C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 18/12/2019 – Delibera – DEFERIMETO N. 6197/238pfi19-20/MS/CS/gb DEL 13 NOVEMBRE 2019 PIRO VINCENZO, ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO.

DEFERIMETO N. 6197/238pfi19-20/MS/CS/gb DEL 13 NOVEMBRE 2019 PIRO VINCENZO, ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO.

Il Tribunale Federale Territoriale composto dagli Avv.ti Giuseppe Giordano - Presidente f.f. - Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi – componenti - nella seduta del 18/12/2019, ha deliberato quanto segue. Letto il deferimento n.ro 6197/238pfi19-20/MS/CS/gb, con cui la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

Il sig. PIRO VINCENZO, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Passione Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 8, comma 9 (violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli artt. 4, comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale) 2, commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo), (Responsabilità delle Società), 31, commi 6,7, e 11 (violazioni in materia gestionale ed economica) del codice di Giustizia Sportiva vigente, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.), per aver omesso di eseguire il pagamento della somma di Euro 3.233,12 in favore del sig. De Riggi Ivan nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, avvenuta a mezzo raccomandata n. 617267812313 spedita il 22/07/2019 e consegnata in data 31/07/2019, in merito alla vertenza n. 183/89 tra De Riggi Ivan – A.S.D. Passione Calcio pubblicato su C.U. n. 4/2019 riunione del 19/07/2019;  La Società ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 (Responsabilità delle Società) del C.G.S. vigente in cui risulta trasfuso l’art. 4, commi 1 e 2 (Responsabilità delle Società) del previgente C.G.S., alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, in cui risulta trasfuso l’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. previgente (principi di lealtà, correttezza e probità), il soggetto avvisato Sig. Piro Vincenzo; Ritenuta ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su istanza delle parti così come disciplinata dall’art. 127 del C.G.S. vigente in sede dibattimentale concordata e avanzata, corretta la qualificazione dei fatti e, conseguentemente, stimata congrua la sanzione indicata; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata: - Dispone applicarsi ex art. 127 C.G.S. vigente in ordine al procedimento indicato, le seguenti sanzioni:  PIRO VINCENZO, inibizione di mesi 4 (quattro); ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO, ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) e punti 1 di penalizzazione; Avverte che l’ammenda di cui al presente accordo dovrà essere versata in favore di Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo di bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo stesso e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. vigente; Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente, comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza

 

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