Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0008/CSA del 27 Settembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., di cui al Com. Uff. n. 5 del 30 agosto 2023

Impugnazione – istanza: – San Marzano Calcio - calciatore D.A.D.G..

Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 4 a 2 giornate di gara con provvedimento così motivato il provvedimento: "Alla fine del primo tempo, nel rientro negli spogliatoi, nello spazio antistante si forma una mass confrontation tra le due squadre in cui vengono coinvolti in particolare due calciatori e due dirigenti. Il calciatore n. 8 ospite … aggredisce il calciatore locale n. 6 … trattenendolo con veemenza nella zona spalla/collo e aggredisce verbalmente un dirigente locale”….“ESPULSO 1 Tempo Regolamentare 45 + 2' 6- M.(GLADIATOR). A fine primo tempo, nel rientro negli spogliatoi, nello spazio antistante si forma una mass confrontation tra le 2 squadre in cui vengono coinvolti in particolare 2 calciatori e 2 dirigenti. Il calciatore n.6 locale M. spintona con forza un dirigente ospite e cerca di rincorrere un calciatore della squadra avversaria per aggredirlo non riuscendoci solo perché fermato.” “ESPULSO 1 Tempo Regolamentare 45 + 2' Dirigente (Altro) – I. (GLADIATOR). A fine primo tempo, nel rientro negli spogliatoi, nello spazio antistante si forma una mass confrontation tra le 2 squadre in cui vengono coinvolti in particolare 2 calciatori e 2 dirigenti. In particolare I. si avvicina con fare minaccioso verso un dirigente ospite minacciandolo e spingendolo.” “ESPULSO 1 Tempo Regolamentare 45 + 2' Dirigente Responsabile- S.(SAN MARZANO). A fine primo tempo, nel rientro negli spogliatoi, nello spazio antistante si forma una mass confrontation tra le 2 squadre in cui vengono coinvolti in particolare 2 calciatori e 2 dirigenti. SCERMINO aggredisce verbalmente con fare minaccioso un dirigente ed un calciatore della squadra avversaria”.Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha confermato sostanzialmente il contenuto della propria refertazione, precisando di aver visto da lontano l’inizio della mass confrontation, che coinvolgeva 4-6 persone di entrambe le squadre, avendo potuto notare, dopo essersi avvicinato, che il tesserato n.6 del Gladiator aveva spintonato un dirigente del San Marzano, dopodiché il tesserato n.8 del San Marzano aveva trattenuto con la mano la spalla del predetto calciatore del Gladiator, aggredendo verbalmente un dirigente della società avversaria. Le precisazioni fornite dal Direttore di Gara consentono di far emergere una sostanziale incoerenza nella determinazione della sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore D. G., laddove risulta chiaro come la condotta posta in essere da quest’ultimo non possa essere qualificata come violenta e aggravata, tale da determinare la sanzione comminata, risultando piuttosto inquadrabile nella fattispecie della condotta gravemente antisportiva, per le modalità e la finalità con cui è stata realizzata.

Decisione C.S.A. – Sezione I : DECISIONE N. 0001/CSA del 5 Luglio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 173 del 7.6.2023

Impugnazione – istanza: COSENZA CALCIO S.r.l - calciatore R.M.

Massima: Ridotta al calciatore la squalifica da 3 a 2 giornate di gara “per avere, al 52° del secondo tempo, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, colpito con una manata al volto un calciatore avversario; sanzione rilevata dal Quarto Ufficiale.”….La suddetta sanzione disciplinare può tuttavia essere attenuata ex art. 13, comma 1, lettera a), C.G.S., in quanto il calciatore della società reclamante, Sig. …, ha agito in reazione immediata ad un comportamento ingiusto altrui, come evidenziato dal Quarto Ufficiale di gara nel suo rapporto ed, inoltre, perché agli atti del giudizio, non vi è prova riguardo all’intenzionalità e capacità lesiva del gesto del calciatore della società Cosenza Calcio s.r.l..

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 258/CSA del 27 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 156 del 05.06.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. PINETO CALCIO

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara al calciatore “per avere colpito con uno schiaffo all’altezza del collo un calciatore avversario facendolo cadere a terra” …Dalla dinamica dei fatti descritti dall’arbitro nel proprio referto, è pacifico che l’episodio in questione è accaduto allorché il pallone era in gioco. Il fatto che il colpo inflitto dal Maio al suo avversario sia consistito in una sorta di schiaffo a mano aperta e che il punto di contatto sia la zona del collo rende plausibile la ricostruzione offerta dalla reclamante di una condotta realizzatasi con finalità di contesa di un pallone. Depongono effettivamente nel senso della mancanza di una condotta connotata da violenza anche la circostanza che l’avversario colpito dallo schiaffo abbia ripreso senza conseguenza alcuna a giocare ed il mancato intervento dei sanitari. Qualificata come gravemente antisportiva ex art. 39 del C.G.S. la condotta del Maio, allo stesso va conseguentemente irrogata la sanzione minima della squalifica per due giornate prevista da tale norma.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 252/CSA del 15 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 196/DCF del 23.05.2023

Impugnazione – istanza: S S.S. Lazio Women 2015 A.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate effettive di gara alla calciatrice                        “per avere, al 47° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara (infrazione rilevata dall’AA1)”, sulla base del seguente referto dell’Assistente n. 1: “al 47’ del 2T richiamavo l’attenzione dell’AE per comunicare che la sig.ra ….., calciatrice della società Lazio Women 2015 identificata con il n. 99, usciva dall’area tecnica criticando l’operato della terna arbitrale dicendo: “avete rotto i coglioni”. L’AE provvedeva notificando l’espulsione”.  Al di là del facile rilievo che non si vede a chi altri, se non agli Ufficiali di gara, la calciatrice avrebbe rivolto l’espressione volgare, la reclamante omette evidentemente di considerare che la sanzione minima della squalifica prevista dall’art. 36, lett. a), C.G.S. (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara), originariamente pari a n. 2 giornate, è stata inasprita a n. 4 giornate con il C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023. Sicchè, al di là di (peraltro inesistenti) circostanze attenuanti, la decisione del Giudice Sportivo andrebbe da questa Corte censurata per non avere assolutamente giustificato una così significativa riduzione del minimo edittale. Reformatio in peius cui, nel caso di specie, non si dà corso, atteso che, essendo stato il reclamo (ammissibilmente) proposto dalla Società, l’aggravamento della sanzione si realizzerebbe ingiustamente anche in danno della tesserata, di colei cioè che non ha ritenuto di contestare il provvedimento del Giudice Sportivo.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 238/CSA del 26 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 132 del 02.05.2023

Impugnazione – istanza: – FCD Calcio Termoli 1920

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate effettive di gara, al calciatore “per aver colpito con un calcio alla testa un calciatore avversario provocando una copiosa fuoriuscita di sangue che costringeva il calciatore ad abbandonare il terreno di gioco a seguito di sostituzione.”…Il che appare corretto, alla luce del referto dell’arbitro, che ha così motivato il provvedimento di espulsione: “a gioco in svolgimento, con il pallone non a distanza di gioco e nel tentativo di contenderlo, colpiva un calciatore avversario alla testa utilizzando i tacchetti, causandogli una copiosa fuoriuscita di sangue che ha costretto il calciatore colpito ad essere sostituito”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 237/CSA del 26 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 132 del 02.05.2023

Impugnazione – istanza: – U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a r.l.   

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate effettive di gara, al calciatore  “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irridenti all’indirizzo della panchina avversaria innescando un principio di rissa tra i tesserati della società.”….Dal referto arbitrale, al quale l’ordinamento sportivo attribuisce valore di “piena prova” in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati durante lo svolgimento della gara, risulta invece che il calciatore L. è stato espulso perché “al triplice fischio …. andava ad esultare sotto la panchina avversaria provocandoli con gesti e parole. Tale azione ha provocato una mass confrontation tra tutte le componenti di entrambe le squadre, senza sfociare, fortunatamente, in ulteriori scorrettezze”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 234/CSA del 25 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 132 del 02.05.2023

Impugnazione – istanza: FBC Gravina SCSD

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate effettive di gara all’allenatore Per aver rivolto all'allenatore della squadra avversaria frase offensiva, nella circostanza lo spintonava”…“Al termine della gara, ancora sul terreno di gioco, si insultava reciprocamente con l'allenatore avversario, nella fattispecie si spingevano reciprocamente ma senza eccessiva violenza e/o conseguenze”.    

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 233/CSA del 25 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND, di cui al Com. Uff. n. 979 del 27.04.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. Recanati Calcio a 5

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara al calciatore Per aver colpito con un pugno un avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. e del C.G.S.”…Nel merito, dal raffronto tra il referto arbitrale e la decisione qui gravata, emerge, in effetti, una parziale discrepanza, laddove, a differenza di quanto statuito dal Giudice Sportivo, secondo cui il calciatore S. ha colpito con un pugno un avversario, dalla documentazione ufficiale in atti risulta, invece, che il calciatore sanzionato ha solo rivolto delle espressioni offensive all’indirizzo di un calciatore della Dozzese, poiché il colpo addebitato al calciatore del Recanati è stato, al contrario, inferto al suo indirizzo dal suo avversario. L’attenta lettura e disamina dei documenti ufficiali di gara, pertanto, consente di ritenere come nel caso di specie il calciatore S. non abbia posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS. La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante, per come emergente chiaramente dal referto arbitrale, va, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto del tenore indubbiamente offensivo delle espressioni proferite dal calciatore espulso all’indirizzo di un suo avversario, condotta che risulta specificamente censurabile ai sensi dell’art. 39, comma 1, CGS.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 228/CSA del 23 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 132 del 02.05.2023

Impugnazione – istanza: ACD Città Di S. Agata

Massima: Ridotta la squalifica da 4 a 2 giornate di gara al calciatore “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”…. i fatti refertati, come precisati dal Direttore di Gara,  consentono di ritenere che nel caso di specie il tesserato sanzionato non ha posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS. La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va allora, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che, se depone per l’assenza di violenza il fatto che il colpo sia stato inferto durante un’azione di giuoco, nel tentativo di divincolarsi da un avversario, che non ha subito conseguenze fisiche e ha potuto riprendere a giocare immediatamente, una tale condotta resta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, CGS, stante il fatto che il colpo sia stato inferto con un pugno.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 220/CSA del 12 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 130 del 26.04.2023

Impugnazione – istanza:  U.S. Vibonese Calcio S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore  “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio alla coscia”…La sanzione è stata comminata sulla base del seguente referto del Direttore di Gara: “colpisce alla coscia con un calcio volontario e con il chiaro intento di colpire, un avversario. Tale calcio provoca dolore solo momentaneo all’avversario”….Premesso che non ricorre alcuna delle circostanze attenuanti invocate dalla reclamante (è da escludersi in assoluto la fattispecie di cui alla lett. “e”, mentre la mancanza di conseguenze dannose per l’avversario non può certo essere valorizzata come attenuante, potendo tutt’al più costituire mero indizio della scarsa intensità del colpo inferto), il riferimento del Giudice Sportivo al “gioco fermo” non può che essere inteso come mero ed irrilevante refuso, nella misura in cui egli stesso ha ritenuto di comminare al … la squalifica per solo n. 2 giornate di gara, rispetto al minimo edittale di 3 invece previsto per il comportamento violento.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 215/CSA del 9 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 130 del 26.04.2023

Impugnazione – istanza: A.C. Este S.S.D. a.r.l.

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara al calciatore “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio ad una gamba”.. dal raffronto tra il referto arbitrale e la decisione qui gravata, emerge, in effetti, una parziale discrepanza, laddove, a differenza di quanto statuito dal Giudice Sportivo, secondo cui il fatto sarebbe avvenuto a gioco fermo, dal referto arbitrale può evincersi come lo scontro tra i due contendenti sia avvenuto a gioco in svolgimento. La condotta del tesserato M., dunque, seppur censurabile in quanto realizzata con un colpo inferto alla tibia dell’avversario, può piuttosto essere qualificata come gravemente antisportiva, considerato anche che lo stesso Direttore di gara ha evidenziato la medio-bassa intensità del colpo.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 214/CSA del 9 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale- Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 130 del 26 aprile 2023

Impugnazione – istanza: U.S. Levico Terme

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara al calciatore "per avere, a gioco fermo, colpito un giocatore avversario con una gomitata alla testa"…. "al 39o st Gentile Tommaso colpiva alla testa con il braccio (con medio-bassa intensità) il calciatore n. 20 della società ospitante (Menato Alessio), provocando la reazione dello stesso, il quale reagiva colpendolo all’altezza della tibia con un calcio di medio-bassa intensità"….La circostanza che la condotta illecita sia stata posta in essere a gioco fermo, in effetti, non risulta dal referto arbitrale. Parimenti, non vi è prova di alcuna delle circostanze attenuanti disciplinate dall'art. 13 del C.G.S.. In ogni caso, la dinamica della vicenda, così come risulta dalla documentazione in atti e dal referto arbitrale, concretizza una condotta non violenta ma gravemente antisportiva, per cui il Collegio ritiene di poter ridurre la squalifica da tre a due giornate effettive di gara. 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 212/CSA del 4 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 124 dell’11 aprile 2023

Impugnazione – istanza: Sig. M.M.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate effettive di gara, al calciatore "per avere protestato all’indirizzo della terna con espressioni offensive e colpendo la panchina con due manate".…: "dopo essere stato richiamato più volte, protestava verso una mia decisione tecnica professando testuali parole ‘Che cazzo hai fischiato, siete degli incapaci, buoni a nulla!!!, colpendo con due manate la copertura della panchina senza creare danni’ Alla notifica del provvedimento abbandonava prontamente il tdg”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 211/CSA del 4 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. 124 dell’11.04.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. Real Aversa 1925

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara al calciatore che “Espulso per essersi alzato dalla panchina e aver rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del direttore di gara, nell'uscire dal terreno di gioco reiterava la condotta che ripeteva altresì al termine della gara” in quanto dai documenti ufficiali di gara, emerga come la condotta refertata, seppur censurabile, sia stata realizzata in un contesto di sostanziale unicità, oltre che caratterizzata dalla presenza di un unico termine ingiurioso, emergendo, pertanto, ai fini della quantificazione della sanzione, la riconducibilità della fattispecie alla previsione della lett. a) dell’art. 36, comma 1, del C.G.S., nella sanzione minima edittale prevista. Nessun rilievo, peraltro, può essere attribuito al fare minaccioso (cfr. referto arbitrale) con cui il F. si sarebbe rivolto al Direttore di gara, in quanto totalmente carente di ogni descrizione idonea a qualificarne il contenuto.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 208/CSA del 28 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 215/DIV del 03.04.2023

Impugnazione – istanza: Sig. D.C.

