F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 139/CSA pubblicata il 14 Gennaio 2022 – A.S.D. Ciampino Aniene Anninuovi

Decisione n. 139/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 130/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 130/CSA/2021-2022, proposto dalla A.S.D. Ciampino Aniene Anninuovi, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND di cui al Com. Uff. n. 331 del 10.12.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.12.2021, l’Avv. Andrea Galli, udita l’Avv. Priscilla Palombi per la reclamate; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La ASD Ciampino Aniene Anninuovi ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Bastos Santos Gutierre, dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND (cfr. Com. Uff. n. 331/CS del 10.12.2021), in occasione della gara del Campionato Nazionale di Serie A, Real San Giuseppe/Ciampino del 08.12.2021.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per aver colpito con un pugno un avversario”.

La società A.S.D. Ciampino Aniene Anninuovi ha chiesto la riduzione della sanzione, ritenendola eccessivamente gravosa e severa, rispetto alla condotta tenuta dal suo tesserato nella circostanza in questione.

In particolare, secondo la tesi della società reclamante, il comportamento del calciatore Bastos non sarebbe qualificabile come gesto violento, poiché il contatto con l’avversario sarebbe avvenuto in una dinamica di gioco ed al solo scopo di svincolarsi da una marcatura, peraltro posta in essere in modo provocatorio e scorretto e tale da determinare la reazione del tesserato sanzionato, il quale, comunque, non avrebbe colpito il contendente, ma avrebbe soltanto tentato di attingerlo. La reclamante deduce poi e in ogni caso la particolare tenuità del colpo, che non ha comportato alcun danno all’avversario, come emergente direttamente dal referto arbitrale. In conclusione, la società Ciampino chiede di derubricare il fatto a condotta antisportiva, con applicazione della sanzione prevista dall’art. 39 del CGS, ovvero, in subordine, l’applicazione dell’attenuante ex art. 13 lett. a) del CGS per aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui, con conseguente riduzione della squalifica.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 dicembre 2021 è comparsa per la parte reclamante, in collegamento telematico, l’Avv. Priscilla Palombi, la quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

In particolare, ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare se sia corretta la qualificazione del fatto, che il Giudice Sportivo ha implicitamente operato in termini di condotta violenta ex art. 38 CGS in ragione della sanzione inflitta, ovvero se non si debba piuttosto accedere alla qualificazione del fatto quale condotta gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, CGS.

A tal fine, va condotta una attenta disamina della refertazione arbitrale, da cui emerge che il calciatore Bastos “Nello svincolarsi di un avversario tirava un cazzotto a pugno chiuso sulla schiena del n. 8 della società Real San Giuseppe senza procurargli ulteriori danni fisici”. Gli elementi da considerare sono, quindi, lo scopo di svincolarsi da un avversario, il cazzotto a pugno chiuso inferto alla schiena dell’avversario, l’assenza di danni fisici.

Alla luce di tali specifiche circostanze, in primo luogo, non si concorda con la tesi della reclamante nel punto in cui sostiene che il calciatore Bastos non avrebbe colpito l’avversario, bensì, avrebbe solamente tentato di colpirlo, stante il chiaro tenore del referto arbitrale - cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, CGS - dal quale emerge chiaramente la descrizione del gesto compiuto dall’atleta sanzionato.

Gli stessi elementi qualificanti il fatto in esame sopra ricordati ed emergenti dai documenti ufficiali di gara, tra loro combinati e attentamente valutati, tuttavia, inducono questa Corte a ritenere che nel caso di specie il calciatore Bastos non abbia posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che depongono per l’assenza di violenza l’unicità e repentinità dell’azione perpetrata dal calciatore Bastos, nonché il fatto che il gesto sia stato posto in essere a gioco in svolgimento, allo scopo di svincolarsi da un avversario e l’assenza di conseguenze ai suoi danni. Una tale condotta, quindi, risulta censurabile ex art. 39, comma 1, CGS.

Non può, infine, trovare applicazione nel caso di specie l’attenuante ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, invocata in via subordinata dalla Società reclamante. Questa Corte conferma e richiama qui il proprio orientamento per il quale il “comportamento o fatto ingiusto altrui”, integrante presupposto essenziale per l’applicabilità dell’attenuante in esame, non può essere costituito da quello che, nel caso che ci occupa, è un normale fallo o contatto di giuoco (cfr. refertazione arbitrale), ma debba integrare un gesto o episodio che, al contrario, esuli dal normale evolversi della dinamica – anche ordinariamente fallosa – del gioco stesso, dovendo essere connotato dallo specifico requisito dell’ingiustizia e risultare dunque in contrasto con i principi informatori del CGS (art. 4, comma 1) della lealtà, della correttezza e della probità. Diversamente opinando, per ogni reazione antisportiva conseguente ad un fallo di gioco sarebbe dato di invocare l’attenuante dell’aver agito in stato di provocazione, con l’inammissibile conseguenza dell’applicazione sostanzialmente generalizzata dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), in palese contrasto con la ratio dell’istituto e le finalità delle norme federali volte a perseguire e sanzionare le condotte violente e/o antisportive.

Sulla base e nei limiti di quanto precede, l’appello proposto dalla società A.S.D. Ciampino Aniene Anninuovi deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara. 

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.  Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                 IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                      Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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