Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0211/CSA del 24 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024

Impugnazione – istanza: - –  SSD Akragas 2018 S.r.l.

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate di squalifica  “per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo di un A.A.”….“a seguito dell’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra ospitante, Sancataldese, il sig. Sanseverino Giulio veniva verso di me protestando la mia decisione e affrontandomi in modo minaccioso faccia a faccia e ripetendomi le seguenti parole ‘bastardo, ti vado a denunciare. Ti denuncio, schifoso di merda, che cazzo stai combinando”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0202/CSA del 17 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024

Impugnazione – istanza: - Portici F.B.C. S.S.D a R.L.

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate di squalifica “per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara e di un AA” Nel suo referto, l’arbitro ha così motivato l’espulsione del calciatore ….: “In seguito ad un mio provvedimento tecnico, si avvicinava alla mia persona e, portandosi le mani sulle tempie, mi urlava tali parole: tu sei pazzo, sei pazzo, sei pazzo! Ma che cazzo stai fischiando? Alla notifica del provvedimento disciplinare mi indirizzava tali parole: stai rovinando una partita! Fenomeno!” Nel comportamento del Riccio è da ravvisare una condotta irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di Gara, condotta che l’art 36 comma 1 lett. a) del CGS sanziona, nella misura minima, con la squalifica per quattro giornate.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0194/CSA del 9 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024

Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 5 a 4 giornate di gara “per avere rivolto frasi blasfeme ed espressioni irriguardose nei confronti della Terna Arbitrale”…..risiedeva in panchina, dopo una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina ed entrava sul terreno di gioco urlando contro la terna arbitrale siete degli incapaci, era da ammonizione il fallo che avete fischiato. Rovinate sempre tutto. Incapaci e stupidi! Il tutto accompagnato da frasi blasfeme.” …Nel comportamento tenuto dal …..infatti, è senz’altro da ravvisare una condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, che l’art 36 comma 1 lett. a) del C.G.S. sanziona, nella misura minima, con la squalifica per quattro giornate. Relativamente alle frasi blasfeme, invece, c’è da rilevare che, non essendo state riportate nel referto le espressioni profferite dal Rossi, è precluso a questa Corte di poter valutare la portata e la natura delle stesse.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0173/CSA del 19 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 95 del 27.02.2024

Impugnazione – istanza: - S.S.D. Nocerina Calcio 1910 S.r.l.

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate di squalifica perché…. in panchina, si avvicinava ad un A.A. e gli rivolgeva espressioni offensive”….Ma che cazzo hai visto??? Sei un coglione!! Il tutto alzandosi dalla panchina, uscendo dall’area tecnica e correndo sino a lui a circa 3-4- metri di distanza facendo uso di braccia”. La condotta tenuta dal calciatore, per come refertata dall’arbitrato, è dunque evidentemente ingiustificabile ed è certamente irriguardosa nei confronti dell’AA1, tanto più considerando che si trattava di un calciatore non in campo ma in panchina e, dunque, emotivamente meno coinvolto sotto il profilo agonistico.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0170/CSA del 12 Marzo 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Campionato Nazionale Juniores Under 19 LND, di cui al Com. Uff. n. 58 del 13.02.2024

Impugnazione – istanza: - Orvietana Calcio s.r.l.

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate di squalifica “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate di squalifica perché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione irridente all'indirizzo del Direttore di gara e lanciava la maglia verso la panchina.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0145/CSA del 19 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 80 del 23.01.2024

Impugnazione – istanza: - ASD POL. Afragolese 1944

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate di squalifica “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo di un A.A." …che cazzo stai a fa, mandava ripetute volte a fare inculo)."

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0134/CSA del 7 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - LND, di cui al Com. Uff. n. 80 del 23 gennaio 2024

Impugnazione – istanza: - Sig. R.T.

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate di squalifica "Per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo di un Assistente dell’Arbitro”…  vaffanculo.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0116/CSA del 18 Gennaio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 59 del 5.12.2023

Impugnazione – istanza: - Associazione Sportiva Dilettantistica La Fenice Amaranto-LFA Reggio Calabria-M. M. A.

