F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0059/CFA pubblicata il 17 Gennaio 2022 (motivazioni) – Sig. Filippo Di Antonio

 

Decisione/0059/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0071/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Paola Palmieri –Componente

Federica Varrone - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0071/CFA/2021-2022 proposto in data 21.12.2021 dal Sig. Filippo Di Antonio, nella sua qualità di Copresidente per la società Pol. D. Torrese per la stagione sportiva 2021/2022;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regione Abruzzo LND - Comunicato Ufficiale n. 37 del 16.12.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14 gennaio 2022, l’Avv. Federica Varrone e uditi l’Avv. Paoluzzi per il sig. Di Antonio e l’Avv. Liberati per la Procura Federale;

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di avviso di conclusione delle indagini prot. 2587/180pfi21-22/PM/rn del 19 ottobre 2021 il Procuratore Federale Interregionale contestava al sig. Filippo Di Antonio, all’epoca dei fatti Copresidente dotato di poteri di rappresentanza della Pol. D. Torrese:

- la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel commentare le determinazioni assunte dal Comitato Regionale Abruzzo in merito all’assegnazione dei diritti televisivi per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021 - 2022, leso l’onore, il prestigio e il decoro propri del Comitato Regionale Abruzzo (inteso quale articolazione funzionale periferica della L.N.D.) e, per l’effetto, più in generale anche quelli propri dei soggetti persone fisiche che ne costituiscono l’organigramma di governo e rappresentanza, mediante le seguenti frasi ed espressioni pronunciate nel corso di una intervista rilasciata alla trasmissione televisiva “Diretta GOL”, andata in onda in data 19.09.2021 sull’emittente televisiva SUPER (di cui peraltro lo stesso è anche editore) : “(…) abbiamo ricevuto tante intimidazioni da parte del Comitato (dal minuto 0.15 della 1^ registrazione in atti) (…). Mi viene da pensare che chi ha fatto questa cosa (…) non è capace di gestire (dal minuto 0.40 della 1^ registrazione in atti) (...) a mio modo di vedere il Presidente MEMMO farebbe bene a fare un passo indietro (dal minuto 0.52 della 1^ registrazione in atti) (…) Credo ci sia una non trasparenza di tutto (dal minuto 0.09 della 2^ registrazione in atti) (…) Lo scorso anno il Presidente MEMMO si doveva candidare doveva essere eletto ha avuto paura di mettersi contro delle persone (dal minuto 0.12 della 2^ registrazione in atti) (…) Il calcio con questi elementi soprattutto quello primario regionale non possa andare da nessuna parte (…) non sono persone che possono darci nessun lustro e non possono rappresentare quantomeno la mia società perché credo non hanno le caratteristiche per poter fare nulla non sono capaci (dal minuto 1.27 della 2^ registrazione in atti)”.

La contestazione veniva estesa, ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche alla Pol. D. Torrese.

La Procura Federale Interregionale rilevava che il procedimento disciplinare, avente ad oggetto “ Dichiarazioni lesive rilasciate dal Sig. Filippo Di Antonio, Copresidente della Soc. Pol. D. Torrese nei confronti degli Organi federali”, era stato iscritto nel registro dei procedimenti al n. 180 pfi 21-22 e che nel corso dell’attività istruttoria erano stati acquisiti diversi documenti, fra i quali assumevano particolare valenza dimostrativa:

- la copia della nota con relativi allegati trasmessa all’Ufficio dalla Segreteria del Comitato Regionale Abruzzo in data 08.10.2021;

- n. 2 copie in formato mp4 contenenti, per estratto, l’intervista rilasciata dal sig. Filippo Di Antonio all’emittente televisiva SUPER, nel corso della trasmissione “Domenica GOL” andata in onda in data 19.09.2021;

- la copia del foglio di censimento della società Pol. D. Torrese per la stagione sportiva 2021 – 2022.

