C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 09/01/2020 – Delibera – DEFERIMENTO (N. 006495/1254 pfi 18-19 MS/CS/mf del 19 NOVEMBRE 2019) A.S.D.P. REAL GRUMENTO;

DEFERIMENTO (N. 006495/1254 pfi 18-19 MS/CS/mf del 19 NOVEMBRE 2019) A.S.D.P. REAL GRUMENTO;

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti; PREMESSO Che il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, con nota del 19 NOVEMBRE 2019, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: La Società A.S.D.P. REAL GRUMENTO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva previgente, (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente MAIORINO Nicola, come analiticamente descritte nella parte motiva; considerata l’intervenuta risoluzione dell’accordo, in precedenza raggiunto con la Procura Federale ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente, di cui si dava atto nel C.U. n. 145/AA dell’11 novembre 2019 Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 21 DICEMBRE 2019, constatata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti interessate indirizzate, dato atto della presenza della Società REAL GRUMENTO nella persona del Presidente MAIORINO NICOLA e della PROCURA FEDERALE in quella dell’Avv. MICHELE SIBILLANO e verificata l’impossibilità di procedere ad applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall’art. 127 C.G.S. prevista, dava corso all’audizione del Presidente del deferito Sodalizio, il quale, a giustificazione del mancato adempimento degli oneri conseguenti all’applicazione di sanzione ex art. 32 sexies previgente C.G.S., evidenziava emergenze di natura economico-finanziaria e sottolineata, tuttavia, la funzione sociale dell’attività sportiva dalla Società coltivata, si rimetteva alle determinazioni del Tribunale. Che l’Avv. MICHELE SIBILLANO per la PROCURA FEDERALE illustrava i motivi del Deferimento e formulava le seguenti richieste per:  La Società A.S.D.P. REAL GRUMENTO, ammenda di euro 600,00 (seicento/00); Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:

Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento della Società A.S.D.P. REAL GRUMENTO per i fatti negli stessi riportati ed alla stessa ascritti; Ritenuto pregiudizialmente che le accuse, così come contestate, possano dirsi già prima facie acclarate, in ragione della richiesta dallo stesso Presidente ex art. 32 sexies C.G.S. previgente avanzata e del correlato accordo con la PROCURA FEDERALE perfezionato e pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 61/AA del 29 AGOSTO 2019, che consentano di argomentare come non risultino acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo Collegio a discostarsi, nei limiti che verranno di seguito esplicitati, dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di Deferimento riassunte; Lette, le emergenze dell’istruttoria dalla PROCURA FEDERALE svolta a mezzo di acquisizione documentale e presa visione del C.U. F.I.G.C. n. 145/AA del 11 Novembre 2019, con il quale si dava atto dell’intervenuta risoluzione dell’accordo ex art. 32 sexies previgente C.G.S. tra la deferita Società e la PROCURA FEDERALE e reso noto con C.U. F.I.G.C. n. 61/AA del 29 AGOSTO 2019 raggiunto, per omesso versamento nel perentorio termine dalla richiamata norma regolato, della concordata ammenda; Accertata, alla stregua delle argomentazioni che precedono, la responsabilità della A.S.D.P. REAL GRUMENTO chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del previgente C.G.S., (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del C.G.S. pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 Giugno 2019) in relazione alle condotte antiregolamentari al Presidente MAIORINO NICOLA già ascritte; Ritenuto, tuttavia, come, in ragione di quanto in motivazione meglio rappresentato, questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA ritenga lecita, in ragione anche di proprio confermato orientamento Giurisprudenziale, l’applicazione nei confronti del Deferito Sodalizio di una sanzione comunque mitigata rispetto alle richieste dalla PROCURA FEDERALE avanzate, tenuto conto dell’atteggiamento collaborativo dimostrato e della funzione sociale dalla Società assolta: P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, nella seduta dell’08/01/2019 in parziale accoglimento delle richieste dal SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE, Avv. Michele Sibillano, in sede di audizione formulate, così provvede: Irroga a: Alla Società A.S.D.P. REAL GRUMENTO l’ammenda di Euro 500,00(cinquecento/00); Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente, comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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