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate di squalifica espulso poiché: “A seguito di un fallo di gioco, si alza dalla sua panchina per protestare dopo essere già stato richiamato in precedenza mandandomi a quel paese. Ci sono voluti 3 minuti per riprendere il gioco prima che uscisse dal terreno di gioco”….Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che: “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Il che giustifica l’applicazione del minimo edittale delle quattro giornate di squalifica, non avendo evidentemente inciso, nella commisurazione della sanzione, la circostanza – sia pure riportata nella motivazione del Giudice Sportivo e contestata da parte reclamante con il preteso ausilio di riprese video la cui produzione deve ritenersi inammissibile non essendo qui controversa l’identità dell’autore del comportamento illegittimo sanzionato - che il giocatore abbia ritardato l’uscita dal campo di giuoco.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0112/CSA del 18 Gennaio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 69 del 22.12.2023

Impugnazione – istanza: - F.C. Forsempronese 1949 SSDRL

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato i calciatori con 4 giornate di squalifica “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara”… "sei un pollo, svegliati fuori"”…"sei davvero imbarazzante torna a casa tua"”….Dette espressioni, inoltre, non risultano qualificabili alla stregua di una protesta o di una critica all’operato del direttore di gara, bensì sono rivolte direttamente alla sua persona e recano in sé un contenuto oggettivamente denigratorio, non ravvisandosi, peraltro, la ricorrenza di alcun presupposto per l’applicabilità delle invocate attenuanti, fermo restando che l’art. 36 CGS - per quanto la cosa possa apparire discutibile - non consente di operare alcuna sperequazione nella quantificazione della sanzione irrogabile, ponendo sullo stesso piano, deve ritenersi proprio al fine di eradicarle entrambe dai campi di gioco, sia la condotta qualificabile come ingiuriosa che quella meramente irriguardosa nei confronti della terna arbitrale.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0110/CSA del 18 Gennaio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 66 del 19.12.2023

Impugnazione – istanza: - U.S.D. Palmese

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate di squalifica “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara."

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0085/CSA del 19 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 32 del 21.11.2023

Impugnazione – istanza: - USD Caravaggio SSDRL - calciatore C.D.

Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 8 a 4 giornate di gara  “Per avere spinto il Direttore di gara ponendogli le mani sul petto. Sanzione così determinata in considerazione dell'art.36 comma 1 lett. B del CGS”….Si legge nel referto di gara: “(…) Ho espulso il sig. …perché mi ha spinto. In particolare, mi ha spinto portando le mani sul mio petto ed esercitando una lieve pressione, la quale non è stata tale da causarmi dolore né farmi cadere o spostarmi”. Orbene, non può dubitarsi che la condotta del … sia stata irriguardosa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 C.G.S., nei confronti dell’arbitro. Deve escludersi, tuttavia, che l’aver portato le mani al petto dell’arbitro, con lieve pressione, senza aver provocato caduta o spostamento, possa integrare la fattispecie aggravata dal “contatto fisico”, prevista e sanzionata dal primo comma – lett. b) dell’art. 36. Al riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza (cfr., per tutte: C.S.A., Sez. Un., 15 maggio 2019 n. 146), già formatosi sull’identica previsione sanzionatoria del previgente Codice, secondo il quale il “contatto fisico” deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un’attività impetuosa ed incontrollata. Viceversa, nel caso di spinta leggera, inferta dal calciatore con un braccio sul petto del direttore di gara, la sanzione va quantificata sulla base dei criteri generali, tenendosi altresì conto della accertata esiguità del contatto. In conformità con la richiamata interpretazione, il Collegio ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia eccessivamente afflittiva e debba essere equamente rideterminata nella squalifica a quattro giornate effettive di gara, ai sensi dell’art. 36, primo comma – lett. a), C.G.S.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0084/CSA del 19 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 53 del 21.11.2023

Impugnazione – istanza: - U.S. Vibonese Calcio SRL - Sig. R.F. - Sig. B.A.

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate di squalifica “Per avere profferito espressione offensiva nei confronti del Direttore di gara”…che cazzo state combinando, siete veramente scandalosi e scarsi”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0077/CSA del 12 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 50 del 14 novembre 2023

Impugnazione – istanza: - A.S. Ostiamare Lido Calcio S.r.l.

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate di squalifica “Per avere rivolto all’arbitro espressione ingiuriosa”….vai a fanculo”. Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al …, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’arbitro.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0068/CSA del 6 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 43 del 2.11.2023

Impugnazione – istanza: - F.C.D. Pinerolo

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate di squalifica “Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara." 

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0066/CSA del 5 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 43 del 02.11.2023

Impugnazione – istanza: - A.C. Legnano 1913 SSD ARL - Sig. N.M.

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate di squalifica “Per avere, a gioco fermo, nel corso di una rissa tra calciatori delle due squadre, colpito un calciatore avversario con una manata al volto, provocandogli fuoruscita di sangue”….Dalla corretta e incontestabile ricostruzione dell’episodio deriva l’indubitabile connotazione violenta del gesto addebitato al tesserato, tenendo conto della parte del corpo attinta e delle conseguenze - seppur lievemente - lesive, del gesto. Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore sanzionato risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0060/CSA del 30 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 43 del 2.11.2023

Impugnazione – istanza: - A.C. Ponte San Pietro SSDARL

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate di squalifica perché profferiva testuale offesa a gran voce al direttore di gara: “Ma che Cazzo hai fischiato, non ci capisci un Cazzo”.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0015/CSA del 9 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 17 del 14/09/2023

Impugnazione – istanza: – Luparense F.C. S.S.D. a r.l. - calciatore C.F.

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate di squalifica….espulso poiché: “Dopo aver subito la segnatura della terza rete urlava verso l’Assistente 2 volte: stupido”….Sotto il profilo della commisurazione della sanzione, l’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.04.2023) al comma 1 stabilisce che: “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara:” Orbene, nel caso in esame - rilevato preliminarmente che il C.G.S. non opera alcuna distinzione, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa o condotta irriguardosa – va osservato che il contenuto dell’espressione profferita dal calciatore e rivolta all’all’arbitro va ascritto al novero delle condotte irriguardose, il che giustifica l’applicazione del minimo edittale delle quattro giornate di squalifica. Il giudice, infatti - salva l'applicazione di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti, ove ritenute sussistenti - non può che applicare il minimo edittale stabilito dalla norma di diritto positivo vigente senza alcun margine di discrezionalità, in disparte la considerazione che la disposizione così novellata è entrata in vigore dal mese di aprile 2023, sicché anche soltanto argomentare di prima applicazione della norma appare incongruo. Con riferimento, invece, alle circostanze attenuanti invocate dalla reclamante ai fini della riduzione della squalifica, la Corte osserva che: - non rileva, ai fini della graduazione della sanzione, il generalizzato utilizzo nel linguaggio comune delle locuzioni o espressioni in concreto rivolte all’arbitro, posto che l’art. 36 C.G.S. sanziona indistintamente qualsiasi condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, indipendentemente da qualsiasi apprezzamento soggettivo circa il grado di offensività, volgarità o sconvenienza delle parole utilizzate; - la circostanza che la gara fosse una partita amichevole di precampionato, non costituisce un’attenuante tipizzata dall’ordinamento (art.14 C.G.S.) cui fa rinvio l’art. 36 C.G.S., né altrimenti meritevole di considerazione ai sensi dell’art. 13 C.G.S. invocato dalla ricorrente, trattandosi di condotta tenuta dal proprio tesserato in occasione di una gara ufficiale.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0012/CSA del 3 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 20 del 19.09.2023

Impugnazione – istanza: S.S.D. Tritium Calcio 1908 a.r.l. - calciatore A.P.D.

Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore con 4 giornate di squalifica “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”…..“mi diceva ‘oh fenomeno’ mentre applaudiva in modo ironico. Usciva dal campo urlando ‘siete dei miserabili, fate schifo porco Dio, fate schifo”….Per vero, nel caso di specie, considerata l’aggravante per la qualità di capitano e l’ulteriore violazione dell’art. 37 C.G.S. per l’utilizzo di espressione blasfema, ricorrerebbero tutte le condizioni per un inasprimento della sanzione ex art. 73, comma 2, C.G.S.: tale inasprimento, tuttavia, non si ritiene di poter disporre a carico del calciatore, solo in considerazione del fatto che il reclamo risulta inoltrato dalla sola società e non anche dal calciatore medesimo, il quale verrebbe in tal caso a subire, in proprio, le conseguenze dell’improvvida iniziativa della sua società di appartenenza.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 0001/CSA del 5 Luglio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 223 del 19 giugno 2023