Con la predetta comunicazione, il Procuratore Federale Interregionale avvisava i soggetti sottoposti alle indagini:

- della facoltà di nominare un difensore di fiducia;

- della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento entro 5 giorni dall’avvenuta notifica della comunicazione;

- della facoltà di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di 7 giorni dalla notifica della comunicazione o in alternativa di essere sentiti nelle date del 25.10.2021 e/o 26.10.2021;

- della facoltà di convenire l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata oppure, ove previsto dall’ordinamento federale, l’adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti tipizzati, ai sensi dell’art. 126, comma 1, C.G.S..

Il Procuratore Federale Interregionale, inoltre, informava i sopra indicati soggetti della facoltà di indicare nel primo atto difensivo l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le comunicazioni e che, in difetto, le comunicazioni successive alla prima sarebbero state effettuate, ai sensi dell’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al momento del tesseramento o successivamente modificato, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata della società di appartenenza al momento della comunicazione stessa o dell’ultima società per la quale il soggetto avvisato risultava essere stato tesserato.

2. Dall’esame del fascicolo di primo grado, risulta che in data 22 ottobre 2021 l’avv. Antonio Paoluzzi, quale difensore di fiducia della società sportiva Pol. D. Torrese, inviava alla Procura una pec recante il seguente oggetto: “prot.2587/180 pfi 21-22/pm/rn richiesta atti del procedimento e contestuale richiesta di contatto con il Procuratore Federale ai fini della valutazione di patteggiamento ex art.126 C.G.S.”.

Alla detta pec risulta allegato un unico file denominato “Pol. D. Torrese” contenente istanza debitamente sottoscritta dal Presidente della società sportiva, sig. Rondolone Giandomenico, e da esso procuratore, procura alle liti, documento d’identità del sig. Rondolone Giandomenico e dell'avv. Antonio Paoluzzi.

Nel testo del messaggio, l’avv. Paoluzzi, nella qualità di difensore di fiducia della società sportiva, in persona del Presidente sig. Rondolone Giandomenico, chiedeva l’invio degli atti del procedimento e di esser contattato dal Procuratore Federale competente ai fini di valutare/convenire ex art.126, comma 1, del C.G.S. l’applicazione di una sanzione.

L’avv. Paoluzzi, inoltre, invitava la Procura a trasmettere ogni ulteriore e successiva comunicazione presso il proprio domicilio “(Studio Avv. Antonio Paoluzzi sito in Teramo, alla via Della Banca n. 14, cell. 3283374403, mail:

paoluzzi.antonio@pec.avvocatiteramo.it”). Detto indirizzo coincide con quello indicato nella procura alle liti come domicilio eletto.

3. Con atto dell’8 novembre 2021 prot. 3164/180pfi 21-22/PM/rn, la Procura Federale Interregionale, ritenuto che dalle risultanze probatorie acquisite era emersa l’ascrivibilità dell’addebito contestato al sig. Filippo Di Antonio, deferiva quest’ultimo e la società Pol. D. Torrese innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo.

In particolare, la Procura Federale Interregionale riteneva che il sig. Filippo Di Antonio, nel commentare le determinazioni assunte dal Comitato Regionale Abruzzo in merito all’assegnazione dei diritti televisivi per il Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2021/2022, aveva arrecato grave offesa al prestigio e al decoro propri del Comitato Regionale Abruzzo (inteso quale articolazione funzionale periferica della FIGC L.N.D.) e, per l’effetto, più in generale anche a quelli propri dei soggetti persone fisiche che ne costituiscono l’organigramma di governo e rappresentanza; tutto ciò mediante l’utilizzo delle espressioni pronunciate nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione televisiva “Diretta GOL” andata in onda in data 19.09.2021, sull’emittente televisiva SUPER.

Le frasi, parole ed espressioni pronunciate dal sig. Filippo Di Antonio venivano considerate contrarie agli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, “in quanto non soltanto obiettivamente offensive poiché tali da ledere direttamente il prestigio ed il decoro propri del Comitato Regionale Abruzzo e dei suoi organi (persone fisiche) decisionali e di governo, ma anche travalicanti qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione, nonché idonee a gettare discredito sul Comitato Regionale Abruzzo revocando in dubbio le capacità professionali proprie degli organi (persone fisiche) di governo dello stesso nell’organizzazione dell’attività calcistica periferica loro demandata; tutto ciò con conseguente nocumento per l’immagine e la credibilità del Comitato Regionale Abruzzo e della Lega Nazionale Dilettanti, di cui il primo è un’articolazione periferica”.

