F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 84/TFN – SD del 17 Gennaio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 3266/57 pf 21-22 GC/GR/ac dell’11 novembre 2021 nei confronti dei sigg.ri Andrea Sancisi, Ermanno Pasini e della società Polisportiva Garden Srl SSD – Reg. Prot. 57/TFN-SD
Decisione/0084/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0057/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente;
Valentino Fedeli – Componente;
Gaia Golia – Componente;
Fabio Micali – Componente;
Laura Vasselli – Componente (Relatore);
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 12 gennaio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3266/57 pf 21-22 GC/GR/ac dell’11 novembre 2021 nei confronti dei sigg.ri Andrea Sancisi, Ermanno Pasini e della società Polisportiva Garden Srl SSD,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con provvedimento dell’11.11.2021, deferiva a questo Tribunale:
- sig. Andrea Sancisi per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 33 comma 1 e all’art. 37 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico, e all’art. 38 comma1 delle NOIF, in quanto durante la stagione 2019-2020 ha svolto l’attività di allenatore presso la società Polisportiva Garden Srl SSD, nonostante non fosse in regola con il tesseramento relativo alla stagione in corso;
- sig. Ermanno Pasini (all’epoca dei fatti Presidente della società Polisportiva Garden Srl SSD), per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 33 comma 1 e all’art. 37 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico, e all’art. 38 comma 1 delle NOIF in quanto durante la stagione 2019-2020, impiegava quale allenatore il sig. Andrea Sancisi nonostante non fosse in regola con il tesseramento relativo alla stagione in corso;
- la Polisportiva Garden Srl SSD, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva della violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere sia dal proprio Presidente all’epoca dei fatti sig. Ermanno Pasini sia dal sig. Andrea Sancisi.
La fase istruttoria
Con comunicazione del 26.7.2021 prot.735/57 pf 21 22 GR/GC/ac, la Procura Federale ha iscritto il sig. Andrea Sancisi nel registro dei procedimenti per aver egli svolto, come tecnico, l’attività di allenatore a favore della società Srl SSD Polisportiva Garden in assenza di tesseramento relativamente alla stagione sportiva 2019-2020.
Nell’ambito dell’attività compiuta, la Procura Federale ha acquisito diversi documenti, fra i quali il lodo arbitrale prot. n. 230/90 depositato in data 1.10.2020, con annessi AS400, avente ad oggetto una controversia di natura economica insorta tra l’allenatore e la società sportiva sopra citata, nel corso della quale è emerso il rilievo di cui al mancato tesseramento del tecnico che ha poi determinato l’invio degli atti alla Procura Federale.
Conseguentemente, a seguito delle suddette attività, in data 29.9.2021, con comunicazione prot. 2013/57pf 21 22 GC/GR/ac, la Procura Federale ha dato comunicazione della conclusione delle indagini, ritenendo che, dalla complessiva attività istruttoria compiuta e dall’esame degli atti, siano emersi comportamenti disciplinarmente rilevanti ascrivibili anche ad altri soggetti, ovvero, oltre che al sig. Andrea Sancisi, anche al sig. Ermanno Pasini in qualità di Presidente della Polisportiva Garden Srl SSD e allo stesso sodalizio Polisportiva Garden Srl SSD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Successivamente ha proceduto a deferire, con l’atto in epigrafe i predetti soggetti.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale ha fissato la convocazione delle parti per l’udienza del 6.12.2021. I deferiti non hanno presentato memorie difensive nei termini.
Il dibattimento
All’udienza del 6 dicembre 2021, tenutasi in modalità videoconferenza, non costituitesi le parti, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Maurizio Gentile, al quale il Presidente di questo Collegio ha preliminarmente chiesto se il deferito sig. Andrea Sancisi risultasse, nella stagione in corso, tesserato; avuta risposta negativa, il Tribunale, con ordinanza di pari data, ha ordinato alla Procura Federale di fornire, entro il successivo 20 dicembre 2021, la prova dell’avvenuta comunicazione al deferito da parte delle Società destinatarie di detti atti (comunicazione conclusioni indagini e deferimento) e, ferma ed impregiudicata ogni valutazione pregiudiziale e di merito in ordine al deferimento, rinviava la discussione al 12 gennaio 2022.
