenti, poi nel secondo tempo tali insulti terminavano”. Dalla descrizione operata dall’arbitro si evince che non sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie di cui all’art.28, comma 4, C.G.S., il quale prevede che “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”  Infatti, nel referto, l’arbitro nulla ha rilevato in ordine a eventuali cori in tesi provenienti da tifosi, o al loro contenuto, o alla loro eventuale reiterazione, o ancora in ordine alla dimensione del fenomeno e alla sua reale percezione e nemmeno ha riferito che il fenomeno si sia protratto per circa 10 minuti, come invece ritenuto dal Giudice Sportivo. Rilevate dette incongruenze, questa Corte ha ritenuto opportuno sentire il Direttore di gara, sig. ….. il quale ha precisato di avere interrotto il gioco su sollecitazione del giocatore n.90 del Locri, per gli insulti allo stesso rivolti e distintamente attribuibili ad un isolato tifoso del Trapani ubicato sulla gradinata opposta alle panchine, confermando però che gli insulti avevano effettivamente contenuto discriminatorio per ragioni di razza. Tutto ciò considerato, questa Corte ritiene che i fatti, per come meglio circostanziati dall’arbitro, possano essere sussunti nella fattispecie disciplinata dall’art.6, comma, 3 C.G.S., atteso che non sono stati ravvisati, ne’ refertati, nel caso in esame, ne’ cori, ne’ grida che, per dimensione e percezione reale del fenomeno, possano far ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 28, comma 4, C.G.S. Conseguentemente, va annullata la sanzione nella parte in cui dispone la disputa di una gara a porte chiuse, mentre per quanto riguarda la commisurazione della ammenda, tenuto conto che viene in rilievo il comportamento isolato di un singolo tifoso - peraltro prontamente allontanato dalla gradinata dal servizio d’ordine della società - appare congruo rimodularla secondo criteri di proporzionalità, riducendola da € 2.000,00 ad € 1.000,00.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 117/CSA del 26 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 71 del 20.12.2022

Impugnazione – istanza: SSD ARL Football Club Matese

Massima: Ridotta da € 1.500,00 ad € 1.000,00 l’ammenda alla società “per la indebita presenza, al termine della gara, di una decina di persone riconducibili alla società che entravano sul terreno di gioco rivolgendo espressioni offensive e irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale”. Si legge nel referto arbitrale che “a partita terminata, appena dopo il mio triplice fischio, accedevano al terreno di gioco circa una decina di persone non in distinta tra cui alcune chiaramente riconducibili alla società Football Club Matese, e questi ultimi venivano verso di me ed i miei Assistenti mentre lasciavamo il terreno di gioco e fino alla zona spogliatoi urlandoci insulti …”….Gli insulti sono dettagliatamente riferiti e non lasciano alcun dubbio circa la loro oggettiva portata offensiva (peraltro riconosciuta dalla stessa reclamante, indipendentemente dalle intenzioni di coloro che li avrebbero profferiti), con la conseguente pacifica responsabilità disciplinare ascrivibile ad essa società.  Quanto invece all’indebito accesso al terreno di gioco da parte di persone non inserite in distinta, non vi è dubbio che ciò è potuto avvenire anche grazie e soprattutto al comportamento omissivo della società ospitante, la quale non ha adeguatamente vigilato, come era invece suo dovere e responsabilità fare, sui cancelli di ingresso e sulle relative modalità di apertura e chiusura, proprio al fine di evitare che persone non autorizzate potessero accedere al terreno di gioco. Tale circostanza, seppure non integra specificamente l’invocata attenuante di cui all’art. 13, comma 2, C.G.S., comunque merita di essere considerata ai fini di un ridimensionamento della responsabilità

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 095/CSA del 29 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 060 del 29.11.2022

Impugnazione – istanza:  U.S. Sestri Levante 1919

Massima: Ridotta l’ammenda alla società da € 800,00 ad € 400,00 “per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (2 fumogeni) nel settore loro riservato. Inoltre, al termine della gara, veniva lasciato aperto un cancello consentendo a persone non autorizzate di accedere all’area degli spogliatoi dove prendevano parte ad un alterco verbale”… Risulta difatti quantomai attendibile la descrizione dello stato dei luoghi da parte della reclamante, non contradetta, in parte qua, dal rapporto dei Commissari di Campo. Al di là delle discutibili disposizioni da costoro “impartite” circa le modalità di apertura dei cancelli (come tali concernenti la sicurezza delle persone), si deve effettivamente ritenere che il diverbio tra la dirigenza delle due società è intervenuto non già all’interno dell’area direttamente interessata dagli spogliatoi, bensì nell’area ad essa immediatamente adiacente e divisa da quest’ultima da un altro cancello rimasto chiuso. In sostanza, l’accesso ai dirigenti delle due società (e solo ad essi) è stato consentito soltanto nell’area-cuscinetto, sicchè nessun accesso abusivo all’interno dell’area spogliatoi può ritenersi verificato. La sanzione dell’ammenda deve quindi essere opportunamente ridimensionata ad € 400,00, in tale misura ritenuta congrua per la sola accensione (incontestata) di n. 2 fumogeni.

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Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 86/DIV dell’22/11/2022

Impugnazione – istanza:  - Piacenza Calcio 1919 S.r.l.

