C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 02/08/2019 – Delibera – DEFERIMETO N. 13533/679 pfi 18-19MS/ac. PIRO VINCENZO, ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO, MACRI’ FRANCESCO, ASD DOLCE VITA PADULFER DI SALA CONSILINA.

DEFERIMETO N. 13533/679 pfi 18-19MS/ac. PIRO VINCENZO, ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO, MACRI’ FRANCESCO, ASD DOLCE VITA PADULFER DI SALA CONSILINA.

Il Tribunale Federale Territoriale composto dagli Avv.ti Michele MessinaPresidente - Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi - componenti- nella seduta del 01/08/2019, ha deliberato quanto segue. Letto il deferimento n.ro 13533/679 pfi 18-19MS/ac, con cui la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: - Il sig. PIRO VINCENZO, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Passione Calcio di Lagonegro, per rispondere della violazione dell’art. 1-bis, comma 1 del C.G.S., ovvero di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 38, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico), per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, al sig. De Riggi Ivan, di svolgere le mansioni di allenatore in favore della società ASD Passione Calcio di Lagonegro, ctg. Giovanissimi Provinciali di Calcio a 11, C.R. Basilicata, s.s. 18-19, privo di tesseramento a tal titolo, eludendo in tal modo la normativa di riferimento; - La Società ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 CGS, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale, ex art. 1 bis comma 5 CGS, come sopra descritti; - Il sig. MACRI’ FRANCESCO, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Soc. ASD Dolce Vita Padulfer di Sala Consilina, per rispondere della violazione dell’art. 1-bis, comma 1 del C.G.S., ovvero di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 38, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico), per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, al sig. De Riggi Ivan, di svolgere le mansioni di allenatore in favore della società ASD Dolce Vita Padulfer di Sala Consilina, categoria Juniores C5, under 19, del Campionato C2, s.s. 18-19, privo di tesseramento a tal titolo, eludendo in tal modo la normativa di riferimento;

La Società ASD DOLCE VITA PADULFER SALA CONSILINA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 CGS, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale, ex art. 1 bis comma 5 CGS, come sopra descritti; Rilevata la propria competenza relativamente ai soli deferiti PIRO VINCENZO e ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO; Accertata, di converso, in ragione di quanto attestato dalla documentazione della Procura Federale prodotta l’affiliazione della Società ASD DOLCE VITA PADULFER DI SALA CONSILINA al C.R. CAMPANIA; Osservato, in ragione di tanto, come ogni ipotetica pronuncia nei confronti di detto Sodalizio e di MACRÌ FRANCESCO, suo Presidente all’epoca dei fatti, non potrebbe che risultare impropria ed inconferente, per essere questo Tribunale competente a conoscere fatti di esclusivo interesse del C.R. BASILICATA; Ritenuta ammissibile la richiesta di applicazione di sanzioni su istanza delle altre parti deferite e presenti PIRO VINCENZO e ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO (dello stesso rappresentata) così come disciplinata dall’art. 23 del C.G.S. in sede dibattimentale concordata e avanzata, corretta la qualificazione dei fatti e conseguentemente stimata congrua la sanzione indicata; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata:  Dichiara preliminarmente la propria incompetenza a decidere riguardo il Deferimento di MACRI’ FRANCESCO e della Società ASD DOLCE VITA PADULFER DI SALA CONSILINA; Dispone applicarsi ex art. 23 C.G.S. in ordine al procedimento indicato, le seguenti sanzioni:  PIRO VINCENZO, inibizione di mesi 4 (quattro);  ASD PASSIONE CALCIO LAGONEGRO, ammenda di € 300,00 (trecento); Avverte che l’ammenda di cui al presente accordo dovrà essere versata in favore di Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo di bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo stesso e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 23 C.G.S.. Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 CGS, comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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