Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 044/TFN - SD del 30 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 2309/837 pf22-23/GC/MG/mg del 25.7.2023 depositato il 27.7.2023, nei confronti dei signori E.S. e D.S. e della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., (già S.S.D. Chieti F.C. 1922 A r.l.) - Reg. Prot. 19/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al presidente ed al direttore generale per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere disposto l’esclusione del calciatore sig. …. tesserato nella stagione sportiva 2022-2023 per la società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. e da questa contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D, dalle convocazioni in prima squadra e dalle sedute ed allenamenti di quest’ultima, in via permanente a far data dalla fine del mese di novembre 2022, con imposizione dell’utilizzo del predetto calciatore nel campionato Juniores e quindi dello svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato. Ammenda di € 400,00 alla società….Come già accennato, il richiamato articolo 91, comma 2 NOIF, precisa infatti che “ l’inosservanza da parte delle società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi di giustizia sportiva”. Orbene, dall’esame degli atti e delle evidenze documentali, confermate nel corso dell’udienza dallo stesso deferito Sartiano, è indubbio che dal mese di novembre 2022 al calciatore P. non siano state più corrisposte le somme previste nell’accordo economico relativo alla stagione 2022/2023. Tale mancato pagamento non trova alcuna giustificazione non rinvenendosi in atti alcuna evidenza di contestazioni disciplinari o contrattuali nei confronti del calciatore; le asserzioni dei deferiti – del tutto indimostrate e svolte per la prima volta in sede di procedimento disciplinare – circa uno scarso rendimento del Palumbo ovvero circa una sua condotta di vita non consona alle prestazioni sportive, non assumono alcun rilievo in questa sede anche in considerazione del fatto che la vicenda riguarda comunque un atleta dilettante, di talché non sussiste certamente alcun divieto per il calciatore di svolgere altre e diverse attività, oltre quella sportiva, per la propria sussistenza economica. Inoltre, proprio seguendo le tesi degli stessi deferiti e dunque anche a voler ammettere che il calciatore P. soffrisse di problemi fisici e psicologici tali da dover disporre un suo recupero attraverso allenamenti differenziati con la squadra juniores, ciò non giustificherebbe comunque il mancato pagamento di quanto previsto nell’accordo economico sottoscritto, quantomeno senza alcun espresso motivo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 138/TFN - SD del 8 Marzo 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 17843/137pf22-23/GC/GR/ff del 1° febbraio 2023, depositato il 2 febbraio 2023, nei confronti del sig. C.Z. - Reg. Prot. 122/TFN-SD

Massima: Prosciolto il tecnico dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per non essersi presentato in data 8 febbraio 2022 presso il campo della società in costanza di tesseramento con la stessa, pur regolarmente convocato attraverso lettera raccomandata con la quale il tecnico veniva invitato a riprendere la funzione di primo allenatore della squadra... La convocazione per le ore 14:30 del giorno 8 febbraio 2022 risulta essere stata consegnata all’ufficio postale alle ore 16:13 del giorno precedente, vale a dire a meno di 24 ore dalla convocazione. La sua consegna, poi, risulta essere stata tentata una prima volta alle ore 12:01 dell’8 febbraio 2022, cioè a dire a poco più di due ore da quella prevista per la convocazione. Qualora la consegna si fosse concretizzata alle ore 12:01 del giorno 8 febbraio, la mancata adesione ad un invito praticamente ad horas avrebbe comunque potuto trovare agevole giustificazione. A maggior ragione, in presenza del ritiro del plico avvenuto il 18 febbraio 22, che ha di fatto impedito al convocando di aderire all’invito ivi contenuto, nessun addebito può essere ascritto al suo destinatario.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 13/TFN - SD del 1 Agosto 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 18995/420pf21-22/GC/GR/ff del 7 giugno 2022 nei confronti di L.S., S.F., L.C.e la società Treviso FBC 1993 SSDRL - Reg. Prot. 165/TFN-SD

Massima: Mesi 8 di inibizione al Presidente per la violazione degli artt. 4, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito ai tecnici sigg.ri … ed … ed ai dirigenti … e …. di porre in essere durante la stagione 2020-2021 attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente e le calciatrici appartenenti al settore femminile a tesserarsi per la Treviso Women SSDARL – che si sarebbe poi costituita in data 1 luglio 2021 – nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel loro intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso FBC 1993 SSDRL di ben 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso e di ben 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra della ASD Condor SA Treviso femminile, tesseratesi poi nella stagione sportiva 2021-2022 con la Treviso Women SS DARL; nonché per aver trattato direttamente e preso contatti nella stagione 2020-2021 con i sigg.ri …. ed Salvatore Ferla e con i dirigenti … e …. tutti tesserati con la società ASD Condor SA Treviso, per stipulare accordi anche di natura economica con la Treviso FBC 1993 SSDRL, al fine di tesserarli nella stagione sportiva successiva 2021-2022 con quest’ultima società, e sua collegata costituenda come in effetti verificatosi. Mesi 6 di inibizione alla dirigente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserata come dirigente per la società ASD Condor SA Treviso - unitamente all’allenatore….attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatrici tesserate per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincerle a tesserarsi per costituenda società Treviso Women SSDARL – società collegata alla Treviso FBC 1993 SSDRL e poi effettivamente costituita in data 1 luglio 2021 – nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per società Treviso Women SSDARL di ben 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso. Mesi 4 di inibizione all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2020-2021 ed essendo tesserato come allenatore per la società ASD Condor SA Treviso unitamente alla dirigente sigg. ….- attività di proselitismo nei confronti di le giovani calciatrici tesserate per la società ASD Condor SA Treviso, al fine di convincere a tesserarsi per costituenda società Treviso Women SSDARL – società collegata alla Treviso FBC 1993 SSDRL e poi effettivamente costituita in data 1 luglio 2021- nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021/2022 per società Treviso Women SSDARL di ben 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor SA Treviso. Ammenda di € 4.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai soggetti sopra specificati

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 85/TFN - SD del 19 Gennaio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4360/24pf21-22/GC/SA/ff del 15 dicembre 2021 nei confronti del sig. R.C. e della società GS CF Caprera - Reg. Prot. 87/TFN-SD

Massima:  Anni 2 di inibizione al presidente per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere ripetutamente, nel corso della Stagione Sportiva 2020-2021, posto in essere comportamenti violenti e minacciosi nei confronti di varie calciatrici tesserate con la propria società, sottoponendole ad episodi di denigrazione morale e fisica. In particolare: 1) per avere inferto un calcio all’atleta … e minacciato un’altra atleta della squadra, che si era frapposta tra loro, intervenendo in difesa della compagna; 2) per avere, prima dell’inizio della gara contro l’ASD Independiente Ivrea del 25 aprile 2021, aggredito fisicamente la calciatrice …, cagionandole delle lesioni a seguito delle quali non ha partecipato alla partita; 3) per aver minacciato di colpire con un sasso, al termine della gara contro il Pinerolo dell’11 aprile 2021, il portiere della squadra, …, la quale aveva gettato a terra una borraccia dopo essere stata accusata dal presidente di avergli fatto perdere la partita; lo stesso, poi, faceva irruzione negli spogliatoi delle giocatrici durante la doccia per rimproverare nuovamente la …;  4) per aver tentato di colpire, durante un allenamento della squadra occorso il 1° giugno 2021, il portiere … con una corda e la calciatrice Sig.ra Giulia Ferrer con una testata; 5) per aver aggredito e minacciato, in numerose occasioni, le calciatrici ….; 6) per aver aggredito verbalmente e minacciato, in data 25 febbraio 2021, la calciatrice …di colpirla con pompa per gonfiare i palloni, nonché per aver minacciato anche la calciatrice …, intervenuta in difesa della compagna, sottraendole lo zaino contenente i suoi effetti personali; 7) per aver collocato 5 calciatrici straniere in un appartamento dalle dimensioni ridotte con evidenti problemi di muffa ed umidità, omettendo di provvedere al ripristino della salubrità degli ambienti nonché alla regolare fornitura dei servizi quali l’acqua potabile, il forno elettrico ed il combustibile per il riscaldamento; 8) per aver denigrato, appellandole “grasse”, le calciatrici della sua squadra, in occasione del controllo del peso settimanale, minacciandole di comminare sanzioni economiche per chi avesse aumentato il proprio peso corporeo. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.500,00….Osserva il Tribunale come quanto denunciato con la mail del 20.06.2021 dalla Sig.ra … poi ribadito e circostanziato dal successivo esposto inoltrato alla Procura Federale dall’Avv. … nell’interesse delle calciatrici … e …, trovi puntuale riscontro nelle testimonianze acquisite agli atti e nei filmati forniti all’Ufficio dalla calciatrice ….Il Collegio ritiene quindi che non possano sussistere dubbi circa il comportamento altamente irriguardoso e addirittura violento tenuto dal …. nei confronti di alcune tesserate del Caprera. Ritiene tuttavia che tali episodi non possano concretizzare la violazione dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (Comportamenti discriminatori) in quanto non imputabili a motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità ecc… . Reputa il Tribunale che tali condotte, pur sempre molto gravi, debbano inquadrarsi nelle più ampie previsioni comportamentali previste dall’art. 4, comma 1, CGS.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it