F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 146/CSA pubblicata il 18 Gennaio 2022 – Cavese 1919 S.S.D. A.r.l.

Decisione n. 146/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 140/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 140/CSA/2021-2022, proposto dalla Cavese 1919 S.S.D. A.r.l.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 21/CS del 20.12.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.01.2022, l’Avv. Andrea Galli, udito l’Avv. William Trucillo per la società reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Cavese 1919 S.S.D. A.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Allegretti Diego, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 21/CS del 20.12.2021), in occasione della gara del Campionato di Serie D, Girone I, Città di Sant’Agata/Cavese del 18.12.2021.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.

La società reclamante ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la sua riduzione, sostenendo come il calciatore Allegretti non abbia colpito l'avversario con un pugno, bensì che quest’ultimo sarebbe caduto a terra solo a causa di un contatto involontario con le gambe dell’atleta sanzionato, il quale nella dinamica dell’azione aveva subito due falli in sequenza. Il Direttore di Gara, quindi, avrebbe travisato l’accaduto, anche perché posto di spalle rispetto ai due calciatori che si stavano contendendo il pallone. In ogni caso, secondo la reclamante, non vi sarebbe stata volontà offensiva da parte del Sig. Allegretti, ragione per la quale ha chiesto comunque la derubricazione dell’episodio de quo alla fattispecie di condotta gravemente antisportiva ex art. 39 del C.G.S., con contestuale applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), del C.G.S., dell’avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui.

A supporto, la società Cavese ha prodotto una serie di fotogrammi riferiti all’episodio in questione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 gennaio 2022 è comparso per la parte reclamante, in collegamento telematico, l’avv. William Trucillo, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità. È stato, altresì, sentito l’Arbitro a chiarimenti.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, dai quali si ha che l’espulsione è stata comminata “Per aver colpito volontariamente con un pugno allo stomaco un avversario a gioco in svolgimento”.

L’Arbitro, sentito a chiarimenti, ha inoltre confermato esplicitamente che il Sig. Allegretti non ha inferto il colpo al fine di difendersi o in reazione ad un fallo o ad un gesto ingiusto altrui - ragione che fa anche venir meno in radice la possibilità di valutare l’applicazione dell’attenuante ex art. 13, comma 1, lettera a) del C.G.S. invocata dalla reclamante - bensì volontariamente e a seguito di un contatto di gioco regolare con un avversario.

Ne consegue che gli stessi elementi qualificanti il fatto in esame inducono a ritenere che nel caso di specie il calciatore Allegretti abbia posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o, comunque, di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 38 CGS (tra le altre, CSA, Sez. III, 11 ottobre 2021 n. 30; idem, 25 ottobre 2021, n.42, 22 novembre 2021, n.77 e 7 gennaio 2022 n.137).

Quanto precede esonera la Corte dal valutare l’ammissibilità della documentazione fotografica allegata ai motivi del reclamo, nel caso di specie costituita da una serie di fotogrammi che, posti in sequenza, restituiscono staticamente attraverso le singole immagini il filmato dell’episodio in questione, in relazione ai noti limiti ai quali è sottoposta nell’ordinamento sportivo la prova televisiva, ai sensi degli artt. 58, 61 e 62 del C.G.S..  Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE 

Andrea Galli                                                                 Patrizio Leozappa                            

 

 Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce  

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