Impugnazione – istanza: – G.S.D. Lascaris 1954

Massima: Confermata al calciatore la squalifica per 4 giornate effettive di gara "Per condotta irriguardosa e frasi ingiuriose nei confronti della terna"… il referto arbitrale, …così testualmente recita: <<al 35° del secondo tempo espulso n. 7 …. del Lascaris per linguaggio offensivo ed irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara. Seduto in panchina dopo essere stato sostituito, il calciatore in questione lanciava la pettorina per terra e con tono ironico diceva: “Complimenti siete dei fenomeni, gli avete regalato due gol in fuorigioco, coglioni”>>. Da detta attestazione appare fondata la qualificazione effettuata dal giudice sportivo dei fatti esaminati in termini di condotta ingiuriosa o irriguardosa ex art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S. e smentita la diversa ricostruzione proposta dalla società, in insanabile contrasto con il referto arbitrale.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 170/CSA del 15 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 618 dell’08.02.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. Bordighera Sant’Ampelio

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate effettive di gara all’allenatore in quanto “Espulso per aver rivolto all'arbitro frase offensiva alla notifica del provvedimento rifiutava di abbandonare il terreno di gioco e costringeva l'arbitro a far intervenire il capitano per costringendolo ad uscire dopo circa 7 minuti. Lo stesso nell'abbandonare il terreno di gioco rivolgeva all'arbitro frasi offensive di matrice territoriale"….Il referto arbitrale, infatti, così testualmente recita: "A seguito dell'espulsione notificata al calciatore n. 15 della squadra locale urla a gran voce portandosi le mani sulla bocca per amplificare il gesto e urlando 'vai a cagare coglione'. Alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione lo stesso si rifiutava di abbandonare il rettangolo di gioco dicendo ripetutamente 'io da qua non me ne vado, fai che cazzo vuoi ma Io da qua non me ne vado'. Invitavo pertanto il Sig. … a recarsi negli spogliatoi ma lo stesso, nonostante i diversi solleciti continuava a rimanere all'interno del rettangolo di gioco sedendosi addirittura sulla sedia del cronometrista il quale interveniva per sollecitare lo stesso ad abbandonare li rettangolo di gioco. Vista la presa di posizione dell'allenatore, invitavo il capitano del Bordighera, il Sig. … affinchè sollecitasse il Sig. … a recarsi negli spogliatoi, lo stesso provava nipetutarnente a convincere l'allenatore ma quest’ultimo rimaneva fermo nella sua posizione e continuava a ripetere ‘io da qua non vado via, chiamate chi cazzo volete ma io da qua non vado via’. Dopo circa 7 minuti, e gli insistenti Inviti ad abbandonare il rettangolo da parte del team arbitrale, il Sig. … mi urlava 'sei una faccia di merda, sardo del cazzo, sei venuto qua per rovinare la partita, coglione', continuava con gli Insulti additandomi e urlando 'faccia d merda, coglione fino ad abbandonare il rettangolo’ di gioco e recarsi negli spogliatoi”….Né dalle riprese video di cui la reclamante chiede l’acquisizione e che il Collegio ha potuto visionare essendo un tale mezzo di prova qui ammissibile, trattandosi di valutare se, nella circostanza, come affermato dalla A.S.D. Bordighera Sant’Ampelio, l’arbitro sia effettivamente incorso in uno scambio di persona, sanzionando il sig. … in luogo del dirigente accompagnatore la cui identità è rimasta sconosciuta, possono trarsi elementi a sostegno della fondatezza delle contestazioni della reclamante. Le riprese video, infatti, consentono di ascoltare unicamente le voci provenienti dal pubblico presente e non anche quelle dell’allenatore e della persona collocata al suo fianco e qualificata dalla reclamante come dirigente accompagnatore, poste dal lato opposto del campo rispetto a quello in cui è collocato il pubblico rumoreggiante. In definitiva, da tale mezzo di prova non è dato rilevare nulla che sia idoneo a sconfessare quanto dichiarato nel referto arbitrale.

Decisione C.S.A. – Sezione I : DECISIONE N. 160/CSA del 9 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023

Impugnazione – istanza: Casertana F.C. s.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore “per avere, al termine della gara sputato al volto di un calciatore avversario. Tale condotta ingenerava un principio di rissa tra i tesserati delle due società”

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 148/CSA del 24 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 84 del 24.01.2023

Impugnazione – istanza: S.C. Trestina A.S.D.