La Procura faceva conseguire, ex artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del C.G.S., la responsabilità diretta della società POL. D.

TORRESE.

L’atto di deferimento risulta indirizzato a:

4. Con memoria del 30.11.2021, si costituiva in giudizio il sig. Filippo Di Antonio che lamentava che tra gli atti del procedimento trasmessi dal Tribunale Federale non risultava allegata la pec del 22.10.2021 indirizzata alla Procura Federale, contenente, tra l’altro l’elezione di domicilio presso l’avv. Paoluzzi.

In particolare, il deferito depositava la scansione di detta pec (all. 4 alla memoria di primo grado), unitamente alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna all’indirizzo di posta elettronica della Procura Federale.

Sulla base delle esposte circostanze fattuali, il deferito lamentava che la Procura Federale, seppure aveva contattato l’Avv. Paoluzzi al fine di valutare il patteggiamento ex art. 126 C.G.S., non aveva trasmesso i richiesti “atti del procedimento” ed aveva notificato l’atto di deferimento presso un indirizzo PEC differente dal domicilio eletto.

Il deferito osservava che, per effetto dell’errore nell’indicazione dell’indirizzo PEC nell’atto di deferimento, anche la data di fissazione dell’udienza per il giorno 6 dicembre 2021 era stata erroneamente notificata in data 12 novembre 2021 presso la PEC societaria anziché presso il domicilio eletto.

Il sig. Di Antonio osservava di aver avuto contezza del notificato deferimento e dell’avvenuta fissazione di udienza solo in data 22.11.2021 e di aver immediatamente richiesto al Tribunale Federale Territoriale copia degli atti del procedimento, che venivano inviati presso il domicilio eletto in data 23.11.2021.

In diritto, il deferito eccepiva:

i) l’improcedibilità e/o nullità e/o irricevibilità e/o inammissibilità del deferimento per violazione dell’art. 123 C.G.S. comma 1, 2 e 3, con conseguente violazione del diritto di difesa e del giusto processo artt. 24 e 111 Cost.;

ii) l’improcedibilità e/o nullità e/o irricevibilità e/o inammissibilità del deferimento per violazione dell’art. 126 C.G.S. comma 1, 2 e 3, con conseguente violazione del diritto di difesa e del giusto processo;

iii) la nullità e/o improcedibilità e/o irricevibilità e/o inammissibilità del deferimento per violazione dell’art. 53 C.G.S., con conseguente violazione dei termini e del diritto di difesa;

iv) la nullità e/o improcedibilità e/o irricevibilità e/o inammissibilità del deferimento per violazione dell’art. 124 C.G.S., con conseguente violazione dei termini perentori di notifica del deferimento;

v) nel merito, l’infondatezza delle contestazioni, con richiesta di applicazione, in via subordinata, delle circostanze attenuanti.

5. All’udienza del 14 gennaio 2022 l’Avv. Paoluzzi, in rappresentanza del sig. Di Antonio, si riportava ai propri scritti difensivi ed alle relative eccezioni preliminari; la Procura Federale negava l’avvenuto ricevimento ad opera del legale del deferito della richiesta “atti del Procedimento”.

6. Con decisione depositata in data 16 dicembre 2021 il Tribunale Federale Territoriale ha inflitto al sig. Di Antonio la sanzione della inibizione di g. 60 ed ha prosciolto la soc. Pol. Torrese dagli addebiti contestati.

In particolare, il Tribunale di primo grado ha respinto l’eccezione preliminare in rito di nullità della notifica dell’atto deferimento, in quanto, a fronte della contestazione della Procura Federale di mancata ricezione della richiesta degli atti del procedimento da parte del sig. Di Antonio, il difensore avrebbe dovuto produrre non solo la copia analogica del documento informatico (messaggio pec) ma anche la relativa conformità al documento originale (file “eml”), come prescritto dall’art. 23 CAD.

