C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 7 del 30/07/2021 – Delibera – RICORSO EX ART. 30 C.G.S. C.O.N.I. E 96 C.G.S F.I.G.C. PROPOSTO DAI SIGG.RI ALESSANDRO E MASSIMILIANO PINCIONE, HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE.
RICORSO EX ART. 30 C.G.S. C.O.N.I. E 96 C.G.S F.I.G.C. PROPOSTO DAI SIGG.RI ALESSANDRO E MASSIMILIANO PINCIONE, HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE.
Con ricorso del 9.7.2021, i sigg.ri Alessandro e Massimiliano Pincione, hanno chiesto a questo Tribunale, in via cautelare ed anche monocratica presidenziale ex artt. 30 C.G.S. C.O.N.I. e 96 C.G.S. F.I.G.C., di dare atto che, nell’assemblea del 17.6.2021, autorizzata dal Tribunale Civile di Lanciano, erano state accolte le dimissioni del Presidente Chiaretti ed era stato eletto nuovo Presidente della A.S.D. Lanciano 1920 il sig. Alessandro Pincione e quindi, di autorizzare il Comitato Regionale F.I.G.C. – L.N.D. a concedere l’accesso al portale L.N.D. alla citata associazione mediante invio di password provvisoria o con le diverse modalità del caso e, in subordine, di ordinare alla sig.ra Chiaretti Cristina di comunicare al sig. Alessandro Pincione le credenziali di accesso al portale.
All’esito del procedimento cautelare, il Tribunale, con provvedimento del 19.7.2021, ha deliberato di accogliere il ricorso e di concedere ai ricorrenti l’accesso al portale della L.N.D. mediante invio di password provvisoria fissando per la trattazione del merito l’odierna udienza nella quale sono comparsi il procuratore dei ricorrenti e il sig. Multineddu Giovanni, Direttore Sportivo della A.S.D. Lanciano 1920, giusta delega in atti, mentre la controinteressata Chiaretti Cristina non ha fatto pervenire controdeduzioni, né ha partecipato all’udienza.
I rappresentanti della società hanno fatto presente che, a seguito del provvedimento cautelare emesso da questo Tribunale, il nuovo sodalizio ha provveduto all’iscrizione della società al campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2021 – 2022. Gli stessi si sono riportati, inoltre, al ricorso ed hanno chiesto la conferma del provvedimento cautelare.
Alla luce delle prove raccolte nel corso del procedimento cautelare ed in considerazione della mancata costituzione, anche in questa sede, della sig.ra Cristina Chiaretti, già Presidente della A.S.D. Lanciano 1920, ritiene il Tribunale di dover confermare il provvedimento cautelare già emesso sul presupposto della sussistenza sia del “fumus boni iuris”, data la evidente fondatezza del ricorso proposto sulla base di una assemblea autorizzata dall’Autorità Giudiziaria, sia del “periculum in mora”, ravvisabile nella scadenza, al momento, del termine per l’iscrizione della società al campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2021 – 2022, con ogni possibile conseguenza anche di carattere economico.
Non essendo state fornite prove da parte del precedente Presidente, che potrebbero convincere il Tribunale della infondatezza del ricorso e della illegittimità del provvedimento emesso, ritiene lo stesso Tribunale di dover confermare, nel merito, il provvedimento del 19.7.2021 e le relative motivazioni.
Dispone pubblicarsi la presente decisione sul C.U. F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo.
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