Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0083/TFN - SD del 22 Ottobre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: US Alessandria 1912 Srl - Reg. Prot. 71/TFN-SD
Massima: Ammenda di € 27.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dall’Amministratore Unico e dal soggetto che svolgeva ex art. 2, comma 2, del C.G.S. attività rilevante per l’ordinamento federale all’interno e nell’interesse della medesima società, per condotte e atteggiamenti gravemente antisportivi, intimidatori, ingiuriosi, diffamatori e finanche violenti, sotto il profilo della coercizione morale, in danno del Direttore allo scopo di costringerlo a dimettersi dall’incarico, onde assicurare alla società il vantaggio economico che sarebbe derivato dalla rinuncia di questi alla percezione dei compensi contrattualmente previsti….Sotto il profilo sanzionatorio, il Collegio ritiene di aderire alla richiesta formulata dal rappresentante della Procura Federale, a nulla rilevando che in sede di accordo ex art. 126 CGS fosse stata prevista una sanzione minore. Tanto, in applicazione del “principio dell’autonomia delle valutazioni del collegio rispetto a quanto concordato tra Procura e incolpato/deferito nell’ambito degli accordi pregiudiziali” tenuto conto di tutte le circostanze di fatto. Rientra, tra le circostanze da considerare, anche il comportamento della parte nella fase precontenziosa ed in quella successiva, onde commisurare la sanzione alla gravità dell'illecito, essendo ormai pacifico ed acquisito che, per potere svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, la sanzione deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021). Nella vicenda in scrutinio la maggiorazione della sanzione base si appalesa viepiù doverosa per la “ necessità di sanzionare il comportamento di una società che - dopo aver stipulato un accordo formale di applicazione della sanzione - omette, in violazione dei doveri di lealtà e probità, di onorarlo e ciò senza nemmeno curarsi di addurre qualsivoglia giustificazione per il mancato adempimento” (Decisione n. 50/CFA-2023-2024).
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0037/CFA del 7 Ottobre 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale Toscana n. 5 del 02.08.2024
Impugnazione – istanza: – Omissis/PFI
Massima: Confermata la decisione del Tribunale che ha sanzionato il dirigente accompagnatore con la inibizione di anni cinque con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria FIGC per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere nel mese di luglio - allorché collaborava come volontario nell’ambito del centro estivo multidisciplinare organizzato dalla società - accompagnato nello spogliatoio il calciatore sig. omissis, all’epoca dei fatti minore di anni sette, e dopo aver visto l’organo genitale dello stesso, per aver detto al giovane calciatore che era piccolo ma che da grande sarebbe diventato grande come lo aveva lui, mostrando al minore in tale frangente il proprio organo genitale
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0202/TFN - SD del 22 Aprile 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – E. B.e P.S. - Reg. Prot. 159/TFN-SD
Massima: Mesi 14 di inibizione ed euro 9.000,00 di ammenda all’Amministratore Unico con poteri di rappresentanza della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di uniformare i propri comportamenti al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva dettati da siffatta ultima disposizione normativa, per aver nel corso della corrente stagione sportiva (più precisamente nel periodo ricompreso tra il 13 e il 19 settembre 2023), anche con l’ausilio e l’apporto causale e concorsuale di terze persone, tenuto e assunto condotte e atteggiamenti gravemente antisportivi, intimidatori, ingiuriosi, diffamatori e finanche violenti (nel senso più volte delineato e riconosciuto dalla giurisprudenza statuale di comportamenti non necessariamente conseguenti all’estrinsecazione della forza fisica ma idonei, comunque, a produrre una coazione personale del soggetto passivo destinatario degli stessi) in danno del sig. …. quale al tempo Direttore Sportivo della Società, allo scopo di costringere costui a dimettersi dall’incarico funzionale ricoperto e per l’effetto di assicurare, in tal modo, un vantaggio alla US Alessandria Calcio 1912 Srl così come derivante dalla conseguente volontaria rinuncia che ne sarebbe discesa da parte del ….a vedersi corrisposti i compensi pattuiti (nella misura fissa lorda di complessivi € 27.895,00) in forza del contratto avente ad oggetto l’assunzione della carica di Direttore Sportivo della U.S. Alessandria Calcio Srl sottoscritto in data 14 luglio 2023 e avente efficacia fino al termine della corrente stagione sportiva. E più precisamente: (i) per aver in più occasioni a far tempo dal 13 settembre 2023 cercato di fare indebita pressione sul … onde ottenere le sue dimissioni accusandolo falsamente, anche alla presenza di terzi, di tenere comportamenti contrari al buon costume e di fare uso di sostanze stupefacenti e, quindi, di essere un potenziale pericolo per gli altri tesserati dell’U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl; (ii) per aver in data 19.09.23 invitato il … a raggiungerlo presso il proprio ufficio posto all’interno della sede della Società e nella circostanza, alla presenza anche di altre persone ovvero il sig. … (alias …) ….