C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 04/03/2020 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. OLD BOYS BERNALDA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SU C.U. N. 61 DEL 02/01/2020

 

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. OLD BOYS BERNALDA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SU C.U. N. 61 DEL 02/01/2020

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Giuseppe Giordano - Presidente f.f.- Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi - Componenti - nella seduta del 04 Marzo 2020, ha deliberato quanto segue: Esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. OLD BOYS BERNALDA avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate su C.U. n. 61 del 02 Gennaio 2020 e riferite alla squalifica fino al 31/12/2022 inflitta al calciatore GALLITELLI DONATO, alla squalifica, per tre giornate ciascuno, inflitta ai calciatori CARELLA PIETRO e BARNABA’COSIMO, alla perdita della gara con il seguente punteggio: A.S.D. OLD BOYS BERNALDA – A.S.D. FERRANDINA 17890 0-6; nonché all’ammenda di € 300,00 inflitta alla Società reclamante; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S., di valida comunicazione alla contro interessata Società A.S.D. FERRANDINA 17890; Ascoltata, ai sensi dell’art. 77 comma 4 C.G.S., la A.S.D. OLD BOYS BERNALDA, nella persona del Vice Presidente Scardillo Fabrizio, assistito dall’Avv. Luigi Di Biase - giusta procura depositata in atti - il quale, attestato preliminarmente l’invio nei termini del reclamo, si riportava alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l’integrale accoglimento; Procedutosi,ex art. 50 comma 4 C.G.S., all’audizione del D.G. assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi; Dato corso, altresì, all’audizione della controinteressata Società A.S.D. FERRANDINA 17890 nella persona dei Dirigenti Casertelli Roberto e Liuzzi Francesco; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Rilevato preliminarmente come la richiesta di prova testimoniale dalla reclamante Società avanzata non possa trovare accoglimento sia in ragione del principio di sussidiarietà dall’art. 60 comma 1 C.G.S. regolato, vuoi a motivo dell’inconferenza e irrilevanza dei capi con la Difesa articolati; Confermato, più in dettaglio, come, a mente dell’art. 61 comma 1 C.G.S., i rapporti degli Ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi, eventuali, supplementi facciano piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, è possibile dedurre come dall’analisi dalla documentazione in atti unitariamente acquisita e dalla verifica dalle deposizioni in sede procedimentale rese, non sia emersa alcuna necessità di provvedere all’escussione di testi; Accertato come le motivazioni dal reclamante Sodalizio, a presidio delle proprie attività difensive addotte, non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione offerte, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità dei calciatori CARELLA PIETRO e BARNABA’COSIMO, in riferimento alla condotta loro ascritta e ancora di GALLITELLI DONATO in relazione al comportamento da quest’ultimo tenuto che è lecito qualificare aggressivo e violento; Ritenuto, invero, aldilà dell’interpretazione dalla ricorrente Società a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi per cui è reclamo, come, in forza della deposizione in corso di audizione resa, l’Arbitro abbia senza neppure il beneficio del dubbio, pienamente confermato il contenuto di referto e supplemento di rapporto e dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti, attestando come, a circa venti minuti dalla fine della gara, a seguito di uno scontro di gioco in area di rigore da lui non sanzionato, il calciatore GALLITELLI DONATO (capitano della A.S.D. OLD BOYS BERNALDA), non condividendo la decisione tecnica assunta, gli si fosse avventato contro, ponendogli le mani al collo e spingendolo verso la balaustra che separa il rettangolo di gioco dai tifosi; Considerato, nondimeno, come la sopraindicata condotta avesse causato al D.G. dolore tanto inteso da costringerlo a motivo delle menomate condizioni psicofisiche a rimanere, per diversi minuti, in un angolo del campo di gioco accerchiato da un indefinibile numero di calciatori; Acclarato, ancora, come l’Arbitro fosse riuscito a raggiungere gli spogliatoi solo grazie agli interventi di persona riconducibile alla A.S.D. OLD BOYS BERNALDA (riconosciuta perché indossava abbigliamento con il relativo logo) che allontanava GALLITELLI DONATO e si adoperava affinché fosse ristabilita la calma e dell’Osservatore Arbitrale in sua difesa prontamente intervenuto; Rilevato, in aggiunta, come, al rientro negli spogliatoi, il Direttore di Gara fosse stato avvicinato da due tesserati della ripetuta A.S.D. OLD BOYS BERNALDA precedentemente espulsi, CARELLA PIETRO (qualificatosi come Presidente) il quale pretendeva che si proseguisse la gara e che si desse luogo al cd. terzo tempo e BARNABA’COSIMO che profferiva al suo indirizzo le frasi in referto riportate; Osservato, come l’Arbitro, a motivo del persistente stato di limitazione fisica e contestuale compressione psichico-emotiva, avesse, con l’aiuto dell’Osservatore Arbitrale (che nel frattempo provvedeva a sollecitare l’intervento delle Forze dell’Ordine prontamente accorse), convocato i dirigenti delle due squadre riferendo loro che la partita doveva ritenersi sospesa al 27° minuto del secondo tempo; Valutato come, in base alle previsioni di cui