Nel merito il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità del deferito.

7. Il Sig. Filippo Di Antonio, con tempestivo atto del 21 dicembre 2021, ha proposto reclamo avverso la predetta decisione.

La Procura Federale non si è costituita in giudizio.

8. All'udienza del 14 gennaio 2022, tenutasi in videoconferenza, è comparso per il reclamante l’avv. Paoluzzi che, rilevata in via preliminare la mancata costituzione della Procura, ha insistito per l’accoglimento del gravame. Per la Procura Federale è comparso l’avv. Liberati che ha chiesto la conferma della decisione di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come accennato nella esposizione in fatto, la Procura Federale, pur non costituendosi ritualmente nel presente giudizio e senza depositare nei termini di cui all’art. 103, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva alcuna memoria e/o documenti, ha partecipato alla discussione – da remoto - innanzi a questa Corte Federale d’Appello ed ha svolto le proprie difese orali.

La Sezione ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Deve premettersi che l’art. 103, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che “ Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino atre giorn prima delladata fssata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti”.

Questa Corte ha avuto modo di osservare che la richiamata disposizione codicistica - secondo cui fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti – “deve essere ragionevolmente intesa nel senso secondo cui lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione” e che  “la scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio della parte che intende meramente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere” (Corte federale d’appello, n. 049/CFA-2021-2022).

L’avv. Liberati, per la Procura Federale, è stato pertanto ammesso alla odierna udienza di discussione del reclamo ed ha svolto le proprie difese orali nei limiti sopra delineati, concludendo nel senso del rigetto del reclamo.

2. Il reclamo è affidato a plurimi motivi.

Con il primo motivo il sig. Filippo Di Antonio reitera l’eccezione di improcedibilità e/o nullità e/o irricevibilità e/o inammissibilità del deferimento per omessa notifica presso il domicilio eletto e censura specificatamente la decisione per aver ritenuto che, a fronte dell’eccezione della Procura di mancata ricezione dell’atto contenente l’elezione di domicilio, avrebbe dovuto produrre non solo la copia analogica del documento informatico (messaggio pec) ma anche la relativa conformità al documento originale (file “eml”), come prescritto dall’art. 23 CAD.

Con gli ulteriori motivi di reclamo il sig. Filippo Di Antonio ripropone le eccezioni di rito formulate nella memoria depositata in primo grado e, segnatamente:

- l’improcedibilità e/o nullità e/o irricevibilità e/o inammissibilità del deferimento per violazione dell’art.123 C.G.S. comma 1, 2 e 3, con conseguente violazione del diritto di difesa e del giusto processo artt. 24 e 111 Cost;

- l’improcedibilità e/o nullità e/o irricevibilità e/o inammissibilità del deferimento per violazione dell’art.126 C.G.S. comma 1,2 e 3, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo;

- la nullità e/o improcedibilità e/o irricevibilità e/o inammissibilità del deferimento per violazione dell’art.53 C.G.S., con conseguente violazione dei termini e del diritto di difesa;

- la nullità e/o improcedibilità e/o irricevibilità e/o inammissibilità del deferimento per violazione dell’art. 124 C.G.S., con conseguente violazione dei termini perentori di notifica del deferimento.

Il reclamante, inoltre, censura nel merito la sentenza impugnata lamentando l’errata valutazione dei fatti e degli elementi di prova sul diritto di critica e l’omessa motivazione sull’applicazione delle circostanze attenuanti.

Il sig. Filippo Di Antonio infine chiede al Presidente dell’adita Corte federale di appello, ex art. 46 comma 3 Lett. c), l’invio di opportuna segnalazione alla Commissione Federale di Vigilanza per l’applicazione delle sanzioni più opportune e l’invio degli atti alla Procura Federale ai fini dell’accertamento delle gravi condotte poste in essere dal Comitato Regione Abruzzo nella gestione dei diritti televisivi.

3. In via preliminare, si osserva che il sig. Di Antonio ha depositato unitamente al reclamo il file “eml” relativo all’avvenuta notifica a mezzo pec alla Procura Federale in data 22.10.2021 della “richiesta atti del procedimento”, con allegati procura alle liti, elezione di domicilio e documenti di identità (all. 15 del reclamo). Risultano anche depositati i file “eml” delle ricevute di accettazione e consegna di detta pec (all. 15 b e c del reclamo).

Il Collegio ritiene ammissibile detta produzione documentale.

L’art. 101 del C.G.S.– in perfetta aderenza all’impostazione secondo cui il giudizio d’appello di caratterizza tendenzialmente quale revisio prioris instantiae – prevede che “possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso”.

Anche l’art. 23, comma 7, del Codice CONI contiene una norma analoga (“ Possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell’atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati”), così come l’art. 36-bis, comma 3, del Codice di giustizia sportiva previgente (“Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte”).

Nel caso in esame risultano rispettati tutti i presupposti previsti dalla citata previsione normativa, in quanto il deposito dei file “eml” è analiticamente indicato nel reclamo e risulta comunicato alla Procura Federale con pec del 21.12.2021 (v. all. 15 a, b e c).

L’ammissibilità della produzione documentale consente di considerare assorbite le ulteriori questioni poste dal reclamante nel primo motivo di ricorso, sulla base del criterio della ragione più liquida (sull’applicabilità di tale principio al processo sportivo, ex multisColleg o di Garanzia, decis oni nn. 15/2016, 83/2017 e 10/2018).

4. Ritenuto documentalmente provato che in data 22.10.2021 il sig. Di Antonio ha inviato, per il tramite del proprio difensore, la comunicazione di richiesta degli atti del procedimento, con allegata procura contenente l’elezione di domicilio, occorre verificare quali conseguenze processuali derivano dall’avvenuta notifica dell’atto di deferimento presso un indirizzo diverso da quello indicato.

Il sig. Di Antonio ripropone al riguardo le eccezioni di rito rimaste assorbite nella decisione impugnata lamentando che, in considerazione dell’omessa notifica presso il domicilio eletto, l’atto di deferimento sarebbe improcedibile e/ nullo e/o irricevibile e/o inammissibile:

- per violazione del pieno contraddittorio, del  diritto di difesa e del giusto processo ex artt. 24 e 111 Costituzione, in quanto in assenza della documentazione richiesta, “non ha potuto in alcun modo eseguire le opportune valutazioni e considerazioni propedeutiche alla redazione della memoria difensiva volta a chiarire la propria posizione e/o essere sentito in audizioni per i medesimi incombenti ed ottenere, ex art. 125, un’attenta analisi dei fatti ad opera della Procura Federale e quindi la dovuta archiviazione” (1° eccezione della memoria del 30.11.2021 riproposta in sede di reclamo);

- per violazione dell’art. 126 comma 1, 2 e 3 CGS, non essendo stato possibile “valutare” un possibile accordo con la Procura Federale (2° eccezione della memoria del 30.11.2021 riproposta in sede di reclamo);

- per violazione dell’art. 53 comma 1, 2 e 3 CGS, in quanto, “ per ragioni ad esso non imputabili, si è trovato dovuto spiegare le proprie difese nel minor termine di 8 giorni (data di ricezione degli atti del procedimento ad opera del Tribunale Federale 23.11.2021 – termine ultimo deposito memorie 2.12.2021)”, con conseguente ingiustificata contrazione del proprio diritto di difesa (3° eccezione della memoria del 30.11.2021 riproposta in sede di reclamo);

- per violazione dell’art. 124 CGS, in quanto, si sarebbe verificato lo spirare del termine perentorio ivi previsto (4° eccezione della memoria del 30.11.2021 riproposta in sede di reclamo).

4.1 I suindicati motivi per la loro stretta connessione vengono trattati congiuntamente.

Al fine di accertare la corretta comunicazione dell’atto di deferimento al sig. Di Antonio, occorre fare riferimento all’art. 53 C.G.S. (applicabile alle società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche a decorrere dal 1° luglio 2021) il cui comma 5, stabilisce che:

“gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:

a) per le persone fisiche:

1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;

2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;

3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante”.

