C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 12/02/2020 – Delibera – GARA MURO FUTSAL – FUTSAL SCALERA DEL 26/01/2020

GARA MURO FUTSAL – FUTSAL SCALERA DEL 26/01/2020

 Il Giudice Sportivo; Considerato che per l’avvio del procedimento innanzi al G.S., l’articolo 67 comma 1 del C.G.S. prevede che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce; Visto il preannuncio di ricorso presentato dal Futsal Scalera nelle modalità successivamente esplicitate; Fissata al 12.02.2020 la data della pronuncia della decisione ai sensi dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S., come pubblicato su C.U. CR Basilicata n. 75 del 29.01.2020; Preso atto della perentorietà dei termini di cui all’articolo 44 comma 6 del C.G.S.; Appurato che le società non hanno fatto pervenire le memorie e i documenti di cui all’articolo 67 comma 7 del vigente C.G.S. Atteso l’articolo 142 (disposizioni transitorie) del C.G.S., il quale recita “per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'articolo 53 (modalità di comunicazione degli atti) entra in vigore dal 1 luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.”; Appurato che l'art. 38 del previgente C.G.S. (Termine dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti), al comma 7 prevede “il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata”; Constatato che il preannuncio di reclamo da parte del Futsal Scalera veniva effettuato e trasmesso con raccomandata A.R., modalità non contemplate per tale tipo di atto, stante l'esclusività dei mezzi indicati dall'art. 38, comma 7, previgente C.G.S.; DELIBERA - la improcedibilità del ricorso da parte dal Futsal Scalera per assenza del preannuncio di ricorso da inviarsi con le modalità di comunicazione sopra esplicitate; - di disporre l'addebito a carico del Futsal Scalera del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva ai sensi dell’articolo 48 del C.G.S.;

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it