Massima: Ridotta alla società l’ammenda da € 5.000,00 ad € 4.000,00 in quanto, “propri sostenitori, durante la gara, intonavano ripetuti cori di discriminazione razziale nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, facevano esplodere un petardo nel proprio settore, lanciavano nel settore avversario un bengala e, sul recinto di gioco, un fumogeno e alcuni bicchieri di plastica, di cui uno contenente del liquido che attingeva un giocatore avversario, il tutto senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.”…..Ciò che invece non si evince chiaramente dalla relazione dei collaboratori della procura è la incidenza diffusiva del coro, in quanto non è evidenziato se questo, per dimensione e percezione, fosse tale da costituire offesa o pericolo. Quindi si ritiene che non si possa dubitare sul fatto che il coro discriminatorio si sia verificato nelle circostanze indicate dalla procura. Ma, e per tale aspetto il ricorso della società può essere parzialmente accolto, ne resta incerta la carica potenzialmente offensiva o pericolosa.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 086/CSA del 20 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 86/DIV del 22 novembre 2022

Impugnazione – istanza:  - Calcio Lecco 1912 S.r.l.

Massima: Ridotta ad € 2.000,00 la sanzione dell’ammenda a carico della società “perché i propri sostenitori, durante la gara, intonavano reiterati cori di discriminazione territoriale nei confronti della squadra avversaria e lanciavano, sul terreno di gioco, alcuni bicchieri di plastica, di cui uno contenente del liquido che attingeva un giocatore avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.fed.)”……s’osserva che proprio la reiterazione di un duplice comportamento vietato, rilevante ex artt. artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., induce a ritenere l’addebitabilità dello stesso alla società e la debenza della sanzione, non potendosi, per un verso, considerare atomisticamente gli episodi de quibus; e, per altro verso, non contestualizzare la terminologia utilizzata.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 085/CSA del 20 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 86/DIV del 22 novembre 2022

Impugnazione – istanza:  - U.S. Alessandria Calcio 1919 S.r.l.

Massima: Confermata alla società la sanzione dell’ammenda per euro 1.000,00, “perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano in due occasioni cori offensivi nei confronti delle Istituzioni calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (recidiva, r. proc.fed.)”….L’art. 25, comma 3, C.G.S. prescrive che le società “sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”. Dunque, per i due cori oltraggiosi la responsabilità della società per la condotta dei propri sostenitori ha carattere oggettivo.  Quanto alla sanzione, l’art. 25, comma 4, C.G.S. prevede che “per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure di cui al comma 1” che, a sua volta, prevede che la sanzione sia “da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 084/CSA del 20 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 86/DIV del 22 novembre 2022

Impugnazione – istanza:  - Taranto FC 1927

Massima: Confermata alla società la sanzione dell’ammenda per euro 4.000,00, “perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano ripetuti cori offensivi nei confronti delle Istituzioni calcistiche e delle Forze dell’Ordine, facevano esplodere e lanciavano sul terreno di gioco un petardo e, in più occasioni, lanciavano sul terreno di gioco svariati piccoli oggetti (bottigliette di Caffè Borghetti, accendini, bicchieri di plastica contenti del liquido e fumogeni esausti), senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (recidiva, r. proc.fed., r.c.c.)”….L’art. 25, comma 3, C.G.S. prescrive che le società “sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”.  L’art. 26, comma 1, C.G.S. prevede che “le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori … se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”.  Dunque, per entrambe le fattispecie (cori oltraggiosi e getto di oggetti dagli spalti), la responsabilità della società per la condotta dei propri sostenitori ha carattere oggettivo. Quanto, poi, all’entità della sanzione:  - l’art. 25, comma 4, C.G.S. prevede che “per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure di cui al comma 1” che, a sua volta, prevede che la sanzione sia “da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C”;  - L’art. 26, comma 2, C.G.S. prevede che “per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: … da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 083/CSA del 16 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 26 del 15.11.2022

Impugnazione – istanza:  - A.S.D. Chisola Calcio

Massima: Confermata alla società l'ammenda di euro 1.000 “Per aver propri sostenitori in campo avverso, per l'intera durata del secondo tempo, rivolto espressioni ingiuriose ed intimidatorie all'indirizzo degli ufficiali di gara. Reiteravano la condotta al termine della gara."

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 081/CSA del 16 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, Campionato Nazionale Juniores Under 19, FIGC LND, di cui al Com. Uff. n. 26 del 15.11.2022

Impugnazione – istanza:  - S.S.D. Cynthialbalonga

Massima: Confermata alla società la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 “Per avere propri sostenitori, per l'intera durata della gara, assunto atteggiamento gravemente intimidatorio ed ingiurioso nei confronti della Terna arbitrale, arrampicandosi sulla rete di recinzione che delimita il recinto di gioco e rivolgendo espressioni ingiuriose all'indirizzo della Terna. (R A - R AA)”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 072/CSA del 7 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 55 del 15.11.2022

Impugnazione – istanza:  - Nola 1925 A.S.D.                