Dal tenore letterale della citata previsione normativa emerge che le modalità di comunicazione ivi elencate sono “da considerarsi alternative fra loro”.

Deve pertanto ritenersi che la comunicazione dell’atto di deferimento sia stata validamente indirizzata, ai sensi del n. 1) del comma 5 dell’art. 53 C.G.A., presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della società di appartenenza del tesserato, con conseguente infondatezza di tutti i relativi motivi di gravame.

4.2 Questa Corte ritiene opportuno precisare quanto segue.

Nell’avviso di conclusioni delle indagini la Procuratore Federale Interregionale ha informato i soggetti interessati che nel primo atto difensivo avrebbero avuto “la facoltà di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le comunicazioni e che, in difetto, le comunicazioni successive alla prima sarebbero state effettuate, ai sensi dell’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva, [….]”.

Il Collegio osserva che, anche ove mai si ritenesse che con detta comunicazione la Procura Federale abbia inteso derogare alla regola dell’alternatività delle modalità di comunicazione prevista dall’art. 53 C.G.A., troverebbe comunque applicazione il principio della sanatoria per ragg ungimento dello scopo.

Difatti - premesso che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018) - costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica con l’avvenuta costituzione in giudizio dell’intimato, il quale oltre a formulare l’eccezione di vizio della notifica  si sia spinto a  svolgere considerazioni nel merito (in termini, Corte federale d’appello n. 35/CFA-2017-2018; anche Corte federale d’appello, Sezioni unite, n. 97/CFA/2020-2021).

Tale è proprio l’evenienza intervenuta nel caso in esame, nel quale il reclamante a fronte del deferimento del Procuratore Federale notificato presso la sede della società e non nel domicilio eletto:

a) è stato comunque contattato dalla Procura Federale, al fine di valutare la chiusura bonaria ex art. 126 C.G.S.;

b) ha avuto conoscenza dell’atto di deferimento;

c) ha conferito incarico defensionale all’avv. Paoluzzi;

d) ha ricevuto gli atti prima dell’udienza;

e) ha depositato in vista dell’udienza innanzi al Giudice di prime cure una tempestiva ed articolata memoria difensiva, adducendovi articolate argomentazioni al fine di confutare la tesi accusatoria;

f) è stato presente alla predetta udienza tramite il suo procuratore speciale, il quale ha esplicato piena attività difensiva.

In tal modo appare evidente che è la stessa attività del sig. Di Antonio a conferire certezza del raggiungimento dello scopo, posto che egli ha avuto modo di interloquire con la Procura al fine di valutare la chiusura bonaria ex art. 126 C.G.S., ha avuto conoscenza della contestazione mossagli, ha pienamente accettato il contraddittorio ed ha normalmente esercitato il suo diritto di difesa, atti tutti che sono idonei a sanare un eventuale vizio della notifica, con effetto ex tunc.

5. Nel merito il reclamo è infondato.

L’art. 23 CGS, comma 1, dispone che “ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa poi che “la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”.

Ai fini della rilevanza delle condotte contestate occorre accertare la ricorrenza di due elementi, ovvero (i) il “carattere pubblico” dei giudizi o rilievi formulati e (ii) la relativa idoneità lesiva, la quale non deve essere esclusa da esimenti rilevanti secondo l’ordinamento giuridico.

Ritenuto integrato il primo profilo, in quanto le dichiarazioni sono state propalate attraverso un’intervista televisiva idonea a rendere le stesse potenzialmente conoscibili da più persone, occorre accertare se le dichiarazioni rese dal dott. Di Antonio abbiano leso l’onore, il prestigio e la reputazione personale del Comitato Regionale Abruzzo (inteso quale articolazione strutturale periferica della L.N.D.) e, segnatamente, delle persone fisiche che ne costituiscono l’organigramma di governo e di rappresentanza, ed eventualmente se travalichino il legittimo esercizio di critica.