Massima: Ridotta da 5 a 4 giornate la squalifica al calciatore che “Espulso per intervento falloso in azione di gioco nei confronti di un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare derideva l'operato dell'arbitro dandogli alcuni colpi sulla schiena”….Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 36, comma 1, lettera b), C.G.S., che prevede una sanzione minima edittale di 4 giornate di qualifica per il caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzi in un contatto fisico, alla quale, nel caso di specie, si è aggiunta la sanzione della squalifica di una giornata, ai sensi dell'art. 9, comma 7, C.G.S. Pur considerando la pena edittale prevista dall'art. 36, comma 1, lettera b), C.G.S., tuttavia, in ragione della lievità del contatto fisico, confermata dall'arbitro nella sua audizione e del fatto che tale contatto fisico, in definitiva, ha sostanziato ed esaurito la condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara (il referto del quale attesta: “dandomi delle pacche sulla spalla a mo’ di sfottò”), la Corte ritiene di poter attenuare la sanzione complessivamente irrogata, riducendo da 5 a 4 le giornate di squalifica.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 143/CSA del 21 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 84 del 24.01.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. Sancataldese Calcio 1945 - calciatore S.M.

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara inflitta al calciatore perché “Al termine della gara rivolgeva reiterate espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara. Successivamente, profferiva espressioni gravemente minacciose accompagnate da gesto intimidatorio all'indirizzo di un calciatore avversario provocando una mischia tra calciatori e dirigenti delle due società”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 142/CSA del 21 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.1.2023

Impugnazione – istanza: Sig. T.S.G.

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara inflitta al calciatore “per avere con fare minaccioso rivolto reiterate espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale mentre abbandonava il terreno di gioco e, successivamente, sostando all’ingresso degli spogliatoi si accaniva con fare minaccioso all’indirizzo di un A.A. cui rivolgeva numerose espressioni minacciose ed intimidatorie venendo allontanato solo dopo alcuni minuti da altri dirigenti della società”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 098/CSA del 30 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 31 del 01.12.2022

Impugnazione – istanza:  Sig. G. S. e dalla Sig.ra A. G. (genitori del minore calciatore L.S.)

Massima: Ridotta da 5 a 4 giornate di gara la squalifica al calciatore “Per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario contro la recinzione del terreno di gioco, alla notifica del provvedimento tentava di venire a contatto per ben due volte con gli avversari e una volta giunto nei pressi degli spogliatoi dapprima colpiva con calci le porte e successivamente inveiva contro la tifoseria ospite”….Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “Il calciatore in questione, a gioco fermo, nei pressi della linea laterale e a ridosso della recinzione del terreno di gioco, tratteneva e spingeva un calciatore avversario verso tale recinzione. Il calciatore espulso ritardava l'uscita dal terreno di gioco, poiché tentava di affrontare due volte i calciatori avversari e veniva allontanato dai propri compagni di squadra. Giunto davanti agli spogliatoi colpiva con calci le porte e si avvicinava alla recinzione per inveire contro la tifoseria ospite”. Tali risultanze smentiscono la versione dei reclamanti circa la difforme ricostruzione della condotta asseritamente tenuta dal calciatore loro figlio. Questa Corte, tuttavia, ritiene che dai documenti ufficiali di gara emerga come i fatti refertati, seppur censurabili, poiché integranti una condotta gravemente antisportiva, se non violenta, aggravata dai fatti successivamente posti in essere, siano stati comunque realizzati in un contesto causale e temporale sostanzialmente unitario e siano, quindi, ascrivibili a un unico comportamento continuato (cfr., in relazione alla continuazione, inter alia, C.S.A., SS.UU., 6 novembre 2018, CU n. 47/CSA; Sez. II, 9 novembre 2019, n. 82). La condotta addebitata al calciatore, infatti, è stata realizzata in una indubbia contestualità temporale ed eziologica, tale da costituire una oggettiva continuazione dell’originario comportamento. Di qui il minor disvalore complessivo ravvisabile nella condotta censurata, che induce a ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, anche in relazione all’età del calciatore S., nella misura della squalifica a quattro giornate effettive di gara

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 097/CSA del 30 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega PRO (C.U. n. 103/DIV del 1° dicembre 2022)

Impugnazione – istanza:  U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore ‘per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro che si è concretizzata in un contatto fisico, avvicinandosi allo stesso e spingendolo con un braccio sul petto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b) C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico del Direttore di gara’.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 092/CSA del 21 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n.289 del 23/11/2022

