F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 83/TFN – SD del 17 Gennaio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 3303/55 pf21-22/GC/GR/ac dell’11 novembre 2021 nei confronti del sig. Pierpaolo Piu e della società ASD Castiadas Calcio – Reg. Prot. 58/TFN-SD

 

Decisione/0083/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0058/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente;

Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Gaia Golia – Componente;

Fabio Micali – Componente;

Laura Vasselli – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 12 gennaio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3303/55 pf21-22/GC/GR/ac dell’11 novembre 2021 nei confronti del sig. Pierpaolo Piu e della società ASD Castiadas Calcio, la seguente

DECISIONE

La fase istruttoria ed Il deferimento

Il sig. Giovanni Rocca, allenatore dilettante con qualifica Uefa B, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico con matricola n. 844429, in data 4 gennaio 2021 ricorreva al Collegio Arbitrale LND per le controversie tra allenatori e società della Lega Nazionale Dilettanti e, deducendo di aver svolto il compito di istruttore delle attività di base della ASD Castiadas Calcio (Piccoli amici, Primi calci, Pulcini 1° e 2°) e di essere creditore di detta Società per la complessiva somma di 2.575,80 (di cui 1.500,00 a titolo di premio di tesseramento per ratei da ottobre 2019 a febbraio 2020, 300,00 pari ad 1/3 di quanto maturato nel periodo successivo a febbraio 2020, 775,80 a titolo di indennità chilometrica), chiedeva che il Collegio obbligasse la Società Castiadas a pagargli l’importo specificato, oltre interessi.

L’adito Collegio, avuta contezza che tra le parti era intervenuto un accordo economico, regolarmente depositato  il 22 ottobre 2019 presso l’Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Sardegna e che la Società Castiadas, per quanto invitata a fornire le proprie eventuali controdeduzioni, nulla aveva fatto pervenire, con decisione resa il 29 aprile 2021 e comunicata alle parti in pari data, accoglieva parzialmente il ricorso, condannava la Società ASD Castiadas Calcio a pagare al ricorrente la minor somma di 2.540,04 e, nel contempo, rimetteva gli atti alla Procura Federale in quanto l’accordo economico, dalle parti sottoscritto il 17 ottobre 2019, aveva superato i massimali consentiti per il tesseramento di un allenatore responsabile di squadre minori.

La Procura Federale, svolte le rituali indagini, accertato che la Società ASD Castiadas Calcio, per il tramite del suo presidente legale rappresentante sig. Pierpaolo Piu, aveva in effetti pattuito con il tecnico Giovanni Rocca una somma eccedente i massimali di premio previsti e che non aveva adempiuto nei termini di legge (giorni 30 dalla notifica) al Lodo Arbitrale n. 87/01 del 29 aprile 2021, mancando così di corrispondere al Rocca quanto gli era dovuto, con atto dell’11 novembre 2021 deferiva a questo Tribunale il sig. Pierpaolo Piu, nella qualità di cui sopra, al quale contestava la duplice distinta violazione:

A) dell’art. 4 comma 1 CGS – FIGC in relazione all’art. 94 comma 1 NOIF ed alle prescrizioni contenute nel C.U. n. 1 della LND punto 14 lettera a) alla voce “allenatori” stagione sportiva 2019/2020 per aver pattuito nell’accordo economico del 17 ottobre 2019, quale premio previsto per la conduzione di squadre minori da parte del tecnico Giovanni Rocca, la somma di 2.700,00, oltre il rimborso delle spese, eccedente i massimali;

B) degli artt. 4 comma 1, 31 comma 6 CGS – FIGC, 94 ter comma 13 NOIF per non aver ottemperato nel termine di gg. 30 dalla notifica all’obbligo di pagamento a favore dell’allenatore Giovanni Rocca della somma di 2.540,04, di cui al lodo sopra richiamato.

È stata altresì deferita la Società ASD Castiadas Calcio per rispondere della violazione di cui all’art. 6, commi 1 e 2, CGS – FIGC per responsabilità diretta ed oggettiva nei fatti addebitati al presidente Pierpaolo Piu ed al tecnico Giovanni Rocca.

Nel deferimento si è dato atto che il Rocca, raggiunto al pari degli altri deferiti della CCI, ha chiesto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS – FIGC.

