F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 87/TFN – SD del 21 Gennaio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4245/278pf21-22/GC/blp del 13 dicembre 2021 nei confronti dei sigg.ri Gazaryan Armen, Oganyan Vaagn, Belli Alessandro, Bellandi Andrea, Gazaryan Bagrat e della società ACN Siena 1904 SRL – Reg. Prot. 84/TFN-SD

Decisione/0087/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0084/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Antonella Arpini – Componente;

Giammaria Camici – Componente;

Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

Valentina Ramella – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 11 gennaio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4245/278 pf21-22/GC/blp del 13 dicembre 2021 nei confronti dei sigg. Gazaryan Armen (Presidente del CdA e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società ACN Siena 1904 Srl), Oganyan Vaagn (Vicepresidente del CdA e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società ACN Siena 1904 Srl), Belli Alessandro (Vicepresidente del CdA e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società ACN Siena 1904 Srl), Bellandi Andrea (Procuratore speciale, Direttore Generale e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società ACN Siena 1904 Srl), Gazaryan Armen (Socio della società Noah Investments Holding Srl, acquirente, con atto del 7 ottobre 2021, del 100% delle quote sociali della ACN Siena 1904 Srl, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della ACN Siena 1904 Srl), Gazaryan Bagrat (Socio della società Noah Investments Holding Srl, acquirente, con atto del 7 ottobre 2021, del 100% delle quote sociali della ACN Siena 1904 Srl, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della ACN Siena 1904 Srl) e della società ACN Siena 1904 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 4245/278pf21-22/GC/blp del 13 dicembre 2021, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- Gazaryan Armen, Presidente del CdA e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della società ACN Siena 1904 Srl:

a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis delle NOIF e 32, comma 5 bis, del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del CGS, per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della società ACN Siena 1904 Srl affinché venisse prodotta alla FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento al sig. Gazaryan Bagrat, socio della società Noah Investments Holding Srl, acquirente, con atto del 7 ottobre 2021, del 100% delle quote sociali della ACN Siena 1904 Srl, nel termine perentorio di 15 giorni, una documentazione conforme a quanto previsto dall’art. 20 bis, comma 3, lett. A) delle NOIF e, comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva - affinché il sig. Gazaryan Bagrat, ottemperasse al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dal socio dell’acquirente delle quote sociali della ACN Siena 1904 Srl;

- Oganyan Vaagn, Belli Alesandro e Bellandi Andrea, all’epoca dei fatti i primi due Vicepresidenti del CdA ed il terzo Procuratore speciale e Direttore Generale della società ACN Siena 1904 Srl, tutti legali rappresentanti della società:

a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del CGS, 20 bis delle NOIF e 32, comma 5 bis, del CGS, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del CGS, per aver omesso di vigilare, nella loro qualità di legali rappresentanti della società ACN Siena 1904 Srl affinché venisse prodotta alla FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento ai Signori Gazaryan Armen e Gazaryan Bagart, soci della società Noah Investments Holding Srl, acquirente, con atto del 7 ottobre 2021, del 100% delle quote sociali della ACN Siena 1904 Srl, nel termine perentorio di 15 giorni, una documentazione conforme a quanto previsto dall’art. 20 bis, comma 3, lett. A) delle NOIF e, comunque, per non essersi attivati - in quanto vertici della società sportiva affinché i ridetti Armen e Bagart Gazaryan ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme, e per non aver segnalato agli organi competenti tale condotta omissiva tenuta dai soci dell’acquirente delle quote sociali della ACN Siena 1904 Srl;

- Gazaryan Armen e Gazaryan Bagrat, soci della società Noah Investments Holding Srl, acquirente, con atto del 7 ottobre 2021, del 100% delle quote sociali della ACN Siena 1904 Srl, entrambi soggetti che all’epoca dei fatti svolgevano attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della ACN Siena 1904 Srl:

a) per la violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS e dell’art. 20 bis delle NOIF per non aver depositato, nel termine perentorio di 15 giorni, una documentazione conforme a quanto previsto dall’art. 20 bis, comma 3, lett. A) delle NOIF, con ciò impedendo la verifica dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 20 bis, comma 3, lett. A) delle NOIF;

- la Società ACN Siena 1904 Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento dei legali rappresentanti al momento della commissione dei fatti;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del CGS.

