Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 142/CSA del 14 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 062/Campionati Giovanili del 15.12.2021

Impugnazione – istanza: - S.S. Città di Campobasso S.r.l.

Massima: Ridotta da 6 a 5 giornate di gara la squalifica all’allenatore che “Al termine dell'incontro, impediva alla terna di abbandonare il terreno di giuoco; quindi si recava dinanzi alla porta dello spogliatoio arbitrale, impedendo alla terna di accedervi per qualche minuto. Infine, dopo che quest'ultima riusciva ad entrare nello spogliatoio, colpiva la porta con un violento calcio. In tali frangenti pronunciava offese e minacce nei confronti degli ufficiali di gara.”…Alla luce, anche, dei chiarimenti ricevuti dall’arbitro, la Corte ritiene che la condotta posta in essere dal tecnico non può considerarsi svolta “in un unico contesto” - come sostenuto nel reclamo in esame - dovendosi al contrario rilevare come essa non si è affatto esaurita sul terreno di giuoco in coincidenza con la fine della gara, allorquando il … ha approcciato per la prima volta la terna arbitrale per contestare le scelte tecniche adottate dall’arbitro in corso di gara; essa si è invece protratta per un apprezzabile periodo di tempo, e in luoghi diversi, avendo il … continuato a perpetrare la condotta ostruzionistica fino alla porta dello spogliatoio impedendone a lungo l’accesso (“solo dopo qualche minuto la terna poteva accedere allo spogliatoio”); venendo appunto in rilievo, ai fini della irrogazione della sanzione, la “reiterazione” o comunque la “continuazione” della condotta irriguardosa; infine aggravata dal calcio violentemente sferrato alla porta dello spogliatoio “al momento della chiusura” e dalle offese e minacce profferite dal tecnico all’indirizzo degli ufficiali di gara.

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