Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0242/CSA del 7 Giugno 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n.132 del 14.05.2024
Impugnazione – istanza: Sig. R.M.
Massima: Ridotta all’allenatore la squalifica da 7 a 5 giornate di gara “Per avere protestato, al termine della gara, nei confronti dell’Arbitro, al quale, dopo la notifica dell'espulsione, rivolgeva anche reiterate espressioni offensive, tentando di venire a contatto con il medesimo non riuscendovi solo per l'intervento dei propri dirigenti. Inoltre, al termine della gara, entrava indebitamente nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale protestando per la direzione di gara e costringendo l'Arbitro a richiedergli più volte ( 2 ) di allontanarsi”….. “Al termine della gara dopo il triplice fischio, con il risultato di 3 a 2 in favore del Grosseto il Mister con fare minaccioso si avvicina per protestare per la direzione di gara. A suo dire non uniforme. Alla notifica del provvedimento il suo stato emotivo degenera completamente, il solo intervento di 2 o tre Dirigenti della sua squadra locale evita un possibile confronto ravvicinato. Non riuscendo più ad entrare in contatto con il direttore di gara mi rivolge una serie indefinita di epiteti irriguardosi carichi di rabbia feroce. Al termine della doccia con la pretesa di venire a chiedere scusa in presenza del suo direttore sportivo e del componente OT can d, si siede senza il permesso in spogliatoio ed inizia una lunga conversazione priva di reale contenuto costruttivo, finalizzato a ledere l'integrità personale dell'arbitro. Dopo averlo ascoltato lo invito ad uscire e solo al secondo invito se ne va.”… “In supplemento al comunicato inviato sono a riportare le parole testuali del mister espulso. Sei una testa di cazzo, un gran coglione, che cazzo ci vieni a fare qui, ma ritorna a casa tua figlio di puttana.”… “In supplemento al comunicato inviato sono a riportare l'atteggiamento del mister in spogliatoio. Tiene un atteggiamento di proteste nei miei confronti criticando la direzione di gara.”…Questa Corte ritiene di dover accedere ad una riduzione della sanzione inflitta, in ragione della ponderazione della condotta complessivamente considerata, anche in considerazione del fatto che il contegno mantenuto dall’allenatore all’interno dello spogliatoio dell’Arbitro non sembra avere connotati di rilevanza disciplinare. Inoltre, il comportamento del tesserato sanzionato deve essere inquadrato e qualificato, anche in termini sanzionatori, sotto il profilo della continuazione, che risulta collegare le singole fattispecie descritte e delineate negli atti di gara, ferma comunque l’indubitabile connotazione offensiva delle espressioni proferite all’indirizzo dell’Arbitro stesso.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0206/CSA del 23 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. del Settore Giovanile e Scolastico n. 098 del 20.03.2024
Impugnazione – istanza: - Sig. C.B.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore con 5 giornate di squalifica perché “ Espulso per condotta irrispettosa, pronunciava frasi ingiuriose nei confronti dell’Arbitro.”…riferiva le seguenti parole: “Stai a fare il fenomeno”. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare, il Bellucci mi riferiva le seguenti parole: "Vai a cagare coglione, ora vai a raccontarlo a casa”. La squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta deve essere confermata, considerato che la stessa scaturisce evidentemente dalla sommatoria tra la squalifica conseguente all’espulsione irrogatagli per essere uscito dall’area tecnica e aver protestato irrispettosamente all’indirizzo del Direttore di Gara, e quella di 4 giornate per la indubitabile condotta offensiva verso lo stesso Arbitro, stante il tenore letterale delle espressioni refertate.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0052/CSA del 16 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 37 del 24.10.2023
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Licata Calcio - Sig. R.G. - calciatore C.B.
Massima: Confermata la decisione del giudice Sportivo che ha sanzionato l’allenatore con 5 giornate di squalifica perché “Allontanato per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo della Terna Arbitrale, al termine della gara reiterava la condotta all'indirizzo di un A.A. (RA - RAA)”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 142/CSA del 14 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 062/Campionati Giovanili del 15.12.2021
Impugnazione – istanza: - S.S. Città di Campobasso S.r.l.
Massima: Ridotta da 6 a 5 giornate di gara la squalifica all’allenatore che “Al termine dell'incontro, impediva alla terna di abbandonare il terreno di giuoco; quindi si recava dinanzi alla porta dello spogliatoio arbitrale, impedendo alla terna di accedervi per qualche minuto. Infine, dopo che quest'ultima riusciva ad entrare nello spogliatoio, colpiva la porta con un violento calcio. In tali frangenti pronunciava offese e minacce nei confronti degli ufficiali di gara.”…Alla luce, anche, dei chiarimenti ricevuti dall’arbitro, la Corte ritiene che la condotta posta in essere dal tecnico non può considerarsi svolta “in un unico contesto” - come sostenuto nel reclamo in esame - dovendosi al contrario rilevare come essa non si è affatto esaurita sul terreno di giuoco in coincidenza con la fine della gara, allorquando il … ha approcciato per la prima volta la terna arbitrale per contestare le scelte tecniche adottate dall’arbitro in corso di gara; essa si è invece protratta per un apprezzabile periodo di tempo, e in luoghi diversi, avendo il … continuato a perpetrare la condotta ostruzionistica fino alla porta dello spogliatoio impedendone a lungo l’accesso (“solo dopo qualche minuto la terna poteva accedere allo spogliatoio”); venendo appunto in rilievo, ai fini della irrogazione della sanzione, la “reiterazione” o comunque la “continuazione” della condotta irriguardosa; infine aggravata dal calcio violentemente sferrato alla porta dello spogliatoio “al momento della chiusura” e dalle offese e minacce profferite dal tecnico all’indirizzo degli ufficiali di gara.