C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 02/10/2020 – Delibera – DEFERIMENTO (N.Prot. 002409 /834pfi 19-20/MDL/ps del 21 AGOSTO 2020) MARIO GRANDE, A.S.D. CIRCOLO SPORT VULTUR 1921;

DEFERIMENTO (N.Prot. 002409 /834pfi 19-20/MDL/ps del 21 AGOSTO 2020) MARIO GRANDE, A.S.D. CIRCOLO SPORT VULTUR 1921;

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi – Componenti; PREMESSO Che il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, con nota a mezzo PEC pervenuta in data 21 AGOSTO 2020, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE-C.R. BASILICATA:  Il Sig. MARIO GRANDE, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Circolo Sport Vultur 1921 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pubblicato messaggi a mezzo social network tali da determinare ostilità e per denigrare la società Rotonda Calcio, nonché volti ad esacerbare i rapporti con i sostenitori della predetta compagine in occasione delle gare disputate contro la società Rotonda Calcio nel Campionato di Eccellenza del C.R. Basilicata e in Coppa Italia nella S.S. 2019-2020;  La Società A.S.D. CIRCOLO SPORT VULTUR 1921, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al sig. Mario Grande, Presidente e Legale Rappresentante della Società. Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 17 SETTEMBRE 2020, constatata la regolarità delle comunicazioni ai Deferiti a mezzo PEC indirizzate, attestava la presenza della Società A.S.D. C.S. VULTUR 1921 in persona del Presidente, Dott. MARIO GRANDE, rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Domenico Ferrante, giusta nomina di fiducia ritualmente conferita e in atti prodotta e della PROCURA FEDERALE nella persona dell’Avv. Michele Sibillano; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, una volta verificata l’indisponibilità dei Deferiti ad accedere all’ipotesi di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall’art. 127 C.G.S. vigente regolata, dava ingresso alla fase dibattimentale procedendo all’audizione del Dott. MARIO GRANDE, il quale ribadiva come la frase “E adesso viene il bello”, a lui ascritta e non ritrattata, non potesse che essere interpretata in termini meramente goliardici e senza alcuna finalità strumentale, atta, ipoteticamente, a rinfocolare asserite e pregresse, rivalità tra i contendenti Sodalizi; Che lo stesso Deferito confermava come, ogni ulteriore e diversa espressione nel carteggio investigativo richiamata e in atti prodotta, delle quali disconosceva la provenienza, dovesse, comunque, dirsi assolutamente estranea alla sfera di controllo sua e della Società da lui presieduta; Che il Difensore di fiducia, Avv. Ferrante, riportandosi alla memoria nei termini prodotta, chiedeva l’integrale accoglimento delle conclusioni ivi raccolte, con conseguente proscioglimento da ogni accusa dei propri Assistiti, precisando, ancora, come il denunciato atteggiamento provocatorio, non avesse sortito alcun effetto, non solo reale, ma neppure potenziale, sia perché scevro di qualsivoglia volontà intimidatoria, sia perché nelle gare di Coppa Italia e Campionato, entrambe disputatesi a Rionero in Vulture, non si erano registrati incidenti di sorta; Che l’Avv. Michele Sibillano per la PROCURA FEDERALE illustrava i motivi del Deferimento e richiamatili, formulava le seguenti richieste per:  MARIO GRANDE: inibizione per mesi 1(UNO);