(soggetto svolgente attività rilevante nell’interesse e conto della U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl) e il Sig. … (agente di calciatori), ancora una volta accusato falsamente lo stesso di far uso di sostanze stupefacenti intimandogli nel contempo, con tono minatorio, di voler rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore Sportivo della Società; (iii) per aver diffuso notizie infondate e diffamatorie, tali da aver arrecato grave nocumento all’immagine, al buon nome e alla reputazione personale propri del Sig. …. In particolare per aver: a) in data 19.09.23 tramite un comunicato stampa apparso sul sito ufficiale della Società affermato <Visti i comportamenti e gli atteggiamenti aggressivi e anche intimidatori del sig. … – spiega …, presidente dell’U.S. Alessandria Calcio 1912 – e le molteplici segnalazioni di tale condotta non conforme alla mansione ricoperta dallo stesso e la situazione di pericolo sociale, davanti a testimoni gli ho chiesto le immediate dimissioni. Non essendo le stesse pervenute, siamo stati costretti a sospenderlo in via cautelativa. Gli eventuali screzi tra ..e .. – conclude … – non sono da ricondursi all’Alessandria Calcio>; b) postato in due diverse occasioni sul proprio profilo personale Facebook le seguenti testuali parole <Mi spiace dover rendere pubbliche situazioni incresciose che mai avrei pensato di vedere e vivere, le cose sono ben diverse da come vengono descritte. Nello specifico nessuno ha sfiorato minimamente il Sig. …, il quale ha fatto una sceneggiata prendendosi a pugni da solo (mai visto un comportamento così psicotropo in vita mia); vi sono molteplici indizi e prove sui suoi atteggiamenti (diurni e notturni) non consoni al nostro regolamento societario e alle direttive della FIGC. Non possiamo mettere in pericolo i nostri calciatori e chi fa uso di sostanze stupefacenti Non PUO’ FAR PARTE di nessun club, men che meno dell’Alessandria Calcio. I nostri ragazzi devono essere tutelati> e ancora <Fortunatamente ci sono registrazioni audio e video… attendiamo solo gli esami tossicologici per avere un quadro più completo...abbiamo sospeso una persona che era molto pericolosa per vari motivi e che ha tenuto un comportamento contrario al buon costume negli uffici e negli appartamenti del Nostro Club. Basterebbe fare un’indagine per i locali notturni di Alessandria per capire. La cosa è molto seria perché potrebbe anche aver proposto qualcosa a qualche giocatore...qui mi fermo, perché ci sono indagini in corso…>. Con le aggravanti di cui: all’art. 14 lett. a) del CGS per aver agito con abuso di potere ovvero approfittando delle prerogative derivanti dal ruolo apicale da egli rivestito all’interno della Società, e all’art. 14 lett. i) del CGS per aver commesso l’infrazione al fine di assicurare alla Società un vantaggio (quale derivante, come detto, dalla circostanza che in caso di rassegnate dimissioni il …avrebbe volontariamente rinunciato a vedersi corrisposti i compensi pattuiti, nella misura fissa lorda di complessivi € 27.895,00, in forza del contratto avente ad oggetto l’assunzione della carica di Direttore Sportivo della US Alessandria Calcio Srl sottoscritto con quest’ultima in data 14 luglio 2023). Mesi 12 di inibizione ed euro 4.000,00 di ammenda al soggetto che svolgeva ex art. 2, comma 2, del CGS attività rilevante per l’ordinamento federale all’interno e nell’interesse della società (specificatamente, costui oltre ad essere al tempo persona di fiducia e collaboratore diretto dell’Amministratore Unico svolgeva anche attività di scouting e consulenza di mercato come “market maker” all’interno e nell’interesse della Società), per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di uniformare i propri comportamenti al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva dettati da siffatta ultima disposizione normativa, per aver nel corso della corrente stagione sportiva tenuto e assunto un comportamento e un atteggiamento gravemente antisportivo, intimidatorio e financo violento in danno del sig.….al fine di determinare (recte: costringere) costui a dimettersi dall’incarico funzionale di Direttore Sportivo ricoperto in seno alla società US Alessandria Calcio 1912 Srl. E più precisamente, per aver in data 19 settembre 2023 presenziato e partecipato presso la sede della società US Alessandria Calcio 1912 Srl ad un incontro svoltosi, tra il sig. …, Amministratore Unico della Società, e il sig. … nel corso del quale ebbe, alla presenza anche del sig. … (agente di calciatori), non solo, ad invitare con tono minatorio il …a voler assecondare la richiesta di dimissioni avanzatagli dalla Società in persona dell’Amministratore Unico sig. …, ma vieppiù, dopo che lo stesso ebbe a dire di non aver alcuna intenzione di dimettersi, ad aggredire con violenza il medesimo colpendolo con pugni al volto e all’addome che gli cagionavano lesioni come da certificazione medica in atti; per la violazione dell’art. 22, comma 1, del CGS per aver omesso di presentarsi innanzi alla Procura Federale che lo aveva ritualmente convocato (per la data del 22 dicembre 2023) senza addurre preventivamente alcun motivo di legittimo impedimento a comparire.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0156/TFN - SD del 23 Febbraio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 17555/226pf23- 24/GC/PM/mg del 22 gennaio 2024 nei confronti del sig. S.A. e della società Taranto FC 1927 Srl - Reg. Prot. 139/TFN-SD
Massima: Mesi 8 di inibizione all’amministratore unico per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 91 delle NOIF, per avere lo stesso, in mancata osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità del tipo di rapporto instaurato con il tesseramento, imposto al calciatore … di non partecipare nella stagione sportiva 2023 – 2024 alla preparazione precampionato con la prima squadra e successivamente, fino alla data di risoluzione del contratto in essere avvenuta in data 15.9.2023, agli allenamenti tattici con la stessa squadra; tanto senza che ricorressero motivazioni disciplinari, con la sola reale giustificazione che il calciatore non rientrava nel progetto tecnico della società; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 22.8.2023, consentito o comunque non impedito, omettendo la dovuta vigilanza, che unsedicente sostenitore della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., dopo la seduta di allenamento, si introducesse all’interno dello spogliatoio dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto dove si trovava, tra gli altri, il calciatore …. e, con atteggiamento intimidatorio, intimasse allo stesso di risolvere il contratto in essere con la società Taranto F.C. 1927 s.r.l. e di lasciare la città; Ammenda di € 10.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0077/CFA del 22 Gennaio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale n. 0096/TFNSD-2023-2024