Massima: Ridotta l’ammenda di € 2.500,00 con diffida alla sola ammenda di € 1.000,00 alla società “per avere un soggetto non identificato, ma chiaramente riconducibile alla società, indebitamente presente nell’area degli spogliatoi, colpito con alcuni pugni alla testa ed alla schiena l’allenatore della squadra avversaria”….La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione. Il Sig …., arbitro della gara N…. raggiunto telefonicamente …. ha chiarito la dinamica dei fatti.  Il soggetto con la tuta dalla società reclamante sarebbe intervenuto, a fine gara, per difendere i tesserati della società dall’atteggiamento violento tenuto dall’allenatore della squadra avversaria. Il direttore di gara ha inoltre chiarito che, trattandosi del magazziniere della società reclamante, la sua presenza nella zona antistante gli spogliatoi non poteva essere considerata indebita.  Da quanto esposto, emerge che nel caso di specie può trovare effettivamente applicazione la circostanza attenuante di cui all’art 13, comma 1, lett. a), C.G.S., invocata dalla reclamante, atteso che il magazziniere ha agito “in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 057/CSA del 24 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2022

Impugnazione – istanza:  - S.S. Audace Cerignola s.r.l.

Massima: Ridotta da € 2.000,00 ad € 500,00 l’ammenda a carico della societàper avere, una persona non tesserata e che non risulta svolgere attività rilevante per la società, fatto ingresso all’interno del recinto di gioco per protestare nei confronti del commissario di campo e di un calciatore della squadra avversaria con riferimento alla condotta tenuta da quest’ultimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti (r.proc. fed, r.c.c.)”…Ricorrono, invece, ad avviso della Corte, le circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., secondo cui: “la sanzione disciplinare è attenuata, se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l’evento, unitamente all’azione o omissione del responsabile”.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 041/CSA del 4 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti  Serie A, di cui al Com. Uff. n. 60 del 11.10.2022

Impugnazione – istanza:  -  U.S. Salernitana 1919 S.r.l.

Massima: Confermata la decisione del GS che ha sanzionato la società con l’ammenda di € 10.000,00 «per non aver impedito che un suo sostenitore, al 50° del secondo tempo, facesse indebito ingresso sul terreno di giuoco, correndo sotto la curva della squadra avversaria, con atteggiamento provocatorio e irridente» e con l’ ammenda di € 3.000,00 («per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala; sanzione ridotta ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS»….Orbene, dalla descrizione degli eventi riportati, risulta evidente la responsabilità della società reclamante sia nella gestione della gara, con stretto riferimento al mancato accurato controllo che ha permesso la prefata invasione di campo del supporter, sia soprattutto, in maniera ancora più marcata, in virtù del fatto che anche uno dei suoi preposti alla vigilanza ha posto in essere condotte irriguardose nei confronti dei tesserati della squadra ospite, addirittura da determinare un intervento delle Forze dell’ordine e configurando, oltre una culpa in vigilando sull’incontro, anche una culpa in eligendo da parte dei responsabili alla sicurezza della Salernitana nella scelta dei propri steward (cfr., sul punto, Corte sportiva d’appello, in C.u. n. 167 del 27 giugno 2019). 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 031/CSA del 28 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 29 del 29/09/2022, avverso la sanzione dell’ammenda di € 600,00 e diffida in relazione alla gara del Campionato di Serie D (Girone H) tra Team Altamura/Gravina S.C.S.D. del 23.09.2022

Impugnazione – istanza:F.B.C. Gravina

Massima: Ridotta da € 600,00 ad € 400,00 l’ammenda alla società “Per avere nel corso della gara introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (5 fumogeni). Per avere provocato la rottura di una maniglia della porta di uno spogliatoio. Si fa obbligo di risarcimento dei danni se richiesti e documentati.”.…Quanto alla parte di sanzione comminata per la rottura della maniglia, rileva senz’altro la dichiarazione resa dalla società ospitante che esonera da ogni responsabilità la società reclamante per il comportamento ascritto ai propri tesserati; conseguentemente va annullata in parte qua la sanzione (non quantificata nella misura) comminata per tale condotta. Quanto invece all’accensione di materiale pirotecnico il rapporto del Commissario di Campo alla voce “Comportamento del Pubblico” riporta quanto segue nel riquadro dedicato ai “Sostenitori Società Ospitata”: “Presenti circa 400 (quattrocento) sostenitori, accendevano al 20’ pt due (2) fumogeni colorati, al 40’ del 2t, 3 (tre) fumogeni colorati, tutti nel proprio settore”. Pur non potendosi ritenere provata la contestazione mossa dalla reclamante in ordine all’esatto numero di fumogeni accesi dai propri sostenitori (due piuttosto che cinque), il Collegio rileva comunque, in base a un criterio di proporzionalità, che la sanzione da irrogarsi per l’accensione dei suddetti fumogeni vada contestualizzata tenendo conto dell’esiguità del loro numero (che siano due o cinque appare irrilevante), della mancanza di ulteriori addebiti nei confronti della società e del campionato dilettantistico preso in considerazione. In definitiva, la Corte ritiene di potere rimodulare, secondo criteri di maggiore proporzionalità, la sanzione dell’ammenda di € 600,00 complessivamente comminata dal Giudice Sportivo a carico della società reclamante e di rideterminarla in € 400,00. 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 016/CSA del 5 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 10/DIV del 06.09.2022

Impugnazione – istanza: - S.S. Monopoli 1966 S.r.l.

Massima: Revocata la diffida, ma confermata alla società l'ammenda di € 5.000,00 per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver lanciato, all'ingresso delle squadre in campo, dal settore distinti pietre verso i tifosi avversari posizionati nel settore ospiti, causando il ferimento di due di essi e rendendo necessario il ricorso alle cure mediche, per uno di essi il pronto soccorso; 2. nell’aver lanciato, al 27° minuto circa del secondo tempo, una bottiglia da mezzo litro semipiena con tappo nel recinto di gioco….Deve, nondimeno, osservarsi che, sul piano probatorio, il mancato riscontro in ordine all’asserito nesso di causalità tra il contestato lancio di pietre e le descritte ferite, unitamente alla plausibilità di una diversa ricostruzione di quest’ultimo ed ad un’oggettiva discrasia tra i due referti in ordine alle caratteristiche balistiche dell’avvenuto lancio, inducono - in ordine alla tipologia complessiva di sanzione applicata – nel senso della maggiore adeguatezza della sola pena pecuniaria, con revoca della disposta “diffida”. Giova, peraltro ed infine, rilevare come, proprio con riferimento a documenti aventi non una rilevanza probatoria piena e rafforzata, ma, in quanto indiziari, bisognosi di ulteriori riscontri in relazione alle descrizioni fattuali e deduzioni ivi contenute – anche al fine di evitare altrimenti necessari supplementi d’indagine (con conseguente perdita di immediatezza e tempestività del decisum) – ne sia auspicabile una redazione maggiormente puntuale e circostanziata.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 331/CSA del 27 Giugno 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata nel C.U. n. 298 del 25.05.2022, in relazione alla gara Spezia/Napoli del 22.05.2022

Impugnazione – istanza: - S.S.C.Napoli S.p.a.

Massima: Annullata la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva A” dello stadio Diego Armando Maradona privo di spettatori ed aumentata l’ammenda da € 30.000,00 ad € 50,000,00 con diffida alla società per il comportamento tenuto dai propri sostenitori: - al 5° del primo tempo, i sostenitori delle due squadre «si lanciavano vicendevolmente alcuni bengala oltre, al 10° del primo tempo, ad alcuni seggiolini divelti dagli spalti»;  - «contemporaneamente al lancio dei seggiolini, alcuni sostenitori della Soc. Napoli entravano nel recinto di gioco e raggiungevano il settore occupato dai tifosi avversari e, pertanto, nasceva una colluttazione che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per ben dieci minuti e comportava il ferimento di tre steward»; - «al termine della gara, i gravi incidenti continuavano anche nelle aree immediatamente adiacenti allo stadio e coinvolgevano alcune centinaia di tifosi». Ciò posto, la Società Napoli ritiene che le sanzioni siano eccessivamente afflittive.  La reclamante sottolinea di aver posto in essere tutte le misure richieste dalle autorità di pubblica sicurezza, collaborando con le forze dell’ordine, così integrando la circostanza attenuante prevista dall’art. 29, comma 1, lett. b), C.G.S., non abbastanza valorizzata, a suo avviso, dal giudice sportivo. In merito la S.S.C. Napoli deposita una serie di documenti mediante i quali tende a provare la fattiva collaborazione con le forze dell’ordine locali fin dai giorni precedenti l’incontro e che lo Spezia Calcio non abbia adempiuto perfettamente ai propri doveri….Da quanto rilevato in atti risulta che sui 1100 tifosi presenti nell’impianto nel settore ospiti, 400 provenivano da regioni limitrofe, 350 dalla Campania, senza appartenere ad alcun gruppo organizzato, e altri 350 tifosi erano sostenitori che allo Stadio Maradona occupano i settori “Curva A” e “Curva B”. Di questi, a loro volta, 200 sarebbero riconducibili a gruppi organizzati che occupano il primo settore, mentre 150 il secondo.  Tuttavia, oltre a tale dato numerico sulle presenze, non risultano depositati ulteriori documenti da parte della Procura federale o delle Forze dell’ordine che consentano una identificazione dei soggetti della tifoseria del Napoli coinvolti nei gravi disordini, sia sugli spalti che sul terreno di gioco, nonché una loro chiara riconducibilità a un gruppo organizzato piuttosto che a un altro. Di conseguenza, questa Corte – pur comprendendo le difficoltà delle autorità preposte all’accertamento dell’identità di tali persone, che si trovano a operare in circostanze del genere in carenza di uomini e mezzi – non ritiene vi siano evidenze sufficienti per individuare con ragionevole certezza il settore da sanzionare all’interno dello Stadio della reclamante, posto che, tra l’altro, la sua chiusura finirebbe per colpire migliaia di sostenitori in maniera indiscriminata. Nella medesima direzione depongono anche altre pronunce di questa Corte, ove si osserva che la sanzione relativa alla parziale chiusura dell’impianto a danno della squadra che si trova in trasferta, determinando, in questi casi, «il ribaltamento della sanzione in un settore dell’impianto della società ospitata», è questione molto delicata e va sorretta da solida documentazione, «anche in considerazione della circostanza che non è certa la provenienza dei tifosi ospitati da un settore piuttosto che un altro dello stadio della ricorrente» (così Corte sportiva d’appello, in C.U. del 28 febbraio 2018, n. 95). Per simili ragioni e con riguardo strettamente al solo caso che occupa, non può essere confermata l’irrogazione della sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore “Curva A” privo di spettatori; nondimeno, va necessariamente ricalibrata in senso più afflittivo la sanzione dell’ammenda alla società.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 313/CSA del 26 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 29 del 28.04.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Sona Calcio

