C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 28/11/2018 – Delibera – GARA LAVELLO – POMARICO DEL 9/09/2018

GARA LAVELLO – POMARICO DEL 9/09/2018

Il GIUDICE SPORTIVO,

PREMESSO CHE: - questo organo giudicante, in seguito al reclamo presentato dalla società POMARICO, con delibera pubblicata sul C.U. n.ro 26 del 28/09/2018, ne dichiarava l’inammissibilità rilevando che i fatti, esposti in forma generica, non costituivano motivo di reclamo perché dagli atti di gara, quali valore di “prova privilegiata”, non si evinceva in alcun modo la mancata osservanza da parte della società avversaria nella consegna, prima dell’inizio della gara, di una copia della distinta di gara alla società reclamante, né emergeva che l’arbitro, espressamente e tempestivamente sollecitato, avesse omesso di provvedervi; - il ricorso presentato alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale da parte della società soccombente nel giudizio di primo grado, si concludeva con il provvedimento pubblicato sul C.U. 41 del 7 novembre 2018, il quale rimetteva gli atti per l’esame di merito del reclamo originariamente proposto dal Pomarico per una nuova valutazione, anche se non precisata, dello stesso; - il reclamo presentato dalla società Pomarico, avverso la regolarità della gara di cui si chiede l’assegnazione della vittoria, è motivato con la circostanza che, avendo fatto richiesta al D.G. della distinta di gara della società ospitante attraverso il dirigente ed il capitano prima dell’inizio della gara e nel corso dell’intervallo, riceveva la stessa solo a fine gara, con conseguente impossibilità di verificare i nominativi dei calciatori titolari e di riserva. Inoltre, solo in seguito alla verifica della distinta del Lavello ricevuta a fine gara, la dirigenza del Pomarico rilevava che avrebbero preso parte alla gara, sin dall’inizio della stessa, cinque giocatori elencati come riserve che, pertanto, non avrebbero avuto diritto a parteciparvi, senza comunque addurvi alcuna motivazione ostativa in tal senso; riteneva, inoltre, la società ricorrente, che la rispettive condotte tenute dal D.G. e dalla società avversaria, l’avessero penalizzata in quanto violavano il regolamento ed alteravano gli equilibri della gara, per quanto innanzi descritto; - atteso che questo organo giudicante richiedeva, a mezzo del rappresentante AIA, al direttore di gara, come da propri poteri, ai sensi dell’art. 34 co 5 del C.G.S., supplemento di rapporto; Letti gli atti ufficiali di gara; VISTO il supplemento di rapporto richiesto ed inviato dal D.G.; CONSIDERATO che l’arbitro, nel suddetto supplemento, riporta che le distinte di gara sono state consegnate ad entrambe le società a fine gara, anche perché nessuna delle due le aveva richieste prima, e soltanto all’87° del s.t. un dirigente del Pomarico ne faceva richiesta; CONSIDERATO, inoltre, che il D.G. riportava che i titolari della squadra del Lavello erano inizialmente i primi undici indicati in distinta, tuttavia, in seguito, gli venivano comunicate due variazioni tra titolari e riserve, con identificazione dei calciatori coinvolti. Ad inizio gara i calciatori titolari corrispondevano a quelli precedentemente comunicati; ESPLETATI, nella già dichiarata genericità del reclamo, i dovuti accertamenti relativi al regolare tesseramento degli iscritti in distinta da parte delle società ed il regolare utilizzo degli “under”; RITENUTO che il D.G., attraverso il rituale riconoscimento pre-gara dei giocatori riportati in distinta, non rilevava alcuna difformità rispetto alla distinte presentate dalle società e successive variazioni comunicate, dando regolare inizio alla gara; CONSIDERATO l’articolo 61 delle N.O.I.F. (adempimenti preliminari alla gara) comma 3, “le variazioni eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell’altra società”; RITENUTO, pertanto, che risultavano adempiuti gli obblighi di iniziativa, di cui al predetto articolo 61 NOIF, perché venissero annotate le variazioni, mentre nessuna violazione della regola 3 n.5 del “Regolamento Giuoco del Calcio” veniva rilevata, essendo stato l’arbitro debitamente informato nei termini imposti; ACCLARATO che in caso di violazione del regolamento da parte dell’arbitro, come addebitato dalla reclamante, si prevede una sola concreta possibilità di ripetere la gara per errore tecnico dell’arbitro nel caso di ammissione da parte dello stesso Direttore di gara dello sbaglio all’interno del rapporto (il cosiddetto referto)oppure in “supplemento di rapporto”; RITENUTO che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sono limitate le situazioni dove si procede anche senza esplicita dichiarazione dell’arbitro, e si tratta comunque di situazioni con evidente “errore tecnico” nella svolgimento della gara; ATTESO, tuttavia che non sempre l’errore tecnico dell’arbitro, pur ammesso esplicitamente ed implicitamente nel referto, porta alla ripetizione dell’incontro, in quanto l’organo giudicante dovrà valutarne l’effettiva influenza sul regolare svolgimento della gara; RITENUTO, inoltre, che quanto al comportamento addebitabile alla società ospitante da cui se ne potrebbe derivare una violazione di cui all’articolo 17 del C.G.S., non si rileva alcuna fattispecie o situazione che abbia potuto influire sul regolare svolgimento dell’incontro; DELIBERA - di respingere il reclamo in quanto le motivazioni, seppur generiche, addotte a proprio favore dalla ricorrente su fatti e situazioni ascrivibili al D.G. ed alla società avversaria non hanno, di fatto, influito sul regolare svolgimento della gara per le ragioni sopra esposte, né hanno violato norma regolamentare, come risulta dagli atti ufficiali di gara; - confermare il risultato conseguito sul campo: LAVELLO - POMARICO 2-0; - di incamerare la tassa reclamo e trattenerla se già incamerata.

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