Impugnazione – istanza:  - MONREALE CALCIO A 5

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara all’allenatore che espulso ritardava l’uscita dal terreno di giuoco. Lo stesso, invitato più volte ad abbandonare il terreno di giuoco, per tutta la durata della gara si posiziona alle spalle dell’Arbitro 2 continuando a impartire indicazioni alla propria squadra (Monreale) e ad inveire con proteste ed espressioni ingiuriosi nei confronti della terna arbitrale e degli Organi Federali”.  Sempre nel rapporto arbitrale è segnalato che “A fine gara la sottoscritta, si vedeva costretta a richiedere l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri, in quanto l’allenatore della società ospitante (Monreale), tale sig. ….., espulso ed allontanato durante la gara, dapprima quando ancora la gara non era terminata, scavalcava la balaustra alle spalle dell’Arbitro 2 e poi alla fine della gara correva in modo esagitato e con fare minaccioso all’indirizzo della scrivente. Prontamente bloccato da un calciatore e altre persone riconducibili alla società Monreale, lo stesso ….. continuava a dimenarsi in modo scomposto e con fare aggressivo. Chi scrive riusciva a raggiungere lo spogliatoio dell’Arbitro 2 e del Cronometrista, dove rimaneva chiusa con quest’ultimi e l’osservatore arbitrale per circa mezz’ora in attesa della Forza Pubblica. Solo dopo l’arrivo dei Carabinieri, la sottoscritta riusciva a raggiungere il proprio spogliatoio, che restava presidiato per tutto il tempo necessario. Dall’impianto sportivo la terna arbitrale e l’osservatore uscivano scortati dai Carabinieri”.

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Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, Campionato di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 33 del 16.11.2022

Impugnazione – istanza:  - Sig. E.C.

Massima: Ridotta da 6 a 4 giornate di agra la squalifica al calciatore: “Allontanato per aver rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale, si posizionava in tribuna e continuava a rivolgere espressioni offensive ed irriguardose all’indirizzo della stessa fino al termine della gara. Al termine della stessa, si avvicinava alla recinzione ed assumeva atteggiamento minaccioso, rivolgendo ulteriori espressioni irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale. Successivamente sostava indebitamente nell’area antistante gli spogliatoi e rivolgeva agli ufficiali di gara espressioni di scherno in dialetto toscano”….L’art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S. prevede per calciatori e tecnici, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione della squalifica per due giornate o a tempo determinato.  La Corte, considerato che il reclamante ha reiterato il comportamento irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara anche dopo l’allontanamento, per tutta la durata dell’incontro ed al termine dello stesso, ritiene equo ridurre la squalifica a 4 giornate effettive di gara, sanzione che appare congrua e adeguatamente afflittiva, alla luce di quanto accaduto e delle frasi irriguardose pronunciate dal reclamante e riportate nel referto arbitrale.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 080/CSA del 16 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 048/Campionati Giovanili del 15.11.2022

Impugnazione – istanza:  - S.S. Giugliano Calcio 1928

Massima: Ridotta da 5 a 4 giornate la squalifica al calciatore perché “al termine della gara, colpiva un avversario con un pugno al volto provocando fuoriscita di sangue dal labbro. Successivamente colpiva con schiaffi e pugni un altro avversario”….Ritiene questa Corte Sportiva che, pur non ricorrendo alcuna delle fattispecie di cui all’art. 13, lett. a) e d) invocate dalla reclamante, la sanzione possa tuttavia essere ridotta, seppure di una sola giornata, in applicazione di un generale principio di ragionevolezza, posto che lo S., pur avendo partecipato attivamente alla rissa, non può risultare sanzionato in misura più grave rispetto a colui che la rissa ha provocato e che si è reso protagonista dei medesimi atti violenti imputati ad esso Sc..

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 045/CSA del 11 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 36 del 11.10.2022

Impugnazione – istanza:  -  A.C. Mestre SSDARL

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara inflitta al calciatore  “per aver protestato rivolgendo espressioni offensive al direttore di gara, alla notifica del provvedimento reiterava la condotta con fare aggressivo e minaccioso”….(“mi correva incontro arrivandomi a circa 20 cm. dal volto reiterando le offese”)

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 4/CSA del 7 Luglio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 99 del 07.06.2022