5.1 Appare opportuno premettere che il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p.: l'illecito sportivo in questione si configura, infatti, ogniqualvolta il tesserato, nell'esercizio del diritto di critica, che chiaramente l'ordinamento garantisce e tutela, travalica i limiti della continenza e trasmoda in attacchi gratuiti ed immotivati, nonché in insinuazioni volte al mero discredito dei destinatari.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza sportiva ha più volte sottolineato che i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (in tal senso, Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 10/2021-2022).

5.2 Ciò premesso, questa Corte ritiene che le parole propalate dal sig. Di Antonio siano lesive dell’onore, del prestigio e della reputazione personale degli organi Federali regionali.

Innanzitutto, non risulta fondata la tesi secondo cui il sig. Di Antonio nella rilasciata intervista avrebbe esercitato il diritto di critica non quale Copresidente della compagine sportiva Pol. D.  Torrese ma bensì nelle sue qualità di Editore/Amministratore dell’emittente “Super J”.

In disparte il fatto che il sig. Di Antonio durante l’intervista non ha in alcun modo specificato di intervenire nella qualità di editore/amministratore, in ogni caso, rivestendo anche la carica di Copresidente della società Torrese avrebbe comunque dovuto tenere un comportamento rispettoso degli artt. 4 e 23 C.G.S..

In relazione al contesto, si osserva le dichiarazioni sono state rese nel corso dell’intervista rilasciata del reclamante alla trasmissione televisiva “Diretta Goal” andata in onda il 19.9.2021 sull’emittente televisiva “SUPER J”.

In particolare, il sig. Di Antonio, nel commentare le determinazioni assunte dal Comitato Regionale in merito ai diritti televisivi per il campionato di Eccellenza per l’anno sportivo 2021/22, ha testualmente affermato: “(…) abbiamo ricevuto tante intimidazioni da parte del Comitato (dal minuto 0.15 della 1^ registrazione in atti) (…). Mi viene da pensare che chi ha fatto questa cosa (…) non è capace di gestire (dal minuto 0.40 della 1^ registrazione in atti) (...) a mio modo di vedere il Presidente MEMMO farebbe bene a fare un passo indietro (dal minuto 0.52 della 1^ registrazione in atti) (…) Credo ci sia una non trasparenza di tutto (dal minuto 0.09 della 2^ registrazione in atti) (…) Lo scorso anno il Presidente MEMMO si doveva candidare doveva essere eletto ha avuto paura di mettersi contro delle persone (dal minuto 0.12 della 2^ registrazione in atti) (…) Il calcio con questi elementi soprattutto quello primario regionale non possa andare da nessuna parte (…) non sono persone che possono darci nessun lustro e non possono rappresentare quantomeno la mia società perché credo non hanno le caratteristiche per poter fare nulla non sono capaci (dal minuto 1.27 della 2^ registrazione in atti)”.

La Corte ritiene che le predette dichiarazioni travalichino i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica appalesandosi come gravemente lesive dell’onore e del prestigio dell’intero Comitato regionale Abruzzo e dei suoi organi (persone fisiche). Il tutto ulteriormente aggravato dal fatto che le dette dichiarazioni sono state rilasciate a mezzo trasmissione tv.

In particolare, le affermazioni “intimidazioni da parte del Comitato”, “non è capace di gestire”, “credo ci sia una non trasparenza”, “non sono persone che possono darci nessun lustro e non possono rappresentare quantomeno la mia società perché credo non hanno le caratteristiche per poter fare nulla non sono capaci”, esulano i limiti di pertinenza e continenza, consistendo in espressioni inutilmente disonorevoli, dispregiative e esageratamente aggressive verso le persone oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto.

L’entità e la gravità delle esposte dichiarazioni esclude l’applicazione delle circostanze attenuanti.

Conclusivamente, questa Corte ritiene che la decisione del Tribunale Federale Nazionale debba essere integralmente confermata.

6. Il Collegio ritiene infine che non sussistano i presupposti per l’accoglimento delle richieste di segnalazione del contegno della stessa alla Commissione Federale di Garanzia ai sensi dell’art. 46, comma 36 e di invio degli atti alla Procura Federale ai fini dell’accertamento delle condotte poste in essere dal Comitato Regione Abruzzo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

 L'ESTENSORE

Federica Varrone

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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