C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 01/12/2021 – Delibera – GARA SCANZANO – OLD BOYS BERNALDA

 

GARA SCANZANO - OLD BOYS BERNALDA

Il Giudice Sportivo Letto il referto di gara da cui risulta che al 24° del s.t. l’Arbitro sospendeva definitivamente la gara per intemperanze del pubblico di casa; Rilevato dal supplemento di rapporto, che al 18° del s.t., in seguito ad una ammonizione comminata nei confronti di un calciatore della squadra ospitante l’arbitro veniva attinto da uno sputo sul calzettone proveniente dal pubblico e richiamava l’attenzione del capitano della squadra di casa per fargli notare l’accaduto ed evidenziare, inoltre, che alcuni sostenitori gettavano acqua sul rettangolo di gioco mettendo a rischio l’incolumità degli atleti in campo; Constatato che, ripresa momentaneamente la gara, l’Arbitro successivamente era costretto ad interromperla più volte a causa dei numerosi sputi indirizzati al lui e per i gettiti d’acqua che venivano versati sul campo dai sostenitori della squadra ospitante; Appurato che l’Arbitro attenzionati più volte il Capitano ed i Dirigenti della società locale su quanto accadeva, riscontrava una fattiva collaborazione nel prodigarsi ad ammonire il pubblico dall’astenersi da tale comportamento violento, offensivo ed irriguardoso nei confronti del Direttore di gara; Verificato che, nonostante il comportamento collaborativo da parte della Dirigenza locale, l’atteggiamento ingiustificato del pubblico non cessava, contrariamente al 24° del s.t. in occasione di un fallo di gioco commesso da un calciatore dello Scanzano, nel mentre l’Arbitro si accingeva a misurare la distanza per il calcio di punizione, nei pressi della tribuna, veniva sommerso da insulti e sputi che lo attingevano sulla divisa, in testa, su un orecchio e vicino ad un occhio; Appreso che il DG richiamava a sé il Capitano ed il Dirigente dello Scanzano comunicandogli che, considerato il reiterarsi dell’atteggiamento violento ed ostile del pubblico, a suo parere non sussistevano più le condizioni per proseguire con serenità la gara ancor più a causa dei numerosi sputi ricevuti e della persistente pandemia che metteva in serio pericolo la sua incolumità; Atteso che il D.G., in seguito al protrarsi degli spregevoli ed ignobili episodi nei suoi confronti, era costretto a sospendere definitivamente la gara, nonostante il prodigarsi della Dirigenza locale che, dimostrandosi solidale fino all’ultimo con la decisione dell’Arbitro, lo scortava proteggendolo nel tragitto fino all’interno degli spogliatoi al fine di evitargli ulteriori e spiacevoli conseguenze; Considerato che l’articolo 35 del C.G.S. (Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara) al comma 1 recita che “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”; P.Q.M. DELIBERA  di non omologare il risultato conseguito sul campo e di assegnare, ai sensi dell’articolo 10 del C.G.S., la perdita della gara all’ASD Scanzano con il seguente punteggio: ASD Scanzano – Old Boys Bernalda 0-6;  di comminare ai sensi dell’articolo 26 comma 4 del C.G.S. l’ammenda di €. 200,00 all’ASD Scanzano perché propri sostenitori con il loro comportamento violento, irriguardoso ed ostile nei confronti del D.G. lo costringevano a sospendere definitivamente la gara, sanzione attenuata dal comportamento collaborativo e protettivo della Dirigenza della società ospitante nei confronti dell’Arbitro;  di obbligare ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera e) l’ASD Scanzano a disputare 1 (una) gara di campionato giocata in casa a porte chiuse;  di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per i relativi adempimenti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it