F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 85/TFN – SD del 19 Gennaio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4360/24pf21-22/GC/SA/ff del 15 dicembre 2021 nei confronti del sig. Roberto Cau e della società GS CF Caprera – Reg. Prot. 87/TFN-SD
Decisione/0085/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0087/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Antonella Arpini – Componente;
Giammaria Camici – Componente (Relatore);
Amedeo Citarella – Componente;
Valentina Ramella – Componente;
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 11 gennaio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.4360/24pf21-22/GC/SA/ff del 15 dicembre 2021 nei confronti del sig. Roberto Cau e della società GS CF Caprera, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 15 dicembre 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:
- il Sig. Roberto Cau all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della GS CF Caprera per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere ripetutamente, nel corso della Stagione Sportiva 2020-2021, posto in essere comportamenti violenti e minacciosi nei confronti di varie calciatrici tesserate con la propria società, sottoponendole ad episodi di denigrazione morale e fisica. In particolare:
1) per avere inferto un calcio all’atleta Chiara Abraini e minacciato un’altra atleta della squadra, che si era frapposta tra loro, intervenendo in difesa della compagna;
2) per avere, prima dell’inizio della gara contro l’ASD Independiente Ivrea del 25 aprile 2021, aggredito fisicamente la calciatrice Rossella Sau, cagionandole delle lesioni a seguito delle quali non ha partecipato alla partita;
3) per aver minacciato di colpire con un sasso, al termine della gara contro il Pinerolo dell’11 aprile 2021, il portiere della squadra, Yaiza Gancedo, la quale aveva gettato a terra una borraccia dopo essere stata accusata dal presidente di avergli fatto perdere la partita; lo stesso, poi, faceva irruzione negli spogliatoi delle giocatrici durante la doccia per rimproverare nuovamente la Gancedo;
4) per aver tentato di colpire, durante un allenamento della squadra occorso il 1° giugno 2021, il portiere Yaiza Gancedo con una corda e la calciatrice Sig.ra Giulia Ferrer con una testata;
5) per aver aggredito e minacciato, in numerose occasioni, le calciatrici Marina Gomez Planas, Nerea Paredes Hernandez, Mar Sanchez Baeza, Bacaicoa Ainoa Masso, Olmo Veronica Alvarez e Ayoro Debora Lopez;
6) per aver aggredito verbalmente e minacciato, in data 25 febbraio 2021, la calciatrice Ayoro Debora Lopez di colpirla con pompa per gonfiare i palloni, nonché per aver minacciato anche la calciatrice Mar Sanchez Baeza, intervenuta in difesa della compagna, sottraendole lo zaino contenente i suoi effetti personali;
7) per aver collocato 5 calciatrici straniere in un appartamento dalle dimensioni ridotte con evidenti problemi di muffa ed umidità, omettendo di provvedere al ripristino della salubrità degli ambienti nonché alla regolare fornitura dei servizi quali l’acqua potabile, il forno elettrico ed il combustibile per il riscaldamento;
8) per aver denigrato, appellandole “grasse”, le calciatrici della sua squadra, in occasione del controllo del peso settimanale, minacciandole di comminare sanzioni economiche per chi avesse aumentato il proprio peso corporeo.
- La società GS CF Caprera, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Cau, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
In data 12.07.2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n 24pf21-22 avente ad oggetto “Presunti comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Presidente della GS CF Caprera, sig. Roberto Cau, a danno di alcuni tesserati della medesima società” a seguito della nota del 21.06.2021 inviata dalla Divisione Calcio Femminile, che, a sua volta, trasmetteva alla Procura copia della comunicazione del 20.06.2021 con la quale la Sig.ra Marisa Bacaicoa Lladò, anche a nome di altre famiglie di calciatrici tesserate per il GS CF Caprera, denunciava una serie di episodi di violenza e denigrazione posti in essere nel corso della stagione sportiva 2020-21 dal Sig. Roberto CAU, Presidente della società GS CF Caprera, nei confronti di calciatrici tesserate per la sua Società nonché il fatto che cinque di loro erano state alloggiate in una casa in “condizioni terribili”, in due piccole stanze, con carenza d’acqua, mancanza di riscaldamento e problemi per cucinare a causa della rottura del forno e la mancanza di gas.