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate di gara al calciatore che a gioco fermo usciva dal terreno di gioco per recuperare il pallone dalla panchina avversaria e scalciava all’altezza dello stinco un avversario seduto in panchina e che tratteneva il pallone tra i piedi provocandogli dolore”, in quanto non si è trattato di condotta violenta

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 193/CSA del 13 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 169 del 21.03.2023

Impugnazione – istanza: F.C. Internazionale Milano S.p.A. - Sig. D.A.D.

Massima: Annullata l’ammenda di € 5.000,00 e confermata la squalifica per 2 giornate di gara con ammonizione al calciatore: “per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione), per condotta gravemente antisportiva : per essersi, al termine della gara, avvicinato ad un calciatore avversario reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l’atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell’Arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina.” ….il fotogramma prodotto dai reclamanti non può essere né esaminato né acquisito agli atti del giudizio come elemento di prova. Difatti, se è vero che l’art. 58, comma 1, C.G.S., consente l’utilizzazione dei mezzi di prova audiovisivi nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, il successivo art. 61, comma 2, C.G.S., precisa che tale ipotesi ricorre, diversamente dal caso di specie, solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. Né si rivelano qui conferenti le ulteriori fattispecie previste dal successivo comma 3 dell’articolo 61 citato. Pertanto, a seguito di questa premessa, non è possibile per questa Corte ammettere la prova richiesta dai ricorrenti in quanto non consentita dal vigente C.G.S….A parere di questa corte, la sanzione irrogata dal Giudice sportivo può, viceversa, essere mitigata ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., a mente del quale “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”. Nel caso di specie può essere valorizzata la circostanza riguardante l’accertata correttezza curricolare del reclamante che nel corso della sua ultradecennale carriera in Serie A ha ricevuto solo un’espulsione diretta per doppia ammonizione. Inoltre, l’assenza a suo carico di specifici precedenti disciplinari nella corrente stagione sportiva, esclude ogni ipotesi di recidiva. Tutto ciò consente alla Corte di annullare la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 190/CSA del 4 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 205/DIV del 21 marzo 2023

Impugnazione – istanza: S.S.D. L.R. Vicenza S.p.A.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore:  “per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, durante un contrasto di gioco, dopo essere stato anticipato, interveniva con il piede sul viso dell’avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.” (così, testualmente, nel provvedimento sanzionatorio).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 189/CSA del 4 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 112 del 14 marzo 2023

Impugnazione – istanza: S.S.D. Città di Acireale 1946

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore: "per avere rivolto espressione offensiva alla terna arbitrale".  "Al 47 del II tempo segnalavo al DDG di espellere il n. 18 sig. G. (Acireale) perché a gioco fermo in dissenso verso le decisioni prese dal DDG si avvicinava a me e protestava rivolgendomi la seguente frase: Non avete le palle per questa partita, non avete le palle! ".

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 184/CSA del 30 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 105 del 28.02.2023

Impugnazione – istanza: U.S.D. Lavello

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate effettive di gara la squalifica al calciatore “Per avere, durante la sospensione della gara, abbandonato il terreno di gioco e preso parte ad una rissa tra le tifoserie presenti in tribuna nel corso della quale rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo dei sostenitori avversari”….Dal raffronto tra il referto arbitrale e la decisione qui gravata, emerge, in effetti, una parziale discrepanza, laddove, a differenza di quanto statuito dal Giudice Sportivo, secondo cui il calciatore ….ha, tra l’altro, indirizzato espressioni offensive ai sostenitori avversari, dal referto arbitrale risulta, invece, come l’atleta si sia rivolto ai tifosi locali, ovvero a quelli della propria squadra. L’attenta lettura e disamina dei documenti ufficiali di gara, pertanto, consente di ritenere verosimile la tesi sostenuta dalla società reclamante, secondo la quale lo scopo del calciatore era quello di indurre i sostenitori del Lavello a tornare alla calma, nel corso della rissa che aveva costretto l’Arbitro a sospendere la gara per 6 minuti. D’altronde non è possibile neppure ritenere provato che il calciatore abbia proferito espressioni qualificate come offensive dal Giudice Sportivo nella decisione impugnata, poiché negli atti ufficiali non viene riportato il tenore letterale dei termini pronunciati dal Sig. Trapani, risultando solo come lo stesso abbia urlato e inveito contro parte dei tifosi.  La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va, comunque, qualificata come gravemente antisportiva, essendo uscito deliberatamente dal terreno di gioco, aprendo un cancello di accesso alla tribuna, salendone i gradini ed arrivando a diretto contatto con i tifosi locali, per poi aver costretto i suoi dirigenti ad intervenire al fine di riaccompagnarlo sul terreno di gioco.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 182/CSA del 24 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 179/DIV del 28 febbraio 2023

Impugnazione – istanza: Calcio Lecco 1912 S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore “per avere al 2° minuto del secondo tempo, tenuto una gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto con il pallone nelle vicinanze, senza averlo visto sopraggiungere, lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti in testa all’altezza della tempia con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario”…Premesso che la “condotta gravemente antisportiva”, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF), correttamente il giudice sportivo ha qualificato la condotta assunta dal giocatore del Lecco - che con il pallone nelle vicinanze, senza aver visto sopraggiungere il calciatore avversario, lo colpiva con la gamba alta e i tacchetti esposti in testa all’altezza della tempia con vigoria sproporzionata- come gravemente antisportiva, avuto conto dello stesso referto di gara che, per l’appunto, la identifica come “grave fallo di gioco”, presupponendo la mancata percezione di una componente d’intenzionalità. Stante, pertanto, la chiara qualificazione del Giudice di prime cure quale condotta gravemente antisportiva ed essendo la squalifica inflitta già contenuta nel minimo edittale previsto dal Codice della Giustizia Sportiva.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 175/CSA del 20 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione impugnata (C.U. n. 195/DIV del 13 marzo 2023)  sopra citata con la quale - in riferimento alla gara Monterosi Tuscia – ACR Messina, valida per la 12° giornata di ritorno del Campionato  Professionistico di Serie C - Girone C 2022-2023

Impugnazione – istanza: Monterosi Tuscia FC Srl

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore perchè “a gioco fermo e con il pallone non a distanza gioco, si spingeva con un avversario e tirava un calcio con il piede, sulla gamba dell’avversario all’altezza dello stinco”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 174/CSA del 20 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 109 del 07.03.2023

Impugnazione – istanza: C.M.W.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al medico sociale della società Sudtirol: “per avere, al termine del primo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara.”…: “siete dei disonesti, come c… si fa a dare questo rigore”. Ai fini della decisione della presente controversia, la condotta tenuta nella circostanza dall’odierno reclamante deve essere qualificata come condotta ingiuriosa e come tale sanzionata ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 166/CSA del 14 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Lega Nazione Professionisti Seria A - Primavera 1 Tim Vision - Trofeo Giacinto Facchetti, di cui al Com. Uff. n. 152 del 21.02.2023

Impugnazione – istanza:  Sig. A.R.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate la squalifica al calciatore “Per avere al 48° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con una gomitata al collo, un calciatore della squadra avversaria”….In punto di qualificazione giuridica, la materia relativa alla condotta violenta è disciplinata in termini puntuali e, nello specifico, l’articolo 38 C.G.S. stabilisce che “ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”. In particolare, la condotta violenta si qualifica, per costante giurisprudenza di questa Corte, come comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri». Tale comportamento si distingue dalla meno grave condotta antisportiva regolata dall’art. 39 C.G.S. che testualmente recita “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”, dando così risalto a un’azione meramente negligente e/o imprudente nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco. Tanto premesso, dalla refertazione in atti è dato evincersi come la condotta ascritta al calciatore … sia stata, in prima battuta, qualificata come violenta dal direttore di gara il quale scrive “Condotta violenta - A pallone lontano colpiva con una gomitata al collo un avversario. L'avversario poteva continuare il gioco dopo aver ricevuto le cure”. Pur tuttavia, l’Arbitro, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo rapporto, precisando, al contempo, come il fatto fosse avvenuto nel corso di svolgimento di un’azione di gioco durante la quale il ricorrente, inseguendo un avversario che usciva dalla propria area e nel tentativo di ostacolarne la ripartenza, lo colpiva al collo. La ricostruzione degli eventi, così come refertati dal Direttore di gara e da questi meglio chiariti in sede di interpello telefonico, tra loro combinati e valutati, inducono questa Corte a ritenere che, nel caso di specie, la condotta del calcoatore …. non fosse avulsa dall’azione di gioco e dal contesto agonistico, né tanto meno “gratuitamente” aggressiva e che la dinamica dei fatti non provi in modo univoco essersi trattato di un gesto deliberatamente violento, ricompreso nella previsione dell’art. 38 C.G.S., quanto piuttosto di una mossa certamente scomposta e gravemente antisportiva. Tali considerazioni inducono il Collegio a valutare in termini di minore gravità la condotta in addebito con contestuale sua derubricazione da violenta a gravemente antisportiva.

Decisione C.S.A. – Sezione I           II: DECISIONE N. 159/CSA del 9 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 92 del 07.02.2023

Impugnazione – istanza: ASD Calcio Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate la squalifica al calciatore “per avere, al termine della gara spintonato in modo veemente un calciatore avversario facendolo cadere a terra”… Il comportamento posto in essere dal … è sicuramente un gesto violento perché, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, una spinta veemente che provoca la caduta del calciatore avversario può mettere in serio pericolo l’integrità fisica dello stesso.  Nel caso di specie, però, trovano applicazione le attenuanti di cui all’art 13, comma 1, lett. a), C.G.S., perché l’aver ricevuto uno sputo in faccia da parte dell’avversario integra un presupposto per l’applicabilità dell’attenuante, la “spinta veemente” essendo sicuramente avvenuta in reazione immediata al comportamento ingiusto altrui. 

Decisione C.S.A. – Sezione I           II: DECISIONE N. 152/CSA del 3 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata:  Delibera del  Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n.075 del 01.02.2023

Impugnazione – istanza: Ternana Calcio S.p.A.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate la squalifica al calciatore perché “Al termine della gara profferiva insulti agli avversari e, successivamente, nei confronti della terna arbitrale”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 149/CSA del 24 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio  Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 156/DIV dell’1 febbraio 2023

Impugnazione – istanza: ACR Siena 1904 S.p.a.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara inflitta al calciatore: “per grave fallo di gioco nei confronti di un calciatore avversario mettendone a rischio l’incolumità fisica.… va rammentato ancora una volta che, per costante orientamento interpretativo delle Corti di giustizia sportiva in ordine alle disposizioni del CGS in materia di “mezzi di prova”, l’allegazione di fotografie o comunque di documentazione fotografica non può avere ingresso nel giudizio non assumendo la dignità di “mezzo di prova”.  Ed infatti: l’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente nei casi previsti dall'ordinamento federale.- l’art.61 del CGS, a sua volta, dopo aver stabilito che i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione e, per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR. Dal combinato disposto delle richiamate previsioni codicistiche discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito agli Organi di Giustizia sportiva l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr., tra le altre, CSA, Sez. I, 16 settembre 2021 n. 14 e 24 settembre 2021 n. 18 nonché, in termini generali, Sez. III, 14 dicembre 2020 n. 30). In tal senso si è espressa la Sezione in alcuni precenti precedenti specifici, in occasione dell’inserimento di frames televisivi all’interno del testo scritto recante il mezzo di impugnazione (cfr., tra le più recenti, CSA, Sez. II, 24 ottobre 2022 n. 26), situazione pianamente equiparabile a quella qui in esame in cui è stata allegata al reclamo, perché la Corte la potesse esaminarla a conforto delle tesi defensive spiegate, una documentazione fotografica rappresentante l’azione incriminata.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara inflitta al calciatore: “per grave fallo di gioco nei confronti di un calciatore avversario mettendone a rischio l’incolumità fisica.”…Ed infatti nel predetto referto si legge che al 32’ del secondo tempo il calciatore n. 17, M.C., veniva espulso per “[GRAVE FALLO DI GIOCO] Contrasta un avversario con uso di forza eccessiva mettendone a rischio l’incolumità fisica. Nel tentativo di contendere il pallone a un avversario entra con la gamba alta dando un calcio al volto di un avversario provocandogli fuoriscita di sangue dalla bocca”. Orbene, pare evidente dalla plastica rappresentazione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, caratterizzata dall’utilizzo di termini idonei a fotografare immediatamente nell’immagine del lettore gli elementi essenziali dell’azione fallosa ascritta alla responsabilità del calciatore, come non vi sia dubbio alcuno che la condotta che ha caratterizzato il comportamento del C. vada (naturalmente e obiettivamente) inquadrtata nell’alveo della “condotta gravemente antisportiva”, al cospetto della quale trova applicazione l’art. 39 CGS, il cui primo comma così recita: “Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 145/CSA del 22 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 84 del 24.01.2023

Impugnazione – istanza: Sig. F.S.F.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate la squalifica al calciatore in panchina che a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco e poggiava entrambe le mani sul collo di un calciatore avversario spingendolo”….Il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione qui impugnata ravvisando nella condotta del F. – ed in particolare nella spinta impressa dalle mani apposte sul collo dell’avversario - gli estremi della violenza, ai sensi dell’art. 38 C.G.S.. Di tale spinta, tuttavia, non v’è effettivamente traccia nel referto arbitrale, che ha fede privilegiata ex art. 61, comma 1, C.G.S. e che si limita ad attestare quanto segue: “A gioco fermo si alza dalla panchina, entra sul TDG, mettendo le mani sul collo al calciatore n. 9 G.G. senza procurargli dolore”. Ne consegue che la condotta posta in essere dal reclamante va derubricata a gravemente antisportiva, in considerazione, per un verso, della mera apposizione di entrambe le mani sul collo dell’avversario, parte del corpo comunque delicata e sensibile e, per altro verso, del mancato esercizio di qualsivoglia forma di vigoria o di forza. La sanzione va conseguentemente e congruamente determinata in due giornate di squalifica, costituente il minimo edittale previsto dall’art. 39 C.G.S..

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 139/CSA del 17 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 536 del 24 gennaio 2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. AMB Frosinone C5 - calciatore C.F.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara inflitta al calciatore“Perché non inserito in distinta ma riconosciuto personalmente dal direttore di gara, al termine dell’incontro veniva a diverbio con un dirigente della squadra avversaria, spintonandolo e rivolgendogli frasi offensive e minacciose”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 130/CSA del 10 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 48 del 18.01.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. Vicenza Calcio Femminile - calciatrice S.R.F.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara inflitta alla calciatrice "per avere, a gioco fermo, colpito con un pestone una calciatrice avversaria." …Peraltro, è da notare che la condotta della calciatrice è stata ricondotta dal giudice sportivo alla fattispecie di cui all'art. 39 C.G.S. e non a quella dell'art. 38 C.G.S. Conseguentemente, si ritiene adeguata e proporzionata la sanzione della squalifica di due gare effettive

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 120/CSA del 26 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc, di cui al Com. Uff. n. 71 del 20.12.2022

Impugnazione – istanza: S.S.D. Casarano Calcio S.r.l.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate di gara la squalifica al calciatore “Per avere a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario”….In particolare, ai fini della decisione della presente controversia occorre valutare se sia corretta la qualificazione del fatto operata dal Giudice Sportivo in termini di condotta violenta, ex art.38 C.G.S., ovvero se piuttosto non si debba ritenere che la condotta posta in essere dal calciatore M. sia qualificabile come gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, C.G.S. e, come tale, sanzionabile con la squalifica per due giornate effettive di gara.  A tal fine soccorre la refertazione arbitrale, costituente, ai sensi dell’art. 61, C.G.S., la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, dalla quale emerge che “Al 44St Il capitano M. a gioco fermo durante una mass confrontation urlava parole non comprensibili e reagiva spintonando In modo veemente il capitano del Francavilla signor N.”. Gli elementi emergenti dal referto arbitrale, tra loro combinati e attentamente valutati, inducono a ritenere che nel caso di specie non si sia realizzata da parte del M. una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’atleta avversario, e, quindi, che la fattispecie concreta non integri quella astrattamente prevista, disciplinata e sanzionata dall’art. 38 C.G.S.  La condotta perpetrata dal tesserato della società reclamante, può, piuttosto essere configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che si è concretizzata in uno spintonamento, peraltro reciprocamente perpetrato con l’avversario A. R.N., anch’egli destinatario della medesima sanzione, che non ha determinato la neanche la caduta dei contendenti. Depone in tal senso anche l’assenza di conseguenze derivanti dal gesto, con successiva regolare prosecuzione della gara da parte di entrambi i calciatori, il cui comportamento risulta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, C.G.S., stante la natura gravemente antisportiva del gesto e la partecipazione di entrambi ad una mass confrontation.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 119/CSA del 26 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc, di cui al Com. Uff. n. 71 del 20.12.2022

Impugnazione – istanza: FC Francavilla S.S.D a r.l.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate di gara la squalifica al calciatore “Per avere a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario”….In particolare, ai fini della decisione della presente controversia occorre valutare se sia corretta la qualificazione del fatto operata dal Giudice Sportivo in termini di condotta violenta, ex art.38 C.G.S., ovvero se piuttosto non si debba ritenere che la condotta posta in essere dal calciatore Nole sia qualificabile come gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, C.G.S., e, come tale, sanzionabile con la squalifica per due giornate effettive di gara.  A tal fine soccorre la refertazione arbitrale, costituente, ai sensi dell’art. 61, C.G.S., la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, dalla quale emerge che “Al 44St Il capitano N. a gioco fermo durante una mass confrontation urlava parole non comprensibili e spintonava In modo veemente il capitano del Casarano Signor M.”. Gli elementi emergenti dal referto arbitrale, tra loro combinati e attentamente valutati, inducono a ritenere che nel caso di specie non si sia realizzata da parte del N. una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’atleta avversario e, quindi, che la fattispecie concreta non integri quella astrattamente prevista, disciplinata e sanzionata dall’art. 38 C.G.S. La condotta perpetrata dal tesserato della società reclamante, può, piuttosto essere configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che si è concretizzata in uno spintonamento, peraltro reciprocamente perpetrato con l’avversario M. M., anch’egli destinatario della medesima sanzione, che non ha determinato neanche la caduta dei contendenti. Depone in tal senso anche l’assenza di conseguenze derivanti dal gesto, con successiva regolare prosecuzione della gara da parte di entrambi i calciatori, il cui comportamento risulta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, C.G.S., stante la natura gravemente antisportiva del gesto e la partecipazione di entrambi ad una mass confrontation.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 092/CSA del 21 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n.289 del 23/11/2022

Impugnazione – istanza:  - MONREALE CALCIO A 5

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara ai calciatori che dopo l’espulsione seguivano la gara dagli spalti… “Dopo l’espulsione assisteva alla gara posizionandosi sugli spalti, da dove continuava a inveire proferendo parole ingiuriose contro gli arbitri”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 068/CSA del 7 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 75/DIV dell’8 novembre 2022

Impugnazione – istanza:  - AZ Picerno s.r.l.

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 giornate a carico del calciatore “per avere, al 49°minuto del secondo tempo, al termine della gara, con i giocatori ancora in campo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario …., in quanto, in reazione ad una condotta violenta commessa da quest’ultimo, lo colpiva con una testata al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità della condotta tenuta e la delicatezza della zona del corpo dell'avversario attinta e, dall'altra, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario (r.a.a.)”….Ricorre, ad avviso della Corte, la circostanza attenuante della provocazione invocata nel reclamo, avendo il sig. …. reagito nell’immediatezza, con una testata al viso, alla condotta violenta tenuta in suo danno dal calciatore avversario sig. …., che lo aveva afferrato al collo, stringendo con fare intimidatorio; condotta, quest’ultima, sanzionata dal Giudice sportivo con due giornate di squalifica. Ciò integra l’ipotesi prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., che punisce in forma più blanda colui che abbia “agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”. La sanzione, comminata nel minimo edittale dell’art. 38 C.G.S. (tre giornate di squalifica), può pertanto essere diminuita a due giornate di squalifica, parimenti alla squalifica del sig. ….., ai sensi dell’art. 15, comma 1, C.G.S., in base al quale: “se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave”.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 061/CSA del 2 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale- Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 48 del 02.11.2022

Impugnazione – istanza:  - SSD Correggese Calcio 1948 a.r.l.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate la squalifica al calciatore “per avere avvicinato il direttore di gara al termine dell'incontro con fare minaccioso, rivolgendogli frasi ingiuriose"…“A gara terminata, all'ingresso del tunnel che porta alla zona spogliatoi, venivo avvicinato dal n. 8 della Correggerese Gomis Kalagna Gelucson che si rivolgeva a me con fare minaccioso: "sei veramente imbarazzante, fai schifo! Hai fatto schifo! Hai rovinato la partita! Tanto dopo questa partita non arbitrerai mai più, sei uno schifo." Ritenevo per questo motivo il calciatore in questione espulso. Per preservare la mia incolumità e per non alimentare ulteriore nervosismo, non notificavo il provvedimento e non lo riportavo nel rapportino di fine gara consegnato al dir. accompagnatore."….La Corte ritiene che il caso di specie vada inquadrato nella fattispecie prevista dalla lettera a) del 1° comma dell'art. 36 CGS, che prevede la sanzione minima di due giornate di squalifica (o a tempo determinato) per il caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale norma deve essere letta in correlazione a quella contenuta nella lettera b) dello stesso comma dello stesso articolo, che prevede la squalifica di 4 giornate (o a tempo determinato) in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. La lettura congiunta delle due norme porta a ritenere che in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara (lettera “a” del 1° comma dell'art. 36 c.g.s.) la sanzione applicabile varia da un minimo di 2 giornate ad un massimo di 3 giornate, dovendosi ritenere che una squalifica maggiore, in caso di condotta irriguardosa o ingiuriosa, possa derivare solo da un contatto fisico.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 058/CSA del 28 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al C.U. 80/DIV del 15.11.2022

Impugnazione – istanza:  - sig. G.C.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara inflitta al calciatore “per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario, in quanto a gioco in svolgimento lo colpiva con una testata sul petto provocando la reazione violenta dello stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la condotta differente (testata) rispetto a quella tenuta dal suo avversario (spallata) e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario (supplemento referto arbitrale)”.… il Collegio richiama, in diritto, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11). Al contrario, l’ipotesi di condotta antisportiva, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF). Ciò premesso, i fatti oggetto del presente procedimento risultano dettagliatamente descritti negli atti ufficiali di gara. Si legge nel referto di gara: “perché a gioco in svolgimento colpiva con una testata un avversario al petto”. Rispetto a siffatta contestazione l’assunto difensivo si incentra sul fatto che, nell’occasione, si è trattato di una condotta verificatasi all’interno del contesto di gioco.  Le deduzioni difensive non appaiono, nella circostanza, conferenti e, comunque, convincenti.  Questa Corte, come detto, ha più volte avuto occasione di delineare quello che ritiene il discrimen tra condotta antisportiva (o gravemente antisportiva) e condotta violenta. In sintesi, per quanto in questa sede particolarmente interessa, la condotta antisportiva è quella che, in difetto di volontarietà di colpire e/o arrecare danno all’avversario, si traduce in un comportamento che si connoti (solo) per la sua negligenza e/o imprudenza, pur mantenendosi nel contesto di gioco o nell’ambito di un contrasto di gioco, anche se caratterizzato da eccesso agonistico (rectius, una condotta che non si traduce in un gesto, avulso dal contesto di gioco, volontariamente e gratuitamente connotato da violenza).  Orbene, la condotta oggetto del presente procedimento (testata all’avversario) non può farsi rientrare nell’ambito della fattispecie connotata da mera antisportività, seppur grave, in quanto, pur essendosi svolta a gioco in svolgimento, la medesima risulta caratterizzata da volontarietà. La lettura degli atti ufficiali di gara, in altri termini, non consente di escludere la sussistenza della volontarietà nel gesto di cui trattasi e, quindi, non permette a questa Corte di effettuare la richiesta derubricazione. 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 048/CSA del 11 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 18.10.2022

Impugnazione – istanza:  -  A.C. Città di Castello SSD ARL

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara inflitta al calciatore “per avere, in gioco in svolgimento, ma senza contesa del pallone, colpito con una gomitata al viso un calciatore avversario facendolo cadere a terra”…. “perché dopo un contrasto aereo colpiva con il gomito un avversario in viso senza la contesa del pallone con intensità moderata che faceva cadere l’avversario a terra. L’avversario si rialzava dopo pochi minuti e poteva proseguire la gara.”

