C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 2 del 05/07/2018 – Delibera – ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – LARDINO SALVATORE E A.S.D. CORLETO PERTICARA – COME DA DEFERIMETO N.ro 258pfi17- 18/CS/gb
ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – LARDINO SALVATORE E A.S.D. CORLETO PERTICARA – COME DA DEFERIMETO N.ro 258pfi17- 18/CS/gb
Il Tribunale Federale Territoriale C.R. Basilicata composto dagli Avv.ti Michele Messina- Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - componenti- nella seduta del 30/06/2018, ha deliberato quanto segue. Letto il deferimento n.ro 258pfi17-18/CS/gb, a mezzo del quale la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: - Il sig. LARDINO SALVATORE, all’epoca dei fatti tesserato per la Società A.S.D. Corleto Perticara in qualità di segretario, per la violazione degli artt. 1 – bis, commi 1 e 5, C.G.S., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, e in particolare per aver svolto di fatto l’attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Corleto Perticara, partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza del Comitato Regionale di Basilicata F.I.G.C. – L.N.D. nel corso della stagione 2016/17, pur non essendo abilitato ed essendo privo di qualifica in quanto non iscritto in alcun Albo o comunque nei ruoli del Settore Tecnico; - La SOCIETA’ A.S.D. CORLETO PERTICARA: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per l’operato dell’allenatore sig. Ferdinando Sarli e del Segretario della Società sig. Salvatore Lardino; Ritenuta ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su istanza delle parti così come disciplinata dall’art. 23 C.G.S., corretta la qualificazione dei fatti e conseguentemente stimata congrua la sanzione indicata; P.Q.M. DISPONE Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata Dispone applicarsi ex art. 23 C.G.S. in ordine al procedimento indicato, le seguenti sanzioni: Al sig. LARDINO SALVATORE, l’inibizione di mesi tre (3); Alla Società A.S.D. CORLETO PERTICARA, l’ammenda di € cinquecento (500,00); ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 CGS, comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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