Massima: Ridotta l’ammenda da € 1.500,00 ad € 1.000,00 alla società “Per avere propri sostenitori rivolto per circa 30 minuti, espressioni irriguardose all’indirizzo della terna. Inoltre, al termine della gara, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società accedevano, attraverso un cancello indebitamente lasciato aperto, alla zona antistante gli spogliatoi continuando a protestare nei confronti degli ufficiali di gara. Nella circostanza nessuno dei dirigenti della società, nonostante i numerosi richiami, interveniva per allontanarle.” ….Il direttore di gara ha dichiarato, inoltre, che il gruppo dei tifosi che ha proferito espressioni gravemente irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale era costituito da poche unità, evidenziando, però, che nessun addetto della società reclamante è intervenuto per farli desistere. Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Sona Calcio può trovare accoglimento, con conseguente riduzione della sanzione dell’ammenda irrogata ad € 1.000,00.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 269/CSA del 28 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.5/CNJ del 30/03/2022

Impugnazione – istanza:. F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.

Massima: Ridotta l’ammenda da € 1.500,00 ad € 1.200,00 alla società “Per avere i propri sostenitori in campo avverso, per l’intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente ingiuriose all’indirizzo del Direttore di gara. Inoltre, in occasione di un parapiglia all’interno del terreno di gioco, 4 suoi sostenitori si ponevano in modo intimidatorio sulla rete di recinzione, minacciando il Direttore di gara di fare ingresso in campo e rivolgendogli espressioni ingiuriose. Al termine della gara propri tifosi reiterano la condotta ingiuriosa e minacciosa”…..Tuttavia deve rilevarsi come le condotte ascritte al pubblico sono tutto sommato riconducibili solo ad uno sparuto gruppo di sostenitori, sicchè la Corte ritiene di potere rimodulare, secondo criteri di maggiore proporzionalità, la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 comminata dal Giudice Sportivo, determinandola in € 1.200,00, ferma restando la ulteriore sanzione della diffida avverso la quale la società reclamante nulla ha dedotto. 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 261/CSA del 21 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 6 del 28.03.2022

Impugnazione – istanza: - Real Aversa 1925

Massima: Ridotta l’ammenda da € 1.500,00 ad € 1.200,00 alla società “Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (6 fumogeni) nella zona loro riservata - Inoltre al termine della gara, veniva aperto un cancello da cui entravano, sul terreno di gioco, circa 30 persone creando uno stato di tensione ulteriormente alimentato da un calciatore che rivolgeva ad un dirigente avversario espressioni irriguardose cercando il contatto fisico”….Questa Corte, tuttavia, ritiene di accogliere la domanda subordinata di riduzione della sanzione nei termini di cui al dispositivo, tenendo conto del fatto che, comunque, la situazione è rientrata nella normalità senza necessità di intervento fisico delle forze dell’ordine presenti sul recinto di gioco, nonché per il fatto che, non avendo il Commissario di campo riportato testualmente i termini proferiti dal calciatore della società reclamante, la qualificazione degli stessi in termini di irriguardosità operata dal Giudice Sportivo non trova esplicita conferma nel referto ufficiale.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 258/CSA del 19 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 12 del 06.04.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Nocerina 1910

Massima: Ridotta l’ammenda da € 2.000,00 ad € 1.000,00 alla società “Per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato una bottiglietta piena di acqua all'indirizzo della panchina avversaria, la quale cadeva sul terreno di gioco dopo avere sfiorato la testa dell'allenatore della società ospitata. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica di cui al CU n.16/CS”….La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61 C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle risultanze dei referti, ritiene che la gravità del fatto sia stata univocamente accertata e descritta nel rapporto arbitrale. Ivi si attesta, infatti, che la bottiglietta è stata lanciata dalla tribuna proprio all’indirizzo della panchina della squadra ospite ed ha sfiorato la testa dell’allenatore.  Come è noto, l’art. 26, C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori, quando ne derivi un pericolo per l’incolumità delle persone e che venga loro comminata la sanzione dell’ammenda (nella misura di cui al comma 4, per le società non appartenenti alla sfera professionistica). Inoltre, per le ipotesi di recidiva (qui accertata dal Giudice Sportivo e non contestata dalla reclamante), il comma 3 della medesima norma prevede, oltre all’ammenda, l’ulteriore sanzione dell’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e).  E’ perciò condivisibile, e deve essere per tale capo confermata, la decisione del Giudice Sportivo, restando escluse le invocate attenuanti ex art. 13 C.G.S., non avendo la società reclamante provato di aver adottato concrete misure di prevenzione dei comportamenti violenti all’interno dello stadio; né rileva l’asserita identificazione del responsabile del lancio della bottiglietta ed il suo allontanamento, non risultando che ne sia stata fatta adeguata segnalazione alle Forze di Polizia al fine di consentire l’adozione dei conseguenti provvedimenti di pubblica sicurezza (tra i quali il divieto temporaneo di assistere ad eventi sportivi). Quanto all’ammenda, comminata dal Giudice Sportivo nella misura di euro 2.000,00, tenuto conto che si è trattato pur sempre di un gesto isolato, ancorché sconsiderato, e della concorrente misura afflittiva irrogata, la stessa può essere ragionevolmente ridotta ad euro 1.000,00.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 238/CSA del 01 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 58 del 02.03.2022

Impugnazione – istanza: - S.S.D. Tritium Calcio 1908 a r. l.

Massima: Ridotta l’ammenda da € 1.000,00 ad € 750,00  alla società “Per avere propri sostenitori, per l’intera durata della gara, rivolto reiterate espressioni ingiuriose all’indirizzo della terna arbitrale”….Se è vero, infatti, come sostenuto dalla Tritium Calcio 1908, che il gruppo dei tifosi che per tutta la durata della gara ha profferito espressioni ingiuriose all’indirizzo della terna arbitrale era costituito da pochi sostenitori, il che in effetti risulta anche dal referto dell’Assistente n. 1 che riferisce essersi trattato di “un piccolo gruppo di tifosi”, è altrettanto vero che nessun addetto della società reclamante è intervenuto, come era doveroso fare, per farli desistere.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 220/CSA del 24 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 54/CS del 23.02.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. San Luca

Massima: Confermata l’ammenda di € 1.200,00 alla società “Per avere rivolto alla Terna Arbitrale reiterate e continue espressioni offensive e triviali nonché implicanti discriminazione territoriale”.

Decisione C.S.A. – Sezione I : DECISIONE N. 216/CSA del 23 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 136 del 24.02.2022; avverso la sanzione dell’ammenda di € 6.000,00 inflitta alla reclamante in relazione alla gara Lecce/Cittadella del 23.02.2022

Impugnazione – istanza: - U.S. Lecce S.p.A.

Massima: Ridotta l’ammenda da € 6.000,00 ad €  5.000,00 alla società «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS»….Per converso, non può trovare qui ingresso l’ulteriore richiesta volta a conseguire il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 29, comma 1, lett. a). C.G.S. Invero, per ciò che concerne la rilevanza della circostanza esimente-attenuante di cui alla disposizione in parola, questa Corte ritiene non sia applicabile al caso di specie, in quanto è opportuno rammentare il principio, più volte ribadito, secondo il quale «l’adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità, una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate. La possibile attenuazione della misura edittale della sanzione presuppone, viceversa, che i modelli organizzativi e gestionali a tali fini adottati dalle società si rivelino proporzionati, idonei ed efficaci» (cfr. in questa direzione Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 071 del 17 novembre 2021; nonché, ancora, Corte sport. app., Sez. I, dec. n. 93 del 2 dicembre 2021), evenienza qui non dimostrata, risultando anzi smentita dagli accadimenti in contestazione. 

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 209/CSA del 17 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.51/CS del 16/02/2022

Impugnazione – istanza: - A.S. Cannara

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 2.000,00 alla Società “per avere propri sostenitori rivolto reiterate espressioni offensive, triviali e minatorie all'indirizzo della Terna Arbitrale. Inoltre, per la indebita presenza nella zona degli spogliatoi, al termine della gara, di propri tesserati non iscritti in distinta i quali prendevano parte ad un assembramento alimentando uno stato di tensione tra i presenti. Nemmeno l'intervento delle Forze dell'Ordine consentiva di ristabilire la calma consentendo di normalizzare la situazione solo dopo 20 minuti”…Dunque, correttamente il Giudice sportivo ha sanzionato la società irrogando l’ammenda in misura superiore al minimo edittale di Euro 1.000,00 tenuto conto della procrastinazione di detti cori, offensivi e minacciosi nei confronti della terna arbitrale e, altresì, discriminatori nei confronti dell’Assistente n. 2, per buona parte della gara.  Quanto alle invocate attenuanti, si rileva che l’esiguo numero di spettatori presenti (in totale in numero di 29), diversamente da quanto ritenuto dalla reclamante, depone a sfavore della Società sotto diversi profili. Sotto un primo profilo la condizione richiesta dalla giurisprudenza sportiva ai fini della punibilità dei cori, la quale richiede essi siano percepiti in settori preponderanti dello stadio, è chiaramente riferita alle ipotesi di stadi di notevoli dimensioni ed affollati, ove normalmente il forte rumore di fondo disperde e non rende percepibili i cori provenienti da settori distanti tra loro; ma non pare invocabile, secondo buon senso, al caso in esame, in cui l’impianto sportivo era presidiato da un numero assai esiguo di spettatori, i quali, peraltro, sono gli stessi che hanno posto in essere i cori. Sotto altro profilo, l’esiguo numero di spettatori presenti depone anche nel senso della manifesta inadeguatezza del servizio di stewarding predisposto dalla Società, atteso che con tutta evidenza esso non ha provveduto o contribuito ad identificare, tra lo sparuto numero di spettatori, i propri sostenitori responsabili delle violazioni (attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lettera c, C.G.S.) o a fare cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione (attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lettera d), che infatti si sono protratti indisturbati per più di tre quarti dell’intera gara. Quanto alla seconda condotta sanzionata, l’arbitro ha refertato che al termine della gara si creava una forte tensione tra calciatori e dirigenti delle due squadre, la quale “veniva ulteriormente acuita dalla presenza, al termine della gara, di alcuni tesserati non iscritti in distinta ma riconducibili alle due squadre. Queste persone entrate nella zona spogliatoio senza l’autorizzazione del sottoscritto, contribuivano a rendere il clima più teso e confuso. Neanche l’intervento dei Carabinieri riusciva a far tornare la calma e a placare la situazione, che ritornava normale soltanto dopo circa 20 minuti dal termine della gara”. L’art. 25, comma 6, C.G.S., stabilisce che “le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. [...] Per tali violazioni si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al comma 1.”  Quanto alla contestata genericità del rapporto arbitrale e alla mancata rilevazione di singole e personali condotte censurabili, il referto di gara dà atto di un animoso confronto tra tesserati delle due società che è durato oltre 20 minuti e che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri per essere placato. Di tali fatti risponde indubbiamente la Società a mente delle disposizioni sopra citate, potendo semmai rilevare la individuazione di singole condotte soltanto al fine della concorrente responsabilità dei rispettivi autori, ma certamente non per escludere quella della società. In definitiva, ritiene la Corte che la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00 complessivamente comminata dal Giudice Sportivo a carico della società reclamante sia congrua e proporzionata rispetto alle condotte tenute rispettivamente dai propri sostenitori e dai propri tesserati.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 196/CSA del 10 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 46/CS del 09.02.2022

Impugnazione – istanza: - A.S. Bisceglie s.r.l.

Massima: Confermata l’ammenda di € 2.500,00 inflitta alla società “Per indebita presenza sul campo per destinazione, per la intera durata della gara, di circa 20 persone non autorizzate né identificate ma chiaramente riconducibili alla società, alcune delle quali protestavano ripetutamente all’indirizzo del Direttore di gara. I medesimi, nel corso dell’intervallo, rivolgevano con fare minaccioso espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale e del Commissario di Campo. Inoltre:  - Nel corso del secondo tempo, un proprio stewar[d] assumeva atteggiamento minaccioso nei confronti dei componenti la panchina avversaria;- Al termine della gara, persona non identificata ostacolava l’ingresso negli spogliatoi dell’Arbitro, rivolgendogli contestualmente espressioni intimidatorie, mentre un’altra persona non identificata seguiva il Direttore di gara fino all’ingresso degli spogliatoi indirizzandogli gesti irridenti e rivolgendo all’intera Terna Arbitrale espressioni minacciose. Sia durante l’intervallo che al termine della gara, si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, che ritenevano altresì opportuno scortare gli Ufficiali fuori dall’impianto sportivo”.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 193/CSA del 9 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 41 del 02.02.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Giugliano Calcio 1928

Massima: Confermata l’ammenda di Euro 2.000,00 e diffida alla società “Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (circa 30 fumogeni) che veniva acceso prima, durante e al termine della gara nel settore loro riservato e, in una occasione, lanciato all'interno del recinto di gioco. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica di cui al CU n. 1/CS (R CdC)”…..Nei referti dei Commissari di campo, che rientrano a pieno titolo nella documentazione ufficiale di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta ampiamente documentata e descritta la condotta dei sostenitori del Giugliano…Dagli atti ufficiali della gara emerge, quindi, come la condotta si sia concretizzata nell’impiego di ben 30 fumogeni, accesi durante tutto l’arco di tempo di svolgimento dell’incontro ed in una pluralità di settori dell’impianto sportivo. Uno dei fumogeni, inoltre, è stato lanciato nel recinto di gioco.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 176/CSA del 25 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 609 del 28.01.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. ARCOBALENO ISPICA

Massima: Confermata l’ammenda di 900,00 euro alla società “Per corali ingiurie e gravi minacce da propri sostenitori per tutta la durata della gara nei confronti della terna arbitrale. Perché il proprio allenatore e due calciatori, sebbene espulsi nel corso dell'incontro si posizionavano in tribuna da dove per la parte residuale della gara protestavano e rivolgevano ingiurie e minacce nei confronti degli arbitri. Per indebita presenza a fine gara sul terreno di gioco e nello spazio antistante gli spogliatoi di propri sostenitori che accerchiavano ed intralciavano il rientro nello spogliatoio degli arbitri, che veniva impedito per circa 1 minuto da parte di due propri tesserati espulsi nel corso dell'incontro. Per mancanza dell'acqua calda a fine gara all'interno dello spogliatoio riservato alla terna arbitrale. Al termine dell’incontro propri tesserati nello spazio antistante gli spogliatoi davano vita a un tafferuglio con i tesserati della società avversaria caratterizzato da vicendevoli ingiurie, minacce e spintoni che duravano parecchi minuti”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 149/CSA del 18 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 145/DIV del 16.12.2021

Impugnazione – istanza: - società Lucchese 1905 S.r.l.