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 042/CSA del 4 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 37 del 11.10.2022

Impugnazione – istanza:  -  Cosenza Calcio Srl

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara inflitta al calciatore perché dopo la revisione VAR e conseguente on fuel review veniva espulso in quanto “…senza possibilità di giocare il pallone colpiva con uno schiaffo sulla nuca un avversario che rimaneva a terra senza necessitare però dell’intervento dei sanitari dopo lo schiaffo ricevuto…”…Questa Corte ha interpellato il Direttore di Gara, il quale ha avuto modo di chiarire che - se pur in un primo momento aveva valutato il contatto non particolarmente grave ritenendo così sufficiente la mera ammonizione - dopo la visione della VAR, che mostrava la reale dinamica dell’accadimento, ha avuto modo di meglio contestualizzare le circostanze dell’azione patentemente violenta.  Così come si evince da una lettura combinata ed integrata del referto dell’arbitro e delle delucidazioni direttamente fornite a questa Corte, è innegabile che dopo la prospettata rivalutazione degli accadimenti fatta con l’ausilio della VAR, così come riportato dal Direttore di Gara, il comportamento del giocatore non può che inquadrarsi come condotta violenta avendo il …..colpito con uno schiaffo un avversario.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 039/CSA del 4 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 33 del 06.10.2022

Impugnazione – istanza:  -  Sig. S.C.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate di gara la squalifica al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario seduto in panchina”….La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, apparendo opportuno preliminarmente rammentare – come precisato in altre decisioni di questa Corte - che, in astratto, un colpo inferto all’avversario a mano aperta ed a gioco fermo può integrare gli estremi tanto della condotta violenta che della condotta gravemente antisportiva e che la qualificazione della stessa non può prescindere dall’esame del fatto concreto di volta in volta all’attenzione della Corte. Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova, ex art. 61, comma 1, C.G.S., risulta che il calciatore …., a gioco fermo, colpiva al volto con la mano aperta un calciatore avversario che sedeva in panchina. Il gesto non arrecava problemi fisici al calciatore colpito. Sulla scorta di una più puntuale contestualizzazione della condotta sanzionata, il Collegio reputa meritevole di accoglimento la richiesta del reclamante di riduzione della sanzione inflitta, ritenendo nella specie non sussistenti gli elementi integrativi della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S. La condotta del reclamante va, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, come, peraltro richiesto dal reclamante, tenuto conto che depongono per l’assenza di violenza l’unicità dell’azione perpetrata dal calciatore, il fatto che il gesto sia stato posto in essere a mano aperta e non chiusa a pugno e l’assenza di conseguenze derivanti dal gesto, peraltro posto in essere nella concitazione di recuperare in fretta il pallone per riprendere subito il gioco. Ai fini della decisione della presente controversia, dunque, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 030/CSA del 27 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 32 del 04.10.2022

Impugnazione – istanza:A.S.D. Sorrento Calcio 1945

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate di gara la squalifica al calciatore “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”…Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova, ex art. 61, comma 1, C.G.S., risulta che il calciatore C. “A gioco fermo colpiva un avversario con una manata al volto, il quale cadeva a terra ma non riportava conseguenze lesive ed era pertanto in grado di proseguire la partita. A seguito del provvedimento disciplinare, il calciatore reo della CV abbandonava il t.d.g. senza proteste”. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha confermato sostanzialmente il contenuto della propria refertazione, precisando che il fatto si è verificato subito dopo l’uscita della palla sul fondo a seguito della battuta di un calcio di punizione in cui C. stava marcando il calciatore attinto dal colpo. I fatti refertati, come precisati dal Direttore di Gara, consentono di ritenere che nel caso di specie il calciatore C. non ha posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie violenta prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS. La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va allora, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che, se depongono per l’assenza di violenza l’unicità dell’azione perpetrata dal calciatore C., il fatto che il gesto sia stato posto in essere in occasione di una marcatura, comunque connessa ad una azione di giuoco, seppur terminata qualche istante prima, a mano aperta e non chiusa a pugno e l’assenza di conseguenze derivanti dal gesto, una tale condotta resta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, CGS, stante il fatto che la manata ha attinto l’avversario al volto.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 019/CSA del 10 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 29 del 29.09.2022

Impugnazione – istanza: - SSD Casarano Calcio S.r.l.

Massima: Confermata al calciatore la squalifica per due giornate effettive di gara “Per avere rivolto espressioni ingiuriose, irriguardose e blasfeme ai tesserati della società avversaria”. A tal fine, dalla disamina del rapporto del Commissario di campo, emerge che “A fine gara, all'uscita degli spogliatoi, il nr. 10 sig. Strambelli Nicola della società Casarano, provocava e minacciava con parole offensive ed ingiuriose nonché con parole ad altissimo contenuto blasfemo, il Presidente della società Brindisi da me identificato come sig. Arigliano Daniele, provocando un’altissima tensione tra i presenti verso l'uscita, alla quale lo stesso presidente, reagiva in modo violento tentando di colpire con pugni il giocatore senza riuscirvi, per l'intervento tempestivo di persone presenti delle due società e mantenuto a stento dalla forza pubblica prontamente intervenuta. ma il presidente continuava seguendo il giocatore all'esterno verso il pullman ospite, tentando ancora una volta con violenza di colpirlo con pugni, senza colpirlo, in quanto mantenuto a stento e portato con forza all'interno, dai funzionari di pubblica sicurezza”. La Corte ha ritenuto di sentire il Commissario di campo a chiarimenti, incombente con riguardo al quale si osserva che l’attenta lettura e piana interpretazione, da un lato, dell’art.61, comma 1, del C.G.S. (secondo cui i rapporti del Commissario di campo sono equiparati a quelli degli Ufficiali di gara in termini di efficacia di piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) e dall’altro dell’art.50, comma 4, del C.G.S. (in forza del quale gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione), induce a ritenere che anche il Commissario di campo possa essere  sentito al fine di fornire i chiarimenti necessari, a maggior ragione nei casi in cui, come quello in delibazione, la sanzione sia stata inflitta dal Giudice Sportivo esclusivamente sulla base della sua refertazione. A conferma di ciò , si rammenta che questa Corte (Sez. II, n.86 del 09.11.2019) ha statuito che “Il legislatore federale, contrariamente a quanto previsto nella vigenza del precedente Codice, ha voluto legittimare anche il Commissario di campo ad attivare, con il proprio rapporto, l’iter sanzionatorio disciplinare per fatti avvenuti nel recinto di giuoco”. Il ruolo dei Commissari di campo, pertanto, può essere parificato a quello degli Ufficiali di gara con riferimento ai fatti accaduti e al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, di conseguenza, gli Organi di giustizia sportiva possono avvalersi anche nei loro confronti dei poteri concessi dall’art.50, comma 4, del C.G.S.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 017/CSA del 5 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 27/DIV del 20.09.2022

Impugnazione – istanza: - Sig. L.Z.

Massima: Confermata al calciatore la squalifica per due giornate effettive di gara  “per avere, all’11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva a mano aperta sulla parte inferiore del mento e del collo senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.”…Quanto al primo aspetto, anche alla luce della riferita (ma non provata) reazione a presunte offese, emerge con chiarezza l’intenzionalità del colpo inferto dal reclamante al suo avversario, al di fuori di ogni contesto di svolgimento del gioco. Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, di recente (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), chiarito che “Per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF), mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla”. Alla luce di questa distinzione, e delle risultanze degli atti ufficiali muniti di fede privilegiata, emerge come la condotta del reclamante sia stata caratterizzata da volontarietà e non da agonismo eccessivo.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 009/CSA del 19 Settembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.17 del 06/09/2022, avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore S.H.D., in relazione alla gara A.S.D. Martina Calcio 1947/S.S.D. Casarano Calcio S.R.L. del 4.09.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Martina Calcio 1947

Massima: Ridotta da tre a due giornate effettive di gara la squalifica comminata al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”…La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, apparendo opportuno preliminarmente rammentare – come precisato in altre decisioni di questa Corte - che, in astratto, un colpo inferto all’avversario a mano aperta ed a gioco fermo può integrare tanto gli estremi della condotta violenta che della condotta gravemente antisportiva e che la qualificazione della stessa non può prescindere dall’esame del fatto concreto di volta in volta sottoposto all’esame della Corte. Venendo al merito del reclamo qui in esame, il rapporto dell’arbitro registra succintamente che al 33’ del secondo tempo il calciatore n.5 della A.S.D. Martina Calcio, sig. …..è stato espulso per condotta violenta “Poiché a gioco fermo, prima si avvicina testa a testa con un avversario e poi lo colpisce con una manata (tra mento e guancia)”…. e, in particolare, nella fase di posizionamento in area dei giocatori delle rispettive squadre in occasione di un calcio d’angolo; in tale frangente i due calciatori antagonisti si sono dapprima fronteggiati testa a testa, finché lo …. con un “movimento del braccio non particolarmente violento” ha colpito con una manata tra mento e guancia il calciatore n.8 del Casarano Calcio sig. …., il quale è rovinato per terra; il …., dopo la caduta, si è effettivamente dimenato per terra e - precisando di non potere giudicare se egli abbia esagerato la manifestazione di dolore - ha comunque ribadito che il movimento del braccio non è stato particolarmente violento e che in ogni caso non ha procurato particolari conseguenze fisiche per la parte offesa. Ciò premesso, sulla scorta dell’integrazione motivazionale fornita dall’arbitro ….tutti gli elementi qualificanti il fatto in esame, … inducono questa Corte a ritenere plausibile che nel caso di specie il calciatore della A.S.D. Martina Calcio, …, non abbia inteso porre in essere una condotta connotata dall’intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS. E tuttavia la condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va comunque configurata come gravemente antisportiva – come in effetti richiesto e riconosciuto anche dalla reclamante - considerato in particolare la circostanza che il gioco fosse fermo in una fase prodromica alla immediata ripresa del giuoco e che la manata abbia comunque attinto l’avversario tra collo e mento, pur senza procurare conseguenze fisiche per il calciatore della squadra avversaria, il quale ha continuato a disputare la gara senza necessità di intervento medico.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 6/CSA del 25 Agosto 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 23.08.2022

Impugnazione – istanza: - Udinese Calcio S.p.A.

Massima: Confermata la squalifica per n° 2 (due) giornate inflitta al calciatore “Perché, rincorrendo un avversario in possesso di palla, lo colpiva da tergo con un calcio sulla tibia senza alcuna possibilità di giocare il pallone. L’avversario non aveva alcuna conseguenza fisica né era necessario l’ingresso dei sanitari. Espulso, usciva in silenzio”.In proposito, è opportuno considerare come, ancorché l’elenco delle circostanze dalla richiamata norma regolate non sia da intendersi tassativo, poiché ai sensi dell’art. 13 comma 2 C.G.S., “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, nel caso in esame l’applicazione della pena di due giornate deve ritenersi proporzionata alla gravità dei fatti in addebito, per come sopra ricostruiti.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 323/CSA del 13 Giugno 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque LND FIGC, di cui al Com. Uff. n. 1443 del 31.05.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Femminile Pescara Futsal

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore “Per aver rivolto ad un avversario ed agli arbitri frasi gravemente offensive”..dalla panchina rivolgeva le seguenti parole: “Merde, quella lì mi ha buttato per terra. Non avete visto nulla stronzi!!”

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 288/CSA del 12 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 LND, di cui al Com. Uff. n.1199 del 13.04.2022

Impugnazione – istanza: -  REAL FABRICA DI ROMA

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore “per comportamento offensivo e minaccioso a fine gara nei confronti dell’arbitro”… ‘sti due coglioni, se retrocediamo vi devo ammazzare’” .

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 272/CSA del 02 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.04.2022

Impugnazione – istanza: SG City Nova FC

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 gare effettive al calciatore “Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”….In particolare, ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare se sia corretta la qualificazione del fatto operata dal Giudice Sportivo in termini di condotta violenta, ex art.38 C.G.S., ovvero se piuttosto non si debba ritenere che la condotta posta in essere dal Pedone sia gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, C.G.S. e, come tale, sanzionabile con la squalifica per due giornate effettive di gara. A tal fine, soccorre la refertazione arbitrale, costituente, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, dalla quale emerge che il calciatore Pedone “A gioco in svolgimento, con il pallone in possesso di un altro calciatore, per divincolarsi da un avversario che lo tratteneva, lo colpiva con uno schiaffo al volto. L'espulso abbandonava immediatamente il tdg, l'infortunato prendeva nuovamente parte al gioco dopo aver ricevuto le cure mediche senza uscire dal tdg”.  Gli elementi da considerare sono, quindi, il gioco in svolgimento, lo scopo di divincolarsi da un avversario che lo tratteneva, il colpo inferto con uno schiaffo al volto, l’assenza di conseguenze per l’avversario, la circostanza che quest’ultimo prendeva nuovamente parte al gioco dopo aver ricevuto le cure mediche senza uscire dal tdg. Tali elementi, emergenti direttamente dal referto arbitrale, tra loro combinati e attentamente valutati, inducono a ritenere che nel caso di specie non si sia realizzata da parte del Pedone una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’atleta avversario e, quindi, che la fattispecie concreta non integri quella astrattamente prevista, disciplinata e sanzionata dall’art. 38 C.G.S. La condotta perpetrata dal tesserato della società reclamante può, piuttosto, essere configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che il colpo è stato inferto con uno schiaffo, quindi a mano aperta e non chiusa a pugno e al solo scopo di divincolarsi dal contendente. Depone in tal senso anche l’assenza di conseguenze derivanti dal gesto, con successiva regolare prosecuzione della gara da parte del calciatore attinto dal colpo, comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, C.G.S., stante il fatto che lo schiaffo ha raggiunto il volto dell’avversario.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 265/CSA del 27 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 6 del 28.03.2022

Impugnazione – istanza: Gladiator 1924 SSD ARL

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 gare effettive al calciatore “Per avere a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”….Gli elementi da considerare sono, quindi, il gioco fermo, il precedente calcio di punizione, la gomitata di media intensità inferta sulla mandibola, lo scopo di allontanare l’avversario, la non necessità di intervento medico, e la presumibile conseguente regolare prosecuzione della gara da parte del calciatore attinto. Tali elementi, emergenti direttamente dal referto arbitrale, tra loro combinati e attentamente valutati, inducono a ritenere che nel caso di specie non si sia realizzata una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica di colui che subisce il colpo, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche limitata: elementi che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art.38 CGS. La condotta perpetrata dal tesserato della società reclamante, infatti, può, piuttosto essere configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che, se depongono per l’assenza di violenza l’unicità e repentinità dell’azione perpetrata dal calciatore …, il fatto che il gesto sia stato posto in essere con media intensità e al solo scopo di allontanare il contendente, senza procurare a costui alcuna conseguenza sul piano fisico (tanto da consentirgli la regolare prosecuzione della gara), una tale condotta resta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, CGS, avendo il gesto scomposto attinto la mandibola dell’avversario.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 262/CSA del 21 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 269/DIV del 29.03.2022

Impugnazione – istanza: - ACN Siena 1904 S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore “per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone lo colpiva con i tacchetti all’altezza della caviglia e della tibia con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione dell’art 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario” (così, testualmente, nel provvedimento sanzionatorio).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 255/CSA del 14 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 67/CS del 16.03.2022

