C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 01/10/2020 – Delibera – GARA PATERNICUM – BRIENZA CALCIO DEL 27/09/2020

 

GARA PATERNICUM – BRIENZA CALCIO DEL 27/09/2020

Il Giudice Sportivo; Letti gli atti ufficiali di gara;

Preso atto che la gara non è stata disputata in quanto i rispettivi Dirigenti delle società sottoscrivevano apposita dichiarazione in cui decidevano di comune accordo di posticipare a data da destinarsi la gara in oggetto al fine di tutelare la salute dei tesserati di entrambe le società, decisione assunta in seguito ad un caso di positività COVID riscontrata solo nelle ultime ore della madre di un calciatore del Paternicum; Verificato che dall’esame degli atti ufficiali di gara non risultano allegate al referto, come di prassi, le distinte di gara di entrambe le squadre; Considerato che questo Organo Giudicante, per il tramite del Rappresentante A.I.A., ha chiesto al D.G. un supplemento di rapporto in cui chiarisse e descrivesse le dinamiche dei fatti e degli accadimenti pre-gara che avevano determinato entrambe le società a chiedere di posticipare la gara per le ragioni sopra menzionate; Constatato che il D.G. nel supplemento di rapporto, riporta che alle ore 14,30 veniva informato dai Dirigenti delle società della positività COVID della madre di un calciatore della squadra ospitante, riscontrata nelle immediate ore precedenti la gara, e che avendo interpellato gli Organi del Comitato Regionale FIGC Basilicata, avevano sottoscritto apposita dichiarazione in cui chiedevano che la gara non venisse disputata e pertanto, come si legge, il D.G. non effettuava il regolare riconoscimento dei tesserati; Ritenuto come da Regolamento del Giuoco del Calcio, che il D.G., preso atto della dichiarazione dei Dirigenti delle due società, avrebbe dovuto chiedere agli stessi le distinte con riportati i nominativi dei calciatori e dei tesserati presenti e di conseguenza procedere alle previste formalità pre-gara di riconoscimento/identificazione degli stessi attraverso la corrispondenza dei documenti di identificazione con gli effettivi tesserati trascritti in elenco; Atteso che il D.G., al quale è conferita tutta l’autorità necessaria per far osservare le Regole del Gioco nell’ambito della gara che è chiamato a dirigere, una volta ultimate le formalità pre-gara avrebbe dovuto prendere atto della volontà di entrambe le società di non voler disputare la gara e pertanto farsi rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta decretando e riportando solo allora sul referto di gara la mancata disputa della stessa per le ragioni in essa contenute; Appurato, per stessa ammissione del D.G., che lo stesso non ha effettuato il regolare riconoscimento dei tesserati, decretando in tal modo la mancata disputa della gara esclusivamente in seguito a formale richiesta dei Dirigenti di entrambe le società, in tal modo non assolvendo ai necessari adempimenti pregara, configurandosi in tal modo un palese errore tecnico dell’Arbitro; DELIBERA Che la gara venga disputata dando mandato alla Segreteria del CR Basilicata di fissare la data e l’ora di recupero della stessa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it