Successivamente, in data 22 luglio 2021, a mezzo pec, l’Avv. Priscilla Palombi inoltrava alla Procura Federale ulteriore esposto, datato 12 Luglio 2021, nell’interesse delle calciatrici Marina Gomes Plana, Nerea Paredes Hernandez, Mar Sanchez Baeza, Ainoa Masso Bacaicoa, Veronica Alvarez Olmo e Ayoro Debora Lopez tramite il quale veniva denunciato il comportamento denigratorio, violento e minaccioso, sia verbale che fisico, tenuto dal Sig. Roberto Cau, sia durante gli allenamenti che in occasione di gare ufficiali, nei confronti di alcune tesserate del Caprera, evidenziando una serie di episodi specifici con circostanze di data e di luogo, e rappresentando altresì che le calciatrici erano costrette a vivere in cinque in due stanze insalubri.
L’Organo inquirente acquisiva, quindi, la documentazione di rito (fogli censimento, distinte ufficiali delle gare cui aveva partecipato il Capreara, elenco delle calciatrici tesserate, ecc. …) nonché provvedeva all’audizione delle calciatrici Chiara Abraini, Veronica Alvarez Olmo, che consegnava all’Ufficio un DVD contenente quattro filmati, e Marina Gomes Plana, del dirigente del Caprera Sig. Sergio Seui e del Presidente Roberto Cau.
Ottenuta dalla Procura Generale dello Sport del CONI una prima proroga del termine di conclusione delle indagini, la Procura Federale, ritenute accertate una molteplicità di violazioni, provvedeva a contestarle al soggetto e alla Società coinvolta con la comunicazione di chiusura indagini dell’11.11.2021.
A seguito della notifica della C.C.I. l’Avv. Stefano Abate, acquisita la copia degli atti del procedimento, faceva pervenire alla Procura una memoria, nell’interesse della Società e del suo Presidente, con la quale: I) rilevava che le firme apposte dalle calciatrici sull’esposto presentato dall’Avv. Priscilla Palombi non erano state autenticate da quest’ultima e presentavano evidenti difformità con altre firme apposte dalle stesse denuncianti su altri documenti in possesso della Società; II) contestava la legittimazione della Sig.ra Marisa Bacaicoa Lladò a presentare un esposto nei confronti del Sig. CAU in quanto madre di una tesserata nonché la sua validità formale; III) contestava la veridicità di quanto affermato nei due distinti esposti posti a base dell’indagine; IV) depositava dichiarazioni rese da alcuni tesserati, fotografie dell’immobile abitato dalle calciatrici e documenti sottoscritti dalle denuncianti al fine di dimostrare la difformità fra le firme apposte sull’esposto e quelle apposte sui documento prodotti.
L’Organo requirente non riteneva che la memoria, con la documentazione allegata, fosse idonea a scalfire l’impianto accusatorio e provvedeva quindi al deferimento del soggetto dianzi indicato e della società di appartenenza, contestando a entrambi i capi di incolpazione già in precedenza evidenziati.
La fase predibattimentale
Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza dell’11.01.2022, il Sig. Roberto Cau e la società GS CF Caprera provvedevano, per il tramite dell’Avv. Stefano Abbate, al deposito tempestivo di memoria con la quale, riprendendo in gran parte la memoria deposita dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini, contestavano l’assenza di autenticazione delle firme delle denuncianti nell’esposto presentato dall’Avv. Priscilla Palombi, la legittimazione della Sig.ra Marisa Bacaicoa Lladò alla presentazione del suo esposto e la validità formale dello stesso nonché l’asserita infondatezza delle accuse mosse la Presidente Cau. A conforto delle proprie tesi difensive, la difesa dei deferiti produceva una serie di “dichiarazioni spontanee” senza, peraltro, formulare istanze istruttorie.
Il dibattimento
All’udienza dell’11.01.2022, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti, in collegamento da remoto, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale e l’Avv. Stefano Abbate per il Sig. Roberto Cau e la società GS CF Caprera nonché il Sig. Roberto Cau personalmente.
II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, riscontrata la tempestiva notifica degli avvisi di fissazione dell’udienza di discussione, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Roberto Cau 3 (tre) anni di inibizione e per la società GS CF Caprera 1.000,00 (mille/00) euro di ammenda. Prendeva poi la parola l’Avv. Stefano Abbate il quale, ribadita, a suo avviso, l’apocrifia delle sottoscrizioni delle calciatrici sull’esposto dalle stesse presentato alla Procura Federale per il tramite dell’Avv. Priscilla Palombi, si riportava alla memoria depositata in atti e concludeva per il proscioglimento dei suoi assistiti.
