C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 17/01/2020 – Delibera – GARA DEL 21/12/2019 – HELLAS VULTURE – INVICTA MATERA

GARA DEL 21/12/2019 – HELLAS VULTURE – INVICTA MATERA

Il Giudice Sportivo: Avvalendosi dell'art. 50 C.G.S(Poteri degli Organi di giustizia sportiva): a norma del quale il comma 1 “Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44”. Comma2 “Il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all’uopo necessarie”. Comma 3 “Fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine.”; Letti gli atti ufficiali della gara e quanto riportato nel ricorso e memorie delle due società; DELIBERA  di trasmettere, per il tramite della Segreteria, gli atti degli organi di giustizia sportiva alla competente Procura Federale F.I.G.C.: - sia con riferimento alle evidenti discrasie tra quanto riportato negli atti ufficiali di gara e quanto denunciato dalle due società in merito alla partecipazione al gioco di calciatore sostituito e, per l'effetto, sospende ogni decisione in merito alla omologazione del risultato della partita HELLAS VULTUREINVICTA MATERA sino all'esito delle risultanze istruttorie dell'Organo competente che accerti eventuali condotte previste dall'art. 10 C.G.S.; - sia in considerazione dei gravi fatti violenti descritti nei citati atti per gli eventuali provvedimenti da adottarsi nonché in relazione al comportamento delle parti tutte, durante la gara e nelle fasi immediatamente successive alla stessa.

 

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