F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 143/CSA pubblicata il 14 Gennaio 2022 – A.S.D. PGS Luce Messina

         

Decisione n. 143/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 135/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 135/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. PGS Luce Messina in data 16.12.2021,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 363 del 15.12.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.12.2021, il dott. Sebastiano Zafarana e udito il Presidente Fabrizio Caratozzolo della società A.S.D. PGS Luce Messina.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5, con il Com. Uff. n. 363 del 15.12.2021 ha irrogato le seguenti sanzioni:

- “Euro 450,00 P.G.S.LUCE: Perché un proprio calciatore sebbene espulso nel corso del primo tempo assisteva al prosieguo dell'incontro dalla tribuna da dove per la parte residuale dell'incontro rivolgeva all'arbitro frasi offensive. Perché propri sostenitori al termine della gara penetravano indebitamente nello spazio antistante gli spogliatoi venendo a contatto con i sostenitori della squadra avversaria ritardando il rientro negli spogliatoi della terna arbitrale”.

- “Euro 100,00 P.G.S.LUCE: Per aver causato ritardo all'inizio della gara”.

- “PARRIZAS MOLINA JOSE LUIS (P.G.S.LUCE) Espulso per aver rivolto frase offensiva ad un avversario, assisteva al prosieguo dell'incontro dalla tribuna da dove per la parte residuale rivolgeva frasi ingiuriose all'arbitro n.2”.

La società A.S.D. PGS Luce Messina ha proposto un reclamo cumulativo avverso tutte le predette sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, chiedendone la riforma nei termini appresso specificati.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 30/12/2021, è comparso il Presidente Fabrizio Caratozzolo della società A.S.D. PGS Luce Messina, il quale dopo aver esposto i motivi del reclamo proposto, ha concluso chiedendone l’accoglimento.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare questa Corte Sportiva d’Appello rileva che nel processo davanti agli organi di Giustizia Sportiva la regola generale è che i ricorsi e i reclami abbiano ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, onde evitare l’abuso dello strumento processuale (anche) per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo per l’accesso alla giustizia sportiva (art. 48 C.G.S.).

Nel caso in esame deve rilevarsi che i provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo, seppure comminati per fatti verificatisi in occasione della medesima gara, riguardano tre diverse situazioni che non sono connesse soggettivamente - riguardando condotte rispettivamente ascrivibili a un calciatore, in un caso, ed alla società, negli altri due casi - né oggettivamente, riguardando condotte distinte e come tali autonomamente sanzionate quanto a luogo, tempo e circostanze del fatto commesso.

Pertanto, pur ritenuto ammissibile in rito il reclamo cumulativamente proposto dalla A.S.D. PGS Luce Messina avverso le tre distinte sanzioni, in quanto comunque tutte riferibili, in via diretta o mediata alla società medesima (art. 47, comma 2, C.G.S.), la Corte deve dare contestualmente atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società reclamante, di tanti contributi per l’accesso alla giustizia sportiva quanti sono i reclami proposti cumulativamente.

Ciò premesso, la Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che i reclami congiuntamente proposti non meritino accoglimento.

a) Con riferimento alla squalifica di 3 (tre) giornate irrogata al proprio calciatore Parrizas Molina Jose Luis, la società reclamante si limita a sottolineare come il predetto, nel frangente, non avrebbe tenuto alcun comportamento violento o profferito frasi di minaccia e giustifica il comportamento del calciatore con lo stato di nervosismo da egli asseritamente accusato per il fatto di essere stato, a suo avviso, ingiustamente espulso. Chiede pertanto “una benevola riduzione della squalifica del nostro tesserato ad una giornata ovvero alla misura che vorrà determinare l’Autorità decidente”.

Dati per non contestatati i fatti sanzionati dal Giudice Sportivo per come storicamente riportati nel rapporto dell’arbitro, la società non ha dedotto alcuna violazione o falsa applicazione del C.G.S., ma ha fondato il motivo di gravame chiedendo unicamente di tenere benevolmente conto dello stato emotivo del calciatore.

