C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 09/01/2020 – Delibera – DEFERIMENTO (Prot. n° 6665/1536pfi18-19/CS/ps del 21 NOVEMBRE 2019) MONTEMURRO GIOVANNI, SERGIO GIANFRANCO GREGORIO, DE VINCENZO FRANCESCO, DE NIGRIS CARLO, SOCIETA’ A.S.D. CHIAROMONTE 84;

DEFERIMENTO (Prot. n° 6665/1536pfi18-19/CS/ps del 21 NOVEMBRE 2019) MONTEMURRO GIOVANNI, SERGIO GIANFRANCO GREGORIO, DE VINCENZO FRANCESCO, DE NIGRIS CARLO, SOCIETA’ A.S.D. CHIAROMONTE 84;

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti;

PREMESSO Che il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, con nota del 21 NOVEMBRE 2019, in relazione ai fatti ed agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: • MONTEMURRO Giovanni, all’epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Chiaromonte 84, per la violazione dell’art.1 bis comma 1 e dell’art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 2, comma 1, art. 4 comma 1 e 2, ed art. 32, comma 7, del vigente C.G.S., per aver consentito la partecipazione alla gara A.S.D. Chiaromonte 84 – P.S.G. D.B. Domenico Lorusso del 22/05/2019, valevole per il campionato Provinciale Under 17, dei propri tesserati sig.ri De Vincenzo Franceso e De Nigris Carlo, nonostante gli stessi fossero squalificati, ed utilizzando le generalità di altri calciatori, ovvero dei sig.ri Orofino Giuseppe e del sig. Trupa Domenico, effettivamente tesserati per la società A.S.D. Chiaromonte 84 ma di fatto assenti; • SERGIO Gianfranco Gregorio, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. Chiaromonte 84, per la violazione dell’art.1 bis comma 1 e dell’art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 2, comma 1, e nell’art. 4 comma 1 e 2, ed art. 32, comma 7, del vigente C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Chiaromonte 84 in occasione della gara A.S.D. Chiaromonte 84 – P.S.G. D.B. Domenico Lorusso del 22/05/2019, valevole per il campionato Provinciale Under 17, inserendo nella distinta di gara dallo stesso sottoscritta e consegnata all’arbitro, il nominativo di due calciatori assenti, più precisamente dei sig.ri Orofino Giuseppe e Trupa Domenico, al fine di consentire l’impiego effettivo nell’incontro, con l’utilizzo di non veridiche generalità, di due calciatori squalificati, sig.ri De Vincenzo Francesco e De Nigris Carlo;  DE VINCENZO Francesco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Chiaromonte 84, per la violazione dell’art. dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4 comma 1, del vigente C.G.S., per aver preso parte alla gara A.S.D. Chiaromonte 84 – P.S.G. D.B. Domenico Lorusso del 22/05/2019, valevole per il campionato Provinciale Under 17, nonostante fosse squalificato, dichiarando falsamente le generalità del sig. Orofino Giuseppe, altro calciatore tesserato per la medesima società, ma di fatto assente;  DE NIGRIS Carlo all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Chiaromonte 84, per la violazione dell’art. dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4 comma 1, del vigente C.G.S., per aver preso parte alla gara A.S.D. Chiaromonte 84 – P.S.G. D.B. Domenico Lorusso del 22/05/2019, valevole per il campionato Provinciale Under 17, nonostante fosse squalificato, dichiarando falsamente le generalità del sig. Trupa Domenico, altro calciatore di fatto assente;  La Società A.S.D. CHIAROMONTE 84 (matricola 9447933) per responsabilità diretta ed oggettiva, per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/06/2019 ed oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le azioni ed i comportamenti posti in essere dai propri Presidente, Dirigente e calciatori, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 21 DICEMBRE 2019, constatata la regolarità delle comunicazioni ai deferiti indirizzate e preso atto, a causa della loro mancata comparizione, dell’impossibilità di procedere a verifica dell’eventuale intenzione degli aventi diritto di accedere all’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall’art. 127 vigente C.G.S. regolata; Che in quella sede l’Avv. MICHELE SIBILLANO per la PROCURA FEDERALE, dato preliminarmente atto dell’avvenuta comunicazione a tutti gli interessati del Deferimento, ne illustrava i motivi e formulava le seguenti richieste per:  MONTEMURRO GIOVANNI, inibizione per mesi 3 (TRE); SERGIO GIANFRANCO GREGORIO, inibizione per anni 1 (uno); DE VINCENZO FRANCESCO, squalifica per 6 (sei) giornate;  DE NIGRIS CARLO, squalifica per 6 (sei) giornate;  SOCIETA’ A.S.D. CHIAROMONTE 84, comminarsi € 500,00 di ammenda e punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica. Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nell’aggiornata udienza dell’08/01/2020, vagliata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento de quo per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno dei Deferiti ascritti; Ritenuto come gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione di tutti gli incolpati e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive loro riservate, consentono di accertare l’insussistenza agli atti del procedimento di elementi utili ad abilitare questo Collegio a discostarsi dalle valutazioni nella richiesta di Deferimento compendiate; Rilevato come, dall’acquisita documentazione e in particolare dalle dichiarazioni in sede di audizione innanzi a Collaboratore della PROCURA FEDERALE da parte di SERGIO GIANFRANCO GREGORIO, all’epoca dei fatti Vice Presidente nonché Dirigente Accompagnatore della A.S.D. CHIAROMONTE 84 rese, sia emerso come lo stesso in ragione di quanto da lui verbalizzato e che per relazione in questa sede viene