F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 152/CSA pubblicata il 20 Gennaio 2022 – Calcio Foggia 1920 S.r.l.

Decisione n. 152/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 149/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Bruno Di Pietro- Componente

Francesca Mite - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri- Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 149/CSA/2021-2022, proposto dalla società Calcio Foggia 1920 S.r.l. in data 10.01.2022,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 154/DIV del 27.12.2021; 

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.01.2022, l’Avv. Francesca Mite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Calcio Foggia 1920 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, formulava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionisti Serie C, adottata con Com. Uff. n. 154/DIV del 27.12.2021 con cui, all’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Foggia– Monterosi Tuscia, disputato in data 22.12.2021, è stata inflitta al calciatore Davide Petermann la squalifica di n. 3 (tre) gare effettive.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento contro il calciatore: “per avere, al 47esimo minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e con i tacchetti esposti lo colpiva sulla zona della caviglia-tibia con vigoria sproporzionata”.

Dal rapporto arbitrale in atti si evince che al minuto 47esimo del 2° tempo regolamentare, il calciatore del Davide Petermann “contrastava un avversario con uso di forza eccessiva mettendone a rischio l’incolumità fisica e che a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e con i tacchetti esposti sulla zona della caviglia-tibia dell’avversario con vigoria sproporzionata”.

Con il proposto reclamo -articolato in un unico motivo di gravame fondato, anche alla luce del prodotto video, sulla non qualificabilità della condotta del calciatore come violenta e intenzionale, quanto piuttosto colposa e senza intenzionalità di recare danno- la società chiede l’annullamento della squalifica inflitta al calciatore, ovvero la rideterminazione del trattamento sanzionatorio con un ridimensionamento della pena.

A sostegno del reclamo, la ricorrente rileva in fatto un diverso svolgimento degli eventi. 

Secondo la tesi della reclamante, l’entrata in scivolata del citato calciatore “principiava allorchè il calciatore avversario fosse ancora in fase di possesso palla e culminava con l’impatto sulla caviglia dell’antagonista solo per effetto della repentina trasmissione del pallone da quest’ultimo a un compagno di squadra”; si sarebbe trattato di “uno scontro sì vigoroso, ma occorsio in fase di contesa del possesso palla, del tutto improduttivo di esiti lesivi per l’avversario”.

Alla riunione svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 18.01.2022, nessuno è comparso per la parte reclamante

Il ricorso è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene in via pregiudiziale che non sia ammissibile l’acquisizione e l’esame delle immagini e dei filmati prodotti dalla reclamante.

Sul punto, infatti, corre l’obbligo di rammentare quanto previsto dagli artt. 58 comma 1, CGS ai sensi del quale “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale” e 61 CGS, che individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitandoli all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei soli fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” (comma 3).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte Sportiva d’Appello in C.U. n. 014/CSA pubblicato il 16 Settembre 2021). La circostanza che la condotta del calciatore Davide Petermann sia stata effettivamente percepita e sanzionata dall’arbitro, esclude di per sé l’esperibilità del mezzo di prova audiovisivo.

Pertanto, nel valutare il merito del presente ricorso, alla luce del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuito dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara nei referti (Corte Sportiva d’Appello in C.U. n. 140/CSA pubblicato il 13 Gennaio 2022), non ci si può che attenere a quanto emerso dagli atti ufficiali di gara che, assistiti da fede privilegiata, per costante avviso di questa Corte, assumono forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti.

Questa Corte, letto il referto arbitrale agli atti, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene di respingere il reclamo, confermando la qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, nonché la sanzione inflitta al calciatore.

Sul punto si osserva che specie e misura delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi della giustizia sportiva tengono conto della natura e della gravità dei fatti commessi. Nel caso di specie, il comportamento valutato risulta ben qualificato del Giudice di prime cure e, conseguentemente, anche la sanzione appare assolutamente proporzionata.

Il Codice di giustizia sportiva prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.

Ai sensi dell’articolo 35 C.G.S., costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, C.G.S., in caso di condotta violenta, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti.

Come ribadito da ultimo da questa Corte nella decisione 157/CSA/2020-2021, per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr., tra le più recenti, Corte giust. app., in C.u, FIGC, 22 gennaio 2019, n. 101 CGF e in C.u. FIGC 11 ottobre 2018, n. 39 CGF nonché, tra le molte Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la condotta posta in essere dal calciatore Davide Petermann non può essere interpretata come scontro vigoroso e non volontario, sulla scorta della ricostruzione dei fatti offerta dalla società reclamante; d’altronde, nella sintetica ma efficace descrizione in ordine all’episodio plasticamente riprodotta nel referto, si percepisce con nettezza il gesto violento posto in essere dal calciatore.

Pertanto, tenuto conto della gravità della condotta posta in essere dal calciatore Davide

Petermann, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di dover applicare la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Francesca Mite                                                            Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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