Impugnazione – istanza: - Città di Fasano / Bitonto Calcio

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 gare effettive al calciatore “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”…. La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di piena prova attribuito dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, il primo assistente dell’arbitro. Il Sig. …., raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato di aver visto “una manata al volto” del Corvino, il quale, tuttavia, non ha avuto necessità dell’intervento dei sanitari, non avendo riportato alcun danno fisico. Sia l’arbitro che l’assistente erano distanti dal centrocampo, ove si sono svolti i fatti controversi, sicché appare verosimile che entrambi non abbiano potuto apprezzare con sufficiente certezza l’intensità del gesto, il suo carattere violento, le conseguenze sul Corvino. L’incerta percezione dei fatti, come si è visto, ha addirittura determinato l’erronea individuazione dell’autore del fatto, alla luce del filmato video prodotto dianzi al Giudice Sportivo. Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara. Nel caso in esame, sulla base dei chiarimenti resi dall’assistente e delle peculiarità dei fatti in contestazione, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte eccessivamente afflittiva. E’ verosimile infatti, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, che il gesto del calciatore della U.S. Bitonto Calcio non avesse alcun intento lesivo e fosse preordinato, seppure n modo scomposto, ad allontanare da sé il calciatore della U.S. Città di Fasano intenzionato a recuperare il pallone così da far riprendere celermente il gioco. Per tale motivo, la condotta del calciatore della società reclamante deve essere qualificata gravemente antisportiva e non anche violenta.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 254/CSA del 13 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff.  C.U. n. 156 del 17 marzo 2022

Impugnazione – istanza: - U.S. Cremonese S.p.A.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore  “per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto al Direttore di Gara un’espressione ingiuriosa” “ma come sei scarso…La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto la refertazione inconfutabile per la fede privilegiata riconosciuta dall’ordinamento. A tal fine interviene la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. I – decisione n 23/2021, laddove si legge che “ le attività del giudice di gara – investito di un’attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (cfr. Cassazione civile, sez. un., 09 gennaio 2019, n. 328) – e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale, che, per costante orientamento giurisprudenziale, gode di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale ultima norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Questa efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l’espressione “in occasione dello svolgimento della gara”, contenuta nell’art. 61 CGS, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo. Così il referto arbitrale mantiene la sua efficacia anche laddove i fatti descritti siano avvenuti a gara terminata (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 84/17). La richiamata pronuncia precisa che “nella loro funzione giustiziale, agli organi di giustizia sportiva è sì “applicabile” il principio di cui all’art. 116 c.p.c. e quindi del suo libero convincimento, ma tale convincimento si arresta dinnanzi alle prove c.d. legali, in cui il valore della fonte di prova (nel caso di specie il referto arbitrale) è predeterminato dalla legge (nel caso di specie dalla regolamentazione sportiva). Pertanto, a nulla valgono le invocate richieste di attenuazione, peraltro non riportate nel referto, e che la reclamante intende porre alla base della richiesta di diminuzione della sanzione inflitta e che, comunque, nella specie non sono riscontrabili. Non solo, anche la giurisprudenza richiamata nel reclamo, a conforto della richiesta riduzione, non appare conferente in quanto non vi è alcun richiamo a fatti che possono essere ricondotti all’art. 13 CGS e che potrebbero indurre ad una valutazione attenuata della sanzione prevista dall’art. 36 CGS per la condotta ascritta al giocatore .... Infine anche a voler ritenere, come affermato dalla reclamante, la frase pronunciata dal … quale irrispettosa o irriguardosa, la stessa non avrebbe sorte diversa dalla frase ingiuriosa in quanto l’art. 36 del CGS ha chiaramente equiparato le due ipotesi affermando che “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: [ ...] a) per due giornate o a tempo determinato, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara".

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 246/CSA del 06 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.8 del 31.03.2022

Impugnazione – istanza: - Novara Football Club S.S.D. Srl

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore “"Per avere, a fine gara, rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di Gara”.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 237/CSA del 01 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 58 del 02.03.2022

Impugnazione – istanza: - ASD Giarre 1946

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 gare effettive al calciatore “per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.” ….Il Sig. …., arbitro della gara A.S.D. Giarre 1946/ Città di Acireale, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che il C., in occasione dell’episodio che ha portato alla sua espulsione, non ha colpito l’avversario con un pugno, ma con la parte inferiore della mano chiusa, tant’è lo stesso a seguito del colpo ricevuto non ha riportato alcun danno.  Nel gesto del C. non è pertanto ravvisabile una condotta violenta, quanto piuttosto un comportamento gravemente antisportivo. Tenuto conto del disposto dell’art. 39, comma 1, C.G.S. che, riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara, questa Corte riduce da tre a due giornate la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.

Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 228/CSA del 30 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 246/DIV del 14.03.2022, avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore L.A. inflitta in relazione alla gara Lucchese/Reggiana dell’11.03.2022

Impugnazione – istanza: - A.C. Reggiana 1919 S.r.l.

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 gare effettive al calciatore “per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta in quanto, dalla distanza di 20 metri, scagliava con forza il pallone verso la panchina aggiuntiva avversaria, colpendo uno dei componenti della stessa, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S, valutate le modalità della condotta”….In relazione alla doglianza formulata, dagli atti del giudizio – non contestati nella loro dimensione fattuale, con riferimento al cd. supplemento di referto - emerge che le condotte contestate discendono, da un lato, dal (pacifico) rilievo storico per cui al 49° minuto del secondo tempo, il calciatore Luciani, dalla distanza di circa 20 metri, scaglia con forza il pallone verso la panchina aggiuntiva avversaria, colpendone uno dei componenti. Il gesto viene compiuto con violenza, La persona colpita, non ha tuttavia riportato traumi o escoriazioni”.  Orbene, rispetto alla preliminare questione, attinente alla qualificazione della fattispecie ed alla configurabilità (an) di una condotta violenta, occorre premettere che, ai sensi dell’articolo 35 C.G.S., è tale ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale: ne discende che, accanto al dato soggettivo-psicologico (intenzionalità, intesa come cosciente volontà, anche in termini di accettazione del rischio, di ledere), occorre un concomitante requisito oggettivo–materiale (idoneità del gesto, in quanto tale, a produrre astrattamente siffatta lesione). Orbene, nel caso di specie - per la tipologia del gesto medesimo (calcio del pallone), le circostanze spaziali (distanza di 20 metri dal potenziale bersaglio) e per l’indeterminabilità ex antea del destinatario - tale idoneità risulta non configurabile, dovendosi pertanto escludere la natura “violenta” della condotta. Quanto poi al profilo dosimetrico - in ordine alla connotazione della condotta antisportiva ed al quantum della sanzione – le modalità del gesto e l’aver comunque indirizzato con forza il pallone verso la panchina aggiuntiva (circostanze non bilanciate dal prospettato, concitato contesto di gioco) orientano la qualificazione del fatto verso la condotta “gravemente antisportiva” con maggiore adeguatezza di una squalifica a due giornate effettive.

Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 215/CSA del 21 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 237/DIV dell’08.03.2022

Impugnazione – istanza: - A.S. GUBBIO 1910 SRL

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore  “per avere, al 27°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, effettuando un takle in scivolata lo colpiva con i tacchetti sul tendine di Achille, senza provocargli conseguenze dannose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario”….Orbene, nel caso che ci occupa, la condotta gravemente antisportiva non merita la concessione delle circostanze attenuanti, atteso che il B. ha colpito con i tacchetti l’avversario da tergo. In proposito, questa Corte ritiene opportuno precisare, per quanto concerne le conseguenze derivanti dalla condotta, che, nel recentissimo precedente più sopra menzionato (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), è stato evidenziato chela valutazione della gravità della condotta antisportiva nel caso specifico, anche ai fini della concessione delle attenuanti, non può essere effettuata ex post, in riferimento, cioè, agli esiti della azione fallosa, ma deve essere effettuata ex ante, sulla potenziale pericolosità dell’intervento, valutate tutte le circostanze concrete. Ragionare diversamente, comporterebbe una eccessiva deresponsabilizzazione degli atleti, i quali si vedrebbero rafforzati nella convinzione che, siccome un evento gravemente antisportivo possa essere valutato in maniera attenuata qualora non comporti danni per l’avversario, questo intervento eccessivo va sempre, e in ogni caso posto in essere, nella mera speranza che non comporti effettivamente danni all’avversario”.

Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 212/CSA del 18 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del decisione del Giudice Sportivo presso  Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 220/DIV del 23.02.2022

Impugnazione – istanza: - U.S. Avellino 1912 s.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore perchè: “reagiva ad un fallo subito spingendo e stringendo all’altezza del collo l’avversario. Durante l’uscita dal campo veniva nuovamente a confronto con l’avversario senza ulteriori contatti in quanto trattenuto dai compagni”. Occorre, anzitutto, osservare, in via preliminare, come le dichiarazioni rese dal calciatore (avversario)…. sui propri social non possano essere in alcun modo assimilate e, tantomeno, qualificate come confessione. Non ne rivestono la tipica struttura prevista dall’ordinamento giuridico generale, né sotto il profilo del contenuto, né sotto quello della forma e del relativo veicolo di conoscenza e diffusione. Ciò premesso, in via assorbente, con specifico riferimento al caso di specie questa Corte ritiene, poi, utile osservare, sul piano più generale, come l’istituto della confessione non sia previsto e disciplinato nell’ordinamento sportivo e come, ad ogni buon conto, lo strumento della confessione non rivesta valore di specifica fonte probatoria o prova legale nell’ordinamento federale. In tale prospettiva e, comunque, ai fini della decisione della presente controversia, non si può, peraltro, che muovere dal principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S. con riferimento al valore di “piena prova” attribuito dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti che, pertanto, assumono fede privilegiata circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Sulla forza fidefacente e sull’assoluta primazia degli atti ufficiali di gara, consolidata è la giurisprudenza sia di questa Corte, che del Collegio di Garanzia dello Sport CONI (cfr. da ultimo Corte Sportiva d’Appello in C.U. n. 140/CSA pubblicato il 13 Gennaio 2022; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, decisione n. 9).

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 208/CSA del 17 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 54 del 23.02.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Gelbison

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 gare effettive al calciatore “per avere colpito con uno schiaffo al collo un calciatore avversario dopo averlo rincorso per circa 20 metri”….Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, CGS, risulta che il calciatore Uliano “colpiva da dietro con uno schiaffo a mano aperta un calciatore avversario all'altezza del collo, dopo essersi rincorsi per un'azione di gioco per circa 20 metri. Il calciatore avversario non necessitava dell'intervento dei medici”. Dal raffronto tra il referto arbitrale e la decisione qui gravata, emerge, in effetti, una parziale discrepanza, laddove, a differenza di quanto statuito dal Giudice Sportivo, secondo cui il calciatore U.avrebbe rincorso l’avversario per poi colpirlo, risulta, invece, che entrambi gli atleti si erano rincorsi in un’azione di giuoco, al termine della quale il calciatore della società Gelbison aveva colpito il contendente per prevalere su di esso. L’attenta lettura e disamina dei documenti ufficiali di gara, pertanto, consente di ritenere come nel caso di specie il calciatore U. non abbia posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS. La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che, se depongono per l’assenza di violenza l’unicità dell’azione perpetrata dal calciatore Uliano, il fatto che il gesto sia stato posto in essere a gioco in svolgimento, con uno schiaffo a mano aperta e non chiusa a pugno e l’assenza di conseguenze derivanti dal gesto, una tale condotta resta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, CGS, stante, di contro, il fatto che la manata abbia attinto l’avversario al collo.

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Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND, di cui al Com. Uff. n.51/CS del 16/02/2022

Impugnazione – istanza: - A.S. Cannara

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 gare effettive al calciatore “per avere a gioco fermo, durante un assembramento afferrato per il collo un calciatore avversario”…La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, apparendo opportuno preliminarmente precisare che, in astratto, afferrare l’avversario per il collo a gioco fermo, ancorché con una sola mano, può integrare tanto gli estremi della condotta violenta che della condotta gravemente antisportiva e che la qualificazione della stessa non può prescindere dall’esame attento del fatto concreto di volta in volta sottoposto all’esame della Corte. Venendo al merito del reclamo qui in esame, il rapporto dell’arbitro registra succintamente che al 45’+ 4 del secondo tempo il calciatore n.6 della A.S. Cannara, sig. B. M., è stato espulso per condotta violenta in quanto “Durante la mass confrontation, afferrava al collo il n. 4 avversario, causando un innalzamento di tensione all’interno del capannello che si era creato tra i calciatori. I due calciatori venivano divisi solamente dall’intervento dei propri compagni”.  Sempre al 45’+ 4 del secondo tempo il rapporto dell’arbitro registra che anche il calciatore n. 4 dello Scandicci 1908 S.S.D., sig. B. A.(Capitano), è stato espulso per condotta violenta, in quanto “Durante la mass confrontation, afferrava al collo il n.6 avversario, causando un innalzamento di tensione all’interno del capannello che si era creato tra i calciatori. I due calciatori venivano divisi solamente dall’intervento dei propri compagni”….Ciò premesso, sulla scorta dell’integrazione motivazionale fornita dall’arbitro e della più puntuale contestualizzazione della condotta sanzionata, il Collegio reputa meritevole di accoglimento la domanda proposta dalla reclamante di riduzione della sanzione inflitta, ritenendo nella specie non sussistenti gli elementi integrativi della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S.  Infatti, tutti gli elementi qualificanti il fatto in esame, come sopra refertati, inducono questa Corte a ritenere plausibile che nel caso di specie il calciatore della A.S. Cannara, B. M., non abbia inteso porre, né abbia concretamente posto in essere una condotta connotata dall’intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea; elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS. E, tuttavia, la condotta perpetrata dal tesserato della A.S. Cannara va comunque configurata come gravemente antisportiva – come in effetti riconosciuto dalla stessa Società reclamante - considerato che a gioco fermo, durante la mass confrontation, i due giocatori avversari – “all’interno del capannello che si era creato” – sono venuti minacciosamente in contatto, tenendosi però reciprocamente a distanza, ponendo ciascuno una mano al collo dell’altro senza procurarsi conseguenze fisiche e ciò fino a quando non sono stati separati dall’intervento dei propri compagni.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 205/CSA del 17 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 51 del 16.02.2022

Impugnazione – istanza: - F.C. SCANDICCI 1908 S.S.D

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 gare effettive al calciatore “per avere, a gioco fermo, durante un assembramento, afferrato per il collo un calciatore avversario”….La Corte, consapevole della fede privilegiata che viene attribuita dall’art. 61 CGS al referto arbitrale, ha ritenuto di ascoltare telefonicamente il direttore della gara il quale, pur confermando il contenuto del proprio referto, ha chiarito, consentendo così di contestualizzare i fatti in esame, che il B., nel tentativo di porre rimedio alla situazione concitata nella quale si è trovato coinvolto, che vedeva la formazione di un capannello di calciatori che stavano entrando in contatto fisico tra loro, ha posto in essere un contegno che, seppur attuato in modo improprio e censurabile, non era animato da una volontà direttamente e puramente offensiva tale da integrare una condotta violenta. Pertanto, ad avviso di questa Corte, nel comportamento tenuto dal B., che sarebbe stato, in seguito, sanzionato con la squalifica per tre gare da parte del Giudice di prime cure, può essere più propriamente ravvisata una condotta gravemente antisportiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del C.G.S. e come tale sanzionata, in accoglimento del reclamo, con la squalifica per due giornate effettive di gara.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 204/CSA del 17 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 51 del 16.02.2022

Impugnazione – istanza: - Trastevere Calcio S.S.D. a.r.l.

