C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 01/10/2020 – Delibera – GARA A.S.D. VIGGIANO – POLISPORTIVA TITO DEL 27/09/2020

GARA A.S.D. VIGGIANO – POLISPORTIVA TITO DEL 27/09/2020

Il Giudice Sportivo; Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 66 del C.G.S., i procedimenti innanzi ai Giudici sportivi possono essere instaurati d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; Considerato che dalla lettura degli atti ufficiali di gara risulta che alla stessa prendevano parte due calciatori in posizione irregolare, in particolare il calciatore DI NELLA ROCCO della Polisportiva Tito in regime di squalifica per una gara effettiva come da C.U. n. 48 del 29.11.2019 del CR Basilicata ed il calciatore BELLANGER LUIGI riportato in distinta con il numero 11 dalla società Viggiano il quale, in seguito a verifiche effettuate presso l’ufficio tesseramenti di questo Comitato, non risulta tesserato per il Viggiano; Verificato che entrambi i calciatori, presenti in distinta per le rispettive società, prendevano parte alla gara in posizione irregolare;

DELIBERA  di non omologare il risultato conseguito sul campo e pertanto di assegnare ai sensi dell’articolo 10 comma 6 lettera a) del C.G.S. gara persa ad entrambe le squadre con il punteggio di 3-0; di comminare a carico di DI NELLA ROCCO della Polisportiva Tito 1(una) ulteriore gara di squalifica in aggiunta a quella riportata nel C.U. n. 48 del 29.11.2019 del CR Basilicata;  di comminare a carico di BELLANGER LUIGI 1(una) gara di squalifica;  di inibire fino al 06.10.2020 LO TITO GIOVANNI, quale Dirigente accompagnatore della Polisportiva Tito;  di inibire fino al 06.10.2020 PALERMO ROCCO, quale Dirigente accompagnatore della A.S.D. Viggiano; di escludere entrambe le squadre dal prosieguo della manifestazione, così come previsto dal Regolamento Coppa Italia Promozione - stagione sportiva 2020/2021 - pubblicato su C.U. del CR Basilicata n. 11 dell’11.09.2020.

 

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