La fase istruttoria

All’esito dell’indagine svolta nell’ambito del procedimento, iscritto nel relativo registro in data 15/11/2021 al n. 278 pf21-22, avente ad oggetto la “Segnalazione del Presidente federale della FIGC in ordine al mancato rispetto della normativa federale in relazione all’acquisizione di partecipazioni societarie della società ACN Siena 1904 Srl”, la Procura federale, già acquisita la documentazione allegata alla segnalazione del Presidente federale, acquisiva i fogli censimento e le visure camerali delle società. Ritualmente notificata la Comunicazione di conclusione delle indagini in data 24.11.2021, le parti, chiesta e ottenuta copia degli atti, non chiedevano di essere sentite e non presentavano memoria difensiva alternativa.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 11.1.2022, i deferiti, tutti costituitisi con l’ausilio dell’avv. Massimo Carignani, con memoria in data 4.1.2022 hanno contestato nel merito la fondatezza del deferimento e concluso per il proscioglimento.

In tesi, hanno sostenuto l’avvenuto invio nei termini di tutta la documentazione richiesta riferita alla onorabilità degli incolpati, nel contempo evidenziando che i soci della società acquirente, in quanto privi di residenza civilistica e fiscale in Italia, non intrattengono rapporti stabili con istituti bancari italiani e che la loro banca di riferimento, Liechstenische Landesbank Austria, con sede in Vienna, ha rilasciato le dichiarazioni richieste secondo il format in uso in quel Paese, nel contempo evidenziando, quanto alla onorabilità ed al merito creditizio, come la forma non possa prevalere sulla sostanza e che nella specie non possa prescindersi dalla circostanza dell’avvenuto conferimento in favore della società acquisita, da parte dei due soci della società acquirente, della somma di 4.889.957,41.

In via subordinata hanno chiesto contenersi nei minimi edittali le eventuali sanzioni.

Il dibattimento

All’udienza dell’11.1.2022, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato il dr. Luca Scarpa, per la Procura Federale, e l’avv. Massimo Carignani per i deferiti.

Il dr. Luca Scarpa, contestata la validità della autocertificazione riferita al merito creditizio, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Gazaryan Armen, quale Presidente del CdA e legale rappresentante della società ACN Siena 1904 Srl all’epoca dei fatti, 2 (due) mesi di inibizione e, quale Socio della società Noah Investments Holding Srl, 6 (sei) mesi di inibizione;

- per il sig. Oganyan Vaagn, 4 (quattro) mesi di inibizione;

- per il sig. Belli Alessandro, 4 (quattro) mesi di inibizione;

- per il sig. Bellandi Andrea, 4 (quattro) mesi di inibizione;

- per il sig. Gazaryan Bagrat, quale Socio della società Noah Investments Holding Srl, 6 (sei) mesi di inibizione;

- per la società ACN Siena 1904 Srl, 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

1. La responsabilità dei deferiti risulta accertata nei termini di seguito esposti.

2. Dalla segnalazione inviata dal Presidente federale alla Procura federale, contenente la relazione della Co.A.P.S., risulta che all’esito della acquisizione operata dalla Noah Investments Holding Srl delle quote della società ACN Siena 1904 Srl, i soci di riferimento della stessa, signori Armen e Bagart Gazaryan, con riferimento ai requisiti di solidità finanziaria prescritti dall’art. 20 bis delle NOIF, hanno prodotto documentazione non conforme alla normativa federale di riferimento.

In particolare, quanto al sig. Gazaryan Armen, secondo la relazione della Commissione, la dichiarazione resa in data 12.10.2021 non risulta conforme alle specifiche richieste dalle norme federali, in quanto limitatosi, l’istituto bancario, a dichiarare di avere intrattenuto soddisfacenti relazioni d’affari a far data dal 26.11.2018 nel pieno rispetto degli accordi in essere.

