C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 13/11/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SENISE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 36 DEL 25/10/2019.
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SENISE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 36 DEL 25/10/2019.
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi - Componenti - nella seduta del 13 Novembre 2019, ha deliberato quanto segue: Esaminato il reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL SENISE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n. 36 del 25 Ottobre 2019; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società S.S. SANTARCANGIOLESE che non ha fatto, ex art. 77 comma 2 C.G.S., pervenire memorie e documenti, né richiesta, ex art. 77, comma 4, C.G.S., di audizione; Ascoltata, ai sensi dell’art. 77 comma 4 C.G.S., la A.S.D. REAL SENISE, la quale in sede di audizione, si è riportata ai motivi di reclamo chiedendone l’integrale accoglimento;
Verificato come dalla documentazione agli atti acquisita consistente in documento d’identità e visura del tesserato Caputo Nicolò emerga in termini incontrovertibili la data di nascita del predetto calciatore al 09/01/2001 anziché 09/01/2000 come per evidente refuso riportato in distinta; Acclarato in ragione di tanto come la posizione del citato tesserato non possa qualificarsi irregolare rispetto alla vigente normativa che prevede, come da C.U. C.R. Basilicata FIGC n. 5 del 19/07/2019 confermato su altro C.U. n. 31 del 15/10/2019, che in ordine ai (LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’) alle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19, possono partecipare i calciatori nati dal 01° Gennaio 2001 in poi e che comunque abbiano compiuto il 15° anno d’età e che è consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori “fuori quota” nati dal 01° Gennaio in poi; Dato atto che, per quanto appena esposto, all’incontro oggetto del reclamo hanno preso parte soltanto tre calciatori “fuori quota” nati dal 01° gennaio in poi; Ritenuto in forza delle argomentazioni che precedono come il ricorso dalla A.S.D. REAL SENISE proposto sia meritevole di accoglimento con conseguente necessità di procedere al ripristino del risultato maturato sul campo, alla caducazione dell’accessoria sanzione in danno del Dirigente accompagnatore Marino Giuseppe ancorché già scaduta nonché alla revoca dell’ammenda di € 50,00 come comminata; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: Accoglie il ricorso da A.S.D. REAL SENISE proposto; Riforma la Decisione dal G.S. assunta e pubblicata su C.U. n. 36 del 25/10/2019; Omologa il risultato sul campo conseguito; Revoca l’accesoria sanzione in danno del Dirigente accompagnatore Marino Giuseppe ancorché già scaduta; Revoca l’ammenda di € 50,00 come comminata; Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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