F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 147/CSA pubblicata il 18 Gennaio 2022 – Sig. Raul Andrei Rusescu

Decisione n. 147/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 142/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 142 del 2021, proposto da Raul Andrei Rusescu, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 21/CS del 20 dicembre 2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza in videoconferenza del giorno 4 gennaio 2022, il dott. Agostino Chiappiniello e udito l’avv. Federico Menichini per la società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Raul Andrei Rusescu, durante la gara FC Trapani 1905 A.R.L. - FOOTBALL C. Lamezia Terme del 19.12.2021, teneva un comportamento violento.

In particolare, in tale circostanza, come risulta dal referto arbitrale, "il calciatore, con pallone non in gioco, appena al di fuori del terreno di gioco, spingeva e colpiva con una gomitata l'avversario facendolo cadere a terra e sbattere contro i tabelloni senza provocargli nessuna lesione successiva, consentendogli di proseguire la gara".

Avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, ha proposto reclamo Raul Andrei Rusescu, adducendo che nel caso di specie non vi è stata una condotta violenta, ma al massimo una condotta antisportiva.

Il reclamante evidenzia che nel referto arbitrale risulta che l’azione si sarebbe svolta quando non vi era gioco, mentre nella delibera del giudice sportivo si parla, a proposito della dinamica dell’azione, di "gioco fermo".

Secondo il reclamante non vi sarebbe stata una condotta violenta, perché è mancata la volontarietà di arrecare un danno all’avversario e non vi sono state conseguenze fisiche per il giocatore del Trapani. Conclusivamente, il reclamante chiede la riduzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva, che la Corte ritiene di ravvisare nel caso di specie, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara. Infatti, il gesto del calciatore del Lamezia Terme non aveva alcun intento, né attitudine lesiva, come risulta dal referto arbitrale e ciò, in particolare, per il fatto che il contatto tra i due calciatori e l’impatto contro i tabelloni di bordo campo risultano essersi verificati quando la sfera era sì uscita dalla linea laterale del campo, ma immediatamente a seguito di detta uscita e quale epilogo di un’azione di gioco di contesa del pallone, tra il Rusescu che ne proteggeva l’uscita e il calciatore avversario che ne tentava il recupero, che costituisce un unicum per la sua dinamica non isolabile in due autonomi momenti, l’uno di gioco e l’altro di non gioco.  Per tale motivo, la condotta del calciatore reclamante deve essere considerata gravemente antisportiva, siccome in ogni caso caratterizzata da irruenza, ma non anche violenta, con conseguente mitigazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dal calciatore Raul Andrei Rusescu deve essere accolto e la sanzione irrogata rideterminata nella squalifica a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE 

Agostino Chiappiniello                                                                 Patrizio Leozappa                                                                           

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

 

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