interamente richiamato, abbia senza reticenze riconosciuto la propria responsabilità in ordine ai fatti contestatigli; Acclarata, pertanto e in ragione della natura pienamente confessoria delle dichiarazioni in sede investigativa rilasciate, la totale responsabilità di SERGIO GIANFRANCO GREGORIO in ordine agli eventi nell’atto di Deferimento ascrittigli per aver con la sua condotta, per quanto dall’approfondita lettura della documentazione dalla PROCURA FEDERALE esibita emerso, integrato la contestata violazione degli artt.1 bis comma 1 e 10 comma 6 del C.G.S. all’epoca dei fatti in vigore e oggi trasfuso negli artt. 2, comma 1, 4 commi 1 e 2 e 32, comma 7, del vigente C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5 N.O.I.F.; Riconosciuta, nondimeno, sussistente la responsabilità dei calciatori DE NIGRIS CARLO e DE VINCENZO FRANCESCO, in ordine ai fatti loro contestati, per aver con il proprio comportamento, certamente condizionato e temperato dalle insistenti e documentate pressioni esercitate dal Dirigente del Sodalizio per il quale risultavano tesserati, concorso alla determinazione degli eventi oggetto di Deferimento, con conseguente violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4 comma 1, del vigente C.G.S.; Considerato, ancora, come dall’esame del voluminoso carteggio dalla PROCURA FEDERALE prodotto sia stato possibile verificare la responsabilità di MONTEMURRO GIOVANNI già Presidente della SOCIETA’ A.S.D. CHIAROMONTE 84, per la violazione degli artt.1 bis comma 1 e 10 comma 6 del C.G.S. all’epoca dei fatti in vigore e oggi trasfuso negli artt. 2, comma 1, 4 commi 1 e 2 e 32, comma 7, del vigente C.G.S. se non altro a titolo di omessa vigilanza riguardo la condotta dal proprio Dirigente SERGIO GIANFRANCO GREGORIO perpretata; Accertata, nondimeno, come sussistente la responsabilità diretta e oggettiva della SOCIETA’ A.S.D. CHIAROMONTE 84 per la violazione delle norme di cui agli artt.1 bis comma 1 e 10 comma 6 C.G.S. all’epoca dei fatti in vigore, oggi trasfusi negli artt. 2, comma 1, 4 commi 1 e 2, e 32, comma 7, del vigente C.G.S., e ancora per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. in vigore fino al 16/06/2019 e oggi assorbiti nell’art. 6, commi 1 e 2 del vigente C.G.S., per le azioni e i comportamenti posti in essere dai propri Presidente, Dirigente e Calciatori, così come riportati nei sopradescritti capi di incolpazione; Osservato, ancora, come tutti i Deferiti (Società, Dirigenti e Calciatori), secondo Giurisprudenza di questo Organo di Giustizia Sportiva, debbano essere sanzionati per non essersi presentati, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, in palese violazione delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 1 vigente C.G.S., in forza del quale ai soggetti di cui al comma uno è fatto obbligo se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva; Stimato come, in dipendenza della circostanza che la gara oggetto di procedimento era valevole per il Campionato Provinciale Under 17, Categoria questa nella quale, a cagione della giovanissima età degli atleti partecipanti, particolare attenzione e diligenza si sarebbe dovuto porre nella coltivazione e applicazione a fini pedagogici ed educativi di principi di lealtà, correttezza e probità, gravissimo debba qualificarsi il comportamento da SERGIO GIANFRANCO GREGORIO tenuto e quindi della SOCIETA’ A.S.D. CHIAROMONTE 84 a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti addebitati e conseguentemente alcun esimente atto a giustificare un’ipotetica attenuazione della sanzione possa essere nella presente sede delibativa riconosciuta, con conseguente necessità di procedere all’integrale accoglimento delle richieste dalla PROCURA FEDERALE nei confronti di Dirigenti e Sodalizio formalizzate; Osservato alla stregua delle considerazioni che precedono come, tuttavia, pur in presenza di elementi oggettivamente violativi del vigente Regolamento, la giovane età dei Deferiti DE VINCENZO FRANCESCO e DE NIGRIS CARLO e l’accertata emersione di circostanze maturate al di fuori di loro effettive, libere e consapevoli scelte, possano essere, se non altro a titolo di elementare buon senso, apprezzate quali attenuanti e abilitare, conseguentemente, questo Collegio all’applicazione nei loro confronti di più mitigate sanzioni, che si devono intendere comunque mirate a fini educativi e riabilitativi invece che meramente punitivi, rispetto a quelle dalla PROCURA FEDERALE richieste e ritenute eccessivamente afflittive; P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento delle richieste dalla PROCURA FEDERALE nella persona, Avv. MICHELE SIBILLANO, in sede di audizione formulate, così provvede: Irroga a:  MONTEMURRO GIOVANNI, inibizione per mesi 4 (quattro), di cui 1 (uno) per violazione dell’art. 22, comma 1, G.C.S. vigente;  SERGIO GIANFRANCO GREGORIO, inibizione di anni 1 (uno) più inibizione di mesi 1 (uno) per violazione dell’art. 22, comma 1, G.C.S. vigente;  DE VINCENZO FRANCESCO, squalifica per 4 (quattro) giornate di cui 1 (una) per violazione dell’art. 22, comma 1, C.G.S. vigente; DE NIGRIS CARLO, squalifica per 4 (quattro) giornate di cui 1 (una) per violazione dell’art. 22, comma 1, C.G.S. vigente;  SOCIETA’ A.S.D. CHIAROMONTE 84, ammenda di Euro 600,00, (seicento/00), di cui € 100,00 (cento/00) per violazione dell’art. 22, comma 1, vigente G.C.S. e punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica; Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente, comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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