Massima: Confermata l’ammenda di € 3.000 alla società “per avere i suoi sostenitori che occupavano la curva ovest, al 26° e al 29° minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente, per cinque volte in rapida successione, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.)”, a nulla rilevando che la gara, a seguito di sospensione, si sia disputata in due giornate diverse ove solo nella prima si sono verificati i fatti contestati…..In termini giuridici, giova osservare come gli istituti - propri del diritti punitivo generale e quindi direttamente applicabili, quantomeno quoad rationem, anche nell’ordinamento sportivo - della continuazione o del cumulo giuridico rispondono ad un principio di favor rei ogni qualvolta, per la sostanziale unicità della condotta illecita, non appaia ragionevole un effetto moltiplicatore della sanzione; diversamente qualora manchi tale unicità sostanziale di condotta non solo tali benefici non ricorrono, ma anzi potrebbe configurarsi un’ipotesi di aggravamento per recidiva. Nel caso di specie, la distanza temporale tra i due eventi cronologicamente distinti, pur all’interno di una medesima partita eccezionalmente spalmata in due distinte giornate, depongono nel senso della autonoma gravità delle reiterate condotte e s’appalesano inconfigurabili le richieste di assorbimento o riduzione delle sanzioni. La gravità dei fatti e la loro portata offensiva, lungi dall’essere attenuati da un’astratta unitarietà fenomenologica (correttamente ravvisato dal Giudice sportivo solo all’interno della singola condotta), appaiono (se non aggravati dalla premeditata reiterazione quantomeno) non suscettibili del più favorevole trattamento invocato, manifestando autonoma lesività e meritando autonoma (e piena) sanzionabilità. Diversamente ragionando, del resto, la peculiare suddivisone della stessa partita (intesa come unicum dal punto di vista della qualificazione astratta) in due giornate (distinte sul piano concretamente effettuale), nella non condivisibile prospettazione di parte reclamante, avrebbe comportato, nella seconda di essa, una sorta di “zona franca” in cui in modo paradossale impunemente (o con ridotto carico sanzionatorio)  reiterare comportamenti non consentiti nella consapevolezza ex ante del loro non assoggettamento a (piena) punizione.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 145/CSA del 18 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione di Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 363 del 15.12.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Castellana Calcio a 5

Massima: Confermata l’ammenda di € 1.300,00 a carico della società, “per corali ingiurie e minacce da parte di propri sostenitori nei confronti dell’arbitro numero due per tutta la durata del secondo tempo. Perché uno dei predetti sostenitori sporgendosi dagli spalti colpiva con un violento pugno al braccio il secondo arbitro causandogli momentaneo dolore. A seguito del colpo ricevuto l’arbitro sospendeva temporaneamente la partita invitando il dirigente locale a fare cessare le intemperanze del pubblico locale ed una volta ripristinate le condizioni consentiva la ripresa dell’incontro”….Considerato che, per tali le violazioni, l’ammenda prevista dagli artt. 25, comma 7 e 26, comma 4 oscilla tra un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 15.000,00, la sanzione (nella misura di euro 1.300,00) comminata dal Giudice Sportivo appare oltremodo congrua.    

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 143/CSA del 14 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 363 del 15.12.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. PGS Luce Messina

Massima: Confermata l’ammenda di € 450,00 comminata alla Società, perchè “propri sostenitori al termine della gara penetravano indebitamente nello spazio antistante gli spogliatoi venendo a contatto con i sostenitori della squadra avversaria ritardando il rientro negli spogliatoi della terna arbitrale”….La Corte, nel richiamare il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, rileva che nessun elemento di prova contraria risulta offerto all’esame del Collegio, rendendo così superfluo sentire, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 135/CSA del 07 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 11/CS del 6.12.2021.

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Aurora Alto Casertano

Massima: Confermata l’ammenda di € 2.000,00 con diffida alla società, “per aver, nel corso del secondo tempo, propri sostenitori posizionati dietro ad un A.A. lanciato alcuni sputi all’indirizzo del medesimo, quattro dei quali lo colpivano alla nuca. Nella circostanza gli rivolgevano espressioni offensive e intimidatorie. Sanzione così determinata in ragione della manifesta violazione della misura di contenimento della pandemia da Covid-19”.…Preliminarmente, va rilevato che nessuna delle attenuanti specifiche ex art. 29 C.G.S. invocate dalla reclamante, sia con riferimento alle misure di prevenzione dalla medesima adottate, sia in relazione al comportamento del pubblico, trova alcun riscontro probatorio negli atti del reclamo (salvo l’irrilevante, perché routinaria, richiesta di presenza della Forza Pubblica in occasione della gara), per essere le stesse rimaste nulla più che al livello di mera enunciazione.  Ciò premesso, rimaste altresì indimostrate tanto la riferibilità degli episodi ad un unico tifoso facinoroso, quanto le misure adottate nei confronti del medesimo, anche le perplessità manifestate dalla reclamante circa uno sputo che avrebbe attinto l’Assistente dell’Arbitro n. 1 sono smentite dalla chiarissima refertazione di quest’ultimo (“alcuni tifosi riconducibili alla squadra ospitante si mettevano dietro di me e mi sputavano diverse volte sulla nuca”), la cui rilevanza probatoria ex art. 61, comma 1, C.G.S., non risulta minimante scalfita dalle circostanze genericamente addotte dalla reclamante. Quanto alla contestata violazione delle misure di contenimento della pandemia da Covid 19 da parte dei tifosi della società ospitante, la stessa deve ritenersi in re ipsa nell’episodio dei reiterati sputi, questi ultimi ovviamente incompatibili con l’uso della mascherina da parte di un singolo o più tifosi e comunque potenzialmente pregiudizievoli per la salute pubblica, oltre che del valente ufficiale di gara, ciò nonostante rimasto al suo posto.

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