C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 12/11/2021 – Delibera – GARA DEL 01/11/2021 ASD SANTAMARIA POTENZA-ASD MARMO PLATANO
GARA DEL 01/11/2021 ASD SANTAMARIA POTENZA-ASD MARMO PLATANO
Il Giudice Sportivo; Considerato che l’avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d’ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Atteso che in ordine ai limiti di età per la categoria Under 15, come previsto dal C.U. n.1 del 01.07.2021 S.G.S. possono prendere parte all’attività della categoria Giovanissimi (Under 15), i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età (ovvero nati nel 2008) e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il quattordicesimo (ovvero nati nel 2007); Verificato che l’ASD Marmo Platano riportava in distinta due calciatori che prendevano parte alla gara, in particolare il n.14 FUSCO VINCENZO ed il n. 16 COLACCHIO ANDREA che non avevano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età all’atto della gara oggetto della decisione; DELIBERA di non omologare il risultato conseguito sul campo e di assegnare gara persa all’ASD Marmo Platano con il seguente punteggio SANTAMARIA POTENZA - MARMO PLATANO 3-0; di squalificare per 1 (una) gara ciascuna i calciatori FUSCO VINCENZO e COLACCHIO ANDREA del Marmo Platano; di inibire fino al 19.11.2021 TROIANO GREGORIO del Marmo Platano quale Dirigente firmatario della distinta di gara; di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.