In data 20 dicembre 2021 la Procura Federale trasmetteva a questo Tribunale, in ottemperanza all’incombente istruttorio, nota con la quale la Società Accademia Rimini Calcio, destinataria, unitamente alla società odierna deferita, degli atti del procedimento destinati al Sancisi, ha comunicato di non aver proceduto a comunicare i predetti atti al Sancisi in quanto non a conoscenza del suo indirizzo.
A comprova di quanto sopra esposto la Società ha trasmesso copia di una raccomandata trasmessa, nel marzo 2021, al cennato deferito, non andata a buon fine.
Tuttavia, ha fatto presente di aver adempiuto a quanto richiesto solo in data 20 dicembre 2021, essendo giunta casualmente a conoscenza dell’indirizzo pec del Sancisi, dando prova al requirente dell’avvenuta comunicazione.
Alla riunione del 12 gennaio 2022, sono comparsi l’avv. Leonardo Cotugno in rappresentanza della Procura Federale, il dott. Fabio Fraternali e l’avv. Massimiliano Angelini in rappresentanza del sig. Ermanno Pasini e della società Polisportiva Garden Srl SSD, mentre nessuno è comparso per il sig. Andrea Sancisi.
Il rappresentante della Procura Federale, riscontrato l’inadempimento della Società Polisportiva Garden circa l’omessa comunicazione notifica dell’atto di conclusione indagini e del deferimento al sig. Sancisi, ha chiesto il rinvio del dibattimento al fine di consentire la rituale convocazione per l’udienza innanzi a questo Tribunale al fine di garantire il regolare esercizio del diritto di difesa.
Ha, nel contempo, chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Andrea Sancisi, qualora il Collegio non aderisse all’istanza di rinvio per ritenere ritualmente instaurato il contraddittorio, 6 (sei) mesi di squalifica;
- per il sig. Ermanno Pasini, 6 (sei) mesi di inibizione;
- per la società Polisportiva Garden Srl SSD, 600,00 (seicento/00) euro di ammenda.
Il dott. Fabio Fraternali e l’Avv. Angelini, in rappresentanza del sig. Ermanno Pasini e della società Polisportiva Garden Srl SSD, hanno ammesso la violazione da parte della società dell’art. 38, comma 1, NOIF, chiedendo al Collegio di tenere conto delle difficoltà del periodo storico e sottolineando che la società si è comunque astenuta dall’organizzare competizioni agonistiche. Hanno, poi, evidenziato l’insussistenza di alcun onere a carico della Società deferita di effettuare le notifiche al deferito Sancisi.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva preliminarmente quanto segue.
1. Con riferimento a quanto richiesto con l’ordinanza istruttoria sopra indicata, dagli atti emerge che non è stata fornita la prova che gli atti relativi al deferimento siano stati comunicati al sig. Sancisi.
La Procura Federale, infatti, risulta aver utilizzato, per la comunicazione degli atti al Sancisi, sia l’indirizzo PEC della società odierna deferita, sia quello della società Accademia Rimini Calcio che, da quanto risulta dai documenti versati in giudizio, risulta essere la società dell’ultimo tesseramento del Sancisi, relativo alla stagione 2020/2021; pertanto dagli atti non risulta che il Sancisi al momento dell’instaurazione del procedimento (26 luglio 2021) risultasse tesserato, come chiarito anche all’udienza del 6 dicembre 2021 dal rappresentante della Procura Federale.
Sul punto occorre rilevare che, nel caso di specie la Procura Federale si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 53 comma 5, lett.a), n. 2 del CGS CONI che consente di effettuare le comunicazioni agli interessati, non più tesserati, presso l’indirizzo di posta certificata della società dell’ultimo tesseramento.
In tal caso, tuttavia, la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato, onde, ovviamente, garantirgli la necessaria conoscenza degli atti a lui indirizzati e consentirgli l’esercizio del fondamentale diritto di difesa.
La peculiare disciplina, tuttavia, si differenzia dall’ analoga procedura prevista al precedente n. 1 del richiamato articolo per i soggetti tesserati, per il fatto che, nello specifico caso dei soggetti non più tesserati, la Società è tenuta, altresì, a dare prova dell’avvenuta comunicazione dell’atto all’organo procedente e, pertanto, è tenuta propedeuticamente ad acquisire tale prova.