La decisione
Il Collegio ritiene che vada affermata la responsabilità disciplinare dei deferiti per quanto di ragione.
Osserva il Tribunale come quanto denunciato con la mail del 20.06.2021 dalla Sig.ra Marisa Bacaicoa Lladò, poi ribadito e circostanziato dal successivo esposto inoltrato alla Procura Federale dall’Avv. Priscilla Palombi nell’interesse delle calciatrici Marina Gomes Plana, Nerea Paredes Hernandez, Mar Sanchez Baeza, Ainoa Masso Bacaicoa, Veronica Alvarez Olmo e Ayoro Debora Lopez, trovi puntuale riscontro nelle testimonianze acquisite agli atti e nei filmati forniti all’Ufficio dalla calciatrice Veronica Alvarez Olmo.
Occorre fin da subito rilevare che le eccezioni mosse dalla difesa dei deferiti circa la legittimazione della Sig.ra Marisa Bacaicoa Lladò, in quanto madre di una tesserata, a presentare un esposto nei confronti del Sig. Roberto Cau nonché la sua validità formale, e circa l’autenticità delle firme poste in calce all’esposto inviato dall’Avv. Priscilla Palombi risultino infondate.
Il Codice di Giustizia Sportivo prevede, all’art. 118, comma 2, che “2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante”. Posto che la denuncia inoltrata dalla Sig.ra Marisa Bacaicoa Lladò non è certo anonima in quanto proviene da un indirizzo mail facilmente riscontrabile e, per stessa ammissione della difesa dei deferiti, ne viene attribuita la provenienza alla madre della calciatrice Ainoa Masso Bacaicoa, la stessa non può certo definirsi anonima con la conseguenza che il Procuratore Federale ha correttamente preso conoscenza e conseguentemente iscritto, in data 12 luglio 2021, il procedimento nell’apposito registro tenuto dalla Procura Federale ai sensi dell’art. 53 del Codice di Giustizia del CONI.
Altrettanto priva di giuridica valenza è l’eccezione circa la mancata autenticazione delle firme delle esponenti apposte sull’esposto datato 12 Luglio 2021 e inoltrato alla Procura dall’Avv. Priscilla Palombi con pec del successivo 22 Luglio. Premesso, a tal riguardo, che nessuna norma, anche di natura strettamente processuale, impone l’autentica della firma apposta in calce a un esposto (diversamente sarebbe stato se si fosse stati in presenza di mandato difensivo), lo scritto in questione avrebbe di per sé legittimato il Procuratore Federale all’apertura del procedimento anche se solo sottoscritto dall’Avv. Palombi. Le firme apposte dalle calciatrici altro effetto non hanno se non quello di avvalorare quanto scritto dall’Avv. Palombi sulla propria carta intestata. Quest’ultima considerazione pone, quindi, nel nulla l’eccezione dei deferiti circa il fatto che le firme di quell’esposto non sarebbero autentiche e alcune sarebbero addirittura ricalcate. È appena il caso di rammentare, comunque, che in sede dibattimentale il difensore dei deferiti, a precisa domanda del Presidente del Tribunale circa l’indicazione delle firme che sarebbero state contraffatte o ricalcate, non è stato in grado di indicarle.
Nel merito, il Collegio osserva che tutti gli episodi circostanziati nei due esposti, trasfusi, poi, nei sette punti del capo di incolpazione di cui al deferimento, sono stati confermati nel corso delle audizioni svolte dalla Procura sia dalle denuncianti Veronica Alvarez Olmo, che ha anche fornito all’Ufficio quattro filmati, e Marina Gomes Plana, sia da Chiara Abraini, all’epoca tesserata come calciatrice per il Caprera, la quale, durante l’audizione del giorno 1 settembre 2021, oltre a riferire, con dovizia di particolari, tutti gli episodi cui aveva assistito, pur non essendo una denunciante, ha messo al corrente la Procura di un episodio che l’ha riguardata personalmente allorquando il Presidente Cau le ha inferto un calcio e ha minacciato un’altra atleta della squadra, che si era frapposta tra loro intervenendo in difesa della compagna, così identificandosi nel calciatore preso a calci dal Presidente, episodio in precedenza riferito dalla Sig.ra Marisa Bacaicoa Lladò al punto 2) del suo esposto.