Impugnazione – istanza: - Polisportiva Taloro Gavoi

Massima: Ridotta la squalifica da 5 a 4 giornate di gara al calciatore perchè “A gioco fermo, nella mass confrontation già citata, spingeva con violenza e tirava uno schiaffo al capitano n. 13 della squadra avversaria. Inoltre rifilava 2 calci con violenza all'altezza della coscia e della gamba dell'avversario n. 2, tale Ponzi Andrea. Sau, seguito provvedimento di espulsione, abbandonava il terreno di gioco ed il recinto di gioco senza minimamente protestare, accettando la decisione presa."…Deve pertanto ritenersi applicabile alla fattispecie concreta l'art. 38 C.G.S. e la conseguente squalifica per almeno tre giornate effettive di gara, tale essendo la sanzione minima comminata dalla citata disposizione ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori. Nel caso di specie, tenuto conto che la condotta violenta (consistente in uno schiaffo e in due calci), pur in un contesto unitario di mass confrontation, è stata posta in essere nei confronti sia del capitano avversario, sia di altro giocatore della squadra rivale, appare equo aggravare la sanzione minima di tre giornate con la squalifica per una ulteriore giornata, escludendo la configurabilità di una condotta violenta particolarmente grave e, in definitiva, determinando in quattro giornate effettive di gara la sanzione della squalifica del calciatore …

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 329/CSA del 24 Giugno 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 53 del 26.05.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Nocerina Calcio 1910

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore “per avere rivolto espressioni offensive e gesti plateali all'indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare puntava il dito contro l'Ufficiale di gara e gli rivolgeva espressioni offensive e intimidatorie. Nell'abbandonare il terreno di gioco reiterava la condotta”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 328/CSA del 24 Giugno 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, campionato Nazionale Juniores Under 19, di cui al Com. Uff. n. 31 del 23.05.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Molfetta Calcio

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore: “al termine della gara colpiva calciatori avversari con calci e manate nel corso di un confronto tra i componenti delle 2 squadre.”

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 327/CSA del 24 Giugno 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 53 del 26.05.2022

Impugnazione – istanza: - Sig. V.S.

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con due manate sulle spalle.”

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 318/CSA del 1 Giugno 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 31 dell’23.05.2022

Impugnazione – istanza: - F.C. Francavilla 1931

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore “Per aver colpito un calciatore a terra dopo un fallo subito con un pestone violento al torace. Sanzione così determinata in considerazione anche dell'aver approfittato di circostanze tali da impedire la difesa”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 316/CSA del 26 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile L.N.D.  di cui al Com. Uff. n. 17 del 28.04.2022

Impugnazione – istanza: - Roma XIV Decimoquarto

Massima: Ridotta la squalifica da 5 a 4 gare effettive alla calciatrice che: “espulsa per aver rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di avvicinare con atteggiamento minaccioso l’arbitro senza tuttavia riuscirvi grazie all’intervento delle proprie compagne. Abbandonava il terreno di gioco si posizionava nello spazio antistante gli spogliatoi e reiterava ulteriori espressioni irriguardose. Sanzione così determinata in relazione al riconoscimento della continuazione del disegno criminoso”. ….Pertanto, sulla base delle risultanze documentali e di una valutazione complessiva delle plurime condotte ascritte alla calciatrice, il Collegio ritiene che il reclamo non sia accoglibile con riguardo alla domanda di derubricazione dei fatti in questione in termini di mera condotta ingiuriosa o irriguardosa al fine di accedere alla sanzione minima edittale di due giornate di squalifica, pur essendo la decisione impugnata eccessivamente gravosa laddove sembra aver valorizzato negativamente l’istituto della continuazione delle infrazioni commesse dalla A.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 311/CSA del 26 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n.1277 del 28/04/2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. ALMA SALERNO

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore: “Perché col pallone non a distanza di gioco colpiva con un calcio al volto un calciatore avversario causandogli abbondante fuoriuscita di sangue e costringendolo ad abbandonare il gioco per essere trasportato in ospedale”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 308/CSA del 18 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.4.2022