La fase dibattimentale

All’udienza del 6 dicembre 2021, tenutasi in modalità videoconferenza, non costituitesi le parti, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Maurizio Gentile, al quale il Presidente di questo Collegio ha preliminarmente chiesto se il deferito sig. Pierpaolo Piu risultasse, nella stagione in corso, ancora tesserato; avuta risposta negativa, il Tribunale, constatato che i deferiti non si erano costituiti e che gli atti del procedimento erano stati notificati al Piu presso la sede della Società Castiadas Calcio ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a), n. 2 CGS – FIGC, con provvedimento di pari data ordinava alla Procura Federale di fornire entro il successivo 20 dicembre 2021 la prova dell’avvenuta comunicazione al deferito da parte della Società di detti atti (comunicazione conclusioni indagini e deferimento) e, ferma ed impregiudicata ogni valutazione pregiudiziale e di merito in ordine al deferimento, rinviava la discussione all’udienza del 12 gennaio 2022.

In data 20 dicembre 2021 la Procura Federale, in ottemperanza all’incombente istruttorio, comunicava a questo Tribunale che la Società ASD Castiadas Calcio, nonostante le precise richieste che le erano state inviate, non aveva provveduto ad inoltrare alla richiedente prova dell’avvenuta comunicazione al Piu della chiusura indagini e del deferimento.

Alla riunione del 12 gennaio 2022, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Leonardo Cotugno, il quale, riscontrato l’inadempimento della Società Castiadas Calcio circa l’omessa comunicazione al Piu della notifica dell’atto di conclusione indagini e del deferimento, ha chiesto il rinvio del dibattimento al fine di consentire la rituale convocazione del Piu per l’udienza innanzi a questo Tribunale; ha altresì chiesto, in subordine, irrogarsi ai deferiti le sanzioni di mesi 10 (dieci) di inibizione per il Piu e per la Società la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di 400,00 (quattrocento).

Entrambi i deferiti non si sono costituiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

1. Tre sono le circostanze che appaiono incontestabili con riferimento all’obbligo di comunicazione al Piu dell’avvenuta notifica presso la società dell’atto di conclusione indagini e del deferimento: la prima è che la Procura Federale ha notificato al Piu ed alla Società la CCI ed il deferimento alla pec della Società Castiadas; la seconda è che il Piu, già presidente della Società all’epoca dei fatti, non risulta agli atti che al momento dell’instaurazione del procedimento (24 luglio 2021)  risultasse tesserato, come chiarito anche all’udienza del 6 dicembre 2021 dal rappresentante della Procura Federale; la terza è che la Società non ha offerto alla Procura Federale la prova, per l’acquisizione della quale era stata disposta ordinanza istruttoria,  di aver trasmesso al Piu la comunicazione dell’avvenuta notifica degli atti, né dell’impossibilità di farlo.

Sul punto occorre rilevare che, nel caso di specie, la Procura Federale si è avvalsa della facoltà prevista dall’art.53  comma 5, lett. a), n.2 del CGS CONI che consente di effettuare le comunicazioni agli interessati, non più tesserati, presso l’indirizzo di posta certificata della società dell’ ultimo tesseramento.

In tal caso, tuttavia, la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato, onde ovviamente, garantirgli la necessaria conoscenza degli atti a lui indirizzati e consentirgli l’esercizio del fondamentale diritto di difesa.

La peculiare disciplina, tuttavia, si differenzia dall’ analoga procedura prevista al precedente n.1 del richiamato articolo per i soggetti tesserati, per il fatto che, nello specifico caso dei soggetti non più tesserati, la Società è tenuta, altresì, a dare prova dell’avvenuta comunicazione dell’atto all’organo procedente e, pertanto, è tenuta propedeuticamente ad acquisire tale prova. In altri termini, ritiene il Collegio che, pur se la Procura ha tempestivamente adempiuto all’invio della CCI nei termini previsti per la conclusione delle indagini, appare evidente che agli atti non vi è la prova, espressamente richiesta dalla disciplina dettata per i soggetti non tesserati, che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità dell’interessato, non potendosi, in tal caso, neanche ricorrere ad eventuali presunzioni al fine  di ritenere perfezionata la notifica, presunzioni, al limite, giustificate solo in ragione del rapporto di tesseramento fra società e persona fisica ovvero in ragione del rapporto di immedesimazione organica non più sussistente.