Impugnazione – istanza: – – sigg.ri P.D.- S.C. - SSDARL Tivoli Calcio 1919/Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato con mesi 9 di inibizione l’amministratore unico, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere la stessa formalmente disposto, quale amministratore unico della Società SSDARL Tivoli Calcio 1919, l’esclusione del calciatore sig. …, tesserato nella stagione sportiva 2022-2023 e dalla Società contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D, dal 20 febbraio 2023 al 30.6.2023, dalle convocazioni in prima squadra e dalle sedute e allenamenti, in via permanente dal 14.3.2023, con imposizione dell’utilizzo del predetto calciatore nel campionato e negli allenamenti della squadra Juniores e Under 17 e quindi dello svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato”, oltre che della “violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, quale amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società SSDARL Tivoli Calcio 1919, consentito e/o comunque non impedito che, il sig. …., soggetto non tesserato e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale nell’ambito e nell’interesse della società dalla stessa rappresentata, disponesse l’esclusione del calciatore”; con mesi 6 di inibizione il sig. …. all’epoca dei fatti soggetto non tesserato e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della società SSDARL Tivoli Calcio 1919, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso effettivamente e senza titolo alcuno, in quanto soggetto non appartenente alla compagine societaria, disposto l’esclusione del calciatore sig. …Con € 1.000,00 di ammenda la società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva…La clausola contrattuale, sebbene non rinvii espressamente alle NOIF, tuttavia, richiama sostanzialmente il contenuto dell’art. 91 delle NOIF medesime. Tale disposizione, applicabile a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo e riguardante i doveri delle società, prevede che “1. Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento. 2. L’inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari”. Il quadro di riferimento normativo - al fine di ricostruire più precisamente i diritti e gli obblighi tra la società e il tesserato - merita di essere completato alla luce delle seguenti fonti normative: a) le norme del Protocollo di intesa del 21 ottobre 2004 con cui la Lega nazionale dilettanti e l’Associazione calciatori si impegnano ad osservare le norme FIGC. Secondo tali disposizioni, le società si impegnano, in particolare, a far partecipare tutti i calciatori all’attività agonistica di addestramento e di allenamento nonché a curarne la migliore efficienza fornendo loro attrezzature idonee alla preparazione tecnico atletica e mettendo a disposizione ambienti quanto più possibile idonei (par. 3). Le società sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva nei limiti e con i criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza, in conformità al tipo di rapporto stipulato col medesimo (par. 6). Le società e i calciatori /calciatrici si impegnano a rispettare gli obblighi derivanti dalle norme regolamentari vigenti in conformità ai principi di lealtà, della probità, della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale (par. 7). b) l’Accordo collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, sottoscritto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2021. Ai sensi di tale disposizione, in particolare, dopo avere escluso il vincolo di subordinazione nei rapporti sportivi di tipo dilettantistico nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (art. 7, comma 1) si dispone altresì che “2 L’Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della Società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della società. L’Atleta dovrà impegnarsi a partecipare alle gare ufficiali e/o amichevoli che la stessa Società intenda disputare nel corso della stagione sportiva sia in Italia che all’estero. 7.3 L’Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati. Omissis”. Il successivo art. 8 relativo agli obblighi della Società dispone poi che “ 8.1 Le parti, considerata la natura del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l’Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto lo necessitasse, le strutture e le attrezzature della ‘Associazione/Società, compatibilmente con l’organizzazione dell’attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l’attività degli altri Atleti e delle Squadre e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa”. Ai sensi del successivo par. 8.3 la Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 36/2021 e quelli previsti dal presente accordo collettivo. Va poi considerato che, ai sensi del successivo art. 10, comma terzo, del medesimo Accordo, costituiscono gravi violazioni del contratto di lavoro in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre alla morosità particolarmente qualificata, anche la violazione dell’obbligo, in capo all’Associazione/Società, di fornire all’atleta mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito dall’art. 8, primo comma, se protratta oltre sette giorni dalla ricezione di diffida alla reintegra via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna. A completare il quadro si richiama anche la disciplina di cui al D.lgs 36 del 2021, in particolare, oltre all’art. 28 sul rapporto di lavoro nel settore dilettantistico, la norma generale e di chiusura del sistema di cui all’art. 25, comma 1-bis del D Lgs 36 del 2021 secondo cui “La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport”. Dal quadro generale così ricavabile è possibile affermare che, da un lato, sussiste l’obbligo della società, datrice di lavoro, di impegnarsi a curare la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e facendolo partecipare agli allenamenti, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. Dall’altro, va affermato l’obbligo del calciatore di partecipare agli allenamenti ed alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo che egli sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali, considerato che lo stesso è tenuto a eseguire la propria prestazione con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Ne discende che non è possibile ricavare un diritto del calciatore a svolgere la propria prestazione lavorativa se non in funzione della partecipazione ai ritiri e agli allenamenti. Se l’allenatore è libero per scelta tecnica di non schierare il giocatore nelle competizioni previste tuttavia ciò non toglie che la società non possa escluderlo dagli allenamenti. L’art. 91 delle NOIF - interpretato anche alla luce delle norme di cui al Protocollo di intesa e dell’Accordo collettivo sopra richiamato - tutela, dunque, il calciatore assicurandogli un nucleo di tutele minime, sanzionando dal punto di vista disciplinare la società che non assicuri al medesimo lo svolgimento degli allenamenti o che di fatto gli impedisca l’accesso alle strutture sportive dovendosi in tal modo intendere “lo svolgimento de l’attività sportiva” che la società deve assicurare al tesserato contrattualizzato. Se, dunque, è ovviamente lecito che il calciatore, per esigenze tecniche, non venga schierato nella formazione titolare - dal momento che le convocazioni sono rimesse alle scelte discrezionali dell'allenatore in qualità di responsabile della conduzione tecnico-sportiva della squadra - non può considerarsi corretto il comportamento della società che, dopo avere assunto un calciatore per utilizzarlo in prima squadra, lo escluda, senza valido motivo, dagli allenamenti e dai ritiri della prima squadra medesima, impedendogli di esprimere la propria professionalità. In particolare, la giurisprudenza ha ricondotto alla violazione di tale fattispecie il caso in cui la scelta di non utilizzare l’atleta sia frutto di una decisione aprioristica della società che non valorizzi il calciatore per le finalità per le quali è stato assunto, mancando anche di farlo partecipare agli allenamenti ed estromettendolo dalla vita della squadra (in particolare, cfr. decisione n. 31/TFN-SD 2021/2022). Sebbene nella fattispecie in esame non vi sia stata una esclusione totale dall’attività sportiva - considerato che il calciatore è stato espressamente invitato a partecipare agli allenamenti con la squadra under 17 e con la Juniores - pare evidente che tale invito non risponda alle ragioni per cui l’accordo è stato raggiunto, tenuto conto della maggiore età del calciatore e del fatto che lo stesso, pur assunto per la prima squadra, sia stato sostanzialmente allontanato dopo pochissimo tempo. Infatti, nonostante dal contratto non emerga espressamente che l’ingaggio sia stato effettuato con esclusivo riferimento alla prima squadra, non risulta contestato che il Calciatore fosse stato inizialmente destinato alla rosa della prima squadra medesima, da cui risulta formalmente escluso con la raccomandata del 15 marzo 2023 a firma della legale rappresentante….Risulta pertanto infondata la censura basata sulla non applicabilità dell’art. 91 delle NOIF in presenza di addebiti disciplinari o di scelte tecniche, visto che la sussistenza di tali presupposti non regge al vaglio dell’istruttoria. Sulle motivazioni del recesso, nel reclamo si lamenta che sarebbe indimostrata la volontà della società di alleggerirsi del compenso economico come motivazione dell’allontanamento del giocatore. Al riguardo si osserva che la reale motivazione della società non rileva se non nei limiti in cui risultano insussistenti e non credibili le motivazioni poste a sostegno dell’allontanamento. Il Collegio osserva, tuttavia, che effettivamente, la società non ha inizialmente assolto ai propri impegni economici, come per contro previsto nell’accordo economico, ove si prevedeva un compenso complessivo da corrispondere in 10 ratei mensili. L’inadempimento è, del resto, provato dalle stesse dichiarazioni, rese all’interno della chat dalla Diodati, la quale, nel respingere le lamentele del calciatore, rappresenta che i suoi compensi gli sarebbero stati corrisposti regolarmente a fine stagione (e, dunque, con diverse modalità rispetto a quanto previsto nell’accordo oltre che in violazione delle richiamate disposizioni dell’accordo collettivo. Il che, se non ha costituito oggetto di deferimento, tuttavia, può essere indice delle effettive intenzioni della società al di là di quanto indicato nella comunicazione formale). Assumono infine i reclamanti che, affinché il degradamento possa costituire mobbing è necessario che ricorrano altri presupposti ovvero che vi sia un contratto di lavoro subordinato, che siano posti in essere atti prevaricatori e ingiustificati ripetuti nel tempo (secondo costante giurisprudenza almeno tre mesi nel mobbing sportivo) con una particolare intensità della condotta preordinata alla emarginazione dell’atleta. Al riguardo, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. ord.za n. 6079/2021), il mobbing rientra fra le situazioni potenzialmente dannose e non normativamente tipizzate e designa un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (cfr. Corte Cost., sentenza n. 359 del 2003; Cass., sentenze n. 18927 del 2012, n. 17698 del 2014). Orbene tali profili, per quanto detto, non rilevano nel caso di specie in cui non vengono in considerazione condotte mobbizzanti nel senso inteso dalla consolidata giurisprudenza, peraltro neanche lamentate dall’autore dell’esposto. Oggetto del deferimento è, piuttosto, la violazione – rilevante sul piano disciplinare - dell’art. 91 delle NOIF per mezzo delle condotte riscontrate in sede istruttoria oltre che della violazione dei generali canoni di correttezza di cui all’art. 4 C.G.S.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0072/CFA del 28 Dicembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Reclamo numero 0064/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 27.11.2023 e il reclamo incidentale numero 0072/CFA/2023-2024 proposto in data 04.12.2023