Alle dettagliate, circostanziate e univoche testimonianze scritte e orali di cui si è appena detto si aggiunge anche quella resa dal Sig. Sergio Seu, ancora oggi Segretario del Caprera, il quale, pur negando di essere a conoscenza degli episodi denunciati, dando l’impressione di essere quantomeno reticente posto che egli stesso riferisce che all’epoca svolgeva le funzioni di organizzatore logistico, di cuoco preparando i pranzi e le cene per le calciatrici, e di magazziniere, non ha potuto negare che il Presidente Cau è persona dal “carattere un po’ burbero. Talvolta è indelicato nelle sue impressioni …”. Sempre il Sig. Seu ha riferito, in modo abbastanza preciso, su quanto accaduto fra il Presidente Cau e la calciatrice Rossella Sau, capitano della squadra, in occasione della gara disputata il 25 aprile 2021 contro l’ASD Independiente Ivrea. Riferisce il Sig. Seu che “… ho saputo che c’era stata una discussione con il Presidente, prima dell’inizio di una partita, per un cancello. Non so esattamente cosa sia successo, fatto sta che la Sau non giocò più quella partita e poi, ho sentito per motivi di lavoro, non si è più presentata”.
Lo stesso Presidente Cau, in merito a quanto accaduto con la calciatrice Sau, pur negando di averla colpita, non ha potuto negare l’accesa discussione.
L’esame dei quattro filmati prodotti dalla calciatrice Veronica Alvarez Olmo appare rilevante per quanto attiene a quelli identificati, nel fascicolo degli atti della Procura Federale, con i numeri 3_0087_TFNSD_2021-2022-Altro.mp4 e 4_0087_TFNSD_20212022-Altro.mp4. Nel primo dei due si vede il Presidente Cau che, con una corda in mano, compie dei passi in avanti urlando all’indirizzo di una calciatrice e simulando di colpirla con la corda stessa. Nel secondo il Presidente impugna ancora una volta una corda nella mano sinistra e si dirige minaccioso verso una calciatrice che verosimilmente prima colpisce con uno schiaffo (l’audio del filmato non consente di comprendere tutte le parole pronunciate dal Cau ma consente di distinguere il rumore dello schiaffo) e poi insegue ancora più minaccioso portando la testa in avanti verso la faccia della calciatrice.
In merito alle dichiarazioni rese da alcuni soggetti e allegate alla memoria difensiva dei deferiti, osserva il Collegio che le stesse altro non sono che mere dichiarazioni di parte, rese per gruppi (De Martino e Del Greco da un lato e Trapani, Manea e Lupo dall’altro) su “format” identici, evidentemente predisposti e quindi non spontanei. Assai poco credibile, per non dire altro, appare poi la dichiarazione resa dalla Calciatrice Sau, tutt’oggi tesserata per il Caprera, che, sottrattasi all’audizione della Procura Federale, dichiara, con scrittura datata 4.01.2022 redatta su modulo precompilato a macchina e poi riempito a penna con l’indicazione della propria residenza, che in occasione della gara Caprera - Indipendiente Ivrea non ci sarebbe stata nessuna aggressione, fisica o verbale, da parte del Presidente, così smentendo quanto dichiarato in proposito da tutti i soggetti auditi dalla Procura Federale e addirittura quanto dichiarato dal Sig. SEU e dal Presidente stesso che ha ammesso di aver avuto, nell’occasione, un’accesa discussione con la SAU. Non spiega, però, quest’ultima, perché nella distinta delle atlete partecipanti alla gara del 25.04.2021 con l’Independiente Ivrea il suo nome, inserito in corrispondenza con il n. 3, risulta essere stato depennato in un secondo momento.
Il Collegio ritiene quindi che non possano sussistere dubbi circa il comportamento altamente irriguardoso e addirittura violento tenuto dal Cau nei confronti di alcune tesserate del Caprera. Ritiene tuttavia che tali episodi non possano concretizzare la violazione dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (Comportamenti discriminatori) in quanto non imputabili a motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità ecc… . Reputa il Tribunale che tali condotte, pur sempre molto gravi, debbano inquadrarsi nelle più ampie previsioni comportamentali previste dall’art. 4, comma 1, CGS. In conseguenza di ciò il Collegio ritiene di non poter accogliere integralmente le richieste sanzionatorie della Procura Federale per quanto attiene il Presidente CAU mentre ritiene di dover inasprire quelle richieste dall’Organo requirente nei confronti della Società in quanto considerate troppo tenui trattandosi di responsabilità diretta. Provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Roberto Cau, anni 2 (due) di inibizione;
- per la società GS CF Caprera, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 19 gennaio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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