Nel caso di specie il principio della scissione degli effetti della notifica, ben noto al procedimento civile, può ritenersi applicabile anche in tale sede, non potendosi ritenere perfezionata la stessa, alla luce del disposto normativo, con la sola trasmissione dell’atto alla PEC della società dell’ultimo tesseramento con la quale il deferito non risulta avere (più) alcun rapporto formale.

D’altronde in assenza di tale prova ed in assenza di costituzione del deferito, si arriverebbe al paradosso che, un soggetto non più legato al sistema federale da vincolo di tesseramento alcuno, possa essere sanzionato dall’ordinamento sportivo senza essere mai venuto a conoscenza del procedimento in corso; se è vero che, alla luce della richiamata disposizione,  l’omessa comunicazione può essere fonte di autonoma responsabilità per la società, è altrettanto vero che l’eventuale sanzione da irrogare alla società non può in ogni caso superare e sanare l’innegabile violazione del diritto di difesa che si realizzerebbe nel giudicare un deferito senza garantirgli il necessario contraddittorio.

Agli atti non vi è prova del perfezionamento della notifica (comunicazione), del CCI prima e del deferimento poi, al Piu e, pertanto, si ritiene che il deferimento debba essere dichiarato, nei suoi confronti, improcedibile.

La circostanza predetta, espressamente riconosciuta in udienza dallo stesso rappresentante della Procura Federale, non può condurre al mero rinvio del dibattimento come invece richiesto dall’organo procedente.

Infatti, in assenza di prova sulla circostanza che la CCI abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del Sig. Piu, appare evidente che il deferimento non avrebbe potuto essere emesso, atteso il mancato rispetto dei termini minimi per controdedurre da parte del deferito.

Non spetta a questo Collegio valutare gli effetti della mancata ricezione degli atti da parte del deferito e, pertanto, con riferimento alla specifica posizione del Piu, gli atti vanno restituiti alla Procura Federale, come da richiesta, per le valutazioni di competenza correlate ai profili applicativi della disposizione in questione.

2. Il deferimento nei confronti della Società, per la cui responsabilità occorre comunque valutare in via incidentale le condotte tenute dal Piu e dal Rocca, che ha optato per la definizione preprocessuale esposta in fatto, è, invece, meritevole di accoglimento. Risulta, infatti, dal testo dell’accordo tipo a titolo oneroso tra la Società ASD Castiadas Calcio ed il Rocca, sottoscritto il 17 ottobre 2019 e depositato il 22 dello stesso mese, che il compenso riconosciuto al tecnico sommava l’importo di 2.700,00, pagabile in nove rate di 300,00 ciascuna; era stato altresì pattuito che al tecnico sarebbe spettato un rimborso spese limitato all’importo della indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio del tecnico ed il campo di giuoco della Società, nonché il costo delle eventuali spese autostradali debitamente documentate in relazione ad ogni presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

Siffatto compenso ha superato di 200,00 il premio di tesseramento annuale previsto per gli allenatori dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020, determinato in 2.500,00 dal Consiglio Direttivo della LND e pubblicato nel CU n. 1 del 9 luglio 2019, sicché la violazione indicata al capo A) del deferimento sussiste, stante il contrasto dell’accordo con la norma e la sua evidente violazione. Parimenti risulta fondato quanto dedotto al capo B) del deferimento; non vi è prova in atti che la Società abbia corrisposto al detto allenatore l’importo stabilito dal Collegio nel termine di gg. 30 decorrente dal 29 aprile 2021, data di trasmissione del Lodo alla Società odierna deferita.

Tuttavia, poiché il superamento del massimale è risultato essere di contenuta rilevanza e nel contempo non si hanno motivi per ritenere che il Rocca non sia stato soddisfatto nelle sue spettanze, si ritiene equo ricondurre l’ammenda entro limiti di minore entità, confermandosi, invece, la penalizzazione in classifica, che va rapportata all’art. 31 comma 6 CGS FIGC, nella misura richiesta dalla Procura Federale.

Il tutto come da seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Castiadas Calcio le sanzioni dell’ammenda di euro 200,00 (duecento/00) e di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Dichiara improcedibile il deferimento nei confronti del sig. Pierpaolo Piu e restituisce gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                      Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 17 gennaio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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