C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 10/10/2018 – Delibera – ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – STIGLIANO ANTONIO E SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO – COME DA DEFERIMETO N.ro 475pfi17-18/MS/gb
ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – STIGLIANO ANTONIO E SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO – COME DA DEFERIMETO N.ro 475pfi17-18/MS/gb
Il Tribunale Federale Territoriale composto dagli Avv.ti Michele MessinaPresidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - componenti- nella seduta del 06/10/2018, ha deliberato quanto segue. Letto il deferimento n.ro 475pfi17-18/MS/gb, con cui la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: - Il sig. Antonio Stigliano, tesserato sia come Presidente che come Allenatore per la Società Ferrandina Calcio, per rispondere, nella qualità di l.r.p.t., nella stagione sportiva 2016/2017, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, di cui all’art. 1-bis, commi 1 e 5 del C.G.S., con riferimento all’art. 38 delle N.O.I.F., all’art. 44 del Regolamento L.N.D. ed all’art. 33 (già 34) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver impiegato – o comunque per non aver impedito di impiegare – nella stagione sportiva 2016/2017, in assenza di tesseramento, quale allenatore della squadra Ferrandina Calcio, il sig. Giovanni Andrea Arciuolo, inserendolo in tale veste in alcune distinte di gara, ma soprattutto, di fatto, incaricandolo della responsabilità tecnica sia degli allenamenti che delle gare nel periodo corrente da agosto a dicembre 2016;
La SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO: per rispondere sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., sia a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal suo l.r.p.t. e/o dai predetti tecnici o favore o comunque nell’interesse della società stessa, ai sensi dell’art. 4 comma 2, C.G.S.; Ritenuta ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su istanza delle parti così come disciplinata dall’art. 23 del C.G.S. in sede dibattimentale concordata e avanzata, corretta la qualificazione dei fatti e conseguentemente stimata congrua la sanzione indicata; DISPONE Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata Dispone applicarsi ex art. 23 C.G.S. in ordine al procedimento indicato, le seguenti sanzioni: Al sig. STIGLIANO ANTONIO, l’inibizione di mesi sei (6); Alla SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento); Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata dispone per l’effetto, la chiusura del presente procedimento nei confronti del sig. STIGLIANO ANTONIO e della SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO, e dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S., comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio; Si avverte che l’ammenda di cui al presente accordo dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo di bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo stesso e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 23 C.G.S.. Manda alle Segreterie di C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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