Impugnazione – istanza: – PFI e altri
Massima: Accolto il reclamo della procura e per l’effetto aumentate le sanzioni ai calciatori resisi responsabili della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, mentre si trovava negli spogliatoi della società omissis dopo un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, tenuto fermo unitamente al sig. omissis il calciatore compagno di squadra sig. omissis, mentre il sig. omissis mostrava un dito della mano che avvicinava al sedere dello stesso, giungendo a toccare il compagno di squadra”; della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, unitamente ai sigg.ri omissis e omissis, mentre si trovava negli spogliatoi della società Omissis dopo un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, spinto sotto la doccia dalla quale usciva acqua fredda i sigg.ri omissis e omissis, loro compagni di squadra; della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, mentre si trovava negli spogliatoi della società omissis a seguito di un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, colpito con un asciugamano bagnato i sigg.ri omissis e omissis suoi compagni di squadra”; della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2023, mentre si trovava negli spogliatoi della società omissis dopo un allenamento svoltosi unitamente ad alcuni ragazzi nati nell’anno 2009, colpito più volte con una cintura il sig. omissis, suo compagno di squadra”. Confermata l’ammenda di € 3.000,00 alla società…va ricordato il principio costantemente enunciato nella giurisprudenza della Corte federale, secondo cui “Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio - come invece è previsto nel processo penale, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (tra le più recenti CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; Sez. IV, n. 18/2022- 2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021- 2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021). A tal proposito, una volta abbandonata la prospettiva di violazioni della sfera sessuale, assumono rilievo, in primo luogo, le affermazioni di uno degli incolpati, il sig. omissis, il quale ha riferito di ricordare episodi in danno delle tre parti offese, i compagni più giovani omissis, omissis e omissis, ha parlato di docce fredde ed ha ammesso di avere avvicinato un dito al sedere di omissis, che indossava le mutande, con un gesto rapido, mentre l’altro compagno omissis lo teneva fermo. Un altro degli incolpati, il sig. omissis, ha ammesso che uno degli scherzi in danno dei compagni era costringerli ad una doccia fredda, un altro era colpirli con asciugamani o cinture. Il sig. omissis ha ricordato che il compagno omissis era stato obbligato a subire una doccia fredda ed ugualmente il sig. omissis, con riferimento a quanto subito dalle tre persone offese (doccia fredda). Quest’ultimo teste ha anche confermato il gesto dell’avvicinamento del dito al sedere del compagno omissis e menzionato i signori omissis, omissis e omissis. Gli episodi sono stati narrati anche dalle persone offese omissis e omissis e, pur se il compendio probatorio nel suo complesso non ha confermato gesti invasivi della sfera sessuale, si può ritenere che tutte le dichiarazioni valutate unitariamente e soprattutto alla luce delle ammissioni di alcuni degli incolpati, consentano di ritenere provato, secondo gli standard propri del procedimento sportivo sopra richiamati, che nello spogliatoio della omissis si verificarono episodi di prevaricazione da parte dei deferiti in danno di compagni di squadra più giovani. Per svalutare il compendio indiziario, le difese compiono una ingiustificata parcellizzazione delle dichiarazioni, dimenticando che la lettura del complesso di esse, anche alla luce delle sostanziali ammissioni da parte di alcuni dei deferiti, ne autorizza una visione in chiave accusatoria. La Procura federale interregionale non può - ed in effetti non fa - formulare le proprie richieste di pena dando ai fatti una qualificazione giuridica più grave; nel reclamo, come si è detto, ben lungi dall’evocare lo spettro della violenza sessuale di gruppo, ci si limita a constatare che le condotte, quali descritte nel deferimento, rappresentano una costrizione e una prevaricazione ingiustificata e contraria allo spirito di squadra in danno di compagni di squadra più giovani. Ci troviamo, allora, di fronte a condotte quali: l’avere immobilizzato dei ragazzi mostrando un dito ed avvicinandolo alle parti intime; l’avere buttato dei ragazzi sotto la doccia fredda, l’averli colpiti con asciugamani e cinture. Come si è detto, non è contestato né seriamente contestabile che si tratti di condotte sussumibili nell’alveo dell’art. 4, comma 1, CGS, che punisce comportamenti contrari ai doveri di lealtà, probità e correttezza. Pur se si escludesse la ravvisabilità del reato di violenza privata (tema su cui il giudice penale non si è pronunciato, stante il difetto di querela), non verrebbe meno la rilevanza disciplinare sportiva delle condotte. Resta allora da verificare la congruità delle sanzioni irrogate. Il Tribunale ha evidenziato, a tal proposito, la lieve differenza di età fra deferiti e persone offese, tutti minorenni e con un solo anno di differenza ed, altresì, la presumibile assenza di conseguenze psichiche in capo alle persone offese, che proseguirono il campionato di categoria nella medesima squadra. La Procura, per contro, ha rilevato come le condotte poste in essere costituiscano la