C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 24/11/2021 – Delibera – GARA VENUSIA CALCIO – MELFI S.R.L.

GARA VENUSIA CALCIO - MELFI S.R.L.

Il Giudice Sportivo; Visto il referto arbitrale; Letto il supplemento di rapporto richiesto al D.G. per il tramite del Rappresentante A.I.A.; Verificato che al 30° del S.T. il Sig. BARBETTA GAETANO il quale ricopriva il ruolo di assistente del D.G., abbandonava indebitamente e senza autorizzazione alcuna la sua funzione, senza che il Dirigente accompagnatore della società ospite provvedesse ad indicare il nominativo di un altro tesserato che svolgesse tale funzione nel proseguo della gara; Considerato come previsto dal C.U. n. 1 S.G.S, e ferma restando l’assoluta impossibilità da parte dell’arbitro, di far disputare la gara qualora la società o le società non provvedano alla sostituzione dell’assistente del D.G.; Appurato, per sua stessa ammissione nel referto e relativo supplemento, che il D.G. nonostante il rifiuto da parte della società Melfi S.R.L. di provvedere a sostituire l’assistente, portava a termine la gara in un clima ostile nei suoi confronti sin dall’inizio della gara che sfociava in comportamenti discriminatori di sesso da parte di tesserati, di cui solo alcuni venivano ben identificati; Ritenuto che nel caso di specie si configura un mero errore tecnico arbitrale dal momento che rientra nei poteri del D.G. di sospendere definitivamente la gara in mancanza di assistente del D.G. e in seguito al rifiuto della società Melfi S.R.L. di provvederne alla sostituzione, data l’assoluta impossibilità di portarla a termine per assenza dell’assistente dell’arbitro; PQM DELIBERA  di non omologare il risultato conseguito sul campo e di ordinare la ripetizione della gara, dando mandato alla Segreteria del CR Basilicata di individuare la data di svolgimento della stessa;  di inibire BARBETTA GAETANO del AS Melfi SRL fino al 21.12.21 per quanto narrato;  di inibire MUSSINI SERGIO del AS Melfi SRL fino al 29.3.22, in quanto lo stesso a fine gara teneva nei confronti del D.G. comportamenti discriminatori. Sanzione cosi determinata dall’articolo 28 comma 3 del CGS;  di comminare a carico di entrambe le società l’ammenda di €. 100,00 perché propri tesserati non ben identificati dal D.G. tenevano prima, durante e a fine gara comportamenti offensivi ed irriguardosi nei suoi confronti;  di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per i relativi adempimenti.

 

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