C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 52 DEL 02/12/2016 – Delibera – RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETA’ ATLETICO POMARICO AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORI FIORE NICO CLAUDIO, LOFRUMENTO ROCCO FLAVIO E CENTONZE MICHELE COME RIPORTATE SUL CU. 23 DEL 09/11/2016.
RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETA’ ATLETICO POMARICO AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORI FIORE NICO CLAUDIO, LOFRUMENTO ROCCO FLAVIO E CENTONZE MICHELE COME RIPORTATE SUL CU. 23 DEL 09/11/2016.
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti - nella seduta del 26.11.2016, ha deliberato quanto segue:
Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla Società A.S.D. ATLETICO POMARICO avverso le squalifiche dei calciatori FIORE NICO CLAUDIO, LOFRUMENTO ROCCO FLAVIO, CENTONZE MICHELE, inflitte dal Giudice Sportivo, così come riportate nel C.U. n.23 del 09.11.2016 della Delegazione Provinciale di Potenza;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la Società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Presidente Sig.r Carmine Pontino;
Procedutosi all’audizione del D.G., assistito dal Delegato A.I.A.;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Atteso come, le motivazioni dalla Società reclamante addotte - a conferma di quanto già esposto nel ricorso introduttivo, siano state sostanzialmente indirizzate a ribadire come nessuno dei tre calciatori squalificati avesse tenuto una condotta particolarmente violenta nei confronti del D.G., essendosi questi limitati ad inveire contro il suddetto solamente con frasi ingiuriose - possano trovare solo parziale accoglimento presso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale;
Considerato come, attraverso l’audizione del D.G., sia stato possibile procedere ad una più approfondita e diretta ricostruzione della dinamica degli eventi;
Verificato come l’esame incrociato delle deduzioni difensive della A.S.D. ATLETICO POMARICO, del contenuto del referto arbitrale e del suo supplemento, complessivamente offerti al vaglio della Corte e fra di loro per vero confliggenti, possa dirsi comunque sufficiente ad attestare nel comportamento dei calciatori FIORE, LOFRUMENTO e CENTONZE una condotta gravemente antisportiva, ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del D.G.;
Ritenuto come, come risulti acclarata, la condotta intemperante dei predetti calciatori, a cui si aggiunge l’indebito ingresso all’interno del terreno di gioco di persona estranea non identificata, abbia fatto sì che la situazione degenerasse a tal punto da rendere di fatto impossibile il prosieguo della gara;
Attestato come, il D.G., constatata l’impossibilità di far proseguire regolarmente la partita, avesse, al fine di tutelare l’incolumità propria, decretato la sospensione definitiva dell’incontro, comunicando tale decisione, negli spogliatoi, ai capitani di entrambe le squadre;
Ritenuto, in sostanza, come dagli atti ufficiali di gara, dai supplementi integrativi nonché da quanto rilevato in sede di audizione, siano emersi elementi sufficientemente chiari e comunque utili a confermare come avvenuto il contatto fisico tra il calciatore FIORE NICO CLAUDIO ed il Direttore di Gara; contatto posto in essere in un clima di concitazione generale in cui, lo scomposto e veemente intervento dell’inibito, teso a contestare la natura degli eventi che in campo si stavano consumando, possa essere senz’altro qualificato come condotta violenta ma, tuttavia, non tale da ritenersi preordinatamente intenzionata a ledere l’incolumità fisica dell’Arbitro;
Ritenuto, ancora, come gli acquisiti elementi probatori abbiano ulteriormente consentito di certficare quale smodata, antisportiva e gravemente ingiuriosa la condotta dei calciatori CENTONZE e LOFRUMENTO, intenti a fronteggiare il D.G. anche con atteggiamenti intimidatori ma, ad ogni modo, non tali da poter essere qualificati come condotta particolarmente violenta e, comunque, non certo equiparabile a quella tenuta dal FIORE, il cui contegno, peraltro, viene più approfonditamente descritto nel rapporto di gara;
Considerato infine come, la Società reclamante, con riferimento alla gara in oggetto, nulla abbia contestato in ordine sanzione afferente la sconfitta per 3–0 decretata a tavolino né riguardo l’ammenda di € 100,00 ad essa comminata, e tenuto conto altresì come il curriculum disciplinare della stessa Società, già premiata in passato per atteggiamenti virtuosi, induca ad escludere qualsiasi ipotesi di recidiva e, pertanto, consenta a questo Collegio di poter apprezzare elementi attenuanti tali e quindi abilitarlo ad un accessorio temperamento delle sanzioni dal G.S. irrogate:
P.Q.M.
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del proposto reclamo ed a parziale modifica delle decisioni del G.S. adottate e riportate nel C.U. n. 23 del 09.11.2016 della Delegazione Provinciale di Potenza così delibera:
Riduce la squalifica al calciatore FIORE NICO CLAUDIO a 6 (sei) giornate;
Riduce la squalifica al calciatore LOFRUMENTO ROCCO FLAVIO a 4 (quattro) giornate;
Riduce la squalifica al calciatore CENTONZE MICHELE a 4 (quattro) giornate;
Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata;
Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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