negazione radicale dei principi generali che la pratica sportiva è rivolta ad assicurare nonché la particolare gravità di atti posti in essere tra soggetti minori nello spogliatoio della stessa squadra, e cioè in uno dei luoghi deputati al corretto svolgimento dell’attività sportiva. L’art. 12 del Codice di giustizia sportiva – il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, CGS, secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. In effetti, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; Sez. Unite, decisione n. 0022/CFA/2023-2024). In tale prospettiva, questo Collegio ritiene che gli episodi enunciati nei capi di incolpazione e in ordine ai quali si ritiene raggiunta prova sufficiente, lungi dal poter essere considerati scherzi di cattivo gusto connaturati alle dinamiche di spogliatoio, rappresentino gravi atti di prevaricazione da parte di soggetti più anziani e “navigati” in danno di compagni più giovani di cui si voglia sottolineare l’inferiorità. Se l’ambito sportivo deve essere deputato alla crescita fisica, psicologica, sociale e culturale dei giovani è assolutamente inaccettabile che lo spogliatoio, così come il campo di gioco, diventino luoghi ove vengono riproposte dinamiche di sopraffazione e bullismo. Ugualmente debbono essere duramente stigmatizzati comportamenti, asseritamente scherzosi, ma in realtà determinanti uno stato di soggezione in chi li subisce. Del resto, se almeno due delle tre persone offese li riferirono ai genitori ciò significa che ne percepirono il disvalore ed il danno. Non pare, al contrario, che gli incolpati abbiano compreso il disvalore dei gesti e se ne siano scusati. Privo di rilievo il fatto che le parti offese abbiano proseguito il campionato, dal momento che, dopo i fatti, si allenarono in diverse sedi. Che poi le parti offese abbiano mostrato ai compagni di squadra di “stare allo scherzo” appare del tutto comprensibile in un contesto nel quale per loro era comunque importante continuare a giocare in quella squadra, nella prospettiva di crescere ed avere una anzianità sufficiente per evitare di finire vittime di altri soprusi. Si ritiene, quindi, che le sanzioni richieste dalla Procura federale interregionale nel reclamo rappresentino la misura minima per rimarcare il disvalore dei fatti facendone percepire la gravità a chi vive nel mondo del calcio giovanile. In tal senso il reclamo deve essere accolto con l’irrogazione: al sig. omissis della sanzione di 5 mesi di squalifica; al sig. omissis della sanzione di 7 mesi di squalifica; al sig. omissis della sanzione di 8 mesi di squalifica; al sig. omissis della sanzione di 7 mesi di squalifica; al sig. omissis della sanzione di 5 mesi di squalifica. Con la precisazione che, per ciascuno, la durata della squalifica è commisurata al numero di violazioni.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 096/TFN - SD del 17 Novembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 8111/1073pf 22–23/GC/SA/ep nei confronti della sig.ra P.D., del sig. S.C. e della società SSDARL Tivoli Calcio 1919 - Reg. Prot. 71/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di inibizione all’amministratore unico, per la a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere la stessa formalmente disposto, quale amministratore unico della Società SSDARL Tivoli Calcio 1919 – matr. 953836, l’esclusione del calciatore sig. …., tesserato nella stagione sportiva 2022-2023 per la società S.S.D.ARL Tivoli Calcio 1919 e da questa contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D per il periodo dal 20.2.2023 e fino al 30.6.2023, dalle convocazioni in prima squadra e dalle sedute ed allenamenti di quest’ultima, in via permanente a far data dal 14.3.2023, con imposizione dell’utilizzo del predetto calciatore nel campionato e negli allenamenti della squadra Juniores e Under 17 e quindi dello svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, quale amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società SSDARL Tivoli Calcio 1919, consentito e/o comunque non impedito che, il sig. …., soggetto non tesserato e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale nell’ambito e nell’interesse della società dalla stessa rappresentata, disponesse l’esclusione del calciatore sig. …., tesserato nella stagione sportiva 2022-2023 per la Società SSDARL Tivoli Calcio 1919 e da questa contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D per il periodo con decorrenza dal 20.02.2023 e fino al 30.06.2023, dalle convocazioni in prima squadra e dalle sedute ed allenamenti di quest’ultima, in via permanente a far data dal 14.3.2023, con imposizione dell’utilizzo del predetto calciatore nel campionato e negli allenamenti della squadra Juniores e Under 17 e quindi dello svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato; Mesi 1 di inibizione al soggetto non tesserato e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della società SSDARL Tivoli Calcio 1919, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso effettivamente e senza titolo alcuno, in quanto soggetto non appartenente alla compagine societaria, disposto l’esclusione del calciatore sig. …, tesserato nella stagione sportiva 2022-2023 per la Società SSDARL Tivoli Calcio 1919 e da questa contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D per il periodo dal 20.2.2023 e fino al 30.6.2023, dalle convocazioni in prima squadra e dalle sedute ed allenamenti di quest’ultima, in via permanente a far data dal 14.3.2023, con imposizione dell’utilizzo del predetto calciatore nel campionato e negli allenamenti della squadra Juniores e Under 17 e quindi dello svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato; Ammenda di € 300,00 alla società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva…In definitiva, resta accertata la violazione dell’art. 4, comma 1, GGS in via autonoma ed in relazione all’art. 91 delle NOIF, norma, la seconda, che impone alle società, “in relazione