Impugnazione – istanza: - S.S.D. Casarano Calcio Srl

Massima: Ridotta la squalifica da 5 a 4 gare effettive al calciatore che “…. occupante la panchina, entrava sul TdG per esultare dopo che la sua squadra aveva segnato una rete, alla richiesta dell’arbitro di rientrare rapidamente in panchina, esclamava: ‘Porco dio, stai zitto’! Alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava alla mia persona, facendo ingresso sul TdG con fare minaccioso, ed esclamava: ‘Ma che cazzo stai facendo, noi ci giochiamo la vita, sei un coglione, cosa cazzo stai facendo? Stai rovinando la partita, pezzo di merda'. Veniva fisicamente trattenuto e allontanato da 3 persone tra cui dirigenti e compagni, e nonostante venisse allontanato di peso e strattonato affinché non venisse a contatto con la l’arbitro, continuava a reiterare insulti e minacce e venire verso l’ufficiale di gara. Abbandonava il terreno gioco dopo circa 1 minuto”…..Alla sanzione delle tre giornate di squalifica come sopra determinata, va aggiunta la sanzione della squalifica per una ulteriore giornata effettiva di gara in ragione dell’utilizzo dell’espressione blasfema, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera a), C.G.S.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 306/CSA del 18 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC di cui al Com. Uff. n. 27 del 26.04.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Cannara

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore, “Per avere avvicinato il Direttore di gara e averlo strattonato per un braccio.In considerazione della dinamica dell’infrazione di cui si è reso responsabile il calciatore, appare dirimente osservare come, essendo la fattispecie in esame riconducibile ad un caso di “condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico” per il quale l’art. 36, comma 1, lett. b), del C.G.S. prevede come sanzione minima la squalifica per quattro giornate effettive di gara, al B. sia stata in effetti irrogata dal Giudice Sportivo la sanzione minima edittale.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 304/CSA del 18 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.04.2022

Impugnazione – istanza: - Rende Calcio 1968 S.S.D. a r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore “Per avere, a gioco fermo, abbandonato il terreno di gioco e, recatosi nei pressi della panchina della squadra ospitata, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 257/CSA del 19 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 8 del 31.03.2022

Impugnazione – istanza: - Sig. G.A.

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore  “Per avere attinto con uno sputo ad una spalla un calciatore avversario. Sanzione così determinata in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso”….Ciò premesso, viene in rilievo, ai fini della decisione della presente controversia, quanto disposto dall’art. 38 C.G.S., riguardo alla condotta violenta dei calciatori durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate effettive di gara. Infatti, mentre restano escluse le invocate attenuanti ex art. 13 C.G.S., deve ribadirsi che lo sputo può certamente equipararsi ad un atto di violenza, assimilazione peraltro normativamente recepita dall’art. 35, comma 1, C.G.S., ancorché nei confronti degli ufficiali di gara. In questo senso la più recente giurisprudenza di questa Sezione (cfr. CSA, sez. III, 1 aprile 2022 n. 233; Id., sez. III, 14 giugno 2021 n. 223). La Corte concorda con il Giudice Sportivo che, nel caso di specie, la sanzione minima edittale prevista dall’art. 38 C.G.S. meriti di essere aggravata, a fronte dell’evidente violazione delle norme di contenimento della pandemia da Covid-19.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 233/CSA del 01 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 58/CS del 02.03.2022

Impugnazione – istanza: - F.C. Rieti s.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore  “per avere colpito con uno sputo al volto un calciatore avversario. Sanzione così determinata in considerazione della palese violazione delle norme di contenimento della pandemia da Covid-19”.

Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 211/CSA del 18 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 220/DIV del 23.02.2022

Impugnazione – istanza: - Latina Calcio 1932 s.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore “perché, a seguito di un proprio fallo su un calciatore avversario e della reazione dello stesso, lo colpiva con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra dolorante. A seguito della notifica del provvedimento di espulsione, tentava per diverse volte di raggiungere l’avversario a terra venendo trattenuto dai propri compagni di squadra. Durante l’uscita dal campo veniva nuovamente a confronto con l’avversario senza ulteriori contatti in quanto, sempre trattenuto dai compagni (r. IV ufficiale).”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 138/CSA del 14 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 13/CS del 09.12.2021

Impugnazione – istanza: - A.C. Mestre SSDAR

Massima: Confermata la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore “Per avere rivolto espressioni offensive al Direttore di gara mentre lo avvicinava con fare minaccioso. Alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la condotta profferendo espressioni intimidatorie. Al termine della gara, nell'area degli spogliatoi, tentava nuovamente di avvicinare l'Arbitro non riuscendoci per il tempestivo intervento di un dirigente”….In definitiva le condotte contestate al calciatore sanzionato, così come descritte dal Direttore di Gara nel suo referto, sono plurime, reiterate e particolarmente gravi e, come tali, vanno stigmatizzate con fermezza ed adeguatamente sanzionate, tanto da risultare al limite della reformatio in peius della sanzione inflitta.

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