all’art. 64 delle N.O.I.F. e dalla Regola n° 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 (cfr Linee guida 16 e 17), si debba escludere qualsivoglia ipotesi di errore tecnico, in quanto le gare dei Campionati Regionali, Provinciali o dei tornei di calcio a 5 dalla F.I.G.C. organizzate possono essere disputate anche senza la presenza del secondo Arbitro al quale, a tenore delle normative sopra richiamate, il D.G. è tenuto a comunicare la decisione di sospendere la gara; Ritenuto, alla stregua di quanto precede, come nel caso specifico (in assenza del secondo Arbitro) e pur difronte ad una evidente menomazione psico-fisica, la richiamata determinazione fosse stata dal D.G., comunque e per il tramite l’Osservatore Arbitrale, partecipata ai Dirigenti delle due squadre ai quali venivano altresì riconsegnati i documenti; Stimato, in definitiva, come la denunciata e sofferta menomazione fisica nella richiamata certificazione medica riscontrata e il compromesso stato emotivo del D.G., giustificassero la disposta sospensione della gara indipendentemente dal lasso di tempo trascorso per l’assunzione della decisione e modalità di sua comunicazione; Acclarato, inoltre, come, dopo l’espletamento dei suddetti adempimenti, l’Arbitro, che durante lo svolgimento della patita non aveva rilevato la presenza di personale sanitario presso l’impianto di gioco (circostanza per vero inconferente ai fini delle determinazioni da questi successivamente adottate e delle valutazioni che la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA è nella presente sede delibativa chiamata ad operare), si fosse recato, alla guida della propria auto e scortato dall’Osservatore Arbitrale, presso il Pronto Soccorso di Policoro dove gli veniva certificata una prognosi di 7 (sette) giorni; Preso atto, nondimeno, delle dichiarazioni dai Dirigenti della contro interessata A.S.D. FERRANDINA 17890, in sede di audizione incartate, che confermavano come il D.G. accerchiato da diverse persone, dopo i fatti accaduti, apparisse pallido e spaventato e come l’Osservatore Arbitrale avesse loro comunicato l’impossibilità di prosecuzione della gara al termine della quale non era stato loro riferito nulla riguardo il c.d. terzo tempo; Valutato, come l’aggravante portata dalla violenza del gesto di GALLITELLI DONATO, lesivo dell’incolumità fisica dell’aggredito, per quanto dalla refertazione medica agli atti acquisita, integrante la previsione di cui all’art. 35 commi 1 e 4 C.G.S. e ancora, dalla sua rivestita qualità di capitano (art. 73, comma 4, N.O.I.F.), debba dirsi prevalente rispetto all’attenuante portata dalla circostanza riconducibile ad un’ipotetica e istintiva reazione conseguente al mancato intervento del D.G. all’esito di un fallo commesso ai danni di un compagno di squadra (che nell’occasione riportava un grave infortunio) da parte di un calciatore dell’ A.S.D. FERRANDINA 17890 e non consenta a questo Collegio di procedere ad una mitigazione della sanzione inflittagli,; Ritenuto, altresì, come le condotte di CARELLA PIETRO e BARNABA’ COSIMO vadano ritenute ingiuriose ed irriguardose anche perché perpetrate all’esito del provvedimento di espulsione loro notificato e possano, pertanto, dirsi adeguatamente sanzionate; Accertata, comunque, a mente del combinato disposto degli artt. 6, comma 2 e 10, comma 1 C.G.S.), la responsabilità oggettiva della ricorrente Società in riferimento alle dedotte circostanze che hanno condotto alla sospensione della gara; Rilevato, in ogni caso, come l’atteggiamento collaborativo tenuto dal tesserato del reclamante Sodalizio adoperatosi per riportare la calma ed evitare al D.G. ulteriori e più gravi conseguenze, possa essere apprezzato come minima attenuante; Stimato, in conclusione, come le ragioni della A.S.D. OLD BOYS BERNALDA in sede di reclamo esposte, non possano, in forza delle sopra rappresentate ragioni, trovare accoglimento se non nei limiti in precedenza perimetrati e con mirato riferimento alla comminata sanzione dell’ammenda, che si ritiene possa essere ridotta: P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del ricorso dalla A.S.D. OLD BOYS BERNALDA e in parziale riforma della decisione dal G.S. assunta e pubblicata sul C.U. n. 61 del 02 Gennaio 2020, così delibera:  Rigetta il reclamo della Società A.S.D. OLD BOYS BERNALDA avverso la squalifica fino al 31/12/2022 inflitta al calciatore GALLITELLI DONATO, come riportata sul C.U. n. 61 del 02 Gennaio 2020; Rigetta il reclamo della Società A.S.D. OLD BOYS BERNALDA avverso la squalifica, per tre giornate ciascuno, inflitta ai calciatori CARELLA PIETRO E BARNABA’ COSIMO, come riportate sul C.U. n. 61 del 02 Gennaio 2020; Conferma la decisione del G.S. relativa all’assegnazione della perdita della gara inflitta alla A.S.D. OLD BOYS BERNALDA con il seguente punteggio: Old Boys Bernalda – Ferrandina 17890 0–6  Riduce l’ammenda comminata alla A.S.D. OLD BOYS BERNALDA ad € 150,00 (centocinquanta/00);  Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata; Rimette, ai sensi dell’art 35, comma 7, C.G.S., alle competenti Funzioni per l’applicazione dell’ulteriore sanzione amministrativa di cui al C.U. n. 104/A del Consiglio Federale della FIGC del 17/12/2014, Allegato A (COSTO MEDIO GARA), resa obbligatoria dalla conferma della sanzione al tesserato inflitta, come previsto dalla lettera c) del medesimo C.U.; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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