C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 10/03/2020 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ SANSEVERINESE CALCIO AVVERSO LE SQUALIFICHE, PER TRE GARE EFFETTIVE E PER SEI GARE EFFETTIVE, INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO RISPETTIVAMENTE AI CALCIATORI CORIZZO ANDREA MARIO E PROPATO CRISTIAN, RIPORTATE SUL C.U. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA N. 55 DEL 19/02/2020.
RICORSO DELLA SOCIETÀ SANSEVERINESE CALCIO AVVERSO LE SQUALIFICHE, PER TRE GARE EFFETTIVE E PER SEI GARE EFFETTIVE, INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO RISPETTIVAMENTE AI CALCIATORI CORIZZO ANDREA MARIO E PROPATO CRISTIAN, RIPORTATE SUL C.U. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA N. 55 DEL 19/02/2020.
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Antonello Mango e Rocco Mario Ceraldi – Componenti- nella seduta del 09 Marzo 2020 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla Società SANSEVERINESE CALCIO proposto avverso le squalifiche ai calciatori CORIZZO ANDREA MARIO e PROPATO CRISTIAN rispettivamente inflitte, come riportate e pubblicate su C.U. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA N. 55 del 19 Febbraio 2020, a seguito della gara SPORTING LUCANIA - SANSEVERINESE CALCIO valevole per il campionato di Seconda Categoria, girone C; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società SPORTING LUCANIA che non ha fatto, ex art. 77 comma 2 C.G.S., pervenire memorie e documenti, né richiesta, ex art. 77, comma 4, C.G.S., di audizione; Osservato come la SANSEVERINESE CALCIO, benché ritualmente convocata ai sensi dell’art. 77 C.G.S. per la seduta del 29 Febbraio 2020, con comunicazione PEC del 28 Febbraio 2020 avesse partecipato l’indisponibilità di propri Dirigenti ad intervenire; Procedutosi,ex art. 50 comma 4 C.G.S., all’audizione del D.G. assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Dott. Gaetano Brindisi; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dal reclamante Sodalizio, a presidio delle proprie attività difensive addotte, abbiano, invero, trovato solo parziale riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione offerte, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità dei calciatori CORIZZO ANDREA MARIO e PROPATO CRISTIAN, che è lecito qualificare violenta; Ritenuto, invero, aldilà dell’interpretazione dalla ricorrente Società a mezzo del proprio ricorso agli eventi per cui è reclamo attribuita, come, in forza della deposizione in corso di audizione resa, l’Arbitro abbia, senza neanche il beneficio del dubbio, pienamente confermato il contenuto del referto e dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti, attestando come il calciatore CORIZZO ANDREA MARIO, al termine di un’azione di gioco, avesse intenzionalmente colpito con uno schiaffo al volto il portiere della squadra avversaria, provocando un principio di rissa tra i calciatori di entrambe le compagini sedato solo grazie all’intervento dei Dirigenti di entrambe le Società ivi presenti, come, nondimeno, nel medesimo contesto agonistico il giocatore PROPATO CRISTIAN, alzatosi dalla la panchina ed entrato in campo, avesse volontariamente colpito con pugni e calci due avversari, reiterando tale comportamento anche una volta divincolatosi dalla stretta di quanti tentavano di allontanarlo e come, da ultimo, all’esito della sua comminata espulsione avesse rivolto all’indirizzo del D.G. le espressioni, ingiuriose, irriguardose negli atti ufficiali meglio riportate; Accertato, alla stregua della ricostruzione dei fatti che precede, come la condotta dei ridetti calciatori CORIZZO ANDREA MARIO e PROPATO CRISTIAN debba ritersi violenta e come tale certamente assorbibile nella previsione di cui all’art. 38 C.G.S., con esclusione, tuttavia, in ragione della circostanza che nessuno degli aggrediti, stando alle dichiarazioni dall’Arbitro rese, avesse lamentato ovvero effettivamente subito danni fisici, della connotazione di particolare gravità che la norma subordina all’applicazione di più severa sanzione; Acclarato ancora come il comportamento dal ridetto calciatore PROPATO CRISTIAN nei confronti dell’Ufficiale di gara tenuto, debba qualificarsi ingiuriosa e irriguardosa e sicuramente sanzionabile ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S; Rilevato, in conclusione, come le deduzioni che precedono valgano ad abilitare questo Collegio a valutare favorevolmente possibilità di mitigare, nel sopra indicati limiti, la sanzione nei riguardi del solo calciatore PROPATO CRISTIAN originariamente irrogata: P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del ricorso dalla Società SANSEVERINESE CALCIO e in parziale modifica della Decisione dal G.S. assunta e pubblicata su C.U. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA N. 55 del 19 Febbraio 2020 così decide: Conferma la decisione inerente la squalifica di numero 3 (tre) giornate irrogata al calciatore CORIZZO ANDREA MARIO; Riduce a numero 5 (cinque) giornate la squalifica dal G.S. irrogata al calciatore PROPATO CRISTIAN; Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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