Quanto al sig. Gazaryan Bagrat, sempre nella richiamata relazione, si afferma che in favore di questi sono state rilasciate due attestazioni di cui:

- la prima, in data 13 ottobre 2021, non risultata conforme alle specifiche richieste dalla normativa federale perché limitatasi, la Banca, “ad attestare [……..] di avere intrattenuto proficue relazioni d’affari […….] dal 18 dicembre 2017, all’esito delle quali gli accordi stipulati (senza specificare quali) sarebbero stati integralmente rispettati, oltre che a confermare che, al 13 ottobre 2021, il saldo disponibile sul suo conto risulta superiore a 4.600.000,00”;

- la seconda, in data 22 ottobre 2021 e trasmessa in pari data che, formalmente, risulta solo in parte conforme alle specifiche richieste dalle norme federali, in quanto “l’istituto di credito certifica, attraverso tale documento, che il sig. Gazaryan Bagrat è un cliente ‘con cui abbiamo a che fare da più di due anni’ che non è stato classificato ‘come soggetto a inadempienza probabile o sofferenza secondo i criteri dettati dall’Autorità bancaria europea, che ‘non ha sospesi e ha sempre rispettato puntualmente e regolarmente i suoi impegni con la banca’, senza chiarire quindi (secondo la relazione della Commissione: nds) se sia stato destinatario di azioni esecutive o azioni cautelari a tutela di crediti da parte di terzi”.

Sul punto, l’art. 20 bis, comma 3, lett. A) delle NOIF prevede che “gli acquirenti devono depositare in FIGC:

A 1) la dichiarazione di un istituto che attesti:

a.i) di intrattenere da almeno due anni, con gli acquirenti o con società agli stessi riconducibili, rapporti non classificati a inadempienzaprobabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans) nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Autorità bancaria europea;

a.ii) che i medesimi acquirenti o società a essi riconducibili, nello stesso periodo biennale, non siano stati destinatari presso l’istituto di credito, di azioni esecutive o cautelari a tutela di crediti, pe rimporti superiori al 30% delle disponibilità medie di periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa. [………………];

a.iii) il merito creditizio degli acquirenti in relazione all’attività professionale o di impresa dagli stessi svolta”.

Risulta per tabulas, come peraltro correttamente rilevato dalla Commissione consultiva di cui all’art. 20 bis comma 5 delle NOIF, che il sig. Gazaryan Armen ha depositato un documento non conforme alla normativa federale, nel quale, pur dandosi atto della esistenza di “soddisfacenti relazioni d’affari”, la mancata specificazione della classificazione “a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans)”(punto a.1) è rimessa all’interpretazione del destinatario, senza alcuna precisazione in ordine ad eventuali “azioni esecutive o cautelari a tutela di crediti per importi superiori al 30% delle disponibilità medie di periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa” (punto a.ii) e, ancora, senza nulla specificare in ordine al “merito creditizio [……] in relazione all’attività professionale o di impresa [……] svolta” (punto a.iii).

Lo stesso dicasi, se pure in parte, quanto al sig. Gazaryan Bagart, il cui documento è privo dell’attestazione richiesta dal punto a.ii del comma 3 (art. cit.).

A nulla vale, sul punto, l’osservazione dei deferiti secondo cui la documentazione sarebbe stata rilasciata secondo il format in uso presso la Banca di riferimento. Le dichiarazioni richieste, invero, non sono contenute in moduli prestampati della FIGC, ma sono espressamente richieste, nei termini tassativamente ivi indicati, dalla normativa federale e la stessa Banca, del resto, con il secondo documento riferito al sig. Gazaryan Bagart, ha comunque dato atto che questi non è stato classificato “come soggetto a inadempienza probabile o sofferenza secondo i criteri dettati dall’Autorità  bancaria europea”, con ciò confermando la rispondenza dei requisiti richiesti a parametri concreti e normalmente in uso nei circuiti bancari.

Consegue, da quanto precede, la responsabilità dei signori Armen e Bagart Gazaryan, quali soggetti che detengono il controllo della società Noah Investments Holding Srl che ha acquisito il 100% del capitale della ACN Siena 1904 Srl, società affiliata alla FIGC ed associata ad una delle Leghe professionistiche (art. 20 bis, comma 1, CGS), per tale motivo chiamati a rispondere dei fatti loro ascritti, in quanto svolgenti attività rilevante nell’interesse dell’ACN Siena 1904 Srl (art. 2, comma 2, CGS).

3. Dell’omesso controllo e vigilanza in ordine al deposito di documentazione conforme rispondono tutti i legali rappresentanti della società ACN Siena 1904 Srl e, dunque, i signori Gazaryan Armen, Oganyan Vaagn, Belli Alesandro e Bellandi Andrea, il primo anche presidente del CdA, il secondo ed il terzo anche Vicepresidenti del CdA ed il quarto anche Procuratore speciale e Direttore Generale.

Va da sé che Gazaryan Armen, quale Presidente del CdA, come del resto specificato nell’atto di deferimento, risponde solo per l’omesso controllo e l’omessa vigilanza riferiti alla documentazione non del tutto conforme depositata da Gazaryan Bagrat. Ciò detto, quanto ai suddetti soggetti, la norma violata va individuata nell’art. 4 del CGS, che integra “ la clausola generale corrispondente al canone di correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ., che non esaurisce la sua rilevanza nel sistema dei rapporti privati e per la sua portata precettiva può essere ricondotto ad ogni comportamento di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art.1176, c. 2, c.c.; art. 2392 c.c.) che gravano sui vertici delle società sportive”, di talché, se gli acquirenti e l’ente interessato dall’acquisizione sono i precipui destinatari del precetto di cui all’art. 20 bis, CGS, non può escludersi la concorrente responsabilità del vertice della società, che trova origine nella generale cornice dell’art. 4 CGS, nel cui generale obbligo di lealtà, correttezza e probità può essere sussunta ogni condotta di omessa vigilanza.

4. Quanto alla società ACN Siena 1904 Srl, in linea con i precedenti di questo Tribunale, che hanno trovato conferma anche nei pronunciamenti delle Sezioni Unite della Corte federale d’appello (ex plurimis Decisione/0055/CFA-2021-2022), la responsabilità della compagine acquisita deve intendersi come “propria”, essendo la società specificamente destinataria della tassativa sanzione prevista dalla normativa federale, con assorbimento in essa della responsabilità diretta e di quella oggettiva.

5. In punto sanzioni il Collegio ritiene debba operarsi la dovuta differenziazione tra le posizioni dei soci della società che ha acquisito il capitale della ACN Siena 1904 Srl e quella del vertice della società acquisita (cfr. Decisione/0058/TFNSD-2021-2022) e, nel contempo, visto l’art. 12, CGS che debba tenersi conto della natura e della gravità dei fatti commessi, nonché valutarsi, ex art. 13, comma 2, CGS le circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione (cfr. Decisione/0043/CFA-2021-2022; Decisione/0055/CFA-2021-2022).

In ragione dell’avvenuto deposito della documentazione, pertanto se pure in maniera non conforme per Gazaryan Armen e parzialmente conforme per Gazaryan Bagart, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo, tenuto conto della circostanza, di cui la Co.A.P.S. ha pure dato atto, inerente il versamento operato dai ridetti soggetti in favore della ACN Siena 1904 Srl, già nella stagione 2020/2021, della somma di 4,2 milioni di euro a fronte di un capitale sociale di appena 10 mila euro, indice di “una consistente dotazione finanziaria di entrambi i soci” (v. relazione Commissione), non senza tralasciare, da ultimo, la novità della normativa in materia di acquisizione di quote societarie (cfr. Decisione/0043/CFA-2021-2022).

6. Quanto alla sanzione da irrogare nei confronti della ACN Siena 1904 Srl, infine, non può trovare accoglimento la richiesta di penalizzazione formulata dalla Procura federale, dovendosi invece comminare la sanzione della sola ammenda nella misura di cui al dispositivo.

Sebbene l’art. 20 bis delle NOIF, nell’attuale formulazione, paia non lasciare alcun margine all’interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa  procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti nella tempistica e un predefinito quadro sanzionatorio, con una portata afflittiva puntualmente comminata dallo stesso art. 20 bis cit., nel caso in esame non vi è motivo di non fare uso, anche con riferimento alla società ACN Siena 1904, delle facoltà conferite dagli artt. 12 e 13 del CGS, attenuando la sanzione prevista dall’art. 32, comma 5 bis, CGS (cfr. Decisione/0055/CFA-2021-2022).