alla Serie di appartenenza […. ] (di) assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento” (comma 1), sotto comminatoria, in caso di inosservanza “degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo” di “deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari” (comma 2). In punto sanzioni, da ultimo, il Collegio ricorda che spetta “all’organo procedente, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto fra l’infrazione e il fatto che assume rilevanza disciplinare e stabilire, quindi, la misura della sanzione da irrogare nel caso concreto. Si deve anche, in generale, ricordare che, secondo l’art. 12, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, sono gli organi di giustizia sportiva che stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari. […]. Spetta, quindi, al Giudice federale determinare la tipologia e l’ammontare della sanzione, in relazione alla gravità dei fatti contestati dalla Procura Federale e, poi, accertati nel giudizio” (Coll. garanzia CONI - dec. n. 40 depositata l’8.5.2023). La sanzione, ovviamente, deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita” e, tanto, comporta che sia “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo”. In ragione di quanto precede, pertanto, positivamente valutato ex art. 12, co. 2, CGS il comportamento della società, che ha comunque adempiuto agli obblighi di natura economica nascenti dal contratto, e tenuto conto del breve periodo di contrattualizzazione, sorto solo a febbraio 2023, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 044/TFN - SD del 30 Agosto 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 2309/837 pf22-23/GC/MG/mg del 25.7.2023 depositato il 27.7.2023, nei confronti dei signori E.S. e D.S. e della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., (già S.S.D. Chieti F.C. 1922 A r.l.) - Reg. Prot. 19/TFN-SD
Massima: Mesi 2 di inibizione al presidente ed al direttore generale per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere disposto l’esclusione del calciatore sig. …. tesserato nella stagione sportiva 2022-2023 per la società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. e da questa contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D, dalle convocazioni in prima squadra e dalle sedute ed allenamenti di quest’ultima, in via permanente a far data dalla fine del mese di novembre 2022, con imposizione dell’utilizzo del predetto calciatore nel campionato Juniores e quindi dello svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato. Ammenda di € 400,00 alla società….Come già accennato, il richiamato articolo 91, comma 2 NOIF, precisa infatti che “ l’inosservanza da parte delle società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi di giustizia sportiva”. Orbene, dall’esame degli atti e delle evidenze documentali, confermate nel corso dell’udienza dallo stesso deferito Sartiano, è indubbio che dal mese di novembre 2022 al calciatore P. non siano state più corrisposte le somme previste nell’accordo economico relativo alla stagione 2022/2023. Tale mancato pagamento non trova alcuna giustificazione non rinvenendosi in atti alcuna evidenza di contestazioni disciplinari o contrattuali nei confronti del calciatore; le asserzioni dei deferiti – del tutto indimostrate e svolte per la prima volta in sede di procedimento disciplinare – circa uno scarso rendimento del Palumbo ovvero circa una sua condotta di vita non consona alle prestazioni sportive, non assumono alcun rilievo in questa sede anche in considerazione del fatto che la vicenda riguarda comunque un atleta dilettante, di talché non sussiste certamente alcun divieto per il calciatore di svolgere altre e diverse attività, oltre quella sportiva, per la propria sussistenza economica. Inoltre, proprio seguendo le tesi degli stessi deferiti e dunque anche a voler ammettere che il calciatore P. soffrisse di problemi fisici e psicologici tali da dover disporre un suo recupero attraverso allenamenti differenziati con la squadra juniores, ciò non giustificherebbe comunque il mancato pagamento di quanto previsto nell’accordo economico sottoscritto, quantomeno senza alcun espresso motivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 138/TFN - SD del 8 Marzo 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 17843/137pf22-23/GC/GR/ff del 1° febbraio 2023, depositato il 2 febbraio 2023, nei confronti del sig. C.Z. - Reg. Prot. 122/TFN-SD
Massima: Prosciolto il tecnico dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per non essersi presentato in data 8 febbraio 2022 presso il campo della società in costanza di tesseramento con la stessa, pur regolarmente convocato attraverso lettera raccomandata con la quale il tecnico veniva invitato a riprendere la funzione di primo allenatore della squadra... La convocazione per le ore 14:30 del giorno 8 febbraio 2022 risulta essere stata consegnata all’ufficio postale alle ore 16:13 del giorno precedente, vale a dire a meno di 24 ore dalla convocazione. La sua consegna, poi, risulta essere stata tentata una prima volta alle ore 12:01 dell’8 febbraio 2022, cioè a dire a poco più di due ore da quella prevista per la convocazione. Qualora la consegna si fosse concretizzata alle ore 12:01 del giorno 8 febbraio, la mancata adesione ad un invito praticamente ad horas avrebbe comunque potuto trovare agevole giustificazione. A maggior ragione, in presenza del ritiro del plico avvenuto il 18 febbraio 22, che ha di fatto impedito al convocando di aderire all’invito ivi contenuto, nessun addebito può essere ascritto al suo destinatario.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 13/TFN - SD del 1 Agosto 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 18995/420pf21-22/GC/GR/ff del 7 giugno 2022 nei confronti di L.S., S.F., L.C.e la società Treviso FBC 1993 SSDRL - Reg. Prot. 165/TFN-SD
