F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 148/CSA pubblicata il 18 Gennaio 2022 – S.S.D. Tritium Calcio 1908 a.r.l.
Decisione n. 148/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 145/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente (relatore)
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 145/CSA/2021-2022, proposto dalla S.S.D. Tritium Calcio 1908 a.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 16/CS del 22.12.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4.01.2022, l’avv. Patrizio Leozappa, udito l’arbitro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La S.S.D. Tritium Calcio 1908 a.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione di euro 100,00 inflittale dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 16/CS del 22.12.2021), in occasione della gara del Campionato Nazionale Juniores Under 19, Girone C, Tritium Calcio 1908 a.r.l./ Ponte San Pietro del 18.12.2021, “Per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara”.
La società reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione per essere stato il medico sociale regolarmente presente in campo, nonostante la sua mancata indicazione nel referto di gara a causa, riferisce, di una mera dimenticanza dell’arbitro che, a tal fine, la stessa reclamante chiede a questa Corte di voler sentire a chiarimenti.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 gennaio 2022, nessuno è comparso per la parte reclamante, mentre è stato sentito l’arbitro, Sig. Nicolò Trombello.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.
Sentito a chiarimenti l’arbitro, Sig. Nicolò Trombello, questi ha infatti confermato che il medico sociale era regolarmente presente in campo, che lo stesso è stato anche da lui identificato prima dell’inizio dell’incontro e che la sua mancata indicazione nel referto arbitrale è stata effettivamente il frutto di una mera dimenticanza.
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere annullata.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce