Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0026/TFN - SD del 30 Luglio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: D.M. - Reg. Prot. 266/TFN-SD

Massima: Il …, nel corso dell’audizione disposta dalla Procura Federale avvenuta il 5 aprile 2024, aveva di fatto nominato a proprio difensore l’avv. …., presso il cui indirizzo pec aveva chiesto che tutte le comunicazioni del presente procedimento gli venissero inviate. Osserva questo Tribunale che detta indicazione del … a favore dell’avv. …, se da una parte non costituisce formale procura ad essere rappresentato e difeso dal detto professionista, dall’altra abilita comunque l’avv. … ad illustrare le ragioni del deferito, essendo chiaro che quest’ultimo ha inteso affidarsi alla sua difesa. Per questo motivo il … può ritenersi effettivamente assistito dal detto professionista.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0248/TFN - SD del 7 Giugno 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: –  ASD Dego Calcio e Pol. Nolese RG 1946 2001 + altri - Reg. Prot. 225/TFN-SD

Massima: L’eccezione per la prima volta formulata in udienza è inammissibile, perché tardivamente formulata in udienza, in violazione dell’art. 85, comma 1, CGS nella parte in cui è fissato fino a tre giorni prima dell’udienza il termine per “presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritengano utile ai fini della difesa”. Al pari di quanto previsto dall’art. 103, comma 1, CGS, infatti, anche il termine di tre giorni previsto dall’art. 85, comma 1, CGS ha lo scopo di cristallizzare “l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione” (cfr. decisioni nn. 49-59-63/CFA/2021-2022; nn. 37-109/CFA/2023-2024).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 207/TFN - SD del 22 Giugno 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 27251/489 pfi 22-23 /PM/mf del 12 maggio 2023 nei confronti del sig. D.B.G. + altri - Reg. Prot. 178/TFN-SD

Massima: Al di là del fatto che il Tribunale opera “ex officio” il controllo sul rispetto dei termini processuali, occorre rilevare come le eccezioni in esame risultino tardivamente proposte e per tali inammissibili. Sul punto è granitica la giurisprudenza della CFA che ha avuto ad affermare più volte che “È tardiva l’eccezione sollevata direttamente in udienza e non con le memorie che possono essere depositate fino a tre giorni prima dell’udienza” (n. 31/CFA/2019-2020) e ancora, per tutte, “… fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti … lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l’ammissione. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio della parte che intende meramente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere” (n. 49/CFA/2021-2022).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 141/TFN - SD del 27 Marzo 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 16820/367pf22-23/GC/blp del 20 gennaio 2023 nei confronti del Dott. A.T. - Reg. Prot. 116/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di violazione del contraddittorio che si sarebbe verificata a causa dell’esposizione, solo in sede d’udienza, delle argomentazioni della Procura Federale a sostegno del deferimento, non formalizzate in apposito atto scritto. Come è noto, ai sensi dell’art. 125, comma 4, CGS, “nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”. Nulla impone invece il Codice – nel contesto dell’antiformalismo che connota il processo sportivo – in merito alla indicazione nel deferimento o in altro atto scritto delle ragioni per le quali egli non ritenga fondate le difese rassegnate nella fase delle indagini preliminari ovvero all’illustrazione delle argomentazioni giuridiche del proprio convincimento. Il principio del contraddittorio, cui è correlato il diritto di difesa, viene invece salvaguardato dalla completa disclosure, in sede di comunicazione di chiusura indagini prima e di deferimento poi, degli esiti delle indagini preliminari e dunque degli atti e fatti posti a fondamento delle contestazioni elevate. Del resto, anche l’ordinamento statale non correla alcuna sanzione processuale alla mancata enunciazione degli argomenti a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio da parte dell’organo inquirente. Al contrario, correla all’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415- bis c.p.p. – cui segue il deposito degli atti – la piena conoscenza del fatto pregiudicante in capo all’indagato. È, quindi, semmai dal mancato deposito di atti relativi alle indagini esperite, sanzionato con l’inutilizzabilità degli atti (cfr., da ultimo, Cass. Pen., Sez. II, 20.10.2020, n. 5408), che alla persona sottoposta a procedimento potrebbe eventualmente derivare un vulnus, circostanza comunque non verificatasi nel caso di specie. Assorbente appare, in ogni caso, il dato per cui è stato ampiamente consentito a tutte le parti in causa l’esercizio pieno delle prerogative defensionali in seno all’udienza celebrata innanzi a questo Tribunale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.87/TFN - SD del 24 Novembre 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Deferimento n. 9514/881pf21-22/GC/SA/mg del 18 ottobre 2022 nei confronti del sig. S.C. e della società AC Prato SSD a RL - Reg. Prot. 68/TFN-SD

Massima: Secondo quanto previsto dall’art. 85, co. 1, CGS-FIGC, “Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa”. Nota la natura perentoria “di tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso” (art. 44, co. 6, CGS), risulta per tabulas come la Procura federale abbia proceduto al deposito della ulteriore documentazione solo il 15.11.2022, vale a dire solo due giorni prima dell’udienza del 17.11.2022 fissata per la discussione del procedimento. Ne discende, inevitabilmente, la tardività del deposito e la inutilizzabilità della documentazione versata in atti, essendo irrilevante, sul punto, quanto sostenuto dal rappresentante della Procura federale in ordine alla conoscenza di detti atti da parte dei deferiti. Il termine per procedere al deposito degli atti, come visto perentorio, in disparte la circostanza che trattasi di atti di indagine, è posto a tutela del diritto di difesa e, solo ove dedotta la sua inosservanza a fatto non imputabile alla parte onerata ne è consentita, su richiesta della stessa, la rimessione in termini. Nella specie non è stato dedotto alcun legittimo impedimento.