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 gare effettive al calciatore “Per avere, a gioco in svolgimento, ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”….Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il calciatore S.“a gioco in svolgimento, col pallone non a distanza di gioco, colpiva il difensore avversario con una manata sul volto”. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato che, in effetti, l’episodio si è verificato in occasione della battuta di un calcio d'angolo, durante la quale l’atleta S. ha colpito un avversario con una manata al volto al solo scopo di liberarsi dalla sua marcatura, senza caricare il colpo. I chiarimenti forniti dal Direttore di Gara consentono di ritenere come nel caso di specie il pallone fosse a distanza di gioco e che il calciatore S. non ha posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS. La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va allora, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che, se depongono per l’assenza di violenza l’unicità dell’azione perpetrata dal calciatore S., il fatto che il gesto sia stato posto in essere allo scopo di liberarsi da una marcatura, a gioco in svolgimento, a mano aperta e non chiusa a pugno e l’assenza di conseguenze derivanti dal gesto, una tale condotta resta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, CGS, stante, di contro, il fatto che la manata abbia attinto l’avversario al volto.

Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 201/CSA del 14 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. N. 229/DIV del 01.03.2022

Impugnazione – istanza: - Sig. Sig. C.E.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore “per avere, al 36°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco interveniva da tergo e lo colpiva con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (supplemento arbitrale).”…Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, di recente (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), chiarito che “Per costante indirizzo, ……la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla”. Alla luce di tale giurisprudenza, va affermato che, nel caso di cui è giudizio, dalle risultanze del referto arbitrale emerge come la condotta del reclamante sia stata caratterizzata da agonismo eccessivo, con conseguente qualificazione della stessa come gravemente antisportiva e non semplicemente antisportiva. Il Direttore di Gara appare, infatti, univocamente orientato a caratterizzare in tal senso l’atto del C..Ed invero, nel supplemento di referto si legge che il C. “…. a gioco in svolgimento, e con il pallone a distanza di gioco interveniva da tergo colpendo con un calcio alle gambe l’avversario, utilizzando vigoria sproporzionata e mettendo perciò in pericolo l’incolumità dell’avversario”); una circostanza fattuale che consente di escludere, nella condotta del ricorrente, la sussistenza di un mero “grave fallo di giuoco”. Quanto, poi, all’entità della sanzione, si ricorda che l’art. 39 stabilisce, per gli atti gravemente antisportivi, la sanzione minima di due giornate, al netto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.Orbene, in questa prospettiva non vi è dubbio che l’intervento del calciatore di cui trattasi sia eccessivo e sproporzionato rispetto alla circostanza di giuoco, anche in considerazione del fatto lo stesso non era volto al tentativo di recuperare il pallone, in occasione di un mero contrasto di giuoco; circostanza, quest’ultima, con riferimento alla quale questa Corte ha ritenuto di potere comminare, a fronte di una condotta gravemente antisportiva e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti, la squalifica per una giornata effettiva di gara (cfr. decisione n. 119/CSA/2021-2022 del 22/12/2021). Orbene, nel caso che ci occupa, la condotta gravemente antisportiva non merita la concessione delle circostanze attenuanti, atteso che il C. ha colpito con un calcio l’avversario da tergo.Al proposito, questa Corte ritiene opportuno precisare, per quanto concerne le conseguenze derivanti dalla condotta, che, nel recentissimo precedente più sopra menzionato (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), è stato evidenziato che “la valutazione della gravità della condotta antisportiva nel caso specifico, anche ai fini della concessione delle attenuanti, non può essere effettuata ex post, in riferimento, cioè, agli esiti della azione fallosa, ma deve essere effettuata ex ante, sulla potenziale pericolosità dell’intervento, valutate tutte le circostanze concrete. Ragionare diversamente, comporterebbe una eccessiva deresponsabilizzazione degli atleti, i quali si vedrebbero rafforzati nella convinzione che, siccome un evento gravemente antisportivo possa essere valutato in maniera attenuata qualora non comporti danni per l’avversario, questo intervento eccessivo va sempre, e in ogni caso posto in essere, nella mera speranza che non comporti effettivamente danni all’avversario”.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 198/CSA del 10 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 51/CS del 16.02.2022

Impugnazione – istanza: - U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio mentre gli rivolgeva espressione offensiva.”…..Tenuto conto del disposto dell’art. 39, comma 1, C.G.S. che, riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara, a questa Corte appare equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Decisione C.S.A. – Sezione I : DECISIONE N. 191/CSA del 9 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 136 del 24.02.2022

Impugnazione – istanza: - L.R. Vicenza S.p.A.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate la squalifica al calciatore per aver a pallone lontano tirato una gomitata in pancia all’avversario che proseguiva il gioco…Dal referto stesso emerge altresì con chiarezza però che – benché la condotta si svolgeva a “pallone lontano”, cosa peraltro affatto diversa rispetto alla circostanza che il pallone non fosse a distanza di gioco – il calciatore avversario non ha riportato alcuna conseguenza fisica, con il che si deve presumere che non vi fosse l’intenzionalità di creare alcun danno venendo così meno uno dei connotati tipici della condotta violenta. La circostanza, del resto, che il calciatore abbia lasciato il terreno di gioco senza contestazione alcuna e che i fatti non abbiano creato reazioni scomposte da parte del calciatore colpito e/o dei suoi compagni di squadra, è sintomo di un accadimento sì gravemente antisportivo ma non patentemente violento, accadimento connotato da un eccesso di impeto agonistico; il che giustifica appunto, sotto ulteriore profilo, la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.

Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 189/CSA del 4 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 194/DIV del 08.02.2022

Impugnazione – istanza: - Sig. B.F.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate la squalifica all’allenatore per non aver identificato la persona che, presente nell’area tecnica, al 49°minuto del secondo tempo, ha lanciato un pallone con il chiaro intento di interrompere un’azione avversaria…Deve, nondimeno, osservarsi che, sul piano soggettivo, l’omessa e certa individuazione dell’autore della condotta de qua ed il correlato e riconosciuto ruolo di “responsabile della panchina” dell’odierno reclamante comportano - in ordine al quantum della sanzione ed al connesso, complessivo parametro dosimetrico - la maggiore adeguatezza di una squalifica a due giornate effettive, peraltro già scontate secondo quanto dallo stesso riferito.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 188/CSA del 3 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 46/CS del 09.02.2022

Impugnazione – istanza: - Real Aversa 1925 A.S.D.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate la squalifica al calciatore: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto” si legge nel referto di gara che il calciatore “A gioco fermo colpiva con una manata al volto il sig. …., direttore sportivo del Giarre, il quale era entrato senza autorizzazione sul terreno di gioco, non essendo iscritto in distinta”…..Il Sig. …, arbitro della gara …., raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha chiarito che lo …. avrebbe sì colpito con uno schiaffo al volto l’Arena, ma dopo essere stato da quest’ultimo avvinghiato ed immobilizzato. Lo … avrebbe tentato di divincolarsi dalla presa dell’Arena, colpendolo al volto e senza arrecargli alcun danno fisico. 

Nella specie, la condotta dello … è connotata da violenza ed è riconducibile alla previsione dell’art. 38 C.G.S., secondo quanto chiarito dall’arbitro nel corso della camera di consiglio.

Tuttavia, ad avviso della Corte, è ravvisabile nella specie la circostanza attenuante prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b), C.G.S., per aver concorso il fatto illecito della persona offesa a determinare l’evento. E’ infatti provato che il Sig. …., direttore sportivo del Giarre 1946, è entrato senza autorizzazione sul terreno di gioco ed ha aggredito lo Schiavi, provocandone la reazione. Ne discende che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è eccessivamente afflittiva e deve essere ridotta.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 187/CSA del 3 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 46/CS del 09.02.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Giarre 1946

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate la squalifica al calciatore: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto” in quanto il gesto non aveva alcun connotato violento, né alcun intento lesivo. Per tale motivo, la condotta del calciatore della società reclamante deve essere considerata gravemente antisportiva e non anche violenta.

Decisione C.S.A. – Sezione I : DECISIONE N. 182/CSA del 1 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 164 del 08.02.2022

Impugnazione – istanza: - F.C. Internazionale Milano S.p.A. - Sig. B.A.

Massima: Confermata la squalifica per due gare al calciatore: “per avere, al termine della gara rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi; infrazione rilevata da un Assistente.”….Per quanto riguarda invece l’acquisizione agli atti del giudizio dei video depositati dalla difesa dei reclamanti, preme rilevare che l’art. 58, comma 1, C.G.S., consente l’utilizzazione dei mezzi di prova audiovisivi nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, ma il successivo art. 61, comma 2, C.G.S., precisa  che tale ipotesi ricorre, diversamente dal caso di specie, solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del contenuto del referto arbitrale ed in particolare delle osservazioni dell’assistente 1, Sig. …, che godono di fede privilegiata, ex art. 61, comma 1, C.G.S., la condotta tenuta nella circostanza dall’odierno reclamante, deve essere qualificata come condotta ingiuriosa e come tale sanzionata ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., che prevede, come sanzione minima, la squalifica per due giornate effettive di gara. Infatti, le reiterate espressioni, così come riportate nel referto di gara, proferite dal Sig. …, all’indirizzo degli ufficiali di gara, “fate schifo, fate schifo”, hanno valenza sicuramente ingiuriosa perché offendono il nome, l’onore e il decoro delle persone alle quali sono rivolte. Le stesse espressioni che il Sig. …ha ammesso di aver proferito nei confronti degli ufficiali di gara, “E’ colpa vostra, avete fatto schifo”, sono ugualmente offensive ed ingiuriose del prestigio e della dignità personale dei destinatari e quindi idonee ha configurare la violazione del sopra richiamato art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S..

Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 181/CSA del 28 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 190/DIV del 3.02.2022

Impugnazione – istanza: - Sig. L.A.L.R.

Massima: Rideterminata la squalifica di 3 giornate in quella di 2 giornate più l’ammenda di € 500,00 al calciatore “per avere, al 34°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, nella contesa del pallone, entrava in scivolata e con i tacchetti esposti lo colpiva sulla zona della caviglia con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S, considerate le modalità particolarmente pericolose della condotta e le conseguenze provocate in danno dell’avversario.”.…Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, di recente (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), chiarito che “Per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF), mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla”.Alla luce di questa distinzione, va affermato che, nel caso di cui è giudizio, dalle risultanze del referto arbitrale emerge come la condotta del reclamante sia stata caratterizzata da agonismo eccessivo e non da violenza. Il Direttore di Gara appare, infatti, univocamente orientato a caratterizzare in tal senso l’atto del …Ed invero, nel referto si legge che il La Rosa “…. a gioco in svolgimento, nella contesa del pallone, entrava in scivolata”); una circostanza fattuale che consente di escludere, nella condotta del ricorrente, un gesto gratuitamente violento, riportando l’evento ad un contrasto di gioco, seppur eccessivo e caratterizzato da vigoria sproporzionata, nella contesa della palla. In questo senso, dunque, e limitatamente all’aspetto della qualificazione dell’atto, possono essere accolte le osservazioni del reclamante, tendenti a inquadrare l’evento all’interno dell’art. 39 (condotta gravemente antisportiva), piuttosto che all’interno dell’art. 38 (condotta violenta). Quindi, in questo senso, questa Corte riqualifica l’evento quale condotta gravemente antisportiva a norma dell’art. 39, CGS della FIGC. Non può, invece, essere, integralmente, condivisa la richiesta di riduzione della squalifica da tre giornate ad una giornata di gara, per i seguenti motivi. L’art. 39 stabilisce, per gli atti gravemente antisportivi, la sanzione minima di due giornate, al netto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti. Orbene, nel caso che ci occupa, la condotta gravemente antisportiva, tenuta dal reclamante, appare caratterizzata da modalità (intervento con tacchetti esposti e vigoria sproporzionata) che, in uno alle conseguenze fisiche riportate dall’avversario (fuoriuscita di sangue), inducono questa Corte ad applicare la sanzione di due giornate effettive di squalifica, con conversione della terza giornata nella sanzione pecuniaria dell’ammenda di euro 500.Al proposito, questa Corte ritiene opportuno precisare, per quanto concerne le conseguenze derivanti dalla condotta, che è vero che, nel recentissimo precedente sopra menzionato, è stato evidenziato che “la valutazione della gravità della condotta antisportiva nel caso specifico, anche ai fini della concessione delle attenuanti, non può essere effettuata ex post, in riferimento, cioè, agli esiti della azione fallosa, ma deve essere effettuata ex ante, sulla potenziale pericolosità dell’intervento, valutate tutte le circostanze concrete. Ragionare diversamente, comporterebbe una eccessiva deresponsabilizzazione degli atleti, i quali si vedrebbero rafforzati nella convinzione che, siccome un evento gravemente antisportivo possa essere valutato in maniera attenuata qualora non comporti danni per l’avversario, questo intervento eccessivo va sempre, e in ogni caso posto in essere, nella mera speranza che non comporti effettivamente danni all’avversario”; ciò non significa, tuttavia, che, ai fini della determinazione della sanzione, questa Corte non possa tenere conto di tali conseguenze dannose quando le stesse valgono a comprovare la particolare gravità e pericolosità del comportamento antisportivo, posto in essere, come nel caso di specie, dal calciatore …. ai danni dell’avversario.

Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 179/CSA del 25 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 194/DIV del 08.02.2022

Impugnazione – istanza: - A.C. REGGIANA 1919 S.r.l.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate la squalifica al calciatore per aver “a gioco fermo scalciava un avversario all’altezza dello stinco destro, senza tuttavia provocargli danni fisici” in quanto il Direttore di gara ha confermato che si è trattato di uno sgambetto e non di un calcio.

Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 177/CSA del 25 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio  Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 194/DIV del 08.02.2022

Impugnazione – istanza: - U.S. Avellino 1912

Massima: Confermata la squalifica per due gare al calciatore, “per avere, al 41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento con il pallone a distanza di gioco, colpiva con il piede a martello e la gamba tesa un calciatore avversario al piede, senza provocargli conseguenze”….1. In relazione alla qualificazione del fatto. Questa Corte Sportiva d’Appello, si è già espressa in precedenti decisioni, (ex multis, la recentissima n. 157/CSA/2021-2022), distinguendo, in relazione alla qualificazione giuridica di un evento, tra la condotta violenta, prevista all’art. 38 CGS e la condotta gravemente antisportiva, prevista dall’art. 39. In particolare, l’art. 38, prevede, al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima indicata in 3 giornate di squalifica o a tempo determinato, potendosi raggiungere, nei casi più gravi, la squalifica fino a 5 giornate. L’art. 39, prevede, sempre al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima di 2 giornate di squalifica. Da giurisprudenza di questa Corte, oramai consolidata, si ritiene che la condotta violenta consista in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità, mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla. Nel caso di specie, riferito al calciatore Dossena, effettivamente, dal referto arbitrale e dal supplemento, emerge che la condotta appaia realmente caratterizzata da agonismo eccessivo e non da violenza. In ciò la relazione arbitrale appare sufficientemente chiara nell’individuare gli elementi costitutivi della azione, descrivendoli (cfr. supplemento arbitrale del 7 febbraio 2022) nel “contrasto di gioco”, con “il pallone a distanza di gioco”, elementi essenziali per riportare l’evento ad una azione caratterizzata da eccessivo agonismo sportivo, più che a una violenza gratuita. Quindi il fatto va sicuramente riqualificato da condotta violenta a condotta gravemente antisportiva. 2. in relazione alla determinazione della sanzione. Ma, pur entro i limiti di cui al punto precedente, il reclamo non può essere accolto. Il reclamante, pur non aderendo espressamente alla possibilità di applicazione della attenuante individuata dal Giudice sportivo, chiede, sulla base della sola riqualificazione giuridica del fatto, la diminuzione della squalifica ad una giornata effettiva. Ebbene, onde evitare equivoci, va anzitutto ribadito il motivo per il quale questa Corte non ritiene applicabile la attenuante di cui all’art. 13, 2° comma, CGS. L’art. 39, stabilisce come pena per gli atti gravemente antisportivi, la sanzione minima di due giornate, al netto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti. Il Giudice Sportivo, nell’applicazione della sanzione all’evento, qualificandolo erroneamente come condotta violenta a norma dell’art. 38, applica però la attenuante generica prevista dall’art. 13, 2° comma del CGS, e riduce la sanzione minima prevista dall’art. 38 (pari a 3 giornate di squalifica), infliggendone solo 2. Il Giudice sportivo, come oramai consueto, non distingue perfettamente l’evento descritto dall’art. 38 CGS dall’evento descritto dall’art. 39 CGS e spesso applica la qualificazione di cui all’art. 38 CGS a fatti che francamente sembrano inquadrabili, invece, nell’art. 39 CGS. Nel determinare tale qualificazione giuridica, il Giudice Sportivo, applica anche la attenuante generica ex art. 13, 2° comma CGS, e anche sulla considerazione che l’evento non ha prodotto danni al calciatore che ha subito l’azione, facendo, cioè una valutazione ex post della dannosità dell’evento. Questa Corte ha già chiarito (decisione n. 157/CSA/2021-2022, sopra richiamata) che, rimanendo agli aspetti segnalati dal giudice sportivo nella presente fattispecie, e anche sulla base del supplemento del referto arbitrale, i motivi che porterebbero il medesimo Giudice sportivo all’applicazione della attenuante sono due: a) le modalità complessive della condotta; b) assenza di conseguenze dannose a carico dell’avversario. Si ribadisce che questi elementi vanno valutati in relazione alla loro effettiva consistenza e per il loro peso specifico, ritenendo che mentre il requisito sub a) possa essere, se correttamente inteso, un criterio utile a verificare la possibilità di applicare a circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 2, CGS; invece, il criterio sub b) non dovrebbe essere un criterio valido e/o utilizzabile in relazione all’applicazione di detta circostanza. 2.2. Invertiamo, per comodità argomentativa, la descrizione dei due criteri. b) assenza di conseguenze dannose a carico dell’avversario. Non può essere condivisa l’argomentazione circa l’applicazione della attenuante per assenza di conseguenze dannose a carico dell’avversario. Anzitutto, a fronte di una limitata giurisprudenza che tende ad applicare le attenuanti in assenza di conseguenze dannose (i.e.: Corte Sportiva d’Appello, decisione del 21 dicembre 2018, Reclamo F.C. APRILIA RACING CLUB), vi sono numerose pronunce che invece comportano l’esclusione della valenza attenuante dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (ex multis, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF; Corte gius. Fed. Nel C.u. del 7 giugno 2012, n. 183; Corte gius. fed., in C.u. 153 del 12 febbraio 2020; decisione n. 157/CSA/2021-2022, 2° sez., del 2.2.2022). A giudizio di questa Corte, la valutazione della gravità della condotta antisportiva nel caso specifico, anche ai fini della concessione delle attenuanti, non può essere effettuata ex post, in riferimento, cioè, agli esiti della azione fallosa, ma deve essere effettuata ex ante, sulla potenziale pericolosità dell’intervento, valutate tutte le circostanze concrete. Ragionare diversamente, comporterebbe una eccessiva deresponsabilizzazione degli atleti, i quali si vedrebbero rafforzati nella convinzione che, siccome un evento gravemente antisportivo può essere valutato in maniera attenuata qualora non comporti danni per l’avversario, questo intervento eccessivo va sempre, e in ogni caso posto, in essere, nella mera speranza che non comporti effettivamente danni all’avversario. Tale ultimo ragionamento non può essere accettato perché sembra contrastare direttamente con il valore del “fair play”, quale elemento costituzionale dell’Ordinamento sportivo. Motivo per cui la assenza di esiti dannosi a carico dell’avversario del calciatore sanzionato non può essere accolto come elemento fondante l’applicazione della attenuante generica ex art. 13, 2° comma, CGS. a) le modalità complessive della condotta.  L’applicazione della attenuante può, invece, essere valutata positivamente riguardo alle modalità complessive dell’azione. Queste sostanzialmente possono essere riportate a due coordinate: a1) la zona del corpo attinta dal colpo e a2) le modalità del colpo che viene inferto. In relazione al punto a1) (zona del corpo attinta dal colpo), questa Corte ha già affrontato i casi in cui l’azione gravemente antisportiva potrebbe beneficiare di una attenuazione della sanzione, limitandola ai casi in cui la contesa della palla, in una azione di gioco, comporti l’attingimento dell’avversario in parti del corpo strettamente legate alla medesima contesa della palla. Così, nella Decisione n. 119/CSA/2021-2022 (rel. Sferrazza), allegata anche da controparte, accogliendo la richiesta di diminuzione della sanzione, questa veniva motivata nel fatto che l’evento era sicuramente caratterizzato da eccessivo agonismo nella contesa della palla, e non da violenza gratuita, tenuto conto che l’avversario del sanzionato veniva attinto da un colpo alla caviglia, nel tentativo di recuperare la palla. In tal senso, la zona del corpo che viene colpita nella contesa agonistica può essere considerato un indice utile per la individuazione di elementi di maggiore o minore gravità della azione, pur sussumendola sempre sotto l’art. 39 CGS. Nel caso specifico del calciatore D., sembra che questo primo elemento costitutivo della modalità complessiva della condotta possa essere valutato positivamente, in quanto il colpo veniva inferto, durante una azione di gioco e con la palla a distanza di gioco, “tra il tallone e la caviglia” (cfr. referto suppletivo del sig. Gualtieri del 7 febbraio 2022): una zona del corpo, cioè, direttamente interessata dalla eventuale contesa della palla. Una valutazione totalmente negativa, invece, deve avere il secondo criterio costitutivo della modalità complessiva della condotta: quello individuato sub a2), e cioè le modalità del colpo che viene inferto. In tal senso, il supplemento del referto arbitrale è sufficientemente chiaro nel descrivere la intrinseca e gravissima pericolosità della azione di contrasto, che veniva effettuata “con il piede a martello e la gamba tesa” (cfr. referto suppletivo del sig. Gualtieri del 7 febbraio 2022). La valutazione negativa del secondo elemento costitutivo della coordinata sub a), le modalità complessive della condotta, non consente la riduzione della sanzione minima ex art. 39 CGS per applicazione della attenuante generica di cui all’art. 13, comma 2° CGS. Richiesta di riduzione, peraltro, neppure motivata da controparte con richiesta di applicazione di circostanza attenuante, ma solo con un generico riferimento ad una presunta (in realtà inesistente) identità con il caso di cui alla decisione n. 119/CSA/2021-2022. Ragionare diversamente, come fa il reclamante, e cioè consentire una riduzione della sanzione minima di cui all’art. 39 CGS (che ricordiamo prevede una sanzione minima di due giornate, salva l’applicazione di circostanze) per il solo fatto della riqualificazione giuridica dell’evento, cioè da condotta violenta a condotta gravemente antisportiva, significa precludere a questa Corte la possibilità di applicare la sanzione minima prevista ex art. 39 CGS ogni qual volta vi sia la errata qualificazione del giudice sportivo in questa tipologia di eventi che comporti la necessità di riqualificare l’evento, senza poter valutare, invece, tutte le componenti costitutive della modalità dell’azione, ai fini di stabilire se sia positivamente valutabile una riduzione oltre il minimo della sanzione, per intervento di una circostanza attenuante di quelle di cui alle coordinate indicate sopra, sub a1) e a2), perfettamente inquadrabili entro il perimetro dell’art. 13, 2° comma CGS.  In tal senso, e sinceramente, non si comprende come il reclamante, nella enfasi descrittiva, non veda la intima e sostanziale differenza tra la presente fattispecie e quella allegata a mo’ di precedente ritenuto identico. E la differenza consiste esattamente negli elementi indicati sopra, nel senso che nella decisione n. 119/CSA/2021-2022, la valutazione positiva in relazione alla richiesta di diminuzione della sanzione minima prevista dall’art. 39 CGS era motivata esattamente da una modalità di svolgimento della azione, che presentava una compresenza di elementi positivi: a1) la zona del corpo attinta, indice di una contesa diretta della palla; a2) le modalità del colpo che viene inferto, non dotato di pericolosità.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 159/CSA del 3 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND di cui al Com. Uff. n. 398/CS del 21.12.2021

Impugnazione – istanza: -   A.S.D. Real Ciampino Academy

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate effettive di gara la squalifica a carico del calciatore sanzionato “Per aver colpito con uno schiaffo un avversario” per effetto dell’applicazione dell’attenuante ex art. 13 lett. a) del CGS dell’aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui….Ai fini della decisione della presente controversia, in primo luogo, occorre valutare se sia corretta la qualificazione del fatto, che il Giudice Sportivo ha implicitamente operato in termini di condotta violenta ex art. 38 CGS in ragione della sanzione inflitta, ovvero se non si debba piuttosto accedere alla qualificazione del fatto quale condotta gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, CGS, mentre, per altro verso, risulta necessario ponderare la eventuale applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 13 lett. a) del CGS, invocata dalla reclamante.  A tal fine, va condotta una attenta disamina della refertazione arbitrale - cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, CGS - da cui emerge che il calciatore Bernardini “Dopo aver commesso fallo, veniva preso per il braccio sinistro dal numero 5 avversario a modo di pizzico e reagiva colpendolo, con uno schiaffo violento, con la mano destra, sul braccio sinistro del suo avversarlo”. Questa Corte ritiene che non sussistano dubbi sulla natura violenta del gesto, considerato il chiaro tenore della refertazione arbitrale, che evidenzia espressamente la violenza del colpo inferto dal calciatore B. La sanzione disciplinare, tuttavia, deve essere attenuata ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 1, lettera a), CGS, in quanto a determinare l’evento ha concorso il comportamento ingiusto altrui e più precisamente del calciatore della squadra avversaria, Sig. S. A., che ha afferrato con la propria mano destra il braccio sinistro del calciatore Bernardini a modo di pizzico, condotta per la quale lo stesso A.è stato squalificato per una giornata effettiva di gara con decisione resa a mezzo del medesimo Comunicato Ufficiale qui impugnato e che ha contribuito a provocare la reazione dell’atleta della società Real Ciampino.  Questa Corte, richiamato e confermato il proprio orientamento in ordine all’applicabilità dell’attenuante invocata dalla reclamante, ritiene che la condotta del calciatore A. non costituisca un normale fallo o contatto di giuoco, ma integri un gesto o episodio che, al contrario, esula da ogni dinamica del gioco stesso e risulta connotato dallo specifico requisito dell’ingiustizia, ponendosi dunque in contrasto con i principi della lealtà, della correttezza e della probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS. Un tale comportamento ingiusto e decorrelato dall’azione di gioco ha, quindi, nel caso di specie innescato la reazione sanzionata, che, se per la sua natura violenta va comunque ricondotta all’art. 38 del CGS, quanto all’entità della sanzione merita di scontare l’applicazione dell’attenuante ex art. 13 lett. a) del CGS dell’aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 157/CSA del 3 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 173/DIV del 25.12.2021