Massima: Mesi 8 di inibizione al Presidente per la violazione degli artt. 4, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito ai tecnici sigg.ri … ed … ed ai dirigenti … e …. di porre in essere durante la stagione 2020-2021 attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente e le calciatrici appartenenti al settore femminile a tesserarsi per la Treviso Women SSDARL – che si sarebbe poi costituita in data 1 luglio 2021 – nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel loro intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso FBC 1993 SSDRL di ben 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso e di ben 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra della ASD Condor SA Treviso femminile, tesseratesi poi nella stagione sportiva 2021-2022 con la Treviso Women SS DARL; nonché per aver trattato direttamente e preso contatti nella stagione 2020-2021 con i sigg.ri …. ed Salvatore Ferla e con i dirigenti … e …. tutti tesserati con la società ASD Condor SA Treviso, per stipulare accordi anche di natura economica con la Treviso FBC 1993 SSDRL, al fine di tesserarli nella stagione sportiva successiva 2021-2022 con quest’ultima società, e sua collegata costituenda come in effetti verificatosi. Mesi 6 di inibizione alla dirigente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserata come dirigente per la società ASD Condor SA Treviso - unitamente all’allenatore….attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatrici tesserate per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincerle a tesserarsi per costituenda società Treviso Women SSDARL – società collegata alla Treviso FBC 1993 SSDRL e poi effettivamente costituita in data 1 luglio 2021 – nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per società Treviso Women SSDARL di ben 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso. Mesi 4 di inibizione all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserato come allenatore per la società ASD Condor SA Treviso unitamente alla dirigente sigg. ….- attività di proselitismo nei confronti di le giovani calciatrici tesserate per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincere a tesserarsi per costituenda società Treviso Women SSDARL – società collegata alla Treviso FBC 1993 SSDRL e poi effettivamente costituita in data 1 luglio 2021- nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021/2022 per società Treviso Women SSDARL di ben 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso. Ammenda di € 4.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai soggetti sopra specificati
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 85/TFN - SD del 19 Gennaio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 4360/24pf21-22/GC/SA/ff del 15 dicembre 2021 nei confronti del sig. R.C. e della società GS CF Caprera - Reg. Prot. 87/TFN-SD
Massima: Anni 2 di inibizione al presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere ripetutamente, nel corso della Stagione Sportiva 2020-2021, posto in essere comportamenti violenti e minacciosi nei confronti di varie calciatrici tesserate con la propria società, sottoponendole ad episodi di denigrazione morale e fisica. In particolare: 1) per avere inferto un calcio all’atleta … e minacciato un’altra atleta della squadra, che si era frapposta tra loro, intervenendo in difesa della compagna; 2) per avere, prima dell’inizio della gara contro l’ASD Independiente Ivrea del 25 aprile 2021, aggredito fisicamente la calciatrice …, cagionandole delle lesioni a seguito delle quali non ha partecipato alla partita; 3) per aver minacciato di colpire con un sasso, al termine della gara contro il Pinerolo dell’11 aprile 2021, il portiere della squadra, …, la quale aveva gettato a terra una borraccia dopo essere stata accusata dal presidente di avergli fatto perdere la partita; lo stesso, poi, faceva irruzione negli spogliatoi delle giocatrici durante la doccia per rimproverare nuovamente la …; 4) per aver tentato di colpire, durante un allenamento della squadra occorso il 1° giugno 2021, il portiere … con una corda e la calciatrice Sig.ra Giulia Ferrer con una testata; 5) per aver aggredito e minacciato, in numerose occasioni, le calciatrici ….; 6) per aver aggredito verbalmente e minacciato, in data 25 febbraio 2021, la calciatrice …di colpirla con pompa per gonfiare i palloni, nonché per aver minacciato anche la calciatrice …, intervenuta in difesa della compagna, sottraendole lo zaino contenente i suoi effetti personali; 7) per aver collocato 5 calciatrici straniere in un appartamento dalle dimensioni ridotte con evidenti problemi di muffa ed umidità, omettendo di provvedere al ripristino della salubrità degli ambienti nonché alla regolare fornitura dei servizi quali l’acqua potabile, il forno elettrico ed il combustibile per il riscaldamento; 8) per aver denigrato, appellandole “grasse”, le calciatrici della sua squadra, in occasione del controllo del peso settimanale, minacciandole di comminare sanzioni economiche per chi avesse aumentato il proprio peso corporeo. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.500,00….Osserva il Tribunale come quanto denunciato con la mail del 20.06.2021 dalla Sig.ra … poi ribadito e circostanziato dal successivo esposto inoltrato alla Procura Federale dall’Avv. … nell’interesse delle calciatrici … e …, trovi puntuale riscontro nelle testimonianze acquisite agli atti e nei filmati forniti all’Ufficio dalla calciatrice ….Il Collegio ritiene quindi che non possano sussistere dubbi circa il comportamento altamente irriguardoso e addirittura violento tenuto dal …. nei confronti di alcune tesserate del Caprera. Ritiene tuttavia che tali episodi non possano concretizzare la violazione dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (Comportamenti discriminatori) in quanto non imputabili a motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità ecc… . Reputa il Tribunale che tali condotte, pur sempre molto gravi, debbano inquadrarsi nelle più ampie previsioni comportamentali previste dall’art. 4, comma 1, CGS.