C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 16/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO (N. 1725/1254 pfi 2018/2019 del 01 agosto 2019) VOTTA VERONICA, SOCIETA’ A.S. MONTEMURRO;

 

DEFERIMENTO (N. 1725/1254 pfi 2018/2019 del 01 agosto 2019) VOTTA VERONICA, SOCIETA’ A.S. MONTEMURRO;

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti; PREMESSO Che il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, con nota del 01 agosto 2019, in relazione ai fatti ed agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: VOTTA VERONICA, Presidente e legale rappresentante della Società A.S. MONTEMURRO, per rispondere della violazione dell’art. 1-bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva previgente (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 44 del Regolamento LND (E’ fatto obbligo alle società partecipanti ai campionati di I e II Categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all’art. 39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato dilettanti di I e II Categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un allenatore di 1° Categoria UEFA Pro, di 2° Categoria UEFA A, di Base UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante) per aver consentito e/o comunque non impedito che la società A.S. MONTEMURRO partecipasse al campionato di Prima Categoria Girone B Regione Basilicata, stagione sportiva 2018/2019, senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad un allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico; La SOCIETA’ A.S. MONTEMURRO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva previgente, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente VOTTA VERONICA, come analiticamente descritte nella parte motiva; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 28 settembre 2019, preso atto della presenza della Procura Federale, convocata via PEC, nella persona dell’Avv. MICHELE SIBILLANO, il quale provvedeva al deposito di documentazione attestante la notificazione del Deferimento alle parti interessate e accertato, nondimeno, il mancato rientro delle cartoline d’esito delle raccomandate di convocazione dei Deferiti, aggiornava il dibattimento al 12 ottobre 2019, quando verificata la “Compiuta Giacenza” dei plichi, procedeva all’audizione della PROCURA FEDERALE nella persona dell’Avv. MICHELE SIBILLANO, il quale illustrava i motivi del Deferimento, formulando le seguenti richieste per:  VOTTA VERONICA, inibizione per mesi 4 (quattro);  SOCIETA’ A.S. MONTEMURRO, comminarsi Euro 600,00 di ammenda; Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nell’aggiornata udienza del 16 Ottobre 2019, vagliata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento di VOTTA VERONICA e della SOCIETA’ A.S. MONTEMURRO per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; Ritenuto come gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione dei Deferiti e la conseguente, omessa, coltivazione della attività difensive loro riservate, consentono di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo Collegio a discostarsi dalle valutazioni nella richiesta di Deferimento compendiate: Rilevato come, dalla documentazione presente in atti e in particolare dai moduli di censimento relativi alla Stagione Sportiva 2018/2019, emerga la circostanza afferente il mancato affidamento da parte della Società A.S. MONTEMURRO, partecipante al Campionato di I Categoria, della conduzione tecnica della prima squadra a Tecnici iscritti all’Albo ovvero nei ruoli del Settore Tecnico; Acclarato, pertanto, come, il deferito Sodalizio, in persona del proprio Presidente VOTTA VERONICA, risulti non aver ottemperato alle prescrizioni dagli artt. 44 Regolamento L.N.D. e 39, lettera Ea) Regolamento del Settore Tecnico regolate; Accertata, nondimeno, come sussistente la violazione delle richiamate norme, valutate le previsioni di cui agli artt. 2 – 4 – 5 – 8 - 9 del vigente C.G.S. e stimato come, in ragione di quanto sin qui ponderato, la Società A.S. MONTEMURRO, a motivo delle violazioni a carico del proprio Presidente ascritte, sia a sua volta chiamata a risponderne per essere sanzionata a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, vigente C.G.S.; Osservato, ancora, come VOTTA VERONICA e la SOCIETA’ A.S. MONTEMURRO, secondo Giurisprudenza di questo Organo di Giustizia Sportiva, debbano essere sanzionati per non essersi presentate malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, innanzi ad Organi della Giustizia Sportiva, in palese violazione di quanto disposto dall’art. 22, comma 1 vigente C.G.S., in forza del quale ai soggetti di cui al comma uno è fatto obbligo se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva; Considerato come questo Collegio ritenga, tuttavia e sulla scorta di proprio consolidato orientamento, eccessivamente afflittive rispetto ai fatti nei confronti dei Deferiti contestati e in sede deliberativa accertati, le sanzioni dalla Procura Federale richieste e in ragione di tanto stimi lecita una loro mitigazione: P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento delle richieste dalla PROCURA FEDERALE nella persona, Avv. MICHELE SIBILLANO, in sede di audizione formulate, così provvede: Irroga a:  VOTTA VERONICA l’inibizione di mesi 3 (tre), di cui 1 (uno) per violazione dell’art. 22, comma 1, vigente G.C.S.;  Società A.S.D. MONTEMURRO l’ammenda di Euro 300,00, (trecento/00), di cui Euro 100,00 (cento/00) per violazione dell’art. 22, comma 1, vigente G.C.S. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga comunicata alla PROCURA FEDERALE nonché a tutte le altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie del TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA e del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.

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