SOCIETA’ A.S.D. CIRCOLO SPORT VULTUR 1921: comminarsi € 300,00 (TRECENTO/00) di ammenda; Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, nell’aggiornata udienza del 02 OTTOBRE 2020, vagliata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento de quo per i fatti negli stessi riportati e ai Deferiti ascritti; Accertato come in sede dibattimentale sia, aldilà di ogni diversa interpretazione, in termini oggettivi emerso che la frase “E adesso viene il bello” dal Presidente della ASD C.S. VULTUR 1921, Dott. MARIO GRANDE, sul proprio profilo Facebook postata, dovesse intendersi riferita alla circostanza che il ritorno della gara di Coppa Italia tra la predetta compagine e il ROTONDA CALCIO si sarebbe giocata in un impianto sportivo (quello di Rionero in Vulture) nel quale, contrariamente a quanto accaduto nella partita di andata, disputatasi allo Stadio “Vulcano” di Castelluccio Inferiore praticamente in assenza di pubblico, ci sarebbe stata una forte e calorosa presenza di sostenitori locali; Osservato, nondimeno, come, la suddetta frase, fosse stata pubblicata a commento di due immagini fotografiche che, comparate tra loro, mostravano, da un lato gli spalti pressoché vuoti del Campo Sportivo “Vulcano” di Castelluccio Inferiore, teatro di svolgimento della partita di andata e dall’altro, quelli gremiti di tifosi (in occasione di diverso incontro) dello Stadio Comunale “Corona” di Rionero in Vulture che, avrebbero verosimilmente costituito la cornice coreografica della sfida di ritorno; Considerato come, alla richiamata frase, seppur inserita in un contesto di accesa rivalità sportiva, non possa essere attribuito alcun valore provocatorio o istigatorio e tanto meno oltraggioso, dovendo essere ponderata, in difetto di aggregati spunti ulteriormente aggressivi, quale mera riflessione, dall’accento certamente ironico e tutt’al più inopportuno, riguardo la comparazione dello scenario di pubblico e possibilmente coreografico, nel quale si sarebbe disputata la gara di ritorno; Stimato, come ogni diversa lettura della ridetta espressione debba intendersi, a parere di questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, in difetto peraltro di oggettivo riscontro, quale esclusivamente e meramente valutativa, certamente avulsa, quindi, dal perimetro fattuale in corso di dibattimento emerso e comunque insufficiente a soddisfare il rigore probatorio che le accuse ai Deferiti mosse avrebbe sicuramente imposto; Ritenuto, nondimeno, come, per quel che riflette gli inopportuni commenti seguiti al post del Dott. MARIO GRANDE da parte di presunti sostenitori della VULTUR sul profilo della Società (per vero irreperibili in quanto presumibilmente rimossi, come dalla stessa PRPCURA FEDERALE commentato a margine della non del tutto chiara documentazione in atti prodotta), debba escludersi qualsivoglia responsabilità dei Deferiti, non soltanto perché a nessun titolo ad essi riconducibili, ma soprattutto in quanto, secondo recente Giurisprudenza della Magistratura Ordinaria, a cui questo Collegio ritiene di doversi uniformare e il cui merito condivide: “Nel caso di pubblicazione di commenti denigratori o diffamatori sulla bacheca di un utente del social network “Facebook”, va esclusa la responsabilità a livello concorsuale del titolare della bacheca stessa, in quanto, l’utente, non è in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni postate dagli altri utenti e ciò perché, pur scaglionando l’intero panorama normativo, è impossibile rinvenire una qualsiasi norma giuridica che imponga, a quella tipologia di individuo, vale a dire l’utente di Facebook, l’obbligo di attivarsi per evitare la pubblicazione di post diffamatori da parte di terzi (G.I.P. presso il Tribunale di Livorno, ordinanza del 23/02/2017); Acclarato, ancora, come al messaggio del Dott. MARIO GRANDE “E adesso viene il bello” e a quelli successivi, da altri utenti a commento pubblicati e poi comunque rimossi, non fossero seguiti incidenti, ovvero tensioni tra le opposte tifoserie, vuoi nella partita di Coppa Italia che in quella di Campionato, a conferma, in sostanza, di come i rapporti tra sostenitori e partecipanti alle due gare non potessero dirsi ulteriormente e artificiosamente esacerbati o inaspriti dal dibattito sulle bacheche dei social network consumatosi; Valutato, in conclusione come, alla sola frase al Deferito attribuita e la cui paternità non è stata da questi disconosciuta, pur infelice ed equivocabile in un contesto nel quale sarebbe stato preferibile porre maggiore attenzione alla valorizzazione di profili più marcatamente sportivi, non possa, a parere di questo Collegio, venir attribuito alcun significato denigratorio, offensivo, istigatorio o peggio potenzialmente violento, utile a provare la responsabilità dell’autore a fini disciplinari; P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA così provvede:  Rigetta il Deferimento n. 002409/834pfi19-20/MDL/ps del 21 AGOSTO 2020, per non essere state provate la denunciata violazione degli art. 2, comma 1, e 4, comma 1 C.G.S. da parte del Dott. MARIO GRANDE, con conseguente caducazione di ogni ipotesi di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, C.G.S., in capo alla A.S.D. C.S. VULTUR 1921 per le violazioni asseritamente ascritte al suo Presidente e Legale Rappresentante; Proscioglie i Deferiti Dott. MARIO GRANDE, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. CIRCOLO SPORT VULTUR 1921 all’epoca dei fatti e la stessa Società A.S.D. CIRCOLO SPORT VULTUR 1921 da ogni accusa nell’atto di Deferimento compendiate. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente, comunicata alla PROCURA FEDERALE nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di C.R.B. e TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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