F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 142/CSA pubblicata il 14 Gennaio 2022 – S.S. Città di Campobasso S.r.l.

Decisione n. 142/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 134/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 134/CSA/2021-2022, proposto dalla società S.S. Città di Campobasso S.r.l. in data 16.12.2021,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 062/Campionati Giovanili del 15.12.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.12.2021, il dott. Sebastiano Zafarana e udito l’arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S. Città di Campobasso S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig. PICCIRILLI Giovanni, dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 062/Campionati Giovanili del 15.12.2021), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Under 17 Serie C Campobasso/Turris del 12.12.2021 terminata con il risultato di 1-2.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto allenatore per n. 6 (sei) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Al termine dell'incontro, impediva alla terna di abbandonare il terreno di giuoco; quindi si recava dinanzi alla porta dello spogliatoio arbitrale, impedendo alla terna di accedervi per qualche minuto. Infine, dopo che quest'ultima riusciva ad entrare nello spogliatoio, colpiva la porta con un violento calcio. In tali frangenti pronunciava offese e minacce nei confronti degli ufficiali di gara.”.  

La società S.S. Città di Campobasso S.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Premette, in particolare, la società reclamante che l’art. 36,   C.G.S. (Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara) prevede che:

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;

b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

Ne inferisce come sia il “contatto fisico” a costituire la scriminante tra le sanzioni di due e quattro giornate previste dalla norma e lamenta altresì che le due sanzioni edittali in parola costituiscono una “forbice peraltro comunque già ben al di sotto delle sei gare inflitte dal Giudice Sportivo al tecnico Piccirilli”.

Sul rilievo, poi, che dagli atti ufficiali di gara non risulta esservi stato alcun contatto fisico tra il Piccirilli e la terna arbitrale, la società reclamante deduce che il Piccirilli avrebbe in definitiva tenuto una condotta di mero “ostruzionismo” alla libertà di movimento dell’arbitro al fine di cercare un confronto con lo stesso su alcune decisioni tecniche assunte durante la gara, confronto che però gli sarebbe stato negato.

I verbi, “ostacolava” e “sostava”, utilizzati dall’arbitro nel rapporto di gara deporrebbero proprio nel senso che il Piccirilli non abbia mai avuto intenzione di cercare il contatto fisico con la terna arbitrale, ma soltanto un confronto verbale mai accettato dall’arbitro; sicché allorquando la terna ha fatto ingresso nello spogliatoio richiudendone la porta, il violento calcio sferrato dal Piccirilli alla porta dello spogliatoio arbitri e le contestuali “offese e minacce” proferite all’indirizzo degli ufficiali di gara, troverebbero appunto giustificazione nello stato di frustrazione provato dal tecnico per il mancato chiarimento richiesto agli ufficiali di gara.

La reclamante chiede pertanto, in via principale, la riduzione della sanzione inflitta da n.6

(sei) giornate di squalifica a n.2 (due) giornate di squalifica, dovendosi a suo avviso sussumere la condotta tenuta dal Piccirilli alla stregua di un “comportamento irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara, condotta sanzionabile come da art.36 comma 1 C.G.S.” e, nella specie, ai sensi del comma 1, lettera a).

In via subordinata la reclamante ha chiesto comunque la riduzione della sanzione nella misura che sarà ritenuta equa dalla Corte.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 30 dicembre 2021 nessuno è comparso per la parte reclamante; mentre è stato sentito dalla Corte l’arbitro della gara, sig. Domenico Petraglione della Sezione di Termoli.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere soltanto parzialmente accolto, nei sensi appresso indicati.

Il supplemento di rapporto dell’arbitro registra: “A fine gara il sig. Piccirilli Giovanni allenatore della Società Città di Campobasso, ostacolava l'abbandono del terreno di gioco e il rientro negli spogliatoi da parte della terna arbitrale, inoltre il Piccirilli sostava davanti alla porta dello spogliatoio arbitrale impedendone l’accesso, solo dopo qualche minuto la terna poteva accedere allo spogliatoio, ma al momento della chiusura della porta dello stesso il Piccirilli tirava un violento calcio alla porta. Tutto ciò veniva contornato da offese e minacce da parte dello stesso Piccirilli Giovanni”.

Il Collegio ha ritenuto opportuno sentire l’arbitro della gara, sig. Domenico Petraglione, il quale ha dichiarato che la condotta di ostacolo è stata posta inizialmente in essere dal Piccirilli al termine della gara, frapponendosi fisicamente davanti alla terna al fine di ostacolare l’abbandono del terreno di giuoco, ma senza entrare in contatto fisico con alcuno; e che detta condotta si è poi protratta fin sulla soglia dello spogliatoio arbitri, laddove il Piccirilli continuava a ostacolare l’ingresso degli ufficiali di gara nello spogliatoio.

Alla luce, anche, dei chiarimenti ricevuti dall’arbitro, la Corte ritiene che la condotta posta in essere dal tecnico non può considerarsi svolta “in un unico contesto” - come sostenuto nel reclamo in esame - dovendosi al contrario rilevare come essa non si è affatto esaurita sul terreno di giuoco in coincidenza con la fine della gara, allorquando il Piccirilli ha approcciato per la prima volta la terna arbitrale per contestare le scelte tecniche adottate dall’arbitro in corso di gara; essa si è invece protratta per un apprezzabile periodo di tempo, e in luoghi diversi, avendo il Piccirilli continuato a perpetrare la condotta ostruzionistica fino alla porta dello spogliatoio impedendone a lungo l’accesso (“solo dopo qualche minuto la terna poteva accedere allo spogliatoio”); venendo appunto in rilievo, ai fini della irrogazione della sanzione, la “reiterazione” o comunque la “continuazione” della condotta irriguardosa; infine aggravata dal calcio violentemente sferrato alla porta dello spogliatoio “al momento della chiusura” e dalle offese e minacce profferite dal tecnico all’indirizzo degli ufficiali di gara.

A questo ultimo riguardo il fatto che l’arbitro abbia refertato l’accaduto con l’espressione “Tutto ciò veniva contornato da offese e minacce da parte dello stesso Piccirilli Giovanni” non vale certo a suffragare la tesi della reclamante che nega l’utilizzo da parte del proprio tecnico di espressioni ingiuriose od offensive “se non poche parole a contorno”, stante la fede privilegiata che rivestono gli atti ufficiali di gara e non essendo affatto necessario che siano ivi esattamente trascritte le frasi profferite.

Per tutto quanto precede la domanda proposta in via principale di riduzione della squalifica da 6 a 2 giornate deve essere respinta.

Tuttavia, anche sulla scorta dell’integrazione motivazionale fornita dall’arbitro e della più puntuale contestualizzazione della condotta sanzionata, il Collegio ritiene che nella valutazione della condotta complessivamente tenuta dal Piccirilli Giovanni debba essere favorevolmente considerata la circostanza, confermata dall’arbitro, circa l’assenza di un contatto fisico tra l’allenatore e gli ufficiali di gara; sicché, tenuto conto di tutto quanto fin qui esposto, in accoglimento della domanda subordinata proposta dalla società reclamante, appare alla Corte maggiormente rispondente a criteri di proporzionalità rimodulare la sanzione riducendo la squalifica da 6 (sei) a 5 (cinque) giornate effettive di gara.

Conclusivamente, deve essere respinta la domanda proposta in via principale dalla società reclamante, mentre va accolta la domanda proposta in via subordinata nei sensi sopra precisati, con la conseguente riduzione della squalifica da 6 (sei) a 5 (cinque) giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 5 (cinque) giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                   Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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