Massima:…l’eccepito difetto di istruttoria e di assenza di prova attiene al merito della vicenda, di talché, attesa la inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta dalla Procura federale, l’unico atto di indagine utilizzabile ai fini della decisione resta l’avvenuta segnalazione del Collegio Arbitrale della LND e dell’allegato Lodo, nonché la produzione documentale versata in atti dalla stessa difesa. L’eccezione formulata dalla difesa, pertanto, non incide sulla legittimità del deferimento, in quanto attribuita alla competenza del Collegio la valutazione della sussistenza delle violazioni contestate alla luce degli atti ritualmente acquisiti al procedimento e del comportamento delle parti.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0086/CFA del 16 Maggio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 374 TFT 9 del 29 marzo 2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale/P.F. - ASD VIRTUS ISPICA 2020

Massima: Come è noto, in base all’articolo 103, comma 1, del CGS, “fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza… le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti”. Come questa Corte Federale, anche a Sezioni Unite, ha avuto ripetutamente modo di affermare (a partire da CFA – Sezioni Unite – decisione n. 23/2020-2021), mancando una specifica e diversa indicazione, i tre giorni di cui al predetto termine sono da intendersi come non “liberi”. Nel caso di specie, dunque, il termine per il deposito delle memorie veniva a scadere il 29 aprile. La memoria inviata dal difensore del Sig. F. ha rispettato, sia pure per pochi minuti, il termine previsto dall’articolo 103 CGS, ma non anche la modalità prevista dalle regole tecniche per il processo sportivo telematico (adottate con delibera del Consiglio federale del 29 gennaio 2021, pubblicate con il CU n. 160 del 1^ febbraio 2021), il cui articolo 9, comma 3, prevede che “Gli atti di parte e i documenti” siano “depositati mediante upload sulla piattaforma del processo sportivo”. Al riguardo il Collegio osserva che termini e forme, nel processo sportivo come in ogni altro processo, sono orientate al raggiungimento di uno scopo, che rispetto alla memoria difensiva è costituito dalla conoscenza da parte del collegio, nel contraddittorio tra le parti. Nel caso specifico, l’invio della memoria negli ultimi minuti prima dello spirare del termine, cadente di venerdì, rispetto ad una udienza fissata per la mattina, ha fatto sì che quanto meno la conoscenza da parte del Collegio non si sia verificata, se non parzialmente; i componenti il Collegio, invero, hanno appreso dell’invio della memoria, non presente sul PST, pochi minuti prima dell’udienza, e lo stesso rappresentante della Procura, che pure si è rimesso alle valutazioni del Collegio, ha fatto presente di averne potuto prendere visione nel corso della mattinata di quello stesso lunedì. Al tempo stesso, va anche osservato che il disposto rinvio del reclamo, per autonome ragioni istruttorie, ha permesso l’acquisizione d’ufficio al PST entro il termine di tre giorni prima dell’udienza successiva. Tali considerazioni, unitamente al rilievo  che la stagione in corso è la prima nella quale, in base all’articolo 14 delle citate regole tecniche, non trovano più applicazione, nemmeno in via concorrente, le precedenti modalità di deposito telematico a mezzo PEC, inducono il Collegio a ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti per considerare scusabile l’errore in cui è incorso il difensore. Per le stesse ragioni, si ritiene di potere riconoscere, ancora per questa stagione, l’errore scusabile anche rispetto alla firma, che, appare utile rammentare, in base all’articolo 5 delle citate regole tecniche deve essere digitale nel formato “PAdES” o “CAdES”, mentre invece qui il difensore ha utilizzato la scansione per immagine di quella autografa, che è ammessa, in base al comma 1, ultimo periodo, del citato articolo 5,  solo per la parte interessata e “nei procedimenti ove l’assistenza del difensore non è necessaria”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 86/TFN - SD del 19 Gennaio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4434/6pf21-22/GC/blp del 17 dicembre 2021 nei confronti dei sigg.ri B.E. + altri e delle società ASD Woman Napoli C5, ASD Calcio Sangiovannese e ASD New Cap 74 - Reg. Prot. 88/TFN-SD

Massima: ….si ritiene di dover dichiarare la tardività della memoria depositata sabato 8 gennaio 2022 dalla sig.ra …., attualmente Presidente della Società A.S.D. NEW CAP 74, nell’interesse della Società rappresentata e dei sigg.ri … e …. Ciò in considerazione del fatto che le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello, con la decisione n. 35/CFA/21-22, hanno confermato l’indirizzo, peraltro già espresso nelle decisioni delle Sezioni Unite nn. 23/2020-2021 e 72/2020-2021, secondo il quale “In applicazione dei princìpi e delle norme generali del processo civile, in virtù del rinvio esterno risultante dal combinato disposto dell’art. 3, comma 2, del CGS, e dell’art. 2, comma 6, del CGS Coni, anche nel processo sportivo trova applicazione l’articolo 155, quinto comma, cpc, tale per cui, ai fini del computo dei termini, il sabato è considerato festivo; per l’effetto, rispetto al termine a ritroso previsto dall’art. 103, comma 1, CGS, e scadente il sabato (da calcolarsi in giorni non liberi), è tardiva la memoria che sia stata depositata da una delle Parti (nello specifico, la Procura) il sabato stesso anziché il venerdì precedente”. Considerato che l’udienza si è tenuta martedì 11 gennaio 2022, l’ultimo giorno utile per il deposito delle memorie di cui all’art. 85, comma 1, CGS, era venerdì 7 gennaio.

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