C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 07/02/2020 – Delibera – GARA REVELIA SPORT – COMPRENS. SPORT PISTICCI

GARA REVELIA SPORT – COMPRENS. SPORT PISTICCI

Il Giudice Sportivo; Considerato che per l’avvio del procedimento innanzi al G.S., l’articolo 67 comma 1 del C.G.S. prevede che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce; Visto il preannuncio ed il ricorso presentati ritualmente dalla Polisportiva COMPRENS. SPORT PISTICCI nelle modalità di comunicazioni degli atti e nei termini procedurali previsti dal C.G.S.; Fissata al 07.02.2020 la data della pronuncia della decisione ai sensi dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S., come pubblicato su C.U. CR Basilicata n. 73 del 24.01.2019; Preso atto della perentorietà dei termini di cui all’articolo 44 comma 6 del C.G.S.; Appurato che le società non hanno fatto pervenire le memorie e i documenti di cui all’articolo 67 comma 7 del vigente C.G.S.; Constatato che la ricorrente chiede che venga inflitta ai sensi dell’articolo 10 comma 6 lettera a) del C.G.S., la sanzione della perdita della gara al REVELIA SPORT per aver fatto partecipare alla gara calciatore non avente titolo a prendervi parte, in particolare MORTORO FELICE del 02.03.1999 riportato in distinta di gara con il numero 9; Verificato che come da C.U. n. 5 CR Basilicata del 19.07.2019, in riguardo al CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE CALCIO A 5 (LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’), per la stagione sportiva 2019/2020 prevede che “Il Campionato “Under 19” è riservato ai calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno e il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Per lo svolgimento di tale attività è consentito l’utilizzo di tre calciatori “fuori quota” ,nati dal 1 gennaio 2000 in poi”, e che “L’inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva”; Ritenuto inoltre che ai sensi dell’articolo 10 comma 7 del C.G.S., la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare di calcio a cinque; Verificato dagli atti di gara che la REVELIA SPORT ha inserito in distinta il succitato calciatore violando in tal modo le disposizioni contenute nel precitato C.U. riguardante i limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età; DELIBERA - di non omologare il risultato conseguito sul campo e di assegnare gara persa al REVELIA SPORT con il seguente punteggio: REVELIA SPORT – COMPRENS.SPORT PISTICCI 0-6; - di comminare l’ammenda di €. 50,00 in assenza di recidiva a carico del REVELIA SPORT per aver fatto partecipare alla gara calciatore non avente titolo a prendervi parte; - di squalificare per 1 (una) gara MORTORO FELICE;

- di inibire fino al 14.02.2020 PAPALEO MARCO quale dirigente accompagnatore del REVELIA SPORT; - di restituire la tassa reclamo.

 

 

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