C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 06/09/2021 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. PERILLI CHRISTIAN, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. S. ANNA (MATRICOLA 933804), PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 COMMA DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO NEL C.U. n° 1 L.N.D. PUNTO 14) LETT. A) ALLA VOCE “ALLENATORI”, PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 PER AVERE CONCORDATO E PATTUITO, CON L’ACCORDO ECONOMICO SOTTOSCRITTO IL 19.7.2018 CON L’ALLENATORE SIG. DI MARZIO ENIO GABRIELE, UN PREMIO DI TESSERAMENTO PER LA CONDUZIONE DELLA SQUADRA GIOVANISSIMI PARI A € 4.000,00 E QUINDI SUPERIORE AI MASSIMALI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO (INDICATO IN € 2.500,00) NONCHE’ UN PREMIO UNA TANTUM DI € 400,00 IN CASO DI VITTORIA DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI, PREMIO NON PREVISTO DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: – DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. ANNA (MATRICOLA 933804), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI I E 2 DEL VIGENTE C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI PERILLI CHRISTIAN E DI MARZIO ENIO GABRIELE, SOGGETTI APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;

DEFERIMENTO: - DEL SIG. PERILLI CHRISTIAN, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. S. ANNA (MATRICOLA 933804), PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 COMMA DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO NEL C.U. n° 1 L.N.D. PUNTO 14) LETT. A) ALLA VOCE “ALLENATORI”, PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 PER AVERE CONCORDATO E PATTUITO, CON L’ACCORDO ECONOMICO SOTTOSCRITTO IL 19.7.2018 CON L’ALLENATORE SIG. DI MARZIO ENIO GABRIELE, UN PREMIO DI TESSERAMENTO PER LA CONDUZIONE DELLA SQUADRA GIOVANISSIMI PARI A € 4.000,00 E QUINDI SUPERIORE AI MASSIMALI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO (INDICATO IN € 2.500,00) NONCHE’ UN PREMIO UNA TANTUM DI € 400,00 IN CASO DI VITTORIA DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI, PREMIO NON PREVISTO DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. ANNA (MATRICOLA 933804), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMI I E 2 DEL VIGENTE C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI PERILLI CHRISTIAN E DI MARZIO ENIO GABRIELE, SOGGETTI APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L'ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;

Con nota del 12.7.21, il Procuratore Federale F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo posta, venivano loro contestate le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 6.9.21, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenute. All’udienza nessuno dei soggetti deferiti compariva. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, come da separato foglio allegato al verbale d’udienza, chiedendo l’irrogazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi 4 di inibizione per Perilli Christian e ammenda di € 600,00 per la società A.S.D. S. Anna. Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti, emerge “per tabulas” dalla documentazione risultante dalle indagini svolte dalla Procura Federale, oltre che implicitamente ammessa dalla società che non ha inteso dedurre alcunché in propria difesa con ciò dimostrando di non avere giustificazioni in ordine a quanto loro contestato.

Ritiene, pertanto, equo il Tribunale irrogare le sanzioni come da dispositivo, tenuto anche conto della categoria di appartenenza. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: mesi due di inibizione al sig. Perilli Christian; ammenda di € 300,00 per la società A.S.D. S. Anna. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

 

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