Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0144/CSA del 21 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 77 del 18.01.2024

Impugnazione – istanza: - Orvietana Calcio S.r.l./Ghiviborgo VDS

Massima: La preliminare eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso al Giudice Sportivo, sul duplice presupposto della non contestuale trasmissione del preannuncio di reclamo e dell’autorizzazione all’addebito sul conto campionato del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, nonché dell’omesso invio alla controparte della prova di tale trasmissione, è infondata, in quanto frutto di una distorta lettura del combinato disposto degli artt. 48, comma 2, e 65 C.G.S.. Premesso che la GSD Ghiviborgo ha dato prova di avere inviato (alla segreteria del Giudice Sportivo) l’autorizzazione all’addebito, nello stesso giorno dell’invio della dichiarazione di preannuncio, quindi senza alcuna alterazione del termine di cui all’art. 67, comma 1, comma, 2 C.G.S. e con ciò sostanzialmente osservando anche il requisito della contestualità, nessuna disposizione prevede l’onere, a carico della società ricorrente/reclamante, di notiziare la controparte di tale adempimento, peraltro di natura eminentemente amministrativa e funzionale ad incardinare il procedimento, ma che nulla ha a che vedere con la regolare instaurazione del contraddittorio.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0120/CSA del 25 Gennaio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 69 del 22.12.2023

Impugnazione – istanza: - G.S. Arconatese 1926

Massima: Il ricorso è inammissibile per il mancato rispetto dei termini previsti nell’art. 71 CGS, commi 2 e 3, in quanto sia il preannuncio di reclamo che il reclamo stesso sono stati depositati in data 28 dicembre 2023 e quindi in data successiva alla scadenza dei termini previsti dalle suddette norme.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0067/CSA del 5 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico FIGC, di cui al Com. Uff. n. 042/Campionati Giovanili del 03.11.2023

Impugnazione – istanza: - Calcio Lecco 1912 Srl

Massima: E’ inammissibile per tardività il reclamo avverso la squalifica del calciatoreInfatti, a fronte della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.042 - recante la sanzione impugnata - avvenuta in data 03.11.2023, la società Lecco ha depositato il preannuncio di reclamo tramite l’apposita piattaforma di Processo Sportivo Telematico Figc solo in data 08.11.2023 (5 giorni dopo, a fronte del termine di 2 giorni previsto dall’art.71, comma 2, del C.G.S.). Considerata tale violazione, la società Lecco avrebbe dovuto depositare i motivi di reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale (come previsto dall’art.71, comma 3, del C.G.S. per il caso di mancato – tempestivo - deposito del preannuncio di reclamo), avendo, invece, provveduto all’incombente solo il successivo 10.11.2023 (che avrebbe comportato il rispetto del termine di 5 giorni dal deposito del preannuncio come previsto dal comma 5 dell’art.71 del C.G.S. solo in caso di rispetto del precedente termine di cui al comma 2, che, invece, nel caso di specie risulta  violato).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0047/CSA del 14 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 98 del 13.12.2023

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Active Network Futsal/Meta Catania

Massima: E’ inammissibile il reclamo avvero la sanzione della perdita della gara inflitta dal giudice sportivo poiché tardivo…Il C.U. n.98 con il quale è stata pubblicata la decisione oggetto di reclamo è del 13 ottobre 2023. Sotto un primo profilo l’art 71 comma 2 del C.G.S. stabilisce che “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare". Nel caso in esame, la società reclamante ha trasmesso il preannuncio di reclamo a mezzo PEC in data 17.10.2023, e dunque oltre il termine di due giorni previsto dalla norma citata, anche tenuto conto della circostanza che il termine del 15 ottobre cadeva di domenica (giorno festivo) e che, a norma dell’art. 52, comma 4, C.G.S. il termine avrebbe dovuto essere postergato al 16.10.2023. Sotto altro profilo l’art 71 comma 3 del C.G.S. stabilisce che “Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”. Ne consegue che la società reclamante avrebbe dovuto depositare il reclamo presso la Segreteria di questa Corte entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della Decisione del Giudice Sportivo e, pertanto, entro il termine ultimo del 18.10.2023. Poiché il deposito del reclamo sulla piattaforma digitale-telematica PST-FIGC è stato eseguito dalla reclamante soltanto in data 20.10.2023, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0042/CSA del 7 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 28 del 03.10.2023