In altri termini, ritiene il Collegio che, pur se la Procura ha tempestivamente adempiuto all’invio della CCI nei termini previsti per la conclusione delle indagini, appare evidente, che agli atti non vi è la prova, espressamente richiesta dalla disciplina dettata per i soggetti non tesserati, che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità dell’interessato, non potendosi, in tal caso, neanche ricorrere ad eventuali presunzioni al fine di ritenere perfezionata la notifica, presunzioni, al limite, giustificate solo in ragione del rapporto di tesseramento fra società e persona fisica.
Val la pena evidenziare che la Procura Federale inoltre ha mandato analoga comunicazione anche alla società Polisportiva Garden SSD che, non vi è prova abbia proceduto, in via collaborativa, a notiziare il Sancisi, sebbene - appare opportuno chiarire - il Collegio ritiene che non fosse tenuta a farlo, a norma delle disposizioni federali.
Nel caso di specie, quindi, il principio della scissione degli effetti della notifica, ben noto al procedimento civile, può ritenersi applicabile anche in tale sede, non potendosi ritenere perfezionata la stessa, alla luce del disposto normativo, con la sola trasmissione dell’atto alla PEC della società dell’ultimo tesseramento con la quale il deferito non risulta avere (più) alcun rapporto formale.
D’altronde in assenza di tale prova ed in assenza di costituzione del deferito, si arriverebbe al paradosso che, un soggetto non più legato al sistema federale da vincolo di tesseramento alcuno, possa essere sanzionato dall’ordinamento sportivo senza essere mai venuto a conoscenza del procedimento in corso; se è vero che, alla luce della richiamata disposizione, l’omessa comunicazione può essere fonte di autonoma responsabilità per la società inadempiente, è altrettanto vero che l’eventuale sanzione da irrogare alla società non può in ogni caso superare e sanare l’innegabile violazione del diritto di difesa che si realizzerebbe nel giudicare un deferito senza garantirgli il necessario contraddittorio.
Agli atti non vi è prova che la società Accademia Rimini Calcio, espressamente interpellata dalla Procura Federale a seguito dell’ordinanza collegiale, abbia proceduto a comunicare la CCI prima ed il deferimento poi, al Sancisi; non potendo, riconoscersi efficacia sanante alle avvenute comunicazioni effettuate in data 20 dicembre 2021 si ritiene che il deferimento debba essere dichiarato, nei suoi confronti, improcedibile.
La circostanza predetta, espressamente riconosciuta in udienza dallo stesso rappresentante della Procura Federale, non può condurre al mero rinvio del dibattimento come invece richiesto dall’organo procedente.
Infatti, in assenza di prova in ordine alla circostanza che la CCI abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del sig. Sancisi prima dell’emissione del successivo deferimento, appare evidente che il deferimento non avrebbe potuto essere emesso, atteso il mancato rispetto dei termini minimi per controdedurre da parte del deferito.
Non spetta a questo Collegio valutare gli effetti della mancata ricezione degli atti da parte del deferito e, pertanto, con riferimento alla specifica posizione del Sancisi, gli atti vanno restituiti alla Procura Federale, come da richiesta, per le valutazioni di competenza correlate ai profili applicativi della disposizione in questione.
2. Il deferimento nei confronti del Pasini e della Società è, invece, fondato attesa anche l’ammissione di responsabilità in ordine alla violazione della normativa federale per aver lasciato svolgere attività sportiva ad un soggetto non tesserato, ove il tentativo di giustificazione di detto comportamento è stato argomentato con il mero richiamo alle difficoltà legate al periodo pandemico ed alla circostanza di non aver svolto alcuna attività agonistica; elementi tuttavia non ritenuti idonei dal Collegio per scriminare la condotta evidenziata in deferimento.
Tali elementi, tuttavia, alla luce delle risultanze istruttorie e dibattimentali, possono essere valorizzate per limitare, l’entità delle sanzioni da irrogare rispetto a quelle proposte dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Ermanno Pasini, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società Polisportiva Garden Srl SSD, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Dichiara improcedibile il deferimento nei confronti del sig. Andrea Sancisi e restituisce gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Laura Vasselli Pierpaolo Grasso
Depositato in data 17 gennaio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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