F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 149/CSA pubblicata il 18 Gennaio 2022 – società Lucchese 1905 S.r.l.
Decisione n. 149/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 138/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo - Vice Presidente
Carlo Buonauro - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 138/CSA/2021-2022, proposto dalla società Lucchese 1905 S.r.l. in data 17.12.2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 145/DIV del 16.12.2021);
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 5.1.2022, il dr. Carlo Buonauro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Lucchese 1925. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, formula reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo nazionale c/o Lega Italiana Calcio Professionistico con cui è stata ad essa inflitta la sanzione di € 3.000 così motivata: “per avere i suoi sostenitori che occupavano la curva ovest, al 26° e al 29° minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente, per cinque volte in rapida successione, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.)”.
Con il proposto reclamo, la società - articolando un unico, complessivo motivo di gravame incentrato sul peculiare svolgimento della partita in due giorni diversi per la sospensione intervenuta in occasione della prima giornata per impraticabilità del campo, cui già era seguita identica sanzione per un medesimo comportamento - ne chiede l’annullamento o la riduzione, trattandosi di un “unicum fenomenologico”.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 5 gennaio 2022, dopo ampia discussioni tra i componenti del Collegio, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni che seguono.
In relazione alla doglianza formulata, dagli atti del giudizio – non contestati nella loro dimensione fattuale e comunque assistiti dalla fede privilegiata del rapporto - emerge che le condotte contestate discendono, da un lato, dal rilievo storico per cui i sostenitori dell’odierna reclamante hanno intonato ripetutamente, per cinque volte in rapida successione, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari; dall’altro lato, nella circostanza, anch’essa non contestata, che trattasi di insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.
Orbene, rispetto alla circostanza esterna per cui - essendo identica sanzione stata applicata in occasione del primo tempo della stessa partita disputatosi in altra data - occorreva assorbire o ridurre la successiva sanzione qui in contestazione, tale dato non appare al Collegio condivisibile.
In termini giuridici, giova osservare come gli istituti - propri del diritti punitivo generale e quindi direttamente applicabili, quantomeno quoad rationem, anche nell’ordinamento sportivo - della continuazione o del cumulo giuridico rispondono ad un principio di favor rei ogni qualvolta, per la sostanziale unicità della condotta illecita, non appaia ragionevole un effetto moltiplicatore della sanzione; diversamente qualora manchi tale unicità sostanziale di condotta non solo tali benefici non ricorrono, ma anzi potrebbe configurarsi un’ipotesi di aggravamento per recidiva.
Nel caso di specie, la distanza temporale tra i due eventi cronologicamente distinti, pur all’interno di una medesima partita eccezionalmente spalmata in due distinte giornate, depongono nel senso della autonoma gravità delle reiterate condotte e s’appalesano inconfigurabili le richieste di assorbimento o riduzione delle sanzioni.
La gravità dei fatti e la loro portata offensiva, lungi dall’essere attenuati da un’astratta unitarietà fenomenologica (correttamente ravvisato dal Giudice sportivo solo all’interno della singola condotta), appaiono (se non aggravati dalla premeditata reiterazione quantomeno) non suscettibili del più favorevole trattamento invocato, manifestando autonoma lesività e meritando autonoma (e piena) sanzionabilità.
Diversamente ragionando, del resto, la peculiare suddivisone della stessa partita (intesa come unicum dal punto di vista della qualificazione astratta) in due giornate (distinte sul piano concretamente effettuale), nella non condivisibile prospettazione di parte reclamante, avrebbe comportato, nella seconda di essa, una sorta di “zona franca” in cui in modo paradossale impunemente (o con ridotto carico sanzionatorio) reiterare comportamenti non consentiti nella consapevolezza ex ante del loro non assoggettamento a (piena) punizione.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Lucchese 1925. S.r.l. deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce