C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 06/09/2021 – Delibera – DEL SIG. SALVATORE ELIA PARIS, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SSD AVEZZANO CALCIO A R.L. (MATRICOLA 600825), PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 33 COMMA 1 E 35 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ART. 23 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL SIG. MATTEO PIZII, SOGGETTO NON TESSERATO, DI SVOLGERE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA 1^ SQUADRA DELLA AVEZZANO CALCIO A R.L. PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA E PER AVER CONSENTITO E NON AVER IMPEDITO CHE IL SIG. ERMINIO RULLO, SOGGETTO FACENTE PARTE DELL’ORGANIGRAMMA DELL’AVEZZANO CALCIO CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTE – ALLENATORE, SENZA RICHIESTA DI SOSPENSIONE E PRIVO DELL’ABILITAZIONE PER LA CONDUZIONE TECNICA, SVOLGESSE DI FATTO ED UNITAMENTE ALLO STESSO PIZII LE FUNZIONI ED ATTIVITÀ PROPRIE DI UN ALLENATORE IN FAVORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ SIA NELLE GARE UFFICIALI, RISULTANDO IN DISTINTA COME ALLENATORE IN SECONDA, SIA NEL CORSO DEGLI ALLENAMENTI SETTIMANALI; DELLA SOCIETÀ S.S.D. AVEZZANO CALCIO A R.L. (MATRICOLA 600825), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI I E 2 DEL VIGENTE C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI MATTEO PIZII, ERMINIO RULLO E SALVATORE ELIA PARIS, SOGGETTI APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;

DEL SIG. SALVATORE ELIA PARIS, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SSD AVEZZANO CALCIO A R.L. (MATRICOLA 600825), PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 33 COMMA 1 E 35 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL'ART. 23 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL SIG. MATTEO PIZII, SOGGETTO NON TESSERATO, DI SVOLGERE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 L'ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA 1^ SQUADRA DELLA AVEZZANO CALCIO A R.L. PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA E PER AVER CONSENTITO E NON AVER IMPEDITO CHE IL SIG. ERMINIO RULLO, SOGGETTO FACENTE PARTE DELL'ORGANIGRAMMA DELL'AVEZZANO CALCIO CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTE – ALLENATORE, SENZA RICHIESTA DI SOSPENSIONE E PRIVO DELL'ABILITAZIONE PER LA CONDUZIONE TECNICA, SVOLGESSE DI FATTO ED UNITAMENTE ALLO STESSO PIZII LE FUNZIONI ED ATTIVITÀ PROPRIE DI UN ALLENATORE IN FAVORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ SIA NELLE GARE UFFICIALI, RISULTANDO IN DISTINTA COME ALLENATORE IN SECONDA, SIA NEL CORSO DEGLI ALLENAMENTI SETTIMANALI;

DELLA SOCIETÀ S.S.D. AVEZZANO CALCIO A R.L. (MATRICOLA 600825), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMI I E 2 DEL VIGENTE C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI MATTEO PIZII, ERMINIO RULLO E SALVATORE ELIA PARIS, SOGGETTI APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L'ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;

Con nota del 16.7.21, il Procuratore Federale F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 6.9.21, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenute. All’udienza nessuno dei soggetti deferiti compariva. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, come da separato foglio allegato al verbale d’udienza, chiedendo l’irrogazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi 6 di inibizione per Paris Salvatore Elia e ammenda di € 600,00 per la società S.S.D. Avezzano Calcio a R.L. Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti, emerge “per tabulas” dalla documentazione risultante dalle indagini svolte dalla Procura Federale, oltre che implicitamente ammessa dalla società che non ha inteso dedurre alcunché in propria difesa. E’, infatti, pacifico che, ove i soggetti deferiti avessero avuto giustificazioni che potessero convincere questo Tribunale della infondatezza delle violazioni loro ascritte, avrebbero certamente reso note le ragioni poste a loro difesa. Ritiene, pertanto, equo il Tribunale irrogare le sanzioni come da dispositivo, tenuto anche conto della categoria di appartenenza. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: mesi cinque di inibizione al sig. Paris Salvatore Elia; ammenda di € 500,00 per la società S.S.D. Avezzano Calcio a R.L. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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