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Barletta 1922

Massima: Inammissibile il reclamo per tardività. Secondo il disposto dell’art 71 comma 2 del CGS “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello nazionale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare". Il C.U. sul quale è stata pubblicata la decisione oggetto di reclamo è del 3 ottobre 2023. La soc. Barletta ha trasmesso il preannuncio di reclamo per pec il 5 ottobre 2023 ma caricato lo stesso sul PST il 6 ottobre 2023, oltre il termine di due giorni previsto dalla norma citata. Ne consegue che, nel caso di specie, ai fini della decorrenza del termine di 5 giorni per la proposizione del reclamo di cui all'art. 71, comma 3, CGS, non risulta applicabile quanto disposto dal terzo periodo del comma 5 dello stesso art.  71, CGS, che prevede quale dies a quo quello di ricezione di copia dei documenti - tempestivamente - richiesti. Essendo il deposito del reclamo avvenuto il 10 ottobre 2023, decorsi cioè 7 giorni e non 5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, sullo stesso, ai sensi dell’art 71, comma 3, CGS, questa Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0033/CSA del 2 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 31 del 10.10.2023

Impugnazione – istanza: - Monte Prodeco S.r.l. - calciatore F.G.

Massima: E’ inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore poiché il preannuncio di reclamo è stato depositato (mediante caricamento sul PST) in data 13.10.2023, quindi oltre il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata (10.10.2023), così come previsto dall’art. 71, comma 2, C.G.S.. Benvero, pur a fronte dell’inefficacia del preavviso, il reclamo avrebbe comunque potuto produrre i suoi effetti, ove depositato entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione della decisione: tuttavia, come si è detto, il deposito è avvenuto (mediante caricamento sul PST) solo in data 17.10.2023, quindi ben oltre il suddetto termine di cui all’art. 71, comma 3, C.G.S..

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 177/CSA del 22 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 LND-FIGC, di cui al Com. Uff. n.673 del 18.02.2023

Impugnazione – istanza: ASD Gear Piazza Armerina/ASD GS Giovinazzo C5

Massima:seppure la consegna del preannuncio di reclamo, peraltro privo della richiesta di trasmissione dei documenti ufficiali di gara, inoltrato il 19 febbraio 2023 dalla società Gear Piazza Armerina alla società Giovinazzo, non sia andata a buon fine (cfr. Avviso di mancata consegna del 19.02.2023 ore 20:20:35 in atti), con causale Il messaggio è stato rifiutato dal sistema, tuttavia, il reclamo è stato inoltrato, questa volta con esito positivo della trasmissione pec anche alla società Giovinazzo, in data 23.02.2023 e, pertanto, entro 5 giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale impugnato, come prescritto dall’art. 71, comma 3, del C.G.S. Di conseguenza ogni eventuale profilo di inammissibilità risulta superato.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 124/CSA del 1 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 20.12.2022

Impugnazione – istanza: Sig.ra L.G.

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto dalla madre del calciatore sanzionato con la squalifica in quanto il preannuncio di reclamo non solo è stato inoltrato oltre il termine di cui all’art. 71, comma 2, C.G.S., ma, per di più, risulta sottoscritto personalmente dal giovane calciatore che, in quanto minore di età, è privo della capacità di agire (non a caso il reclamo risulta invece sottoscritto dalla di lui madre, quale esercente la potestà genitoriale).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 144/CSA del 14 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 370 del 16.12.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. PGS Luce Messina/ FUTSAL POLISTENA

Massima: Il reclamo della società in merito alla mancata disputa della gara è inammissibile sotto un duplice profilo….In violazione dell’art. 71, commi 2 e 3, C.G.S., difatti, la reclamante non risulta aver prodotto alcun preannuncio di reclamo nei termini fissati dalla norma, né il reclamo stesso risulta essere stato inviato alla controparte

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it