Al riguardo questa Corte rileva che lo stato emotivo del calciatore non costituisce né un esimente, né un attenuante, genericamente riconosciuta e contemplata dall’ordinamento sportivo, non ricorrendo nel caso in esame gli estremi della circostanza attenuante prevista dall’art. 13, comma 1 lett. a), ossia di “avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”; sicché la sanzione di tre giornate di squalifica inflitta dal giudice sportivo appare congrua rispetto alla condotta tenuta dal calciatore, il quale ha profferito dapprima una frase offensiva sul terreno di giuoco nei confronti del calciatore avversario (in conseguenza della quale è stato espulso) ed ha poi reiterato detta condotta dalla tribuna profferendo frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro. Conseguentemente il reclamo, laddove proposto avverso la sanzione appena esaminata, va rigettato.

Con riferimento all’ammenda di € 450,00 comminata alla Società, la reclamante contesta in punto di fatto l’addebito secondo il quale “propri sostenitori al termine della gara penetravano indebitamente nello spazio antistante gli spogliatoi venendo a contatto con i sostenitori della squadra avversaria ritardando il rientro negli spogliatoi della terna arbitrale”; deduce sul punto che quanto refertato sarebbe frutto di una errata percezione dell’arbitro, dal momento che nessun sostenitore dalla A.S.D. PGS Luce Messina sarebbe stato presente al seguito della squadra stante la disagevole trasferta (in termini di distanza e di costi) ed esclude peraltro che propri dirigenti possano essere stati coinvolti in tale assembramento.

La Corte, nel richiamare il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, rileva che nessun elemento di prova contraria risulta offerto all’esame del Collegio, rendendo così superfluo sentire, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Conseguentemente, anche laddove proposto avverso la sanzione appena esaminata, il reclamo va rigettato.

b) Con riferimento, infine, all’ammenda di € 100,00 comminata dal Giudice Sportivo alla società “Per aver causato ritardo all'inizio della gara”, la reclamante invoca l’esimente della “causa di forza maggiore” che giustificherebbe il ritardo, rappresentando che il pullmino che trasportava la squadra è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico mentre percorreva l’autostrada per recarsi nel luogo in cui era programmato l’evento sportivo, come risulta evincibile dall’allegato verbale della Polizia Stradale, dal quale si evince anche la presenza di un ferito.

La Corte rileva che ciascuna squadra è tenuta a presentarsi puntualmente all’orario previsto per l’inizio della gara e che le Società di rispettiva appartenenza sono dunque tenute a calcolare i tempi di trasferimento verso l’impianto sportivo considerando, in via precauzionale, anche la possibilità del verificarsi di eventi fortuiti (ad esempio: il foramento di uno pneumatico; il coinvolgimento diretto o indiretto in un sinistro stradale; il semplice rallentamento per incolonnamenti veicolari).

Nel caso in esame, peraltro, deve escludersi la ricorrenza della invocata causa di forza maggiore, dal momento che il verbale è stato elevato dalla Polizia Stradale nei confronti del conduttore del veicolo che trasportava la squadra, per non avere tenuto la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva, così acclarando quanto meno il concorso di colpa di quest’ultimo nella causazione del sinistro. E d’altra parte lo stesso Presidente della società A.S.D. PGS Luce Messina, sentito dalla Corte, ha confermato la dinamica del sinistro, dichiarando di avere anche già provveduto al pagamento della relativa multa.

Conseguentemente, anche in parte qua, il reclamo va rigettato.

La Corte, per quanto premesso, dà infine atto della sussistenza dei presupposti per l’addebito, a carico della reclamante, di ulteriori due contributi dovuti per l’accesso alla giustizia sportiva, in aggiunta a quello versato, per i tre reclami congiuntamente proposti con unico atto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                  Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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