C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 12/02/2019 – Delibera – VENUSIA CALCIO – ALTO BRADANO

VENUSIA CALCIO – ALTO BRADANO

Il Giudice Sportivo Premesso che lo stesso, ai sensi dell’art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara(rapporto degli arbitri e supplemento di rapporto); Letti gli atti ufficiali della gara di cui in oggetto, da cui si rileva che la stessa è stata sospesa dal D.G. al 37° del secondo tempo per mancanza delle condizioni di sicurezza a tutela della sua incolumità; Visto il supplemento di rapporto, redatto su carta ufficiale, datato e sottoscritto e richiesto da questo organo giudicante a mezzo del rappresentante A.I.A., da cui si rileva che in seguito all’espulsione di un calciatore della Venusia Calcio per aver pronunciato frase blasfema, non condividndo una decisione tecnica, l’arbitro veniva accerchiato da alcuni calciatori della squadra ospitante i quali, protestando, lo spingevano leggermente, facendolo indietreggiare senza conseguenze; Considerato che mentre il D.G. veniva accerchiato dai calciatori della squadra di casa, uno si essi, in particolare SCUDIERO ALESSIO riportato in distinta con il n.ro 15, lo prendeva da dietro per le ascelle e lo sollevava dal terreno di gioco, rilasciandolo dopo qualche passo, mentre gli altri compagni di squadra non identificati tentavano di aggredirlo, senza riuscirvi perché fermati dall’intervento del dirigente e dell’allenatore della squadra ospitante; Verificato che il D.G., sentendosi umiliato da tale gesto e appurato che i calciatori della squadra di casa reiteravano, con toni alterati, le proteste, ritenendosi in pericolo e temendo per la sua incolumità fisica e psicologica, senza adottare alcun provvediemnto disciplinare a carico di tesserati e senza darne preavviso ai capitani delle squadre, emetteva il triplice fischio di gara, sospendendola definitivamente per mancanza di condizioni di sicurezza, raggiungendo gli spogliatoi con le due squadre, senza conseguenze alcuna e in un clima di calma ristabilita; Atteso che il D.G., come risulta dagli atti ufficiali di gara si è limitato, durante la gara, a comminare due espulsioni, mostrando, nel caso in esame, un timore soggettivo che non scaturisce da una evidente impossibilità di proseguire l’incontro, in considerazione dei fatti narrati; Ritenuto, inoltre, che lo stesso non ha posto in essere alcun tentativo al fine di riportare un clima più sereno, quale convocare il capitano delle squadra ospitante per ammonirlo verbalmente, con fermezza, che, qualora le intemperanze fossero proseguite, avrebbe , suo malgrado, sospeso definitivamente la gara; Acclarato che il D.G. ha sospeso definitivamente la gara al 37° del s.t., quando mancavano alla fine soltanto tre minuti, più eventuale resupero e non ha ritenuto, a evidente danno della squadra ospite immune da ogni responsabilità e con il risultato in suo favore quasi acquisito sul campo, di avvalersi della facoltà prevista dalla regola 5 del “regolamento del giuoco del calcio”, di far proseguire la gara pro-forma, esclusivamente per fini cautelativi e di ordine pubblico, qualora ritenesse che vi fosse pericolo per la sua incolumità; Verificato che, per quanto sopra riportato, il D.G. non ha posto in essere i tentativi necessari per riportare l’ordine ed un clima più sereno e non emergendo dagli atti ufficiali di gara una oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro, l’adottato provvedimento di sospensione, a giudizio di questo organo, risulta affrettato rispetto ala gravità dei fatti accaduti e riportati dall stesso nel suo supplemento di rapporto; DELIBERA  di ordinare la ripetizione della gara, trasmettendo gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per individuare una data utile per il recupero della stessa;  di squalificare fino al 26.03.2019 Scudiero Alessio del Venusia Calcio ai sensi dell’articolo 19 comma 4 lettera d) del C.G.S.; di squalificare per 2 (due) gare Stoica Daniel Ricardo del Venusia Calcio ai sensi dell’articolo 19 comma 4 lettera b)del C.G.S.;  di comminare l’ammenda di €. 200,00 a danno del Venusia Calcio per aver propri tesserati, alcuni dei quali non identificati dal D.G., tenuto in campo un comportamento contrario ai principi di correttezza, lealtà e sportività.

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