Tanto avviene, come evidenziato in motivazione dall’arresto appena richiamato, che a sua volta ha richiamato la decisione del Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018, nella piena consapevolezza che “nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità etrasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori”.

Devono allora a maggior ragione valere anche per la società acquisita le considerazioni sul punto riferite alle persone fisiche. Ed invero, richiamata la decisione n. 0043/CFA-2021-2022, la decisione della CFA sopra ricordata non ha mancato di evidenziare che “potrebbe apparire non in linea con i principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione l’attuale formulazione dell’art. 20 bis, comma 4, delle NOIF, in correlazione con l’art. 32, comma 5 bis del Codice della giustizia sportiva, laddove il legislatore federale non ha previsto un trattamento sanzionatorio differenziato per il caso in cui l’acquirente di quote societarie, munito di tutti i requisiti richiesti, abbia tardato nel deposito della documentazione rispetto al caso – obiettivamente più grave – in cui l’acquirente non possieda i requisiti richiesti per l’acquisizione.”

Proprio alla luce di tali considerazioni, peraltro, mette conto ricordare che le Sezioni Unite della Corte federale d’appello hanno trasmesso al Presidente federale la decisione n. 0043/CFA-2021-2022 “affinché valuti se sussistano i presupposti per un’iniziativa normativa che differenzi il regime sanzionatorio sopra detto”.

Della mancata differenziazione delle ipotesi sanzionatorie non può allora non tenersi conto anche nella vicenda che ci occupa.

Si consideri, infatti, che acquirenti e società acquisita hanno puntualmente provveduto a tutti gli adempimenti previsti e che in questa sede, quanto alla documentazione di cui all’art. 20 bis, comma 3, lettera A1, punti a.i – a.ii. – a.iii), non si discute di omesso deposito, quanto di documentazione non conforme o parzialmente conforme, nella specie integrata:

- dalla attestazione dello studio dei commercialisti di riferimento della società acquisita, di cui la Commissione ha preso atto; - dalla comunicazione inviata alla società acquisita in data 30.11.2021 dall’Amministratore unico della società acquirente, in cui si conferma “la rinuncia da parte della Noha Investment Holding Srl ai finanziamenti effettuati fino alla data odierna per complessivi 4.889.957,41 in modo da definirne l’imputazione a riserva in conto copertura perdite (e) confermando l’avvenuta rinuncia agli interessi originariamente previsti” ed in cui si preannunciano ulteriori versamenti “come finanziamenti infruttiferi e postergati da imputare in conto futuro aumento capitale e/o in conto coperture perdite” in modo “da garantire la continuità aziendale per la restante parte della stagione 2021/2022”.

Proprio in ragione di quanto precede, alfine, la Commissione, basandosi sulla asseverazione della Banca di riferimento in ordine all’esistenza sul conto del socio Bazart Gazaryan di un liquidità superiore ad 4.600.000/00, ha ritenuto “poco probabile”, se pure non potendolo escludere, “che sia stato destinatario di azioni esecutive o cautelari nella misura indicata dalla norma” e preso atto che “non ha pendenze in sospeso e ha sempre rispettato puntualmente e regolarmente i suoi impegni con la banca ”.

Che la suddetta asseverazione non sia del tutto conforme alla normativa federale è di palese evidenza. Ciò non di meno non può non evidenziarsi come il fine voluto dalla norma sia stato comunque conseguito, sebbene, a tutto voler concedere, parzialmente, onde anche in questo caso può affermarsi che “è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali” (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018), motivo per il quale sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Gazaryan Armen, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;

- per il sig. Oganyan Vaagn, giorni 15 (quindici) di inibizione;

- per il sig. Belli Alessandro, giorni 15 (quindici) di inibizione;

- per il sig. Bellandi Andrea, giorni 15 (quindici) di inibizione;

- per il sig. Gazaryan Bagrat, giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per la società ACN Siena 1904 Srl, euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 11 gennaio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 21 gennaio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it