C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 03/01/2019 – Delibera – GARA DI ECCELLENZA FERRANDINA – MONTESCAGLIOSO DEL 23.12.2018

 

GARA DI ECCELLENZA FERRANDINA – MONTESCAGLIOSO DEL 23.12.2018

 Il Giudice Sportivo Letti gli atti ufficiali e il referto arbitrale; Premesso che il Giudice Sportivo decide esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali che, pertanto, assumono valore di "prova privilegiata" e non può avvalersi di altri mezzi istruttori; Atteso che dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto si evince quanto segue: - al 43 del primo tempo, a seguito di uno scontro di gioco, venivano a contatto alcuni calciatori di entrambe le squadre e su segnalazione del A.A. n.1 il D.G. espelleva il n. 5 NETTIS FRANCESCO della squadra del Ferrandina per aver colpito un calciatore avversario con un schiaffo sulla guancia e il n. 14 LOMONACO MARIO del Montescaglioso in quanto reagendo ad uno schiaffo ricevuto spingeva, ponendo le mani al petto, un avversario; - il D.G., dopo aver notificato i provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori, notava che il calciatore n. 19 MACAJ VICTORIO del Ferrandina spintonava per due volte con il petto l’A.A. n.1, facendolo indietreggiare ma senza conseguenze e avvicinatosi per notificargli l’espulsione, veniva circondato da quattro calciatori della squadra ospitante ed uno di essi e precisamente FUSCO ANTONIO, riconosciuto in distinta con il numero 6, lo colpiva violentemente con un pugno al basso ventre; - a causa del colpo subito l’arbitro cadeva a terra per il forte dolore e nel momento in cui riusciva a rialzarsi per identificare il numero di maglia del calciatore reo della condotta violenta, veniva fatto oggetto di parole offensive ed ingiuriose da parte di FINAMORE VITO EMANUELE, allenatore del Ferrandina, lungo tutto il tragitto per raggiungere lo spogliatoio arbitrale Accertato che il D.G. dolorante, impossibilitato sia fisicamente che psicologicamente a proseguire la gara, raggiungeva a fatica lo spogliatoio dove veniva soccorso dal personale presente nell’ambulanza che lo facevano sedere su una panca per provvedere alle prime cure del caso, medicando la escoriazione; Constatato che nel mentre il D.G. era assistito dal personale medico, il precitato allenatore del Ferrandina entrava indebitamente nello spogliatoio e scagliandosi contro reiterava le offese e le ingiurie prima di essere allontanato di forza dai Carabinieri presenti, i quali successivamente provvedevano a portare il D.G. nell’ambulanza per essere in seguito trasportato presso la guardia medica di Bernalda che, accertato che lo stesso era emotivamente provato a causa dell’aggressione, ne certificava una forte contusione ed escoriazione in zona ipogastrica con prognosi di tre giorni, come da referto medico allegato agli atti di gara; Atteso che l’A.A. n. 2, dopo la temporanea sospensione della partita avvenuta al 43 del primo tempo, mentre espletava tutte le procedure per la sospensione definitiva della gara data l’assenza dell’impossibilitato collega, notava che presso l’impianto di gioco era in corso un diverbio tra i genitori del D.G. e l’allenatore del Ferrandina che utilizzava frasi offensive nei confronti del loro figlio e quando lo scontro si inaspriva strattonava per i capelli la mamma del D.G., prima che la situazione venisse placata grazie al tempestivo intervento della Forza Pubblica; Considerato che il comportamento sopra riportato, configura una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danno da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica e che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri (cfr. Corte Giustizia Federale in CU 161/CGF del 10.1.2014; Corte Giustizia Federale in CU 153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, Corte Sportiva d'Appello (3^ sezione) in CU 056/CSA del 22.12.2016; e Corte Sportiva d'Appello (sezioni unite) in CU 114/CSA del 11.4.2017; Visti i Comunicati Ufficiali della FIGC n. 104/A del 17.12.2014 e n.256/A dl 27.01.2016 e 19/A del 07.12.2018 recanti disposizioni volte a prevenire e contrastare fenomeni di violenza ai danni di ufficiali di gara e considerato che il gesto commesso dal calciatore Fusco Antonio nei confronti dell'arbitro nella gara suindicata rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 11 bis, punto 4, del C.G.S.(Responsabilità per condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara); Rilevato, infine, che la Società Ferrandina deve ritenersi responsabile della decretata sospensione definitiva della gara come prescritto dall'art. 17 comma 1 del C.G.S. P.Q.M. DELIBERA - di assegnare ai sensi dell’articolo 17 comma 1 del C.G.S. gara persa al Ferrandina con il seguente punteggio: ASD FERRANDINA 17890 – ASD MONTESCAGLIOSO 0-3; - di infliggere al calciatore FUSCO ANTONIO del Ferrandina la sanzione della squalifica fino al 31.12.2021 per aver colpito violentemente con un pugno al basso ventre il D.G. facendolo cadere a terra per il dolore e causandogli (come da referto medico allegato agli atti di gara) una forte contusione ed escoriazione in zona ipogastrica, con prognosi di tre giorni. Inoltre, la condotta violenta perpetrata a danno del D.G. determinava la sospensione definitiva della gara non essendo quest’ultimo nella condizione psico-fisica di portarla a termine. Si precisa che detta sanzione, una volta divenuta definitiva, verrà considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative previste dall'art.16, comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC; - di infliggere al calciatore NETTIS FRANCESCO la squalifica di 3 gare: per aver colpito con uno schiaffo un avversario, senza conseguenze. Sanzione così determinata ai sensi dell’articolo 19 comma 4 lettera b del C.G.S.; - di infliggere al calciatore MACAJ VICTORIO la squalifica di 4 gare: per aver spintonato per due volte con il petto l’A.A. n.1 facendolo indietreggiare senza conseguenze. Sanzione così determinata ai sensi dell’articolo 19 comma 4 lettera d del C.G.S.; - di infliggere all’allenatore FINAMORE VITO EMANUELE la squalifica di 4 gare: per reiterata condotta gravemente antisportiva, ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del D.G. in campo e negli spogliatoi.

 

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