Impugnazione – istanza: - calc. F.C.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore “per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, nel tentativo di calciare il pallone, lo colpiva con i tacchetti all’altezza del fianco causandogli momentaneo dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (supplemento referto arbitrale)”….In relazione alla qualificazione giuridica dell’evento nella presente fattispecie, il Codice di Giustizia Sportiva distingue due tipologie di evento falloso: la condotta violenta, prevista all’art. 38 e la condotta gravemente antisportiva, prevista dall’art. 39.  L’art. 38, prevede, al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima indicata in 3 giornate di squalifica o a tempo determinato, potendosi raggiungere, nei casi più gravi, la squalifica fino a 5 giornate.  L’art. 39, prevede, sempre al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti e per quanto è rilevante in relazione alla presente fattispecie, una sanzione minima di 2 giornate di squalifica.  In relazione all’inquadramento degli elementi costitutivi delle due fattispecie, occorre riferirsi, piuttosto che a definizione codicistiche, che mancano, alla loro individuazione giurisprudenziale.  Per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF), mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla. Tenuta ferma questa distinzione, va affermato che dal referto arbitrale, unitamente al supplemento di referto, la condotta appare realmente caratterizzata da agonismo eccessivo e non da violenza. L’arbitro, in questo senso appare univocamente determinato, sia nel referto che nel supplemento, a caratterizzare in tal senso l’atto del C.. Infatti sia nel referto (“contrasta un avversario con uso di forza eccessiva”) che nel supplemento (“durante una azione di gioco, nel tentativo di colpire il pallone, veniva anticipato da un avversario e finiva per colpirlo”) vi sono elementi univoci per escludere un atto gratuitamente violento, riportando l’evento ad un contrasto di gioco, seppur scoordinato ed eccessivo, nella contesa della palla.  In questo senso, dunque, e limitatamente all’aspetto della qualificazione dell’atto, possono essere accolte le osservazioni del reclamante, tendenti a inquadrare l’evento all’interno dell’art. 39 (condotta gravemente antisportiva), piuttosto che all’interno dell’art. 38 (condotta violenta). Quindi, in questo senso, questa Corte riqualifica senz’altro l’evento quale condotta gravemente antisportiva a norma dell’art. 39 del CGS della FIGC.

Massima: Non possono invece essere condivise le richieste ulteriori e dunque non possono essere accolte le richieste di riduzione della squalifica da due giornate ad una, per i seguenti motivi.  L’art. 39, stabilisce come pena per gli atti gravemente antisportivi, la sanzione minima di due giornate, al netto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti. Il Giudice Sportivo, nell’applicazione della sanzione all’evento, qualificandolo come condotta violenta a norma dell’art. 38 (come abbiamo visto, secondo questa Corte erroneamente), applica però la attenuante generica prevista dall’art. 13, 2° comma del CGS, e riduce la sanzione minima prevista dall’art. 38 pari a 3 giornate, infliggendo solo 2 giornate di squalifica. Tale valutazione del Giudice Sportivo si fonda sulla valutazione delle modalità della azione e dalla assenza di conseguenze dannose a carico dell’avversario del C.. Nella sanzione del Giudice Sportivo, infatti, è specificato che tale misura attenuante viene determinata “valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario”. Tale argomentazione è ripresa anche dal reclamante, il quale, chiedendo la riqualificazione dell’evento ex art. 39, chiede che venga in ogni caso tenuta ferma l’applicazione della attenuante, ai fini della diminuzione della squalifica ad una sola giornata. Secondo questa Corte, le argomentazioni di cui sopra non possono essere condivise. Rimanendo agli aspetti segnalati dal giudice sportivo, sulla base del supplemento del referto arbitrale, i motivi che porterebbero alla applicazione della attenuante sono due (in questa fase resta indifferente la qualificazione dell’atto ex art. 38 o ex art. 39): a) le modalità complessive della condotta; b) assenza di conseguenze dannose a carico dell’avversario. Questi elementi vanno valutati in relazione alla loro effettiva consistenza.

Massima: Non può essere condivisa l’applicazione della attenuante avendo riguardo al punto a), cioè in riferimento alle modalità complessive dell’azione. Infatti, questa Corte ha già affrontato i casi in cui l’azione gravemente antisportiva potrebbe beneficiare di una attenuazione della sanzione, limitandola ai casi in cui la contesa della palla, in una azione di gioco, comporti l’attingimento dell’avversario in parti del corpo strettamente legate alla medesima contesa della palla. Così, nella Decisione n. 119/CSA/2021-2022 (rel. Sferrazza), accogliendo la richiesta di diminuzione della sanzione, questa veniva motivata nel fatto che l’evento era sicuramente caratterizzato da eccessivo agonismo nella contesa della palla, tenuto conto che l’avversario del sanzionato veniva attinto da un colpo alla caviglia, nel tentativo di recuperare la palla. In tal senso, la zona del corpo che viene colpita nella contesa agonistica può essere considerato un indice utile per la individuazione di elementi di maggiore o minore gravità della azione, pur sussumendola sempre sotto l’art. 39 CGS. Nel caso specifico del calciatore C., rileva che la parte del corpo attinta non sia localizzata nella parte bassa degli arti (indice di contesa della palla), ma la zona colpita è localizzata nella parte medio-alta del corpo (“finiva per colpirlo con la suola dello scarpino […] sul fianco”), indice di un intervento scomposto e con la parte dei tacchetti esposta verso la parte alta del corpo dell’avversario e quindi connotato da maggiore gravità e potenzialità dannosa. Azione scomposta e colpevolmente in ritardo (quindi potenzialmente più pericolosa, seppur sempre sussunta sotto l’art. 39 CGS) come confermato dallo stesso calciatore, il quale ammetteva di aver effettuato un intervento in ritardo, poiché sotto stress fisico dovuto ad eccessivo affaticamento. In questo senso, la preparazione fisica e teorica di atleti professionisti non consente di ritenere giustificato un intervento effettuato consapevolmente in ritardo e sotto stress fisico, poiché tali atleti sono consapevoli (devono essere consapevoli) che il corpo sotto stress fisico non risponde come da comandi ideati e quindi un intervento comandato ad un corpo sotto stress può divenire fonte di danneggiamento per l’avversario perché essenzialmente diverso dal prefigurato. In questo senso l’audizione del calciatore ha confermato, se vi fossero stati ancora dubbi, una grave carenza di responsabilità durante l’azione sanzionata. Quindi le modalità complessive dell’azione, individuate, per la presente fattispecie, nella zona del corpo avversario attinta, nel dichiarato stato di stress fisico del C., nel dichiarato colpevole ritardo nella azione, non consentono di applicare l’attenuante di cui all’art. 13, comma 2° del CGS.

Massima: Parimenti non può essere condivisa l’argomentazione di cui al punto b), circa l’applicazione della attenuante per assenza di conseguenze dannose a carico dell’avversario. Anzitutto, a fronte di una limitata giurisprudenza che tende ad applicare le attenuanti in assenza di conseguenze dannose (i.e.: Corte Sportiva d’Appello, decisione del 21 dicembre 2018, Reclamo F.C. APRILIA RACING CLUB), vi sono numerose pronunce che invece comportano sia la esclusione della concessione delle attenuanti per carenza di esiti dannosi e sia che comportano l’esclusione della valenza attenuante dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (ex multis, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF; Corte gius. Fed. Nel C.u. del 7 giugno 2012, n. 183; Corte gius. fed., in C.u. 153 del 12 febbraio 2020). A giudizio di questa Corte, la valutazione della gravità della condotta antisportiva nel caso specifico, anche ai fini della concessione delle attenuanti, non può essere effettuata ex post, in riferimento, cioè, agli esiti della azione fallosa, ma deve essere effettuata ex ante, sulla potenziale pericolosità dell’intervento, valutate tutte le circostanze concrete. Ragionare diversamente, comporterebbe una eccessiva deresponsabilizzazione degli atleti, i quali si vedrebbero rafforzati nella convinzione che, siccome un evento gravemente antisportivo possa essere valutato in maniera attenuata qualora non comporti danni per l’avversario, questo intervento eccessivo va sempre, e in ogni caso posto, in essere, nella mera speranza che non comporti effettivamente danni all’avversario; e ciò anche quando questo intervento venga posto in essere in condizioni di grave e consapevole limitazione della reattività del proprio corpo, per i vari motivi di stress fisico e/o stress psichico, come è nel caso della presente fattispecie. Quindi, questa Corte ritiene che nemmeno l’esame della circostanza di cui al punto b) possa consentire l’applicazione della attenuante di cui all’art. 13, comma 2°, CGS.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 147/CSA del 18 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 21/CS del 20 dicembre 2021

Impugnazione – istanza: - Sig. R.A.R.

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate la squalifica al calciatore perchè, "… con pallone non in gioco, appena al di fuori del terreno di gioco, spingeva e colpiva con una gomitata l'avversario facendolo cadere a terra e sbattere contro i tabelloni senza provocargli nessuna lesione successiva, consentendogli di proseguire la gara"….Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva, che la Corte ritiene di ravvisare nel caso di specie, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara. Infatti, il gesto del calciatore del Lamezia Terme non aveva alcun intento, né attitudine lesiva, come risulta dal referto arbitrale e ciò, in particolare, per il fatto che il contatto tra i due calciatori e l’impatto contro i tabelloni di bordo campo risultano essersi verificati quando la sfera era sì uscita dalla linea laterale del campo, ma immediatamente a seguito di detta uscita e quale epilogo di un’azione di gioco di contesa del pallone, tra il R. che ne proteggeva l’uscita e il calciatore avversario che ne tentava il recupero, che costituisce un unicum per la sua dinamica non isolabile in due autonomi momenti, l’uno di gioco e l’altro di non gioco.  Per tale motivo, la condotta del calciatore reclamante deve essere considerata gravemente antisportiva, siccome in ogni caso caratterizzata da irruenza, ma non anche violenta, con conseguente mitigazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 139/CSA del 14 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND di cui al Com. Uff. n. 331 del 10.12.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Ciampino Aniene Anninuovi

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate di gara la squalifica al calciatore “Per aver colpito con un pugno un avversario”….In particolare, ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare se sia corretta la qualificazione del fatto, che il Giudice Sportivo ha implicitamente operato in termini di condotta violenta ex art. 38 CGS in ragione della sanzione inflitta, ovvero se non si debba piuttosto accedere alla qualificazione del fatto quale condotta gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, CGS. A tal fine, va condotta una attenta disamina della refertazione arbitrale, da cui emerge che il calciatore B. “Nello svincolarsi di un avversario tirava un cazzotto a pugno chiuso sulla schiena del n. 8 della società Real San Giuseppe senza procurargli ulteriori danni fisici”. Gli elementi da considerare sono, quindi, lo scopo di svincolarsi da un avversario, il cazzotto a pugno chiuso inferto alla schiena dell’avversario, l’assenza di danni fisici. Alla luce di tali specifiche circostanze, in primo luogo, non si concorda con la tesi della reclamante nel punto in cui sostiene che il calciatore B. non avrebbe colpito l’avversario, bensì, avrebbe solamente tentato di colpirlo, stante il chiaro tenore del referto arbitrale - cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, CGS - dal quale emerge chiaramente la descrizione del gesto compiuto dall’atleta sanzionato.  Gli stessi elementi qualificanti il fatto in esame sopra ricordati ed emergenti dai documenti ufficiali di gara, tra loro combinati e attentamente valutati, tuttavia, inducono questa Corte a ritenere che nel caso di specie il calciatore B. non abbia posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS. La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che depongono per l’assenza di violenza l’unicità e repentinità dell’azione perpetrata dal calciatore B., nonché il fatto che il gesto sia stato posto in essere a gioco in svolgimento, allo scopo di svincolarsi da un avversario e l’assenza di conseguenze ai suoi danni. Una tale condotta, quindi, risulta censurabile ex art. 39, comma 1, CGS.

Massima:Non può, infine, trovare applicazione nel caso di specie l’attenuante ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, invocata in via subordinata dalla Società reclamante. Questa Corte conferma e richiama qui il proprio orientamento per il quale il “comportamento o fatto ingiusto altrui”, integrante presupposto essenziale per l’applicabilità dell’attenuante in esame, non può essere costituito da quello che, nel caso che ci occupa, è un normale fallo o contatto di giuoco (cfr. refertazione arbitrale), ma debba integrare un gesto o episodio che, al contrario, esuli dal normale evolversi della dinamica – anche ordinariamente fallosa – del gioco stesso, dovendo essere connotato dallo specifico requisito dell’ingiustizia e risultare dunque in contrasto con i principi informatori del CGS (art. 4, comma 1) della lealtà, della correttezza e della probità. Diversamente opinando, per ogni reazione antisportiva conseguente ad un fallo di gioco sarebbe dato di invocare l’attenuante dell’aver agito in stato di provocazione, con l’inammissibile conseguenza dell’applicazione sostanzialmente generalizzata dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), in palese contrasto con la ratio dell’istituto e le finalità delle norme federali volte a perseguire e sanzionare le condotte violente e/o antisportive.

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