F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 145/CSA pubblicata il 18 Gennaio 2022 – A.S.D. Castellana Calcio a 5
Decisione n. 145/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 137/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)
Andrea Galli – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 137/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Castellana Calcio a 5, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione di Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 363 del 15.12.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.01.2022, l’Avv. Fabio Di
Cagno;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 22.12.2021, preceduto da rituale preannuncio, la società A.S.D. Castellana Calcio a 5 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 del 15.12.2021 (Com. Uff. n. 363), con la quale è stata irrogata ad essa società l’ammenda di € 1.300,00, “per corali ingiurie e minacce da parte di propri sostenitori nei confronti dell’arbitro numero due per tutta la durata del secondo tempo. Perché uno dei predetti sostenitori sporgendosi dagli spalti colpiva con un violento pugno al braccio il secondo arbitro causandogli momentaneo dolore. A seguito del colpo ricevuto l’arbitro sospendeva temporaneamente la partita invitando il dirigente locale a fare cessare le intemperanze del pubblico locale ed una volta ripristinate le condizioni consentiva la ripresa dell’incontro”.
Episodio occorso in occasione della gara Castellana Calcio a 5 – Bitonto Futsal Club 2018 disputata l’11.12.2021 e valevole per il campionato nazionale di serie B di calcio a 5.
La reclamante manifesta perplessità circa la riferibilità ai propri sostenitori (piuttosto che a quelli della compagine avversaria) tanto delle proteste del pubblico, quanto dell’episodio del pugno sferrato al braccio dell’arbitro n. 2, tendendo così a ridimensionare la propria responsabilità e le relative conseguenze sul piano disciplinare, come peraltro comprovato del fatto che l’arbitro stesso non avesse avuto necessità di ricorrere alle cure di un medico, pur presente in panchina.
Conclude pertanto per una riduzione della sanzione comminatagli, in quanto ritenuta eccessiva.
Il reclamo è stato trattato nella riunione del 4.1.2022 e deciso come da dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo della A.S.D. Castellana Calcio a 5 è infondato e deve conseguentemente essere respinto.
Le precise motivazioni esposte dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato trovano ampia e puntuale conferma nel dettagliato referto dell’arbitro n. 2, ove si legge che “per tutta la durata del secondo tempo, i sostenitori della società di casa Castellaneta si ponevano dietro di me, attaccati alle transenne che dividevano il campo di gioco dagli spalti e mi offendevano e minacciavano dicendomi: “tu da qua non esci vivo. Pezzo di merda ti aspettiamo fuori”. Più volte mi minacciavano di colpirmi mentre transitavo lungo la fascia. Al minuto 14 del 2t un sostenitore della squadra di casa mi colpiva violentemente con un pugno al braccio sinistro all’altezza del gomito. Il colpo mi provocava un dolore temporaneo e del rossore nella parte colpita. Immediatamente interrompevo la partita, rivolgendomi al Capitano della squadra di casa sig. Lacatena Daniele avvisandolo che qualora ci fosse stato un altro atto di violenza, sarei stato costretto a sospendere definitivamente la partita. Nel frattempo il collega arbitro Capaldi Fabio invitava il dirigente incaricato come forza pubblica interna della squadra di casa sig. Laera Venanzio a collocarsi alle spalle della mia fascia di competenza in mezzo i sostenitori di casa. Visto la situazione rientrata, e il dolore che andava via via diminuendo, non comportandomi limitazione fisica, potevo riprendere la partita”.
L’arbitro n. 2 dunque, al di là dell’irrilevante imprecisione sul nome della cittadina (Castellaneta anziché Castellana), ha esattamente individuato nei “sostenitori della società di casa” coloro che lo offendevano e lo minacciavano dagli spalti, così come ha esattamente individuato in “un sostenitore della squadra di casa” colui che ebbe a colpirlo con un violento pugno al braccio. Non può dunque sussistere alcun dubbio, anche per la piena valenza probatoria del referto ex art. 61, comma 1, C.G.S., circa la responsabilità della società per tali fatti, secondo il combinato disposto degli artt. 6, comma 3, 25, comma 2 e 26, comma 1, C.G.S..
Quanto alla misura della sanzione, va considerato che le violazioni sono consistite nelle reiterate minacce ed offese rivolte dai sostenitori della A.S.D. Castellana Calcio a 5 all’arbitro n. 2 ed in diversi tentativi di colpire il medesimo, culminati nel violento pugno che effettivamente lo attingeva ad un braccio, tanto da determinare la sospensione della partita e la successiva ripresa solo dopo formale diffida rivolta al capitano della squadra di casa e la constatazione dell’assenza di conseguenze sul piano fisico.
Considerato che, per tali le violazioni, l’ammenda prevista dagli artt. 25, comma 7 e 26, comma 4 oscilla tra un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 15.000,00, la sanzione (nella misura di euro 1.300,00) comminata dal Giudice Sportivo appare oltremodo congrua.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce